13.2024.39
Reclamo contro reiezione di una domanda di nomina di un patrocinatore d'ufficio in procedura di conciliazione. Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile.
12 agosto 2024Italiano7 min
sottoscritta da RE 1 personalmente, il quale ha pure indicato quali suoi rappresentanti
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.39
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente,
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG), per statuire nella causa
inc. n. CM.2023.79 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
di conciliazione 3 agosto 2023 da
RE
1
contro
CO
1
e
ora sul reclamo 18 giugno 2024 di RE 1 contro la decisione 3 giugno 2024 con
cui il Pretore ha respinto la sua domanda di nominargli un rappresentante
d’ufficio in applicazione dell’art. 69 CPC;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza di
conciliazione 3 agosto 2023 RE 1 ha convenuto l’avvocato CO 1 per chiederne la
condanna ad allestire un rendiconto del suo operato ex art. 400 CO, a riferire
i motivi per cui avrebbe omesso di continuare le procedure giudiziarie avverso
la decisione del TRAM del 2 agosto 2016 e a risarcire il relativo danno
patrimoniale - la cui entità è da definire - conseguente alla chiusura
dell’esercizio pubblico della M__________, rispettivamente alla cessazione
dell’attività commerciale gestita dalla R__________. L’istanza è stata
sottoscritta da RE 1 personalmente, il quale ha pure indicato quali suoi rappresentanti
__________, __________ e l’avv. __________ che hanno anch’essi firmato l’atto.
B. Con decisione 9
novembre 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza perché, come
presentata, costituiva un tentativo di elusione delle norme sulla
rappresentanza professionale in giudizio.
Con appello 7 dicembre
2023 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione, sostenendo di aver
presentato personalmente l’istanza di conciliazione, ma di volersi fare
assistere da un avvocato italiano e dai suoi figli come persone di fiducia.
Con sentenza del 30 aprile
2024 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) ha annullato la
decisione in questione e rinviato gli atti al Pretore per procedere come
previsto dagli art. 202 seg. CPC, in particolare citando le parti all’udienza
di conciliazione. La Camera ha rilevato che l’art. 204 CPC contempla espressamente
la possibilità per le parti di farsi assistere nell’ambito della procedura
conciliativa da persone di fiducia. Ha poi ritenuto che il fatto di farsi assistere,
quale persona di fiducia, da legale italiano, anche se non legittimato alla
rappresentanza professionale in Svizzera, non comportava ipso iure
l’irricevibilità dell’istanza, a condizione che il suo ruolo non assurga a
quello di patrocinatore. La Camera ha poi precisato che qualora il Pretore dovesse
ritenere che l’istante non è in grado di condurre la propria causa, potrà
procedere in applicazione dell’art. 69 CPC e ingiungergli di far capo a un
rappresentante, rispettivamente designargliene uno d’ufficio.
C. Con ordinanza 2
maggio 2024 il Pretore ha citato le parti per l’udienza di conciliazione.
Con scritto 29 maggio 2024
RE 1 ha chiesto al Pretore di designargli un patrocinatore d’ufficio e di
essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, adducendo di non essere in
grado di condurre in modo autonomo la procedura nei confronti dell’avv. CO 1.
D. Con decisione 3
giugno 2024 il Pretore ha respinto l’istanza. Il primo giudice ha ritenuto che
la rappresentanza legale dell’istante in sede di conciliazione non fosse
necessaria, rilevando peraltro che, sulla scorta dell’istanza di conciliazione da
esso inoltrata, l’istante appariva in grado di condurre la propria causa. Ha
poi rilevato che la designazione di un rappresentante d’ufficio entrava in considerazione
solo nel caso in cui la parte non ottemperava all’ingiunzione di munirsi di un
rappresentante.
E. Con reclamo non
datato ma rimesso alla posta il 18 giugno 2024, RE 1 chiede l’annullamento di
quest’ultima decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché si pronunci
sull’istanza di nomina di un patrocinatore d’ufficio e di ammissione al
gratuito patrocinio.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha respinto la richiesta dell’istante di nominargli un
rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria processuale la
quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e
321.
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine
di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è
stata notificata al reclamante il 12 giugno 2024 sicché il gravame, non datato
ma rimesso alla posta il 18 giugno 2024 è tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
2.
Con il rimedio del
reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo
secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non
può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza
finale favorevole.
3.
Il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio.
Nel caso in rassegna, il
reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile. Ritenuta la mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato
inammissibile.
4.
Abbondanzialmente si
rileva come nella valutazione della capacità di una parte di condurre la causa
il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento che, nel caso concreto non
risulta sia stato travalicato, non da ultimo in considerazione del fatto che il
reclamante stesso afferma di essere assistito da una persona di fiducia nella
persona dell’avv. __________.
Comunque sia, va poi rilevato
che se il reclamante non si ritiene in grado di condurre personalmente la causa
egli può incaricare personalmente un patrocinatore che lo assista.
5.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la
soccombenza e sono poste a carico del reclamante.
6.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 18 giugno
2024.
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 18 giugno 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni
in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).