13.2024.38
Reclamo in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile non è dato per il fatto che l'assunzione di una prova potrebbe influenzare le altre
12 agosto 2024Italiano6 min
l’argomento della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe quindi
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.38
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2016.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione
24 febbraio 2016 da
CO
1
patrocinato da: PA 2
contro
RE
1
patrocinata da: PA 1
e
ora sul reclamo 13 giugno 2024 di RE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 febbraio
2016 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 812'003.30 oltre
accessori.
Con risposta 3 novembre
2016 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli allegati di
replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con istanza 2 aprile
2024 CO 1 ha chiesto l’acquisizione, sotto forma di richiamo, dell’incarto
relativo a una precedente procedura giudiziaria in essere tra __________ e RE 1,
in subordine l’edizione dall’arch. __________ del contratto a suo tempo
stipulato tra le medesime società.
Con osservazioni 29 aprile
2024 la convenuta si è opposta all’istanza.
C. Con decisione 29 maggio
2024 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, ammettendo la
produzione “del contratto di direzione lavori a suo tempo sottoscritto da __________”.
D. Con reclamo 13 giugno
2024 RE 1 postula l’annullamento della menzionata decisione e la reiezione dell’istanza
2 aprile 2024 di controparte.
Non sono state chieste
osservazioni.
Considerato
in diritto:
1. La decisione con cui
il Pretore aggiunto ha deciso in merito all’istanza dell’attore è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione
dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 3 giugno 2024. Rimesso alla posta il 13 giugno 2024,
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che
l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2 Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale
conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle
parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere
libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo
libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda
Fatti
i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle
parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di
ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto
in caso di abuso o eccesso.
3. A mente della
reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
perché la prova ammessa “potrà senza dubbio influenzare le altre prove ancora
da assumere, in particolare le testimonianze …”. Se non che, il rischio che le
prove possano influenzarsi a vicenda è insito in tutte le procedure. Seguendo
l’argomento della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe quindi
sempre dato e, di conseguenza, l’esigenza di un pregiudizio difficilmente
riparabile sarebbe sempre dato nelle decisioni sulle prove e l’art. 319 lettera
b cifra 2 CPC perderebbero ogni significato.
Il pregiudizio non
può quindi essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del
processo nel momento in cui il Pretore decide di assumere una prova, per il
solo fatto che questa sarebbe suscettibile di influenzare le altre.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4. Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, tenuto conto del valore di causa, le spese vanno fissate in
complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art.
106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto
formulare osservazioni.
5. Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 giugno 2024 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 600.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 13 giugno 2024 alla controparte):
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.