13.2024.25
Condono delle spese processuali fissate in una procedura di reclamo.
28 maggio 2024Italiano5 min
13.2024.25
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2024.25
Lugano
28 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 11
aprile 2024 di
IS
1
chiedente il condono
delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui
all’inc. n. 13.2023.94/95, emessa il 20 novembre 2023 dalla terza Camera civile
del Tribunale d’appello;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con decisione 20 novembre
2023 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il
reclamo del 18 settembre 2023 di IS 1
contro la decisione del 6 settembre 2023 con
cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 4
settembre 2023;
che, contestualmente,
questa Camera ha posto a carico del reclamante le relative spese processuali di
fr. 300.-;
che con istanza 11 aprile
2024, inviata alla Pretura di Locarno-Campagna, IS 1 ha chiesto il condono
delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;
che la Pretura ha trasmesso
la richiesta alla III CCA per competenza;
che la dilazione
(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono
Considerandi
(rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali
giusta l’art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;
che l’art. 112 CPC
conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle
spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che, laddove mancano
specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia l’autorità
che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il
condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso
concreto quindi la III CCA;
che il condono esige la
prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se,
prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche
redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte
alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016,
n. 5 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che
escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento
economico (Tappy, in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 112);
che il richiedente non va,
infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio
– assoggettato per legge all’obbligo di rimborso (art. 123 CPC) –
permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;
che IS 1 giustifica la sua
domanda di condono con le sue attuali precarie condizioni economiche che non gli
consentirebbero di far fronte al pagamento;
che va
ricordato che la domanda di gratuito patrocinio presentata nella procedura di
reclamo davanti a questa Camera – che per finire ha condotto alla decisione 20
novembre 2023 – è stata respinta segnatamente anche per mancanza di possibilità
di esito favorevole del gravame (sentenza III CCA 20 novembre 2023, inc. 13.2023.94/95),
e senza peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di
spese processuali;
che il solo fatto che IS 1
possa attualmente versare in precarie condizioni economiche non basta per
rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a
lungo termine;
che, in assenza di altri
elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale
da giustificare il condono delle spese processuali, sicché la richiesta è da
respingere;
che eccezionalmente si
prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;
che la domanda di condono
non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza 11 aprile 2024 di IS
1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la
sentenza 20 novembre 2023 della III CCA è respinta.
2. Non si prelevano
spese processuali.
3. Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).