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Decisione

13.2024.36

Reclamo. Diniego di sospensione termine per pagamento anticipo spese e diniego di gratuito patrocinio.

12 agosto 2024Italiano7 min

1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.35

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13.2024.37

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2023.16 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa

con petizione 9 giugno 2023 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 6 giugno 2024 di RE 1 contro le decisioni 27 maggio 2024 e 5

aprile 2024 del Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stato coinvolto il

23 dicembre 2019 in un incidente della circolazione a __________, dove, in

sella alla sua bicicletta, è entrato in collisione lateralmente con il veicolo guidato

da __________.

Fatti

B. Con petizione 9

giugno 2023 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di “almeno CHF

265'417.85 …” - di cui CHF 50'000.- quale risarcimento del torto morale - oltre

accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale. Egli ha postulato nel

contempo l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza

dell’avv. PA 1.

C. Con risposta 28

luglio 2023 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione.

Con i successivi allegati

di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

D. Con decisione 5

aprile 2024 il Pretore aggiunto ha accolto la domanda di gratuito patrocinio di

RE 1 limitatamente alle pretese risarcitorie per costi dell’ambulanza (fr.

425.-), di riparazione della bicicletta (fr. 3'526.80) e di sostituzione dei

vestiti (fr. 318.-). Ha invece ritenuto che le ulteriori richieste non fossero

sorrette dalla probabilità di esito favorevole della lite e in relazione alle

stesse non ha concesso il gratuito patrocinio.

E. Con ordinanza 30

aprile 2024 il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 1 un termine di 15 giorni per

versare l’importo di fr. 13'000.- a titolo di anticipo delle spese di causa per

le pretese escluse dal gratuito patrocinio.

Con istanza 7 maggio 2024 RE

1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando

contestualmente la sospensione del termine per il pagamento dell’anticipo delle

spese.

Con decisione 27 maggio

2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia l’istanza di gratuito patrocinio sia

la richiesta di sospensione del termine per il versamento dell’anticipo.

F. Con reclamo 6 giugno

2024 RE 1 chiede di riformare la decisione 27 maggio 2024 nel senso di ammettere

“la domanda di sospensione dell’anticipo di causa di CHF 13'000.-

rispettivamente la sua dilazione …”. Il reclamante ha poi esteso il reclamo

“per attrazione” alla decisione 5 aprile 2024 - con cui il Pretore aggiunto

aveva ammesso solo parzialmente il gratuito patrocinio - che chiede di

riformare nel senso di ammettere la domanda di gratuito patrocinio

“… per la totalità delle

pretese di causa”. Postula d’essere posto al beneficio del gratuito patrocinio

per la procedura di reclamo.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. RE 1 impugna, con un unico

reclamo due decisioni e meglio la decisione 5 aprile 2024 con cui il Pretore

aggiunto ha ammesso parzialmente la domanda di gratuito patrocinio e la

decisione 27 maggio 2024 con cui ha respinto la domanda di sospendere il

termine per il pagamento dell’anticipo delle spese di causa.

Decisione 5 aprile 2024

Considerandi

2.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito

patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 prima

frase e 248 lett. a CPC) il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321

cpv. 2 CPC).

La decisione 5 aprile 2024

è pervenuta al reclamante l’8 aprile 2024. Il reclamo in esame è stato

consegnato alla posta il 6 giugno 2024, vale a dire ben oltre il termine di

dieci giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC. Il reclamo è quindi tardivo e già

solo per questo motivo inammissibile.

Decisione 27 maggio

2024.

3.

La decisione sulla domanda

di sospensione del termine per il versamento dell’anticipo delle spese è una

decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione

degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è

impugnabile nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello mediante reclamo, rimedio con cui possono essere censurati

l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC).

La decisione 27 maggio

2024.

è pervenuta al reclamante il giorno successivo sicché il reclamo,

consegnato alla posta il 6 giugno 2024, è tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

4.

Nel caso concreto le

censure del reclamante si esauriscono in una critica alla decisione del Pretore

aggiunto di limitare il gratuito patrocinio alle pretese per le quali la causa

presenta probabilità di esito favorevole. In merito alla reiezione della

domanda di sospensione egli per contro non solleva censure specifiche. Rilevato

che il reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio è

inammissibile in quanto tardivo (cfr. consid. 2 sopra), il reclamo contro la

decisione sulla sospensione, strettamente legato a quello e senza valenza

propria, non merita tutela e va respinto. Per quanto concerne la domanda di

dilazione, la stessa sarà semmai da sottoporre preliminarmente al Pretore

aggiunto.

Gratuito patrocinio

5.

Per quanto riguarda

la domanda di gratuito patrocinio per il reclamo, la stessa va respinta, il

gravame essendo manifestamente privo di probabilità di successo (art. 117 lett.

b CPC).

Spese

6.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura

e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),

seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in

fr. 200.–. Va qui rammentato che al pari delle decisioni ordinatorie processuali,

la procedura di reclamo contro la decisione che rifiuta il gratuito patrocinio

non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid.

6).

Non si assegnano

ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al

reclamo.

7.

Poiché

il reclamo non pone questioni di principio, lo stesso è evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 6 giugno 2024 di RE

1.

nella misura in cui è ammissibile è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 6 giugno 2024 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 6 giugno 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.