Lexipedia

Decisione

13.2024.27

Reclamo in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile non è dato dal timore di un giudizio di merito negativo. Audizione testi. Spese processuali e causa di diritto del lavoro con valore fino a fr. 30'000.-.

26 giugno 2024Italiano5 min

A. Con petizione 9

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.27

Lugano

26 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2022.16 della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa

con petizione 9 dicembre 2022 da

CO

1

rappr. da RA 1

contro

RE

1,

patrocinata dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 23 maggio 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 3 maggio

2024;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 9

dicembre 2022 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 3'820.37

oltre accessori a titolo di spettanze salariali.

B. Con osservazioni 6

febbraio 2023 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione.

Con gli ulteriori allegati

entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Con ordinanza 3

maggio 2024 il Giudice di pace ha ammesso tutti i mezzi di prova proposti dalle

parti.

D. Con reclamo 23 maggio

2024 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che la testimonianza di

__________ e __________ sia annullata.

Non sono state chieste

osservazioni alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Giudice di pace ha statuito sull’ammissibilità delle prove è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione

dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 13 maggio 2024. Rimesso alla posta il 23 maggio

2024.

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente

(sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va

ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua

ammissibilità l’eccezione.

3.

A mente della

reclamante il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile è dato per il

fatto che i testimoni ammessi hanno un interesse nella lite e la loro audizione

aggraverebbe la sua posizione “per quanto attiene la formazione del

convincimento del giudice”.

3.1

L’argomentazione della

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett.

b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è

insito in tutte le cause. La mera possibilità che il primo giudice potrebbe

accogliere la pretesa attorea sulla scorta delle deposizioni testimoniali qui

contestate non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

della legge.

Comunque sia, sarà al

momento dell’interrogatorio che il Giudice di pace dovrà verificare se i

testimoni abbiano un interesse nella lite. Siffatto interesse peraltro ancora

non sarebbe motivo per rifiutarne l’audizione, ma sarà semmai da considerare

nell’ambito della valutazione delle prove.

3.2

In mancanza di una delle

premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato

inammissibile.

4.

Non si prelevano

spese poiché l’art. 114 lett. c CPC dispone che nelle controversie derivanti da

un rapporto di lavoro non possono essere addossate spese processuali, ciò che

vale anche per la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC). Non

si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

5.

Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 23 maggio

2024.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese

processuali.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 23 maggio 2024 alla controparte) a:

- ;

- .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di

diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).