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Decisione

13.2024.40

Reclamo. Diniego di sospensione termine per pagamento anticipo spese e di rateizzazione dell'anticipo.

12 agosto 2024Italiano7 min

1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.40

13.2024.41

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2023.16 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa

con petizione 9 giugno 2023 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 20 giugno 2024 di RE 1 contro la decisione 7 giugno 2024 con la

quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di sospendere il termine

per pagare l’anticipo delle spese di causa e di rateizzare l’anticipo medesimo;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stato coinvolto il

23 dicembre 2019 in un incidente della circolazione a __________, dove, in

sella alla sua bicicletta, è entrato in collisione lateralmente con il veicolo

guidato da __________.

Fatti

B. Con petizione 9

giugno 2023 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di “almeno CHF

265'417.85 …” - di cui CHF 50'000.- quale risarcimento del torto morale - oltre

accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale. Egli ha postulato nel

contempo l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza

dell’avv. PA 1.

C. Con risposta 28

luglio 2023 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione.

Con i successivi allegati

di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

D. Con decisione 5

aprile 2024 il Pretore aggiunto ha accolto la domanda di gratuito patrocinio di

RE 1 limitatamente alle pretese risarcitorie per costi dell’ambulanza (fr.

425.-), di riparazione della bicicletta (fr. 3'526.80) e di sostituzione dei

vestiti (fr. 318.-). Ha invece ritenuto che le ulteriori richieste non fossero

sorrette dalla probabilità di esito favorevole della lite e in relazione alle

stesse non ha concesso il gratuito patrocinio.

E. Con ordinanza 30

aprile 2024 il primo giudice ha assegnato a RE 1 un termine di 15 giorni per

versare l’importo di fr. 13'000.- a titolo di anticipo delle spese di causa per

le pretese escluse dal gratuito patrocinio.

Con istanza 7 maggio 2024 RE

1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando

contestualmente la sospensione del termine per il pagamento dell’anticipo delle

spese.

Con decisione 27 maggio

2024 l’istanza è stata respinta e così la richiesta di sospensione del termine

per il versamento dell’anticipo.

Con reclamo 6 giugno 2024 RE

1 ha chiesto di riformare la decisione 27 maggio 2024 nel senso di ammettere

“la domanda di sospensione dell’anticipo di causa di CHF 13'000.-

rispettivamente la sua dilazione”. Il reclamante ha poi esteso il reclamo “per

attrazione” alla decisione 5 aprile 2024 - con cui il Pretore aggiunto aveva

ammesso solo parzialmente il gratuito patrocinio - che chiede di riformare nel

senso di ammettere la domanda di gratuito patrocinio “… per la totalità delle

pretese di causa”. Ha altresì postulato d’essere posto al beneficio del

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.

Questo reclamo è oggetto

di separato giudizio.

F. Nel frattempo, e meglio

con scritto 4 giugno 2024, l’attore ha chiesto la sospensione del termine per

il pagamento dell’anticipo delle spese, rispettivamente di concedergli di

pagare l’anticipo in 26 rate di fr. 500.- ciascuna.

Con ordinanza 7 giugno

2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia la domanda di sospensione, sia quella

di rateizzazione.

G. Con reclamo 20 giugno

2024 RE 1 chiede di riformare la decisione 7 giugno 2024 nel senso di ammettere

il pagamento rateale dell’anticipo delle spese di causa.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC) da

proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel

termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC),

rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).

Nel caso concreto la decisione

è pervenuta al reclamante il 10 giugno 2024 sicché il reclamo, rimesso alla

posta il 20 giugno 2024, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista,

ammissibile.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le

spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono

attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura

dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere

superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più

superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi

della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9

Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto

all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti

ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone

di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a

verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o

abuso.

3.

Il Pretore aggiunto

ha ritenuto che la rateizzazione sia di principio possibile, ma ha respinto la

domanda dell’attore considerando la stessa tardiva in quanto presentata solo

dopo che gli era già stato assegnato il termine suppletorio per versare

l’anticipo.

4.

Il reclamante

rimprovera al Pretore aggiunto di aver violato il principio dell’affidamento e

il divieto di formalismo eccessivo. Rileva che il primo giudice ha dapprima

ammesso la possibilità di rateizzare l’anticipo delle spese, ma ha poi respinto

la sua richiesta di rateazione, ciò che costituisce un venire contra factum

proprium.

La censura è manifestamente

inconsistente e va respinta.

Il Pretore aggiunto ha

dapprima ritenuto che, di principio, riteneva possibile la rateizzazione

dell’anticipo delle spese. Ha in seguito esaminato se, nel caso concreto,

fossero dati gli estremi per concederla, concludendo che ciò non era il caso.

Non è dato di vedere dove egli sia incorso in una lesione del principio

dell’affidamento.

Per quanto concerne il

rimprovero di eccessivo formalismo, il reclamante neppure si confronta con l’argomentazione

del primo giudice che ha ritenuto tardiva la domanda perché presentata solo

dopo che era stato assegnato il termine ultimo per provvedere al versamento. Su

questo punto il reclamo, privo di motivazione, è irricevibile.

5.

Per quanto riguarda

la domanda di gratuito patrocinio per il reclamo, la stessa va respinta, il

gravame essendo manifestamente privo di probabilità di successo (art. 117 lett.

b CPC).

6.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura

e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),

seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in

fr. 200.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni al reclamo.

7.

Poiché

il reclamo non pone questioni di principio, lo stesso è evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo 20 giugno 2024 di RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 20 giugno 2024 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 20 giugno 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.