13.2024.4
Assunzione di prove a titolo cautelare in procedura indipendente. Reclamo in materia di spese: essendo nell'interesse di chi la chiede, le spese sono da porre a carico del richiedente.
9 aprile 2024Italiano10 min
B. Con decisione 5
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.4
Lugano
9 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2023.209/210 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con istanza 22 giugno 2023 da
CO 1
CO 2
entrambe patrocinate dall’
PA 2
contro
RE 1
patrocinata
dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 18 gennaio 2024 di RE 1 contro
la decisione 5 gennaio 2024 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di assunzione
di prove a titolo cautelare del 22 giugno 2023 CO 1 e CO 2 hanno convenuto in
causa RE 1 avanti il Pretore del Distretto di Lugano, chiedendo che sia fatto
ordine a __________ di produrre alcuni documenti.
Con osservazioni 25 luglio
2023 la convenuta si è opposta all’istanza.
Con gli allegati di
replica spontanea 11 agosto 2023 e duplica spontanea 23 agosto 2023 entrambe le
parti hanno confermato le rispettive domande.
Fatti
B. Con decisione 5
gennaio 2024 il Pretore ha accolto l’istanza facendo ordine all’istituto
bancario di produrre la documentazione richiesta. Ha quindi posto la tassa di
giustizia e le spese di fr. 1'500.- a carico della convenuta alla quale ha
altresì imposto il versamento di fr. 4'000.- di ripetibili alla parte istante.
C. Con reclamo 18
gennaio 2024 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone la
riforma nel senso di porre gli oneri processuali interamente a carico della
parte istante.
Con osservazioni 19
febbraio 2024 CO 1 e CO 2 postulano la reiezione del gravame.
Con gli allegati di
replica spontanea 27 febbraio 2024 e duplica spontanea 7 marzo 2024 le parti
hanno confermato le rispettive domande.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 110 CPC
dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente unicamente mediante reclamo. La decisione impugnata è stata
emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo
cautelare ex art. 158 CPC, al quale si applicano le disposizioni in materia di
provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC) e più in generale la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC). Dinanzi a una decisione pronunciata su istanza
di assunzione di prove a titolo cautelare occorre esaminare di che tipo di
decisione si tratta, al fine di determinare la Camera competente a occuparsi
dell’impugnativa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III
46.
consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2), la
decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare
nell’ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura. Come
tale è quindi una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC,
impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett.
a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di
fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC, impugnabile
mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG).
Per contro, la decisione che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo
cautelare non pone invece giocoforza fine alla procedura, perché è ancora
necessario amministrare la prova in questione. Ad esempio, nel caso di
allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito il giudice
deve poter compiere ulteriori atti, quali nominare un perito o un altro perito prima
che la procedura giunga al termine, o trasmettere al perito eventuali domande
supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa
del perito; inoltre il giudice deve dare modo alle parti di chiedere la
delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Nello
specifico, una decisione come quella impugnata che accoglie l’istanza di
assunzione di prove a titolo cautelare e ordina l’edizione di documenti nell’ambito
di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale,
dovendosi poi ancora procedere alla raccolta dei documenti medesimi presso i
terzi. Trattasi quindi una disposizione ordinatoria processuale ai sensi
dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza
Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
2.
Poiché la decisione
è pervenuta alla convenuta l’8 gennaio 2024 il gravame qui in esame, rimesso
alla posta il 18 gennaio 2024, è tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile.
3.
Per l’art. 320 CPC,
con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4.
Il Pretore, accolta
l’istanza, ha posto le spese a carico della convenuta, con la motivazione che
“l’accoglimento dell’istanza determina l’accollo delle spese giudiziarie in capo
alla parte convenuta soccombente …”.
La reclamante contesta la
decisione del primo giudice nella misura in cui sono state poste a suo carico le
spese processuali e l’indennità per ripetibili di fr. 4'000.-. Sostiene che nell’ambito
dell’assunzione di una prova a titolo cautelare non vi è una parte vincente né
una parte soccombente sicché, l’assunzione della prova essendo nell’interesse
di chi la chiede, le spese sono da porre a carico della richiedente, ciò anche
qualora la controparte si opponga all’assunzione della prova.
La parte istante si oppone
al reclamo, rilevando che la convenuta medesima si è opposta all’istanza,
complicando il procedimento, in particolare postulando l’assunzione di
ulteriori prove non chieste con l’istanza. Le sue opposizioni essendo state
respinte, a ragione il Pretore l’avrebbe ritenuta soccombente ponendo a suo
carico le spese.
5.
Per l’art. 106 CPC
le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Il giudice
può tuttavia prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese
giudiziarie secondo equità segnatamente quando vi sono circostanze speciali che
fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art.
107.
CPC). Nell’ambito dell’assunzione di una prova a titolo cautelare non vi
sono di regola né una parte vincente né una parte soccombente (DTF 139 III 33),
ciò considerato che la procedura è fatta in vista di un’eventuale causa di
merito, nell’ambito della quale sarà poi da decidere quale parte sarà
soccombente in relazione a una determinata pretesa. Per quanto riguarda l’attribuzione
delle spese, va rilevato che l’assunzione di una prova in via cautelare è nell’interesse
di chi la chiede, poiché gli dà la possibilità di assicurare un mezzo di prova
la cui assunzione potrebbe essere in pericolo, ma anche di valutare le
possibilità di successo di una futura causa di merito. Con l’istanza di
assunzione di prove in via cautelare la parte convenuta è invece costretta in
un procedimento ancor prima che nei suoi confronti sia stata iniziata una
causa. In siffatta situazione, stante la sua potenziale posizione di convenuta,
è pertanto da riconoscerle la facoltà di difendersi dalla richiesta di
assunzione di prove in via cautelare, senza che essa sia esposta anche al
rischio dei costi che ciò comporta. Laddove l’azione di merito
non è ancora pendente è quindi la parte che ha chiesto l’assunzione di prove in
via cautelare che deve farsi carico delle spese processuali e dell’obbligo
di versare eventuali ripetibili alla controparte (DTF 140 III 30 consid. 3.3 e
3.4; III CCA 7.10.2014 inc. 13.2014.108; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 104; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 104), quest’ultima non potendo già a questo
stadio essere considerata soccombente giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 140 III
30.
consid. 3.5 e 3.6). L’istante avrà comunque la possibilità di rimettere in
discussione la ripartizione di queste spese giudiziarie nell’ambito del
processo di merito, qualora, per finire, dovesse risultare vincente nel medesimo
(DTF 140 III 30 consid.3.5; III CCA 7.10.2014 inc. 13.2014.108; Rüegg/Rüegg, op. cit., loc. cit.; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 104).
In assenza una tempestiva azione di merito, il dispositivo sulle spese dell’assetto
cautelare assumerebbe invece carattere definitivo (Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas,
Kurzkommentar, ZPO, 3a ed.,
2021, n. 5 ad art. 104).
6.
Per i motivi che
precedono, nel caso in esame il principio della soccombenza non trova
applicazione (DTF 140 III 30). L’opinione del primo giudice che ha considerato
soccombente la convenuta unicamente perché l’istanza è stata accolta, ponendo a
suo carico le spese e le ripetibili, non può essere seguita, ritenuto che le spese
giudiziarie sorte in quel contesto sono da porre a carico della parte istante.
Decidendo diversamente il primo giudice ha violato il diritto. La decisione va
quindi annullata e riformata come chiesto dalla reclamante.
7.
Le istanti
sostengono che la convenuta ha postulato l’assunzione di prove da loro non
chieste, complicando così il procedimento, ciò che giustifica di porre a suo
carico le spese. Vero è che la RE 1 ha inoltrato in data 4 settembre 2023
un’istanza di assunzione di nuove prove, chiedendo di poter produrre due documenti.
Ciò non può tuttavia essere considerato quale “estensione dell’assunzione di
prove”, i documenti in questione essendo invero intesi a contestare la
legittimità della di loro istanza di assunzione di prove a titolo cautelare 22
giugno 2023. Peraltro l’istanza di RE 1, avversata da CO 1 e CO 2, è infine
stata accolta sicché in relazione alla medesima le resistenti risulterebbero comunque
soccombenti.
8.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata
in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG, nel
caso concreto le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e
sono poste a carico di CO 1 e CO 2, le quali inoltre rifonderanno alla
reclamante congrue ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 18 gennaio
2024.
di RE 1 è accolto. Di conseguenza il punto n. 2 del dispositivo della
decisione impugnata è annullato e riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 1'500.- sono posti a carico di CO 1 e CO 2 in solido, le quali
sono condannate a pagare alla convenuta fr. 4'000.- per ripetibili.”
2.
Le spese processuali
del reclamo di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico
di CO 1 e CO 2 in solido, le quali inoltre rifonderanno a RE 1, sempre con il
vincolo di solidarietà, fr. 800.- di ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto
noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.