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Decisione

13.2024.4

Assunzione di prove a titolo cautelare in procedura indipendente. Reclamo in materia di spese: essendo nell'interesse di chi la chiede, le spese sono da porre a carico del richiedente.

9 aprile 2024Italiano10 min

B. Con decisione 5

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.4

Lugano

9 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2023.209/210 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa

con istanza 22 giugno 2023 da

CO 1

CO 2

entrambe patrocinate dall’

PA 2

contro

RE 1

patrocinata

dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 18 gennaio 2024 di RE 1 contro

la decisione 5 gennaio 2024 del Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza di assunzione

di prove a titolo cautelare del 22 giugno 2023 CO 1 e CO 2 hanno convenuto in

causa RE 1 avanti il Pretore del Distretto di Lugano, chiedendo che sia fatto

ordine a __________ di produrre alcuni documenti.

Con osservazioni 25 luglio

2023 la convenuta si è opposta all’istanza.

Con gli allegati di

replica spontanea 11 agosto 2023 e duplica spontanea 23 agosto 2023 entrambe le

parti hanno confermato le rispettive domande.

Fatti

B. Con decisione 5

gennaio 2024 il Pretore ha accolto l’istanza facendo ordine all’istituto

bancario di produrre la documentazione richiesta. Ha quindi posto la tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'500.- a carico della convenuta alla quale ha

altresì imposto il versamento di fr. 4'000.- di ripetibili alla parte istante.

C. Con reclamo 18

gennaio 2024 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone la

riforma nel senso di porre gli oneri processuali interamente a carico della

parte istante.

Con osservazioni 19

febbraio 2024 CO 1 e CO 2 postulano la reiezione del gravame.

Con gli allegati di

replica spontanea 27 febbraio 2024 e duplica spontanea 7 marzo 2024 le parti

hanno confermato le rispettive domande.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 110 CPC

dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo

indipendente unicamente mediante reclamo. La decisione impugnata è stata

emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo

cautelare ex art. 158 CPC, al quale si applicano le disposizioni in materia di

provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC) e più in generale la procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC). Dinanzi a una decisione pronunciata su istanza

di assunzione di prove a titolo cautelare occorre esaminare di che tipo di

decisione si tratta, al fine di determinare la Camera competente a occuparsi

dell’impugnativa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III

46.

consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2), la

decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare

nell’ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura. Come

tale è quindi una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC,

impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett.

a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di

fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC, impugnabile

mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG).

Per contro, la decisione che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo

cautelare non pone invece giocoforza fine alla procedura, perché è ancora

necessario amministrare la prova in questione. Ad esempio, nel caso di

allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito il giudice

deve poter compiere ulteriori atti, quali nominare un perito o un altro perito prima

che la procedura giunga al termine, o trasmettere al perito eventuali domande

supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa

del perito; inoltre il giudice deve dare modo alle parti di chiedere la

delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Nello

specifico, una decisione come quella impugnata che accoglie l’istanza di

assunzione di prove a titolo cautelare e ordina l’edizione di documenti nell’ambito

di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale,

dovendosi poi ancora procedere alla raccolta dei documenti medesimi presso i

terzi. Trattasi quindi una disposizione ordinatoria processuale ai sensi

dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza

Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

2.

Poiché la decisione

è pervenuta alla convenuta l’8 gennaio 2024 il gravame qui in esame, rimesso

alla posta il 18 gennaio 2024, è tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

3.

Per l’art. 320 CPC,

con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4.

Il Pretore, accolta

l’istanza, ha posto le spese a carico della convenuta, con la motivazione che

“l’accoglimento dell’istanza determina l’accollo delle spese giudiziarie in capo

alla parte convenuta soccombente …”.

La reclamante contesta la

decisione del primo giudice nella misura in cui sono state poste a suo carico le

spese processuali e l’indennità per ripetibili di fr. 4'000.-. Sostiene che nell’ambito

dell’assunzione di una prova a titolo cautelare non vi è una parte vincente né

una parte soccombente sicché, l’assunzione della prova essendo nell’interesse

di chi la chiede, le spese sono da porre a carico della richiedente, ciò anche

qualora la controparte si opponga all’assunzione della prova.

La parte istante si oppone

al reclamo, rilevando che la convenuta medesima si è opposta all’istanza,

complicando il procedimento, in particolare postulando l’assunzione di

ulteriori prove non chieste con l’istanza. Le sue opposizioni essendo state

respinte, a ragione il Pretore l’avrebbe ritenuta soccombente ponendo a suo

carico le spese.

5.

Per l’art. 106 CPC

le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Il giudice

può tuttavia prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese

giudiziarie secondo equità segnatamente quando vi sono circostanze speciali che

fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art.

107.

CPC). Nell’ambito dell’assunzione di una prova a titolo cautelare non vi

sono di regola né una parte vincente né una parte soccombente (DTF 139 III 33),

ciò considerato che la procedura è fatta in vista di un’eventuale causa di

merito, nell’ambito della quale sarà poi da decidere quale parte sarà

soccombente in relazione a una determinata pretesa. Per quanto riguarda l’attribuzione

delle spese, va rilevato che l’assunzione di una prova in via cautelare è nell’interesse

di chi la chiede, poiché gli dà la possibilità di assicurare un mezzo di prova

la cui assunzione potrebbe essere in pericolo, ma anche di valutare le

possibilità di successo di una futura causa di merito. Con l’istanza di

assunzione di prove in via cautelare la parte convenuta è invece costretta in

un procedimento ancor prima che nei suoi confronti sia stata iniziata una

causa. In siffatta situazione, stante la sua potenziale posizione di convenuta,

è pertanto da riconoscerle la facoltà di difendersi dalla richiesta di

assunzione di prove in via cautelare, senza che essa sia esposta anche al

rischio dei costi che ciò comporta. Laddove l’azione di merito

non è ancora pendente è quindi la parte che ha chiesto l’assunzione di prove in

via cautelare che deve farsi carico delle spese processuali e dell’obbligo

di versare eventuali ripetibili alla controparte (DTF 140 III 30 consid. 3.3 e

3.4; III CCA 7.10.2014 inc. 13.2014.108; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 104; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy,

CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 104), quest’ultima non potendo già a questo

stadio essere considerata soccombente giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 140 III

30.

consid. 3.5 e 3.6). L’istante avrà comunque la possibilità di rimettere in

discussione la ripartizione di queste spese giudiziarie nell’ambito del

processo di merito, qualora, per finire, dovesse risultare vincente nel medesimo

(DTF 140 III 30 consid.3.5; III CCA 7.10.2014 inc. 13.2014.108; Rüegg/Rüegg, op. cit., loc. cit.; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 104).

In assenza una tempestiva azione di merito, il dispositivo sulle spese dell’assetto

cautelare assumerebbe invece carattere definitivo (Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas,

Kurzkommentar, ZPO, 3a ed.,

2021, n. 5 ad art. 104).

6.

Per i motivi che

precedono, nel caso in esame il principio della soccombenza non trova

applicazione (DTF 140 III 30). L’opinione del primo giudice che ha considerato

soccombente la convenuta unicamente perché l’istanza è stata accolta, ponendo a

suo carico le spese e le ripetibili, non può essere seguita, ritenuto che le spese

giudiziarie sorte in quel contesto sono da porre a carico della parte istante.

Decidendo diversamente il primo giudice ha violato il diritto. La decisione va

quindi annullata e riformata come chiesto dalla reclamante.

7.

Le istanti

sostengono che la convenuta ha postulato l’assunzione di prove da loro non

chieste, complicando così il procedimento, ciò che giustifica di porre a suo

carico le spese. Vero è che la RE 1 ha inoltrato in data 4 settembre 2023

un’istanza di assunzione di nuove prove, chiedendo di poter produrre due documenti.

Ciò non può tuttavia essere considerato quale “estensione dell’assunzione di

prove”, i documenti in questione essendo invero intesi a contestare la

legittimità della di loro istanza di assunzione di prove a titolo cautelare 22

giugno 2023. Peraltro l’istanza di RE 1, avversata da CO 1 e CO 2, è infine

stata accolta sicché in relazione alla medesima le resistenti risulterebbero comunque

soccombenti.

8.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata

in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG, nel

caso concreto le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e

sono poste a carico di CO 1 e CO 2, le quali inoltre rifonderanno alla

reclamante congrue ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 18 gennaio

2024.

di RE 1 è accolto. Di conseguenza il punto n. 2 del dispositivo della

decisione impugnata è annullato e riformato come segue:

“2. La tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 1'500.- sono posti a carico di CO 1 e CO 2 in solido, le quali

sono condannate a pagare alla convenuta fr. 4'000.- per ripetibili.”

2.

Le spese processuali

del reclamo di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico

di CO 1 e CO 2 in solido, le quali inoltre rifonderanno a RE 1, sempre con il

vincolo di solidarietà, fr. 800.- di ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto

noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.