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Decisione

13.2024.24

Reclamo. Annullamento del termine per la risposta e fissazione di un termine all'attore per designare un patrocinatore.

28 maggio 2024Italiano6 min

data 21 novembre 2023 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.24

Lugano

28 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2024.3 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa in data 28

marzo 2024 da

RE

1

contro

CO 1

CO

2

CO 3

CO 4

tutti patrocinati dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 25 aprile 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 16 aprile 2024 del

Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1 ha condotto in

locazione un appartamento sito a __________ di proprietà di __________, al

quale sono poi subentrati gli eredi CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4.

B. Terminato il

contratto di locazione è nato tra le parti un contenzioso avente per oggetto da

una parte la richiesta di pagamento di canoni arretrati da parte dei

proprietari dell’appartamento, dall’altra le pretese di RE 1 per lavori di

miglioria da lui effettuati nell’ente locato.

C. Adito da RE 1, in

data 21 novembre 2023 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________

ha rilasciato al medesimo l’autorizzazione ad agire per chiedere il rimborso

delle spese sostenute per lavori di miglioria per un ammontare di “circa” fr.

90'000.-.

D. RE 1 ha quindi

inviato in data 21 dicembre 2023 uno scritto alla Pretura del Distretto di

Vallemaggia che gli è stato ritornato “… in quanto non rispetta le regole

procedurali e non è neppure di facile comprensione …”, con l’invito a

riformularlo e a rivolgersi ad un legale.

Con petizione 28 marzo

2024 RE 1 ha convenuto in causa CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4. Per quanto riguarda le

domande di causa, l’unica formulata in modo esplicito e comprensibile era “…

che l’affitto non pagato venisse compensato con i tanti investimenti”.

Con ordinanza 11 aprile

2024 il Pretore ha notificato la petizione fissando ai convenuti un termine di

30 giorni per inoltrare la risposta di causa.

Con scritto 11 aprile 2024

RE 1 ha formulato delle aggiunte al suo precedente atto chiedendo, oltre alla compensazione

dei canoni arretrati, la somma di fr. 70'000.- per gli investimenti fatti e fr.

5'000.- di spese.

Con ordinanza 16 aprile

2024 il Pretore ha annullato il termine assegnato ai convenuti per inoltrare la

risposta e ha fissato ad RE 1 un termine per munirsi di un patrocinatore.

E. Con “ricorso” 25

aprile 2024 RE 1 sostiene che l’annullamento del termine “non è giusto.”

Con ulteriore scritto 26

aprile 2024 egli propone poi ulteriori considerazioni ricorsuali.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha annullato il termine fissato alla parte convenuta per inoltrare la

risposta di causa è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 222

CPC). In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

stata notificata all’interessato il 17 aprile 2024 sicché il reclamo qui in

esame, rimesso alla posta il 25 aprile è tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 Il CPC non prevede

espressamente l'impugnabilità della decisione qui impugnata. Il reclamante

doveva quindi perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. In concreto il reclamante neppure ha sostenuto

l’esistenza di siffatto pregiudizio, sicché già per questo motivo il reclamo è

inammissibile.

3. Il reclamo è

comunque inammissibile anche per un altro motivo. Il reclamo dev’essere scritto

e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro, contenere i motivi di

fatto sui quali esso si fonda, indicando in particolare dove il primo giudice

abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti, rispettivamente perché

abbia applicato in modo errato il diritto.

3.1 Il gravame si limita invero a

generiche e confuse considerazioni, rilevando che l’annullamento del termine

non è giusto “… perché ho mandato la mia letter al quarto giorno dopo il 11

aprile 2024”.

L’argomento è

inconferente. Il primo giudice ha annullato il termine per la risposta proprio

perché lo scritto 11 aprile 2024 dell’attore testimonia delle difficoltà di RE

1 a procedere nei modi e nelle forme prescritti dal codice di procedura civile,

sicché ha ritenuto necessario che, nel suo stesso interesse, egli si munisca di

un patrocinatore. Con questi argomenti del primo giudice il reclamante in

realtà non si confronta. Il reclamo, non sufficientemente motivato, è quindi anche

per questo inammissibile.

4. Gli oneri

processuali del presente giudizio sono posti a carico del reclamante che

risulta soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Il reclamo, manifestamente

inammissibile, è deciso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo 25 aprile

2024 di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia

concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).