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Decisione

13.2024.38

Reclamo in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile non è dato per il fatto che l'assunzione di una prova potrebbe influenzare le altre

12 agosto 2024Italiano6 min

l’argomento della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe quindi

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.38

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2016.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione

24 febbraio 2016 da

CO

1

patrocinato da: PA 2

contro

RE

1

patrocinata da: PA 1

e

ora sul reclamo 13 giugno 2024 di RE 1;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 24 febbraio

2016 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 812'003.30 oltre

accessori.

Con risposta 3 novembre

2016 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

Con gli allegati di

replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Con istanza 2 aprile

2024 CO 1 ha chiesto l’acquisizione, sotto forma di richiamo, dell’incarto

relativo a una precedente procedura giudiziaria in essere tra __________ e RE 1,

in subordine l’edizione dall’arch. __________ del contratto a suo tempo

stipulato tra le medesime società.

Con osservazioni 29 aprile

2024 la convenuta si è opposta all’istanza.

C. Con decisione 29 maggio

2024 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, ammettendo la

produzione “del contratto di direzione lavori a suo tempo sottoscritto da __________”.

D. Con reclamo 13 giugno

2024 RE 1 postula l’annullamento della menzionata decisione e la reiezione dell’istanza

2 aprile 2024 di controparte.

Non sono state chieste

osservazioni.

Considerato

in diritto:

1. La decisione con cui

il Pretore aggiunto ha deciso in merito all’istanza dell’attore è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione

dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 3 giugno 2024. Rimesso alla posta il 13 giugno 2024,

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che

l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

2.2 Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale

conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle

parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere

libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo

libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda

Fatti

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle

parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di

ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto

in caso di abuso o eccesso.

3. A mente della

reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

perché la prova ammessa “potrà senza dubbio influenzare le altre prove ancora

da assumere, in particolare le testimonianze …”. Se non che, il rischio che le

prove possano influenzarsi a vicenda è insito in tutte le procedure. Seguendo

l’argomento della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe quindi

sempre dato e, di conseguenza, l’esigenza di un pregiudizio difficilmente

riparabile sarebbe sempre dato nelle decisioni sulle prove e l’art. 319 lettera

b cifra 2 CPC perderebbero ogni significato.

Il pregiudizio non

può quindi essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del

processo nel momento in cui il Pretore decide di assumere una prova, per il

solo fatto che questa sarebbe suscettibile di influenzare le altre.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4. Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, tenuto conto del valore di causa, le spese vanno fissate in

complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art.

106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto

formulare osservazioni.

5. Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 giugno 2024 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 600.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 13 giugno 2024 alla controparte):

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.