13.2024.29
Diniego di gratuito patrocinio. L'indigenza va documentata e non c'è un diritto a un termine per completare una richiesta.
18 giugno 2024Italiano10 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.29
13.2024.30
Lugano
18 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CM.2024.7 (procedura di conciliazione - rapporto di lavoro) della Giudicatura
di pace del circolo della Navegna promossa con istanza 28 febbraio 2024 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 27
maggio 2024 di RE 1 contro la decisione 15 maggio 2024 con cui il Giudice di
pace ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stata assunta da CO
1 in qualità di badante ad ore (in media 20 ore di lavoro settimanali alla
tariffa oraria di fr. 25.73 di regola il sabato e la domenica) dal 6 agosto
2023 e a tempo indeterminato. Il termine di preavviso per la disdetta è stato
fissato in 1 mese, con periodo di prova di 3 mesi. Il 30 ottobre 2023 CO 1 ha
disdetto il contratto. L’invio, non ritirato, è stato consegnato a mano il 13
novembre 2023 ad RE 1.
B. Con istanza 28
febbraio 2024 RE 1 ha convenuto CO 1 innanzi la Giudicatura di pace della
Navegna per un tentativo di conciliazione facendo valere una pretesa di fr.
4'227.– oltre interessi di pretese salariali e chiedendo il rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________. L’istante ha postulato il beneficio del
gratuito patrocinio, inclusi i costi legali dell’avv. PA 1.
C. La convenuta non ha
presenziato all’udienza del 9 aprile 2024. Il Giudice di pace ha rilasciato
all’istante l’autorizzazione ad agire, fissandole un termine fino al 26 aprile
2024 - prorogato al 2 maggio 2024 - per produrre i documenti e il formulario di
rito a sostegno della domanda di gratuito patrocinio.
D. Con decisione 15
maggio 2024 il Giudice di pace ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio 28
febbraio 2024 di RE 1.
E. Con reclamo 27 maggio
2024 RE 1 ne chiede la riforma e di accogliere la sua domanda di gratuito
patrocinio. Postula inoltre analogo beneficio per la procedura di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione
giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 Il giudizio impugnato è
pervenuta alla reclamante il 16 maggio 2024. Spedito lunedì 27 maggio 2024 (art.
142 cpv. 3 CPC) il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura
sommaria, il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio
2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
3.2 Non vi è un obbligo per il
giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio
per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se non fa adeguatamente
fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza di sufficiente specificazione
oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi finanziari necessari
l’istanza può essere respinta (sentenza del Tribunale federale 5A_549/2018 del
3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con
rinvii; Trezzini, op. cit., n. 19
ad art. 119, [versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 21
ad art. 119]).
3.3 Nemmeno il principio
inquisitorio limitato esonera il richiedente dal motivare la sua domanda di
gratuito patrocinio, sicché sia resa verosimile la sua situazione finanziaria e
l’indigenza, ritenuto che il giudice non è tenuto a procedere a particolari
approfondimenti e accertamenti d’ufficio a meno che l’istanza risulti incerta o
non chiara (sentenza TF 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017
del 2 agosto 2017 consid. 4; Colombini, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad
art. 119; Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 119). E, ad ogni modo, un
eventuale obbligo di interpello non è finalizzato a superare negligenze
processuali delle parti, in particolare a facilitare il lavoro dell’avvocato
che patrocina il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22 ad art. 119]).
4. Il Giudice di pace
ha spiegato che la reclamante non aveva allegato documenti a sostegno della sua
richiesta di gratuito patrocinio. E l’interessata non aveva fornito alcunché nemmeno
all’udienza 9 aprile 2024. Seppur non vi fosse obbligato, il primo giudice le ha
consegnato il relativo formulario assegnandole un termine ulteriore per trasmettere
la documentazione del caso. Il 2/6 maggio 2024 la reclamante ha trasmesso un
certificato di salario di marzo 2024 e una dichiarazione del suo compagno sulla
compartecipazione alle spese dell’economica domestica. Il Giudice di pace ha
considerato questi elementi insufficienti per stabilire la situazione
finanziaria della richiedente, e le ha così negato il gratuito patrocinio.
5. Per la reclamante
quei documenti dimostrano correttamente la sua impossibilità a far fronte ai costi
di patrocinio e alle spese giudiziarie, ritenuto che quell’entrata mensile “rappresenta
la sua unica fonte di reddito e che ella non ha alcun immobile o altro
patrimonio”. In particolare il certificato di salario quantificava il suo
reddito mensile netto in fr. 1'100.–, meno del minimo vitale necessario e
impignorabile giusta l’art. 93 LEF, ampiamente sufficiente per riconoscere il
gratuito patrocinio, una diversa conclusione essendo sbagliata. Il certificato
municipale aveva poi valore di autodichiarazione e andava comprovato dai medesimi
documenti già diligentemente prodotti, senza nulla aggiungere a quanto poc’anzi
detto. Ma invano.
5.1 Non è contestato che i due documenti
sono stati prodotti solo su sollecito del Giudice di pace. E del fatto che
questi non avesse obblighi in tal senso, la reclamante essendo assistita da un
patrocinatore legale, giova rinviare ai punti che precedono (sopra, consid. 3.2
e 3.3). Ora, quei due documenti si limitano a dare atto di un reddito di fr.
1'100.– netti mensili (doc. I) e di una generica partecipazione alle spese
dell’economia domestica in ragione di fr. 350.– (doc. L), senza dare oggettiva
contezza del quadro economico in cui si colloca la reclamante. Non vi è in
particolare traccia di un conto bancario o postale, men che meno dell’ultima dichiarazione
di redditi e sostanza e della relativa tassazione. In punto alle spese non vi è
modo di capire quali voci di costo include l’importo di fr. 350.–, quali restano
fuori (ad es. il premio per la cassa malati LaMal), in che modo la reclamante vi
provvede e, dandosi il caso, se e in che misura l’interessata beneficia di
eventuali aiuti da terzi (ad es. compagno) o sovvenzioni sociali. Quest’ultima afferma
ora di non possedere patrimonio o immobili, allegazione però inammissibile sia
perché nuova (art. 326 cpv. 1 CPC) sia perché priva di riscontri concreti e quindi
immotivata. E ancora, si può certo sostenere che l’usuale certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria ha valore di semplice autocertificazione.
Resta il fatto che le dichiarazioni ivi contenute non vanno solo documentate ma
pure sottoposte all’esame dell’autorità comunale del luogo di domicilio, che ha
il compito di verificarle e convalidarle.
5.2 In definitiva, mal si vede
come la reclamante possa qui giovarsi di un suo operato diligente per avere
dimostrato in modo corretto, perfetto e compiuto la sua lapalissiana indigenza,
essendo che - per quanto sin qui rilevato - sotto questo profilo le sue censure
risultano manifestamente infondate. Di contro, nelle citate circostanze, a
ragione il Giudice di pace ha ritenuto gli elementi documentati insufficienti a
stabilire in modo compiuto l’insieme della situazione finanziaria della
reclamante, da cui la piena conferma della decisione di diniego del gratuito
patrocinio.
6. La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure
inammissibili e pretestuose, la proposizione del reclamo non presentava alcuna probabilità
di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
7. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Nondimeno, nella
procedura decisionale di controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino
ad un valore litigioso di fr. 30'000.–, non sono addossate spese processuali
(art. 114 lett. c CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 maggio 2024 di RE
1 è respinto.
2. La domanda di
gratuito patrocinio 27 maggio 2024 della reclamante è respinta.
3. Non si prelevano
spese processuali.
4. Notificazione
(unitamente al reclamo 27 maggio 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace della Navegna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso, attinente ad una controversia in materia di diritto del
lavoro, è inferiore a fr. 15'000.–
(cfr. sentenza TF 5A_1025/2021 19 maggio 2022 consid. 1.2), contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF)
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Laddove tale
presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).