13.2024.40
Reclamo. Diniego di sospensione termine per pagamento anticipo spese e di rateizzazione dell'anticipo.
12 agosto 2024Italiano7 min
1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.40
13.2024.41
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2023.16 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa
con petizione 9 giugno 2023 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 20 giugno 2024 di RE 1 contro la decisione 7 giugno 2024 con la
quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di sospendere il termine
per pagare l’anticipo delle spese di causa e di rateizzare l’anticipo medesimo;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato coinvolto il
23 dicembre 2019 in un incidente della circolazione a __________, dove, in
sella alla sua bicicletta, è entrato in collisione lateralmente con il veicolo
guidato da __________.
Fatti
B. Con petizione 9
giugno 2023 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di “almeno CHF
265'417.85 …” - di cui CHF 50'000.- quale risarcimento del torto morale - oltre
accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale. Egli ha postulato nel
contempo l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza
dell’avv. PA 1.
C. Con risposta 28
luglio 2023 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione.
Con i successivi allegati
di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
D. Con decisione 5
aprile 2024 il Pretore aggiunto ha accolto la domanda di gratuito patrocinio di
RE 1 limitatamente alle pretese risarcitorie per costi dell’ambulanza (fr.
425.-), di riparazione della bicicletta (fr. 3'526.80) e di sostituzione dei
vestiti (fr. 318.-). Ha invece ritenuto che le ulteriori richieste non fossero
sorrette dalla probabilità di esito favorevole della lite e in relazione alle
stesse non ha concesso il gratuito patrocinio.
E. Con ordinanza 30
aprile 2024 il primo giudice ha assegnato a RE 1 un termine di 15 giorni per
versare l’importo di fr. 13'000.- a titolo di anticipo delle spese di causa per
le pretese escluse dal gratuito patrocinio.
Con istanza 7 maggio 2024 RE
1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando
contestualmente la sospensione del termine per il pagamento dell’anticipo delle
spese.
Con decisione 27 maggio
2024 l’istanza è stata respinta e così la richiesta di sospensione del termine
per il versamento dell’anticipo.
Con reclamo 6 giugno 2024 RE
1 ha chiesto di riformare la decisione 27 maggio 2024 nel senso di ammettere
“la domanda di sospensione dell’anticipo di causa di CHF 13'000.-
rispettivamente la sua dilazione”. Il reclamante ha poi esteso il reclamo “per
attrazione” alla decisione 5 aprile 2024 - con cui il Pretore aggiunto aveva
ammesso solo parzialmente il gratuito patrocinio - che chiede di riformare nel
senso di ammettere la domanda di gratuito patrocinio “… per la totalità delle
pretese di causa”. Ha altresì postulato d’essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.
Questo reclamo è oggetto
di separato giudizio.
F. Nel frattempo, e meglio
con scritto 4 giugno 2024, l’attore ha chiesto la sospensione del termine per
il pagamento dell’anticipo delle spese, rispettivamente di concedergli di
pagare l’anticipo in 26 rate di fr. 500.- ciascuna.
Con ordinanza 7 giugno
2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia la domanda di sospensione, sia quella
di rateizzazione.
G. Con reclamo 20 giugno
2024 RE 1 chiede di riformare la decisione 7 giugno 2024 nel senso di ammettere
il pagamento rateale dell’anticipo delle spese di causa.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC) da
proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel
termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC),
rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Nel caso concreto la decisione
è pervenuta al reclamante il 10 giugno 2024 sicché il reclamo, rimesso alla
posta il 20 giugno 2024, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista,
ammissibile.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le
spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono
attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura
dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere
superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più
superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi
della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9
Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto
all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti
ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone
di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a
verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o
abuso.
3.
Il Pretore aggiunto
ha ritenuto che la rateizzazione sia di principio possibile, ma ha respinto la
domanda dell’attore considerando la stessa tardiva in quanto presentata solo
dopo che gli era già stato assegnato il termine suppletorio per versare
l’anticipo.
4.
Il reclamante
rimprovera al Pretore aggiunto di aver violato il principio dell’affidamento e
il divieto di formalismo eccessivo. Rileva che il primo giudice ha dapprima
ammesso la possibilità di rateizzare l’anticipo delle spese, ma ha poi respinto
la sua richiesta di rateazione, ciò che costituisce un venire contra factum
proprium.
La censura è manifestamente
inconsistente e va respinta.
Il Pretore aggiunto ha
dapprima ritenuto che, di principio, riteneva possibile la rateizzazione
dell’anticipo delle spese. Ha in seguito esaminato se, nel caso concreto,
fossero dati gli estremi per concederla, concludendo che ciò non era il caso.
Non è dato di vedere dove egli sia incorso in una lesione del principio
dell’affidamento.
Per quanto concerne il
rimprovero di eccessivo formalismo, il reclamante neppure si confronta con l’argomentazione
del primo giudice che ha ritenuto tardiva la domanda perché presentata solo
dopo che era stato assegnato il termine ultimo per provvedere al versamento. Su
questo punto il reclamo, privo di motivazione, è irricevibile.
5.
Per quanto riguarda
la domanda di gratuito patrocinio per il reclamo, la stessa va respinta, il
gravame essendo manifestamente privo di probabilità di successo (art. 117 lett.
b CPC).
6.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura
e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),
seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in
fr. 200.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni al reclamo.
7.
Poiché
il reclamo non pone questioni di principio, lo stesso è evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo 20 giugno 2024 di RE 1 è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 20 giugno 2024 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 20 giugno 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.