Lexipedia

Decisione

13.2024.23

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

18 giugno 2024Italiano6 min

B. Esperito il

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.23

Lugano

18 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2023.49 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione

27 febbraio 2023 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE

1

chiedente

lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze

accessorie del divorzio;

e ora sul reclamo 22

aprile 2024 di RE 1 contro la decisione 12 aprile 2024 con cui il Pretore aggiunto

ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 27 febbraio 2023

CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio in essere tra lei e RE 1 nonché

la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.

Con risposta datata 23

agosto 2023 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio postulando però una diversa

regolamentazione delle conseguenze accessorie.

Fatti

B. Esperito il

dibattimento, con ordinanza 12 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha deciso in

merito alle prove, respingendone una parte.

C. Con reclamo 22 aprile

2024 RE 1 chiede la revisione della decisione impugnata dovendosi a suo dire

“aggiornare la richiesta di edizione di tutte le spese legali sostenute dal

2016 ad oggi per rendersi conto del reale tenore di vita della moglie …”.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 15 aprile 2024. Consegnato alla cancelleria del

Tribunale d’appello il 24 aprile 2024, il reclamo risulta tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il

reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.

Nel caso in esame il

reclamante non ha neppure sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile sicché non

è da entrare nel merito delle censure sollevate dall’interessato. In

particolare, non è necessario esaminare la pertinenza della richiesta avanzata

dal reclamante in punto all’edizione dalla moglie della documentazione

attinente le spese legali da lei sostenute dal 2016 ad oggi e finalizzata a

provarne il reale tenore di vita, edizione che il Pretore aggiunto ha giudicato

irrilevante e ha, conseguentemente, respinto.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su

reclamo), e sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 22 aprile 2024 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 22 aprile 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93

LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).