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Decisione

13.2024.39

Reclamo contro reiezione di una domanda di nomina di un patrocinatore d'ufficio in procedura di conciliazione. Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile.

12 agosto 2024Italiano7 min

sottoscritta da RE 1 personalmente, il quale ha pure indicato quali suoi rappresentanti

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.39

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente,

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG), per statuire nella causa

inc. n. CM.2023.79 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza

di conciliazione 3 agosto 2023 da

RE

1

contro

CO

1

e

ora sul reclamo 18 giugno 2024 di RE 1 contro la decisione 3 giugno 2024 con

cui il Pretore ha respinto la sua domanda di nominargli un rappresentante

d’ufficio in applicazione dell’art. 69 CPC;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza di

conciliazione 3 agosto 2023 RE 1 ha convenuto l’avvocato CO 1 per chiederne la

condanna ad allestire un rendiconto del suo operato ex art. 400 CO, a riferire

i motivi per cui avrebbe omesso di continuare le procedure giudiziarie avverso

la decisione del TRAM del 2 agosto 2016 e a risarcire il relativo danno

patrimoniale - la cui entità è da definire - conseguente alla chiusura

dell’esercizio pubblico della M__________, rispettivamente alla cessazione

dell’attività commerciale gestita dalla R__________. L’istanza è stata

sottoscritta da RE 1 personalmente, il quale ha pure indicato quali suoi rappresentanti

__________, __________ e l’avv. __________ che hanno anch’essi firmato l’atto.

B. Con decisione 9

novembre 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza perché, come

presentata, costituiva un tentativo di elusione delle norme sulla

rappresentanza professionale in giudizio.

Con appello 7 dicembre

2023 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione, sostenendo di aver

presentato personalmente l’istanza di conciliazione, ma di volersi fare

assistere da un avvocato italiano e dai suoi figli come persone di fiducia.

Con sentenza del 30 aprile

2024 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) ha annullato la

decisione in questione e rinviato gli atti al Pretore per procedere come

previsto dagli art. 202 seg. CPC, in particolare citando le parti all’udienza

di conciliazione. La Camera ha rilevato che l’art. 204 CPC contempla espressamente

la possibilità per le parti di farsi assistere nell’ambito della procedura

conciliativa da persone di fiducia. Ha poi ritenuto che il fatto di farsi assistere,

quale persona di fiducia, da legale italiano, anche se non legittimato alla

rappresentanza professionale in Svizzera, non comportava ipso iure

l’irricevibilità dell’istanza, a condizione che il suo ruolo non assurga a

quello di patrocinatore. La Camera ha poi precisato che qualora il Pretore dovesse

ritenere che l’istante non è in grado di condurre la propria causa, potrà

procedere in applicazione dell’art. 69 CPC e ingiungergli di far capo a un

rappresentante, rispettivamente designargliene uno d’ufficio.

C. Con ordinanza 2

maggio 2024 il Pretore ha citato le parti per l’udienza di conciliazione.

Con scritto 29 maggio 2024

RE 1 ha chiesto al Pretore di designargli un patrocinatore d’ufficio e di

essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, adducendo di non essere in

grado di condurre in modo autonomo la procedura nei confronti dell’avv. CO 1.

D. Con decisione 3

giugno 2024 il Pretore ha respinto l’istanza. Il primo giudice ha ritenuto che

la rappresentanza legale dell’istante in sede di conciliazione non fosse

necessaria, rilevando peraltro che, sulla scorta dell’istanza di conciliazione da

esso inoltrata, l’istante appariva in grado di condurre la propria causa. Ha

poi rilevato che la designazione di un rappresentante d’ufficio entrava in considerazione

solo nel caso in cui la parte non ottemperava all’ingiunzione di munirsi di un

rappresentante.

E. Con reclamo non

datato ma rimesso alla posta il 18 giugno 2024, RE 1 chiede l’annullamento di

quest’ultima decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché si pronunci

sull’istanza di nomina di un patrocinatore d’ufficio e di ammissione al

gratuito patrocinio.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha respinto la richiesta dell’istante di nominargli un

rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria processuale la

quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e

321.

cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine

di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione impugnata è

stata notificata al reclamante il 12 giugno 2024 sicché il gravame, non datato

ma rimesso alla posta il 18 giugno 2024 è tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

2.

Con il rimedio del

reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo

secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non

può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza

finale favorevole.

3.

Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il

reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio.

Nel caso in rassegna, il

reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile. Ritenuta la mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato

inammissibile.

4.

Abbondanzialmente si

rileva come nella valutazione della capacità di una parte di condurre la causa

il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento che, nel caso concreto non

risulta sia stato travalicato, non da ultimo in considerazione del fatto che il

reclamante stesso afferma di essere assistito da una persona di fiducia nella

persona dell’avv. __________.

Comunque sia, va poi rilevato

che se il reclamante non si ritiene in grado di condurre personalmente la causa

egli può incaricare personalmente un patrocinatore che lo assista.

5.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la

soccombenza e sono poste a carico del reclamante.

6.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 18 giugno

2024.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 18 giugno 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni

in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).