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Decisione

13.2024.31

Diniego di gratuito patrocinio. Controversia in materia di diritto di locazione. Causa sprovvista di probabilità di successo. Indigenza non documentata.

25 giugno 2024Italiano15 min

contrattualizzati; la richiesta 4 marzo 2023 dell’attore che ribadiva il ribasso

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.31

13.2024.32

Lugano

25 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2023.54 (procedura semplificata - locazione e affitti) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 novembre 2023 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1

CO 2

entrambe patrocinate dall’

PA 2

e ora sul reclamo 27

maggio 2024 di RE 1 contro la decisione 15 maggio 2024 con cui il Pretore

aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Il 1° novembre 2019 il

seminterrato (inclusi 3 posteggio scoperti) adibito a studio di registrazione

dello stabile di __________ a __________ di proprietà degli __________,

rappresentati da CO 1 e CO 2, è stato dato in locazione a __________, di cui I__________

era uno dei due soci. I__________, titolare della ditta individuale RE 1, il 30

ottobre 2021 ha poi sottoscritto con la medesima proprietà un nuovo contratto con

scadenza al 31 ottobre 2024, la cui pigione è stata da ultimo fissata in fr.

1'200.– mensili oltre le spese accessorie.

B. Con accordo 24 aprile

2023 la parte conduttrice e la parte locatrice hanno pattuito l’interruzione

anticipata del contratto di locazione con effetto al 14 maggio 2023, data a

valere anche quale giorno della riconsegna dell’ente locato.

C. Ottenuta l’autorizzazione

ad agire, con petizione 27 novembre 2023 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 innanzi

la Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo il pagamento di complessivi

fr. 19'600.–, di cui fr. 1'200.– di riduzione della metà della pigione di

gennaio e febbraio 2023, fr. 10'000.– di perdita di guadagno per contratto

discografico annullato, fr. 2'400.– di mancato introito dovuto

all’impossibilità di sublocare il locale come sala prove e fr. 6'000.– di spese

di trasloco. In aggiunta è stata chiesta la concessione del gratuito

patrocinio, comprensivo dei costi di rappresentanza dell’avv. PA 1.

Con osservazioni 18 marzo

2024 le convenute hanno chiesto di respingere sia la petizione che l’istanza di

gratuito patrocinio.

D. Con decisione 15 maggio

2024 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio.

E. Con reclamo 27 maggio

2024 RE 1 ne postula ora la riforma, sicché la sua istanza di gratuito

patrocinio 27 novembre 2023 sia accolta, e chiede che analogo beneficio sia

concesso per questa sede di giudizio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di

impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 Il giudizio impugnato, notificato

il 16 maggio 2024, è pervenuto l’indomani al reclamante. Consegnato alla posta

il 27 maggio 2024 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura

sommaria, il gravame viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1 È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio

2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

3.2 Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo

2020 consid. 7.1; Trezzini, in: op.

cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42

ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui

le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente

inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione

delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito

patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale

4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138

consid. 5.1).

4. Il Pretore aggiunto

ha ricordato il tenore dell’accordo sottoscritto dalle parti il 24 aprile 2023

e gli eventi che lo avevano preceduto, segnatamente: la proposta 21 febbraio

2023 dell’attore che chiedeva di ridurre la pigione a fr. 500.– per compensare

Fatti

i disagi dovuti ai rumori provenienti dai locali vicini, prospettando una

perdita di guadagno di fr. 15'000.– per sospensione di impegni già

contrattualizzati; la richiesta 4 marzo 2023 dell’attore che ribadiva il ribasso

della pigione al 50% per i mesi restanti e retroattivi dall’inizio dei rumori,

e la rescissione anticipata del contratto; la richiesta 20 marzo 2023 dell’attore

che notificava lo spostamento della sua attività, quantificava una perdita di

guadagno di fr. 20'000.– oltre ai costi di trasloco di fr. 6'000.–, e ribadiva

la riduzione al 50% della pigione per i mesi d’uscita e retroattivi.

Il primo giudice ha

ritenuto risolutivo tale accordo, che l’attore aveva sottoscritto senza

riserve. Avendo accettato di pagare l’intero canone di marzo 2023 e aprile

2023, ottenuto la rescissione anticipata del contratto, l’abbuono del canone

per il mese di maggio 2023 e la dilazione del pagamento di quanto dovuto, non

era ammissibile che pretendesse ora una riduzione del 50% dei canoni di gennaio

2023 e febbraio 2023, il risarcimento dell’asserita perdita di guadagno e dei

costi di trasloco, aspetti già oggetto di discussione tra le parti prima della

stipulazione dell’accordo scritto. Per il Pretore aggiunto tale agire configura

un manifesto abuso di diritto non protetto dalla legge (art. 2 CC). Ha così

ritenuto la petizione priva di probabilità di esito favorevole, respingendo di

conseguenza la domanda di gratuito patrocinio.

5. Il reclamante premette

che il garage per automobili già situato al pianterreno non aveva mai causato

problemi alla sua attività, che i forti rumori erano iniziati con il

subingresso del nuovo garage per motoveicoli e dei suoi titolari, che nonostante

gli sforzi questa situazione non era conciliabile con il lavoro di studio di

registrazione e che aveva così dovuto interrompere le registrazioni limitandosi

a mettere a disposizione il locale come sala prove per gruppi musicali. Nel 2022,

periodo pandemico, la sua attività era calata ed egli si era limitato a

registrazioni “demo” motivo per cui, nonostante i rumori, si era adattato

ripetendo e pianificando la sua attività fuori dagli orari usuali. Nel gennaio

2023, a fronte dei nuovi impegni assunti ad ottobre 2022 e dell’incessante

aumento dei rumori, si era attivato presso le convenute, che l’avevano invitato

a concordare gli orari con i titolari del nuovo garage. L’incontro del 28

febbraio 2023 tra questi ultimi e le parti non era però stato risolutivo, costringendolo

ad annullare il contratto di registrazione dell’ottobre 2022. Il 4 marzo 2023

aveva quindi ribadito alle convenute l’intenzione di disdire immediatamente il

contratto di locazione data l’impossibilità di registrare, richiesta poi confermata

il 20 marzo 2023.

Sostiene il reclamante che

l’accordo sottoscritto con le convenute il 24 aprile 2023 non riguardava il

pagamento delle pigioni di gennaio 2023 e febbraio 2023, e neppure la perdita

di guadagno né il rimborso delle spese di trasloco. Con esso era stata regolata

la situazione pro futuro, e meglio gli ultimi mesi di locazione e le pigioni e le

spese accessorie ancora da pagare. Egli non si era invece precluso la

possibilità di far valere innanzi all’Ufficio di conciliazione tutte le altre pretese

su cui le convenute non avevano nemmeno voluto discutere. L’accordo 24 aprile

2023 non poteva “essere considerato tombale”, in quanto non specificava che “le

parti avrebbero regolato ogni aspetto controverso relativo alla locazione” e da

questo silenzio non si poteva concludere che vi era stata rinuncia a pretese

che l’accordo non trattava. Più logico - a mente del reclamante - ritenere anzi

il contrario ovvero che se le parti avessero voluto regolare esaustivamente

ogni aspetto della locazione lo avrebbero senza dubbio esplicitato, inserendo

una semplice frase secondo cui con la firma dell’accordo il conduttore si

dichiarava soddisfatto e tacitato in ogni sua pretesa derivante dalla

locazione. Il reclamante imputa così al Pretore aggiunto una lesione del

diritto giacché, sulla base di elementi non regolati dall’accordo 24 aprile

2023 e che andavano istruiti in corso di causa, ne aveva concluso a suo totale

sfavore che l’azione così promossa era priva di ogni probabilità di successo, negandogli

il gratuito patrocinio.

6. Nondimeno, gli

argomenti del reclamante non convincono.

6.1

Come ha rammentato

il Pretore aggiunto - l’accordo 24 aprile 2023 stabilisce quanto segue: “Con

il presente accordo le parti si accordano per la somma da versare per quanto

riguarda le pigioni non versate e le spese accessorie 2022 e 2023. Per il mese

di maggio 2023, la pigione e le spese accessorie 2023 non vengono conteggiate”.

Accerta quindi in fr. 2'866.– lo scoperto effettivo (pigioni di marzo e aprile

2023, spese accessorie 2022 e spese accessorie 2023) per infine fissare un

pagamento a saldo di fr. 1'666.– ripartito in due rate, fr. 1'000.– entro il 30

settembre 2023 e fr. 666.– entro il 31 dicembre 2023 (doc. L). Vero è poi che l’accordo

non prevede una specifica clausola relativa ad altre pendenze relative al contratto

di locazione 30 ottobre 2021 nel senso che con la firma del medesimo ogni e

qualsiasi pretesa del conduttore fosse da ritenere tacitata. Il reclamante sostiene

che, senza la necessaria istruttoria, il silenzio su questo aspetto non può

essere considerato - come ritenuto dal Pretore aggiunto - siccome rinuncia di pretese

non trattate dall’accordo, limitandosi questo solo a quelle future.

6.2 Ora, può esservi rinuncia

soltanto rispetto a qualcosa di cui si ha piena consapevolezza. E il fatto che l’accordo

24 aprile 2023 (doc. L) sia stato bilateralmente sottoscritto tanto dal

reclamante quanto dalle controparti, non è senza rilevanza. Il reclamante ha

ottenuto l’interruzione anticipata del contratto con riconsegna del locale il

14 maggio 2023 (altrimenti valido fino al 31 ottobre 2024 (sopra, consid. A),

il dimezzamento delle pigioni di marzo 2023 e aprile 2023, e l’abbuono della

pigione di maggio 2023 (metà mese). Di riflesso le convenute hanno rinunciato

alle pigioni da maggio 2023 a ottobre 2024 (18 mesi) e a metà di quelle per marzo

2023 e aprile 2023. Va da sé che nelle circostanze così descritte è quantomeno da

presumere che le convenute non avrebbero mai acconsentito a tale accordo laddove,

rispetto a ulteriori pretese già identificabili e cifrabili al 24 aprile 2023, il

reclamante avesse ancora inteso riservarsi il diritto di agire in giudizio e a

loro carico innanzi all’Ufficio di conciliazione. Sicché, se non altro, la

sottoscrizione dell’accordo 24 aprile 2023 può ben essere letta nel senso di un’implicita

volontà delle parti (conduttore e locatrici) di regolare gli aspetti legati al

contratto di locazione 30 ottobre 2021 per quanto noti e determinabili in quel

momento e per entrambe. Ed è questo il caso rispetto alla domanda di riduzione di

pigione per gennaio 2023 e febbraio 2023, di perdita di guadagno per

annullamento del contratto di registrazione di ottobre 2022 e impossibilità di

sublocare il locale come sala prove per gruppi musicali, e di rimborso delle spese

di trasloco. Diversamente da quanto sostiene il reclamante, l’accordo in

effetti regola non solo le pigioni future dovute dalla sottoscrizione al

termine del contratto, ma anche “le pigioni non versate e le spese

accessorie 2022 e 2023”. L’impegno del reclamante a versare, a fronte di

uno scoperto fr. 2'866.– (per pigioni di marzo e aprile 2023, spese accessorie

2022 e spese accessorie 2023), un importo a saldo di fr. 1'666.– ripartito in

due rate, la prima di fr. 1'000.– entro il 30 settembre 2023 e la seconda di

fr. 666.– entro il 31 dicembre 2023 (doc. L) mal si concilia con la pretesa

sussistenza di sue pretese nei confronti dei locatori derivante dal medesimo

contratto.

6.3 Al Pretore aggiunto non si

può quindi rimproverare di aver ritenuto tali richieste, che già erano state oggetto

di discussioni tra le parti prima di giungere all’accordo definitivo 24 aprile

2023, infondate. Ritenendo la petizione priva di probabilità di successo, il

primo giudice non ha accertato in modo manifestamente errato i fatti né

applicato in modo errato il diritto. La decisione impugnata merita quindi conferma

e il reclamo va respinto.

7. A titolo aggiuntivo

giova rilevare che nemmeno il presupposto d’indigenza - su cui il Pretore

aggiunto non si è, a ben vedere, espresso - risulterebbe nello specifico

comprovato. Agli atti figura il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria del 2 ottobre 2023, vidimato dalla competente autorità comunale il

successivo 6 ottobre 2023 (doc. C), del titolare della ditta individuale che

procede in giudizio. Tuttavia le indicazioni ivi contenute non sono sostanziate

dei necessari documenti, da compiegare al formulario ma di cui è stata completamente

omessa la produzione, indicazioni che si traducono in mere allegazioni di parte.

In particolare mancano elementi in punto al suo stato di disoccupato nella sua

attività quale dipendente, rispettivamente alle risorse economiche di cui

dispone e beneficia, alle spese e agli oneri personali e familiari cui egli provvede

e alla situazione fiscale e debitoria in cui vive. Se non che, spetta a colui

che rivendica la concessione del gratuito patrocinio concretizzare il proprio contesto

economico, presentando in modo chiaro e spontaneo i mezzi di cui dispone per rapporto

alle proprie necessità. Sotto questo profilo la relativa domanda di gratuito

patrocinio risulta carente di motivazione, in quanto non rende affatto verosimile

il quadro finanziario in cui questi versa, rendendo con ciò impossibile ogni analisi

circa il preteso stato d’indigenza. In quest’ottica è quindi da ritenere che il

beneficio richiesto non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento.

8. La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte delle considerazioni

di cui si è detto (sopra, consid. 6 e 7), la proposizione del reclamo non

presentava alcuna probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

La procedura di reclamo

contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv.

6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali per il

presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, in applicazione dell’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e sono poste a carico

del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 maggio 2024 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 27 maggio 2024 del reclamante è respinta.

3.

Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 27 maggio 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto

di locazione), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93

LTF.