13.2024.23
Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.
18 giugno 2024Italiano6 min
B. Esperito il
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.23
Lugano
18 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2023.49 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
27 febbraio 2023 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1
chiedente
lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze
accessorie del divorzio;
e ora sul reclamo 22
aprile 2024 di RE 1 contro la decisione 12 aprile 2024 con cui il Pretore aggiunto
ha statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 27 febbraio 2023
CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio in essere tra lei e RE 1 nonché
la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.
Con risposta datata 23
agosto 2023 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio postulando però una diversa
regolamentazione delle conseguenze accessorie.
Fatti
B. Esperito il
dibattimento, con ordinanza 12 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha deciso in
merito alle prove, respingendone una parte.
C. Con reclamo 22 aprile
2024 RE 1 chiede la revisione della decisione impugnata dovendosi a suo dire
“aggiornare la richiesta di edizione di tutte le spese legali sostenute dal
2016 ad oggi per rendersi conto del reale tenore di vita della moglie …”.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2
e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 15 aprile 2024. Consegnato alla cancelleria del
Tribunale d’appello il 24 aprile 2024, il reclamo risulta tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il
reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.
Nel caso in esame il
reclamante non ha neppure sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile sicché non
è da entrare nel merito delle censure sollevate dall’interessato. In
particolare, non è necessario esaminare la pertinenza della richiesta avanzata
dal reclamante in punto all’edizione dalla moglie della documentazione
attinente le spese legali da lei sostenute dal 2016 ad oggi e finalizzata a
provarne il reale tenore di vita, edizione che il Pretore aggiunto ha giudicato
irrilevante e ha, conseguentemente, respinto.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, in applicazione degli art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su
reclamo), e sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 22 aprile 2024 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 22 aprile 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93
LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).