13.2024.31
Diniego di gratuito patrocinio. Controversia in materia di diritto di locazione. Causa sprovvista di probabilità di successo. Indigenza non documentata.
25 giugno 2024Italiano15 min
contrattualizzati; la richiesta 4 marzo 2023 dell’attore che ribadiva il ribasso
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.31
13.2024.32
Lugano
25 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2023.54 (procedura semplificata - locazione e affitti) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 novembre 2023 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
CO 2
entrambe patrocinate dall’
PA 2
e ora sul reclamo 27
maggio 2024 di RE 1 contro la decisione 15 maggio 2024 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Il 1° novembre 2019 il
seminterrato (inclusi 3 posteggio scoperti) adibito a studio di registrazione
dello stabile di __________ a __________ di proprietà degli __________,
rappresentati da CO 1 e CO 2, è stato dato in locazione a __________, di cui I__________
era uno dei due soci. I__________, titolare della ditta individuale RE 1, il 30
ottobre 2021 ha poi sottoscritto con la medesima proprietà un nuovo contratto con
scadenza al 31 ottobre 2024, la cui pigione è stata da ultimo fissata in fr.
1'200.– mensili oltre le spese accessorie.
B. Con accordo 24 aprile
2023 la parte conduttrice e la parte locatrice hanno pattuito l’interruzione
anticipata del contratto di locazione con effetto al 14 maggio 2023, data a
valere anche quale giorno della riconsegna dell’ente locato.
C. Ottenuta l’autorizzazione
ad agire, con petizione 27 novembre 2023 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 innanzi
la Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo il pagamento di complessivi
fr. 19'600.–, di cui fr. 1'200.– di riduzione della metà della pigione di
gennaio e febbraio 2023, fr. 10'000.– di perdita di guadagno per contratto
discografico annullato, fr. 2'400.– di mancato introito dovuto
all’impossibilità di sublocare il locale come sala prove e fr. 6'000.– di spese
di trasloco. In aggiunta è stata chiesta la concessione del gratuito
patrocinio, comprensivo dei costi di rappresentanza dell’avv. PA 1.
Con osservazioni 18 marzo
2024 le convenute hanno chiesto di respingere sia la petizione che l’istanza di
gratuito patrocinio.
D. Con decisione 15 maggio
2024 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio.
E. Con reclamo 27 maggio
2024 RE 1 ne postula ora la riforma, sicché la sua istanza di gratuito
patrocinio 27 novembre 2023 sia accolta, e chiede che analogo beneficio sia
concesso per questa sede di giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di
impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 Il giudizio impugnato, notificato
il 16 maggio 2024, è pervenuto l’indomani al reclamante. Consegnato alla posta
il 27 maggio 2024 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura
sommaria, il gravame viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio
2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
3.2 Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo
2020 consid. 7.1; Trezzini, in: op.
cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42
ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui
le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente
inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione
delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito
patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale
4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138
consid. 5.1).
4. Il Pretore aggiunto
ha ricordato il tenore dell’accordo sottoscritto dalle parti il 24 aprile 2023
e gli eventi che lo avevano preceduto, segnatamente: la proposta 21 febbraio
2023 dell’attore che chiedeva di ridurre la pigione a fr. 500.– per compensare
Fatti
i disagi dovuti ai rumori provenienti dai locali vicini, prospettando una
perdita di guadagno di fr. 15'000.– per sospensione di impegni già
contrattualizzati; la richiesta 4 marzo 2023 dell’attore che ribadiva il ribasso
della pigione al 50% per i mesi restanti e retroattivi dall’inizio dei rumori,
e la rescissione anticipata del contratto; la richiesta 20 marzo 2023 dell’attore
che notificava lo spostamento della sua attività, quantificava una perdita di
guadagno di fr. 20'000.– oltre ai costi di trasloco di fr. 6'000.–, e ribadiva
la riduzione al 50% della pigione per i mesi d’uscita e retroattivi.
Il primo giudice ha
ritenuto risolutivo tale accordo, che l’attore aveva sottoscritto senza
riserve. Avendo accettato di pagare l’intero canone di marzo 2023 e aprile
2023, ottenuto la rescissione anticipata del contratto, l’abbuono del canone
per il mese di maggio 2023 e la dilazione del pagamento di quanto dovuto, non
era ammissibile che pretendesse ora una riduzione del 50% dei canoni di gennaio
2023 e febbraio 2023, il risarcimento dell’asserita perdita di guadagno e dei
costi di trasloco, aspetti già oggetto di discussione tra le parti prima della
stipulazione dell’accordo scritto. Per il Pretore aggiunto tale agire configura
un manifesto abuso di diritto non protetto dalla legge (art. 2 CC). Ha così
ritenuto la petizione priva di probabilità di esito favorevole, respingendo di
conseguenza la domanda di gratuito patrocinio.
5. Il reclamante premette
che il garage per automobili già situato al pianterreno non aveva mai causato
problemi alla sua attività, che i forti rumori erano iniziati con il
subingresso del nuovo garage per motoveicoli e dei suoi titolari, che nonostante
gli sforzi questa situazione non era conciliabile con il lavoro di studio di
registrazione e che aveva così dovuto interrompere le registrazioni limitandosi
a mettere a disposizione il locale come sala prove per gruppi musicali. Nel 2022,
periodo pandemico, la sua attività era calata ed egli si era limitato a
registrazioni “demo” motivo per cui, nonostante i rumori, si era adattato
ripetendo e pianificando la sua attività fuori dagli orari usuali. Nel gennaio
2023, a fronte dei nuovi impegni assunti ad ottobre 2022 e dell’incessante
aumento dei rumori, si era attivato presso le convenute, che l’avevano invitato
a concordare gli orari con i titolari del nuovo garage. L’incontro del 28
febbraio 2023 tra questi ultimi e le parti non era però stato risolutivo, costringendolo
ad annullare il contratto di registrazione dell’ottobre 2022. Il 4 marzo 2023
aveva quindi ribadito alle convenute l’intenzione di disdire immediatamente il
contratto di locazione data l’impossibilità di registrare, richiesta poi confermata
il 20 marzo 2023.
Sostiene il reclamante che
l’accordo sottoscritto con le convenute il 24 aprile 2023 non riguardava il
pagamento delle pigioni di gennaio 2023 e febbraio 2023, e neppure la perdita
di guadagno né il rimborso delle spese di trasloco. Con esso era stata regolata
la situazione pro futuro, e meglio gli ultimi mesi di locazione e le pigioni e le
spese accessorie ancora da pagare. Egli non si era invece precluso la
possibilità di far valere innanzi all’Ufficio di conciliazione tutte le altre pretese
su cui le convenute non avevano nemmeno voluto discutere. L’accordo 24 aprile
2023 non poteva “essere considerato tombale”, in quanto non specificava che “le
parti avrebbero regolato ogni aspetto controverso relativo alla locazione” e da
questo silenzio non si poteva concludere che vi era stata rinuncia a pretese
che l’accordo non trattava. Più logico - a mente del reclamante - ritenere anzi
il contrario ovvero che se le parti avessero voluto regolare esaustivamente
ogni aspetto della locazione lo avrebbero senza dubbio esplicitato, inserendo
una semplice frase secondo cui con la firma dell’accordo il conduttore si
dichiarava soddisfatto e tacitato in ogni sua pretesa derivante dalla
locazione. Il reclamante imputa così al Pretore aggiunto una lesione del
diritto giacché, sulla base di elementi non regolati dall’accordo 24 aprile
2023 e che andavano istruiti in corso di causa, ne aveva concluso a suo totale
sfavore che l’azione così promossa era priva di ogni probabilità di successo, negandogli
il gratuito patrocinio.
6. Nondimeno, gli
argomenti del reclamante non convincono.
6.1
Come ha rammentato
il Pretore aggiunto - l’accordo 24 aprile 2023 stabilisce quanto segue: “Con
il presente accordo le parti si accordano per la somma da versare per quanto
riguarda le pigioni non versate e le spese accessorie 2022 e 2023. Per il mese
di maggio 2023, la pigione e le spese accessorie 2023 non vengono conteggiate”.
Accerta quindi in fr. 2'866.– lo scoperto effettivo (pigioni di marzo e aprile
2023, spese accessorie 2022 e spese accessorie 2023) per infine fissare un
pagamento a saldo di fr. 1'666.– ripartito in due rate, fr. 1'000.– entro il 30
settembre 2023 e fr. 666.– entro il 31 dicembre 2023 (doc. L). Vero è poi che l’accordo
non prevede una specifica clausola relativa ad altre pendenze relative al contratto
di locazione 30 ottobre 2021 nel senso che con la firma del medesimo ogni e
qualsiasi pretesa del conduttore fosse da ritenere tacitata. Il reclamante sostiene
che, senza la necessaria istruttoria, il silenzio su questo aspetto non può
essere considerato - come ritenuto dal Pretore aggiunto - siccome rinuncia di pretese
non trattate dall’accordo, limitandosi questo solo a quelle future.
6.2 Ora, può esservi rinuncia
soltanto rispetto a qualcosa di cui si ha piena consapevolezza. E il fatto che l’accordo
24 aprile 2023 (doc. L) sia stato bilateralmente sottoscritto tanto dal
reclamante quanto dalle controparti, non è senza rilevanza. Il reclamante ha
ottenuto l’interruzione anticipata del contratto con riconsegna del locale il
14 maggio 2023 (altrimenti valido fino al 31 ottobre 2024 (sopra, consid. A),
il dimezzamento delle pigioni di marzo 2023 e aprile 2023, e l’abbuono della
pigione di maggio 2023 (metà mese). Di riflesso le convenute hanno rinunciato
alle pigioni da maggio 2023 a ottobre 2024 (18 mesi) e a metà di quelle per marzo
2023 e aprile 2023. Va da sé che nelle circostanze così descritte è quantomeno da
presumere che le convenute non avrebbero mai acconsentito a tale accordo laddove,
rispetto a ulteriori pretese già identificabili e cifrabili al 24 aprile 2023, il
reclamante avesse ancora inteso riservarsi il diritto di agire in giudizio e a
loro carico innanzi all’Ufficio di conciliazione. Sicché, se non altro, la
sottoscrizione dell’accordo 24 aprile 2023 può ben essere letta nel senso di un’implicita
volontà delle parti (conduttore e locatrici) di regolare gli aspetti legati al
contratto di locazione 30 ottobre 2021 per quanto noti e determinabili in quel
momento e per entrambe. Ed è questo il caso rispetto alla domanda di riduzione di
pigione per gennaio 2023 e febbraio 2023, di perdita di guadagno per
annullamento del contratto di registrazione di ottobre 2022 e impossibilità di
sublocare il locale come sala prove per gruppi musicali, e di rimborso delle spese
di trasloco. Diversamente da quanto sostiene il reclamante, l’accordo in
effetti regola non solo le pigioni future dovute dalla sottoscrizione al
termine del contratto, ma anche “le pigioni non versate e le spese
accessorie 2022 e 2023”. L’impegno del reclamante a versare, a fronte di
uno scoperto fr. 2'866.– (per pigioni di marzo e aprile 2023, spese accessorie
2022 e spese accessorie 2023), un importo a saldo di fr. 1'666.– ripartito in
due rate, la prima di fr. 1'000.– entro il 30 settembre 2023 e la seconda di
fr. 666.– entro il 31 dicembre 2023 (doc. L) mal si concilia con la pretesa
sussistenza di sue pretese nei confronti dei locatori derivante dal medesimo
contratto.
6.3 Al Pretore aggiunto non si
può quindi rimproverare di aver ritenuto tali richieste, che già erano state oggetto
di discussioni tra le parti prima di giungere all’accordo definitivo 24 aprile
2023, infondate. Ritenendo la petizione priva di probabilità di successo, il
primo giudice non ha accertato in modo manifestamente errato i fatti né
applicato in modo errato il diritto. La decisione impugnata merita quindi conferma
e il reclamo va respinto.
7. A titolo aggiuntivo
giova rilevare che nemmeno il presupposto d’indigenza - su cui il Pretore
aggiunto non si è, a ben vedere, espresso - risulterebbe nello specifico
comprovato. Agli atti figura il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria del 2 ottobre 2023, vidimato dalla competente autorità comunale il
successivo 6 ottobre 2023 (doc. C), del titolare della ditta individuale che
procede in giudizio. Tuttavia le indicazioni ivi contenute non sono sostanziate
dei necessari documenti, da compiegare al formulario ma di cui è stata completamente
omessa la produzione, indicazioni che si traducono in mere allegazioni di parte.
In particolare mancano elementi in punto al suo stato di disoccupato nella sua
attività quale dipendente, rispettivamente alle risorse economiche di cui
dispone e beneficia, alle spese e agli oneri personali e familiari cui egli provvede
e alla situazione fiscale e debitoria in cui vive. Se non che, spetta a colui
che rivendica la concessione del gratuito patrocinio concretizzare il proprio contesto
economico, presentando in modo chiaro e spontaneo i mezzi di cui dispone per rapporto
alle proprie necessità. Sotto questo profilo la relativa domanda di gratuito
patrocinio risulta carente di motivazione, in quanto non rende affatto verosimile
il quadro finanziario in cui questi versa, rendendo con ciò impossibile ogni analisi
circa il preteso stato d’indigenza. In quest’ottica è quindi da ritenere che il
beneficio richiesto non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento.
8. La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte delle considerazioni
di cui si è detto (sopra, consid. 6 e 7), la proposizione del reclamo non
presentava alcuna probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
La procedura di reclamo
contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv.
6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali per il
presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, in applicazione dell’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e sono poste a carico
del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 maggio 2024 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 27 maggio 2024 del reclamante è respinta.
3.
Le spese
processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 27 maggio 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto
di locazione), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93
LTF.