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Reclamo. Diniego di sospensione termine per pagamento anticipo spese e diniego di gratuito patrocinio.
12 agosto 2024Italiano7 min
1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando
Source ti.ch
Incarto n.
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Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2023.16 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa
con petizione 9 giugno 2023 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 6 giugno 2024 di RE 1 contro le decisioni 27 maggio 2024 e 5
aprile 2024 del Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato coinvolto il
23 dicembre 2019 in un incidente della circolazione a __________, dove, in
sella alla sua bicicletta, è entrato in collisione lateralmente con il veicolo guidato
da __________.
Fatti
B. Con petizione 9
giugno 2023 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di “almeno CHF
265'417.85 …” - di cui CHF 50'000.- quale risarcimento del torto morale - oltre
accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale. Egli ha postulato nel
contempo l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza
dell’avv. PA 1.
C. Con risposta 28
luglio 2023 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione.
Con i successivi allegati
di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
D. Con decisione 5
aprile 2024 il Pretore aggiunto ha accolto la domanda di gratuito patrocinio di
RE 1 limitatamente alle pretese risarcitorie per costi dell’ambulanza (fr.
425.-), di riparazione della bicicletta (fr. 3'526.80) e di sostituzione dei
vestiti (fr. 318.-). Ha invece ritenuto che le ulteriori richieste non fossero
sorrette dalla probabilità di esito favorevole della lite e in relazione alle
stesse non ha concesso il gratuito patrocinio.
E. Con ordinanza 30
aprile 2024 il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 1 un termine di 15 giorni per
versare l’importo di fr. 13'000.- a titolo di anticipo delle spese di causa per
le pretese escluse dal gratuito patrocinio.
Con istanza 7 maggio 2024 RE
1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando
contestualmente la sospensione del termine per il pagamento dell’anticipo delle
spese.
Con decisione 27 maggio
2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia l’istanza di gratuito patrocinio sia
la richiesta di sospensione del termine per il versamento dell’anticipo.
F. Con reclamo 6 giugno
2024 RE 1 chiede di riformare la decisione 27 maggio 2024 nel senso di ammettere
“la domanda di sospensione dell’anticipo di causa di CHF 13'000.-
rispettivamente la sua dilazione …”. Il reclamante ha poi esteso il reclamo
“per attrazione” alla decisione 5 aprile 2024 - con cui il Pretore aggiunto
aveva ammesso solo parzialmente il gratuito patrocinio - che chiede di
riformare nel senso di ammettere la domanda di gratuito patrocinio
“… per la totalità delle
pretese di causa”. Postula d’essere posto al beneficio del gratuito patrocinio
per la procedura di reclamo.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. RE 1 impugna, con un unico
reclamo due decisioni e meglio la decisione 5 aprile 2024 con cui il Pretore
aggiunto ha ammesso parzialmente la domanda di gratuito patrocinio e la
decisione 27 maggio 2024 con cui ha respinto la domanda di sospendere il
termine per il pagamento dell’anticipo delle spese di causa.
Decisione 5 aprile 2024
Considerandi
2.
Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito
patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 prima
frase e 248 lett. a CPC) il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321
cpv. 2 CPC).
La decisione 5 aprile 2024
è pervenuta al reclamante l’8 aprile 2024. Il reclamo in esame è stato
consegnato alla posta il 6 giugno 2024, vale a dire ben oltre il termine di
dieci giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC. Il reclamo è quindi tardivo e già
solo per questo motivo inammissibile.
Decisione 27 maggio
2024.
3.
La decisione sulla domanda
di sospensione del termine per il versamento dell’anticipo delle spese è una
decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione
degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è
impugnabile nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello mediante reclamo, rimedio con cui possono essere censurati
l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC).
La decisione 27 maggio
2024.
è pervenuta al reclamante il giorno successivo sicché il reclamo,
consegnato alla posta il 6 giugno 2024, è tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
4.
Nel caso concreto le
censure del reclamante si esauriscono in una critica alla decisione del Pretore
aggiunto di limitare il gratuito patrocinio alle pretese per le quali la causa
presenta probabilità di esito favorevole. In merito alla reiezione della
domanda di sospensione egli per contro non solleva censure specifiche. Rilevato
che il reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio è
inammissibile in quanto tardivo (cfr. consid. 2 sopra), il reclamo contro la
decisione sulla sospensione, strettamente legato a quello e senza valenza
propria, non merita tutela e va respinto. Per quanto concerne la domanda di
dilazione, la stessa sarà semmai da sottoporre preliminarmente al Pretore
aggiunto.
Gratuito patrocinio
5.
Per quanto riguarda
la domanda di gratuito patrocinio per il reclamo, la stessa va respinta, il
gravame essendo manifestamente privo di probabilità di successo (art. 117 lett.
b CPC).
Spese
6.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura
e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),
seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in
fr. 200.–. Va qui rammentato che al pari delle decisioni ordinatorie processuali,
la procedura di reclamo contro la decisione che rifiuta il gratuito patrocinio
non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid.
6).
Non si assegnano
ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al
reclamo.
7.
Poiché
il reclamo non pone questioni di principio, lo stesso è evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 6 giugno 2024 di RE
1.
nella misura in cui è ammissibile è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 6 giugno 2024 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 6 giugno 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.