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Decisione

13.2024.25

Condono delle spese processuali fissate in una procedura di reclamo.

28 maggio 2024Italiano5 min

13.2024.25

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2024.25

Lugano

28 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 11

aprile 2024 di

IS

1

chiedente il condono

delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui

all’inc. n. 13.2023.94/95, emessa il 20 novembre 2023 dalla terza Camera civile

del Tribunale d’appello;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con decisione 20 novembre

2023 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il

reclamo del 18 settembre 2023 di IS 1

contro la decisione del 6 settembre 2023 con

cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 4

settembre 2023;

che, contestualmente,

questa Camera ha posto a carico del reclamante le relative spese processuali di

fr. 300.-;

che con istanza 11 aprile

2024, inviata alla Pretura di Locarno-Campagna, IS 1 ha chiesto il condono

delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;

che la Pretura ha trasmesso

la richiesta alla III CCA per competenza;

che la dilazione

(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono

Considerandi

(rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali

giusta l’art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;

che l’art. 112 CPC

conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle

spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;

che, laddove mancano

specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia l’autorità

che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il

condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso

concreto quindi la III CCA;

che il condono esige la

prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se,

prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche

redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte

alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016,

n. 5 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che

escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento

economico (Tappy, in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 112);

che il richiedente non va,

infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio

– assoggettato per legge all’obbligo di rimborso (art. 123 CPC) –

permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;

che IS 1 giustifica la sua

domanda di condono con le sue attuali precarie condizioni economiche che non gli

consentirebbero di far fronte al pagamento;

che va

ricordato che la domanda di gratuito patrocinio presentata nella procedura di

reclamo davanti a questa Camera – che per finire ha condotto alla decisione 20

novembre 2023 – è stata respinta segnatamente anche per mancanza di possibilità

di esito favorevole del gravame (sentenza III CCA 20 novembre 2023, inc. 13.2023.94/95),

e senza peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di

spese processuali;

che il solo fatto che IS 1

possa attualmente versare in precarie condizioni economiche non basta per

rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a

lungo termine;

che, in assenza di altri

elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale

da giustificare il condono delle spese processuali, sicché la richiesta è da

respingere;

che eccezionalmente si

prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;

che la domanda di condono

non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza 11 aprile 2024 di IS

1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la

sentenza 20 novembre 2023 della III CCA è respinta.

2. Non si prelevano

spese processuali.

3. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).