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Decisione

13.2024.42

Diniego di gratuito patrocinio. Procedura di conciliazione in materia di locazione: contestazione della disdetta e pluralità di conduttori. Necessità di un patrocinatore legale.

21 ottobre 2024Italiano17 min

quanto l’esistenza in sé del contratto di locazione comune 19 aprile 2021 che li

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.42

Lugano

21 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. 12-2024 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona

promossa con istanza 14 febbraio 2024 da

RE 1

patrocinata

dall’ PA 1

contro

CO 1

CO 2

CO 3

patrocinate

dall’ PA 2

e ora sul reclamo 8

luglio 2024 di RE 1 contro la decisione 25 giugno 2024 con cui è stata respinta

la sua richiesta di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto datato 28

settembre 2012 RE 1 (conduttrice) ha preso in locazione da CO 1, __________ e CO

2, l’appartamento di 3 locali dello stabile __________ in Via __________ a __________.

La pigione mensile è stata stabilita in fr. 1'150.- oltre a un acconto spese di

fr. 150.-.

L’appartamento è poi stato

(ri)preso in locazione da RE 1 e S__________ (conduttori) con nuovo contratto

stipulato il 19 aprile 2021 con CO 1, CO 2 e CO 3, con una pigione mensile di

fr. 1'300.–, spese incluse e senza conguaglio. Il contratto di durata

indeterminata è iniziato il 1° maggio 2021 con facoltà di disdetta alla scadenza

30 aprile e preavviso di 3 mesi, la prima volta il 30 aprile 2023.

B. Il 15 gennaio 2024, a

protezione di RE 1, la Polizia cantonale ha emesso a carico di S__________ una

decisione di allontanamento (art. 9a LPol) dal citato appartamento, valida fino

al 24 gennaio 2024 e che includeva le immediate vicinanze alla sua persona fino

a un raggio di distanza di 200 metri.

Su richiesta di RE 1 il 23

gennaio 2024 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato questa misura

per una durata indeterminata, con la comminatoria dell’art. 292 CP.

C. Nel frattempo, il 15

gennaio 2024 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno notificato a RE 1 e a S__________ la disdetta

- su modulo ufficiale - del contratto di locazione 19 aprile 2021, con effetto

al 30 aprile 2024.

Con diffida 16 gennaio

2024 le locatrici, rilevato il reiterato comportamento violento di S__________ a

danno dell’incolumità di RE 1 e l’intervento del 15 gennaio 2024 della polizia

cantonale, anche a tutela di tutti gli inquilini hanno dichiarato di recedere

dal contratto con effetto al 29 febbraio 2024.

D. Con istanza 14

febbraio 2024 RE 1 ha convenuto CO 1, CO 2 e CO 3 oltre a S__________ innanzi

all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona, contestando

la validità della disdetta 15 gennaio 2024 e 16 gennaio 2024, postulando in via

subordinata la protrazione del contratto di locazione 21 marzo 2021

(correttamente: 19 aprile 2021), e chiedendo la modifica del contratto sicché

sia ammessa lei quale unica conduttrice. Ha pure chiesto il gratuito patrocinio

con la rappresentanza dell’avv. PA 1.

Il 17 aprile 2024 l’interessata

ha introdotto una nuova istanza di gratuito patrocinio suffragata da nuovi

documenti.

E. L’udienza si è tenuta

il 6 giugno 2024 alla presenza di RE 1 e delle locatrici, che hanno concordato

la pattuizione di un nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° giugno

2024 con RE 1 quale unica conduttrice e alle medesime condizione di quello

precedente. Conciliata la lite, la causa è stata stralciata dai ruoli.

Il 20 giugno 2024 RE 1 ha

trasmesso all’Ufficio di conciliazione il certificato di rito per l’assistenza

giudiziaria.

F. Con decisione 25

giugno 2024 l’Ufficio di conciliazione ha respinto l’istanza di gratuito

patrocinio di RE 1.

G. Con reclamo 8 luglio

2024 RE 1 ne chiede ora la riforma, sicché sia ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio con nomina dell’avv. PA 1 quale sua legale.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata 25

giugno 2024, emessa ad avvenuto stralcio della procedura di conciliazione per

raggiunto accordo tra le parti, è pervenuta alla reclamante il 27 giugno 2024. Per

l’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo spedito lunedì 8 luglio 2024 risulta

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

La reclamante rimprovera all’Ufficio

di conciliazione un accertamento manifestamente errato dei fatti. Gli contesta di

avere ritenuto inutile l’assistenza del patrocinatore legale a motivo che era

comparsa di persona all’udienza partecipando direttamente alla discussione, che

la lite non presentava questioni complesse e circostanze tali da esigere

l’intervento di un legale e che i certificati medici agli atti non attestavano

un’incapacità o impossibilità ad agire personalmente a tutela di propri

interessi.

3. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e

dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art.

118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e

non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

Sapere se un patrocinatore

d’ufficio sia oggettivamente necessario (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC) dipende

dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della

procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità

di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni

procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei

suoi diritti (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad

art. 118).

3.1 Gli interessi di chi

sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e

andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso

quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di

dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un

siffatto contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito

patrocinio (Trezzini, op. cit., n.

15 seg. ad art. 118).

3.2 Se l’incidenza sulla

situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare

la complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa

cagiona al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo,

tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per

tutelare i propri diritti (Trezzini, op.

cit., n. 17 ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di

districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche

conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche

rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo al

giudice (Trezzini, op. cit., n. 18

ad art. 118). Per il principio di uguaglianza delle armi, il gratuito

patrocinio è da concedere qualora la controparte sia già patrocinata da un

avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118).

3.3 Nella procedura di

conciliazione il gratuito patrocinio sottostà a delle esigenze rigorose, poiché

rientra nei compiti dell’autorità di chiarire alle parti la situazione

giuridica e le conseguenze della loro eventuale conciliazione, così da porle

nella condizione di valutare inconvenienti e vantaggi della stessa. La

necessità di un patrocinatore d’ufficio si riduce così a quelle situazioni,

dove la parte richiedente non è in condizione di valutare il materiale

processuale e di prendere posizione sui punti litigiosi in conoscenza della

situazione giuridica, malgrado le spiegazioni del conciliatore: è così decisivo

il grado di complicazione del litigio, dal punto di vista dei fatti e del

diritto, e la capacità della parte di comprenderne i tratti salienti e

litigiosi, rispettivamente la portata e le conseguenze di un accordo

conciliativo (Trezzini, op. cit.

n. 24 ad art. 118).

4. Afferma la reclamante

che il contratto di locazione al quale lei e l’ex compagno erano parti in veste

di conduttori dall’aprile 2021, era stato disdetto dalle locatrici a causa dell’ordine

di allontanamento pronunciato a carico di quest’ultimo. Soggiunge che lei avrebbe

avuto qualità per agire sola contro questa disdetta unicamente convenendo in

giudizio a fianco delle tre locatrici anche il suo ex compagno e coinquilino,

non intenzionato ad opporvisi come si era poi dimostrato. Non avesse proceduto

in tal senso avrebbe corso il rischio di vedersi negata la legittimazione ad

agire nella causa di contestazione della disdetta e dichiarato nullo il

procedimento per assenza di uno dei “presupposti procedurali”, perdendo così il

termine perentorio per impugnarla. Tale aspetto era stato definito dal Tribunale

federale con la sentenza DTF 140 III 598 consid. 3 e sanciva una prassi non affatto

scontata, a maggior ragione per una persona laica del diritto. Motivo per cui,

diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio di conciliazione era da

riconoscere in quanto necessaria la rappresentanza legale nel procedimento di

conciliazione da lei promosso.

4.1 L’azione con cui si contesta

la disdetta del contratto di locazione è un’azione costitutiva (art. 87 CPC) tesa

a mantenere in essere il rapporto locativo tra conduttore e locatore. Quando più

parti sono titolari di un siffatto contratto si parla di locazione comune, ovvero

di un rapporto giuridico uniforme che esiste come un tutto e per tutte le parti

al contratto, da cui la necessità di agire congiuntamente. Visto il particolare

bisogno di protezione sociale in tale ambito, con DTF 140 III 598 il Tribunale

federale ha invero stemperato tale principio nel senso che non è necessario che

Fatti

i conduttori siano tutti attori e i locatori tutti convenuti, dovendo nondimeno

figurare da una parte o dall’altra: in tal senso il conduttore è legittimato a

contestare da solo la disdetta a patto che lo faccia contro il/i locatore/i e

contro l’/gli altro/i conduttore/i (sentenza del TF 4A_282/2021 del 29 novembre

2021 consid. 4.3.1, 4A_127/2022 del 28 giugno 2022 consid. 3.3). Il conduttore

che non abita più l’appartamento locato non beneficia della protezione sociale

giusta l’art. 271 segg. CO, sicché solo chi utilizza effettivamente i locali ha

un interesse degno di protezione in tal senso (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC;

sentenza TF 4A_282/2021 del 29 novembre 2021 consid. 4.4).

4.2 A fronte dell’ordine di

allontanamento disposto a carico dell’ex compagno della reclamante da parte

della polizia cantonale il 15 gennaio 2024 (doc. E) e confermato in via

supercautelare dal Pretore il 23 gennaio 2024 - su istanza della stessa

reclamante - per una durata indeterminata (doc. F), tanto la prosecuzione

quanto l’esistenza in sé del contratto di locazione comune 19 aprile 2021 che li

legava non era di fatto più ipotizzabile.

Ora, con l’istanza di

conciliazione la reclamante ha sostenuto di avere dovuto convenire in giudizio

appunto oltre alle tre locatrici anche l’ex compagno, quale suo litisconsorte

necessario, a tutela della propria legittimazione attiva, alfine di mantenere valido

il contratto di locazione e di annullare le citate disdette. L’interessata ha peraltro

argomentato di dover contestare la disdetta 15 gennaio 2024 (la diffida 16 gennaio

2024 era nulla in difetto del formulario ufficiale) data dalle tre locatrici

(doc. B all’istanza di conciliazione) poiché, a fronte dell’ordine di allontanamento

a carico dell’ex compagno, questi non era oramai più autorizzato ad occupare o

comunque frequentare sia l’appartamento comune che le immediate vicinanze e quindi

non poteva più tenere comportamenti violenti verso di lei o gli altri

inquilini. Motivo per cui quella disdetta era abusiva in quanto non perseguiva

più un interesse serio, oggettivo o degno di protezione. Non era poi proporzionale,

visto che la reclamante abitava l’appartamento da oltre 12 anni, non aveva per

sé mai dato problemi e avrebbe avuto difficoltà a trovare un’altra sistemazione.

4.3 Ciò posto, se è vero che da

un laico non si può pretendere la conoscenza della prassi sancita dal Tribunale

federale in DTF 140 III 598, è altrettanto vero che l’informativa in punto alla

necessità di convenire già in sede di conciliazione anche l’ex compagno e

coinquilino poteva senz’altro essere raccolta presso l’autorità di conciliazione

a cui l’istanza andava indirizzata e che - a ben vedere - poteva finanche

essere presentata in forma di dichiarazione verbale rilasciata innanzi all’autorità

medesima (art. 202 cpv. 1 CPC). Del resto, il modulo ufficiale della disdetta

notificata alla reclamante chiariva la necessità di ossequiare il termine di 30

giorni (valido per la contestazione della disdetta e per la protrazione della

locazione) e recava le indicazioni per determinare l’Ufficio di conciliazione competente,

Bellinzona in concreto. Fatta astrazione del tema sulla legittimazione attiva,

la reclamante non accenna ad altre particolari problematiche, né le stesse scaturiscono

con evidenza dall’istanza di conciliazione (sopra, consid. 4.2). Sicché, nella

misura in cui non ha ritenuto che la lite presentasse questioni complesse e

circostanze tali da rendere necessaria l’assistenza di un legale, la

conclusione dell’Ufficio di conciliazione non sfocia in un manifestamente

errato accertamento dei fatti. La critica va respinta.

5. La reclamante

contesta anche le considerazioni dell’Ufficio di conciliazione in punto al suo

stato di salute. Rileva che i certificati medici prodotti agli atti davano

prova della sindrome mista ansioso-depressiva e da somatizzazione di cui

soffriva e per la quale era seguita dal 23 novembre 2023 dal dottor __________.

Come pure dell’aggravamento progressivo di questo suo stato di salute fino al

ricovero presso la __________ in conseguenza delle violenze verbali e fisiche

subite per mano dell’ex compagno e sfociate da ultimo nell’ordine di polizia 15

gennaio 2024. Sebbene questi certificati non attestavano una sua incapacità o

impossibilità ad agire personalmente a tutela dei propri interessi, non era

dato di vedere come, a fronte della situazione medica complessiva che ne

risultava, senza il patrocinio di un legale lei potesse personalmente agire in

modo valido a tutela dei propri interessi. Ricorda infine che l’art. 204 CPC prevedeva

la comparsa personale delle parti all’udienza di conciliazione.

5.1 Nondimeno, dello stato di

profonda prostrazione non si faceva alcun accenno nell’istanza di conciliazione

14 febbraio 2024. In effetti la reclamante si era limitata a postulare la

concessione del gratuito patrocinio sulla base di un conteggio assicurativo di indennità

giornaliera valido per il mese di ottobre 2023 e che si rapportava ad uno stato

di malattia risalente all’8 maggio 2023 (doc. H all’istanza di conciliazione), prospettando

un successivo invio dell’usuale certificato di assistenza giudiziaria.

È pur vero che il 17

aprile 2024 la reclamante ha presentato un’ulteriore e separata istanza tesa

all’ottenimento del gratuito patrocinio a cui ha allegato il menzionato

certificato medico del dottor __________ datato 27 febbraio 2024 (annesso doc.

B) che comprova - oltre ad una condizione di pregressa malattia fisica - un aggravamento

da un punto di vista psichico del suo stato di salute e un suo imminente

ricovero ospedaliero d’urgenza. Altrettanto vero è poi che il 15 marzo 2024 il relativo

istituto di cura __________ ne ha certificato la degenza con effetto dal 29

febbraio 2024 per una durata indeterminata, quand’anche a quel momento prevista

fino al 22 marzo 2024 (annesso doc. C). Inoltre, per quanto dichiarato dalla

stessa reclamante, questa degenza era ancora attuale il 17 aprile 2024 (istanza

di gratuito patrocinio, pag. 3 n. 6).

5.2 Ora, rammentato il

presupposto di comparizione personale sancito dall’art. 204 cpv. 1 CPC che qui

evoca la reclamante, nelle circostanze così descritte la necessità di ammettere

la rappresentanza legale a tutela della reclamante così come avanzata in sede

di istanza di gratuito patrocinio 17 aprile 2024 andava tutt’al più interpretata

in funzione di una legittima dispensa dall’obbligo di comparsa personale

dell’interessata ai sensi dell’art. 204 cpv. 3 lett. b CPC. In tal senso però all’udienza

tenutasi il 6 giugno 2024 l’Ufficio di conciliazione ha avuto modo di accertare

tanto l’oggettiva comparsa personale della reclamante quanto la sua

partecipazione attiva alla discussione, ciò che quest’ultima non contesta. E,

d’altro canto, l’interessata non contesta neppure la conclusione aggiuntiva dell’Ufficio

di conciliazione che non ha ritenuto i documenti medici da lei prodotti

altrimenti indicativi di una sua situazione di incapacità o impossibilità ad

agire sola a propria difesa. A fronte di tali evidenze, la pretesa ipotesi di

accertamento manifestamente errato dei fatti si rivela una volta di più infondata.

Anche sotto questo profilo la censura va così respinta.

6. A mero titolo

aggiuntivo giova ancora rilevare che il certificato di rito per l’ammissione al

gratuito patrocinio - invero trasmesso all’Ufficio di conciliazione solo il 20

giugno 2024 a fronte di un’istanza di gratuito patrocinio 17 aprile 2024 e di

un’udienza tenutasi il 6 giugno 2024 - documenta l’esistenza di proprietà

immobiliare (appartamento) in __________, di cui null’altro è dato sapere. A ben

vedere quindi sarebbe finanche da chiedersi se il presupposto d’indigenza (art.

117 lett. a CPC), su cui l’Ufficio di conciliazione non si è invero espresso,

sia in effetti realizzato.

7. Nella procedura di

conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni non sono

assegnate spese processuali (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC), principio che non

vale però nella procedura decisionale (cfr. art. 114 CPC; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 2a ad art. 113 e n. 10 ad art. 114; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 6 ad art. 113 e n. 2 e 3 ad art. 114). E anche la procedura di reclamo

contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese sono così fissate in

fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)

e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr.

10'000.–), e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 luglio 2024 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.– (vertenza in materia di

locazione; sentenza TF 5A_1025/2021 19 maggio 2022 consid. 1.1), contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).