13.2024.42
Diniego di gratuito patrocinio. Procedura di conciliazione in materia di locazione: contestazione della disdetta e pluralità di conduttori. Necessità di un patrocinatore legale.
21 ottobre 2024Italiano17 min
quanto l’esistenza in sé del contratto di locazione comune 19 aprile 2021 che li
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.42
Lugano
21 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. 12-2024 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona
promossa con istanza 14 febbraio 2024 da
RE 1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
CO 1
CO 2
CO 3
patrocinate
dall’ PA 2
e ora sul reclamo 8
luglio 2024 di RE 1 contro la decisione 25 giugno 2024 con cui è stata respinta
la sua richiesta di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto datato 28
settembre 2012 RE 1 (conduttrice) ha preso in locazione da CO 1, __________ e CO
2, l’appartamento di 3 locali dello stabile __________ in Via __________ a __________.
La pigione mensile è stata stabilita in fr. 1'150.- oltre a un acconto spese di
fr. 150.-.
L’appartamento è poi stato
(ri)preso in locazione da RE 1 e S__________ (conduttori) con nuovo contratto
stipulato il 19 aprile 2021 con CO 1, CO 2 e CO 3, con una pigione mensile di
fr. 1'300.–, spese incluse e senza conguaglio. Il contratto di durata
indeterminata è iniziato il 1° maggio 2021 con facoltà di disdetta alla scadenza
30 aprile e preavviso di 3 mesi, la prima volta il 30 aprile 2023.
B. Il 15 gennaio 2024, a
protezione di RE 1, la Polizia cantonale ha emesso a carico di S__________ una
decisione di allontanamento (art. 9a LPol) dal citato appartamento, valida fino
al 24 gennaio 2024 e che includeva le immediate vicinanze alla sua persona fino
a un raggio di distanza di 200 metri.
Su richiesta di RE 1 il 23
gennaio 2024 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato questa misura
per una durata indeterminata, con la comminatoria dell’art. 292 CP.
C. Nel frattempo, il 15
gennaio 2024 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno notificato a RE 1 e a S__________ la disdetta
- su modulo ufficiale - del contratto di locazione 19 aprile 2021, con effetto
al 30 aprile 2024.
Con diffida 16 gennaio
2024 le locatrici, rilevato il reiterato comportamento violento di S__________ a
danno dell’incolumità di RE 1 e l’intervento del 15 gennaio 2024 della polizia
cantonale, anche a tutela di tutti gli inquilini hanno dichiarato di recedere
dal contratto con effetto al 29 febbraio 2024.
D. Con istanza 14
febbraio 2024 RE 1 ha convenuto CO 1, CO 2 e CO 3 oltre a S__________ innanzi
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona, contestando
la validità della disdetta 15 gennaio 2024 e 16 gennaio 2024, postulando in via
subordinata la protrazione del contratto di locazione 21 marzo 2021
(correttamente: 19 aprile 2021), e chiedendo la modifica del contratto sicché
sia ammessa lei quale unica conduttrice. Ha pure chiesto il gratuito patrocinio
con la rappresentanza dell’avv. PA 1.
Il 17 aprile 2024 l’interessata
ha introdotto una nuova istanza di gratuito patrocinio suffragata da nuovi
documenti.
E. L’udienza si è tenuta
il 6 giugno 2024 alla presenza di RE 1 e delle locatrici, che hanno concordato
la pattuizione di un nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° giugno
2024 con RE 1 quale unica conduttrice e alle medesime condizione di quello
precedente. Conciliata la lite, la causa è stata stralciata dai ruoli.
Il 20 giugno 2024 RE 1 ha
trasmesso all’Ufficio di conciliazione il certificato di rito per l’assistenza
giudiziaria.
F. Con decisione 25
giugno 2024 l’Ufficio di conciliazione ha respinto l’istanza di gratuito
patrocinio di RE 1.
G. Con reclamo 8 luglio
2024 RE 1 ne chiede ora la riforma, sicché sia ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio con nomina dell’avv. PA 1 quale sua legale.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata 25
giugno 2024, emessa ad avvenuto stralcio della procedura di conciliazione per
raggiunto accordo tra le parti, è pervenuta alla reclamante il 27 giugno 2024. Per
l’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo spedito lunedì 8 luglio 2024 risulta
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
La reclamante rimprovera all’Ufficio
di conciliazione un accertamento manifestamente errato dei fatti. Gli contesta di
avere ritenuto inutile l’assistenza del patrocinatore legale a motivo che era
comparsa di persona all’udienza partecipando direttamente alla discussione, che
la lite non presentava questioni complesse e circostanze tali da esigere
l’intervento di un legale e che i certificati medici agli atti non attestavano
un’incapacità o impossibilità ad agire personalmente a tutela di propri
interessi.
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e
dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art.
118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e
non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
Sapere se un patrocinatore
d’ufficio sia oggettivamente necessario (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC) dipende
dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della
procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità
di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni
procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei
suoi diritti (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad
art. 118).
3.1 Gli interessi di chi
sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e
andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso
quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di
dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un
siffatto contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito
patrocinio (Trezzini, op. cit., n.
15 seg. ad art. 118).
3.2 Se l’incidenza sulla
situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare
la complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa
cagiona al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo,
tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per
tutelare i propri diritti (Trezzini, op.
cit., n. 17 ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di
districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche
conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche
rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo al
giudice (Trezzini, op. cit., n. 18
ad art. 118). Per il principio di uguaglianza delle armi, il gratuito
patrocinio è da concedere qualora la controparte sia già patrocinata da un
avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118).
3.3 Nella procedura di
conciliazione il gratuito patrocinio sottostà a delle esigenze rigorose, poiché
rientra nei compiti dell’autorità di chiarire alle parti la situazione
giuridica e le conseguenze della loro eventuale conciliazione, così da porle
nella condizione di valutare inconvenienti e vantaggi della stessa. La
necessità di un patrocinatore d’ufficio si riduce così a quelle situazioni,
dove la parte richiedente non è in condizione di valutare il materiale
processuale e di prendere posizione sui punti litigiosi in conoscenza della
situazione giuridica, malgrado le spiegazioni del conciliatore: è così decisivo
il grado di complicazione del litigio, dal punto di vista dei fatti e del
diritto, e la capacità della parte di comprenderne i tratti salienti e
litigiosi, rispettivamente la portata e le conseguenze di un accordo
conciliativo (Trezzini, op. cit.
n. 24 ad art. 118).
4. Afferma la reclamante
che il contratto di locazione al quale lei e l’ex compagno erano parti in veste
di conduttori dall’aprile 2021, era stato disdetto dalle locatrici a causa dell’ordine
di allontanamento pronunciato a carico di quest’ultimo. Soggiunge che lei avrebbe
avuto qualità per agire sola contro questa disdetta unicamente convenendo in
giudizio a fianco delle tre locatrici anche il suo ex compagno e coinquilino,
non intenzionato ad opporvisi come si era poi dimostrato. Non avesse proceduto
in tal senso avrebbe corso il rischio di vedersi negata la legittimazione ad
agire nella causa di contestazione della disdetta e dichiarato nullo il
procedimento per assenza di uno dei “presupposti procedurali”, perdendo così il
termine perentorio per impugnarla. Tale aspetto era stato definito dal Tribunale
federale con la sentenza DTF 140 III 598 consid. 3 e sanciva una prassi non affatto
scontata, a maggior ragione per una persona laica del diritto. Motivo per cui,
diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio di conciliazione era da
riconoscere in quanto necessaria la rappresentanza legale nel procedimento di
conciliazione da lei promosso.
4.1 L’azione con cui si contesta
la disdetta del contratto di locazione è un’azione costitutiva (art. 87 CPC) tesa
a mantenere in essere il rapporto locativo tra conduttore e locatore. Quando più
parti sono titolari di un siffatto contratto si parla di locazione comune, ovvero
di un rapporto giuridico uniforme che esiste come un tutto e per tutte le parti
al contratto, da cui la necessità di agire congiuntamente. Visto il particolare
bisogno di protezione sociale in tale ambito, con DTF 140 III 598 il Tribunale
federale ha invero stemperato tale principio nel senso che non è necessario che
Fatti
i conduttori siano tutti attori e i locatori tutti convenuti, dovendo nondimeno
figurare da una parte o dall’altra: in tal senso il conduttore è legittimato a
contestare da solo la disdetta a patto che lo faccia contro il/i locatore/i e
contro l’/gli altro/i conduttore/i (sentenza del TF 4A_282/2021 del 29 novembre
2021 consid. 4.3.1, 4A_127/2022 del 28 giugno 2022 consid. 3.3). Il conduttore
che non abita più l’appartamento locato non beneficia della protezione sociale
giusta l’art. 271 segg. CO, sicché solo chi utilizza effettivamente i locali ha
un interesse degno di protezione in tal senso (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC;
sentenza TF 4A_282/2021 del 29 novembre 2021 consid. 4.4).
4.2 A fronte dell’ordine di
allontanamento disposto a carico dell’ex compagno della reclamante da parte
della polizia cantonale il 15 gennaio 2024 (doc. E) e confermato in via
supercautelare dal Pretore il 23 gennaio 2024 - su istanza della stessa
reclamante - per una durata indeterminata (doc. F), tanto la prosecuzione
quanto l’esistenza in sé del contratto di locazione comune 19 aprile 2021 che li
legava non era di fatto più ipotizzabile.
Ora, con l’istanza di
conciliazione la reclamante ha sostenuto di avere dovuto convenire in giudizio
appunto oltre alle tre locatrici anche l’ex compagno, quale suo litisconsorte
necessario, a tutela della propria legittimazione attiva, alfine di mantenere valido
il contratto di locazione e di annullare le citate disdette. L’interessata ha peraltro
argomentato di dover contestare la disdetta 15 gennaio 2024 (la diffida 16 gennaio
2024 era nulla in difetto del formulario ufficiale) data dalle tre locatrici
(doc. B all’istanza di conciliazione) poiché, a fronte dell’ordine di allontanamento
a carico dell’ex compagno, questi non era oramai più autorizzato ad occupare o
comunque frequentare sia l’appartamento comune che le immediate vicinanze e quindi
non poteva più tenere comportamenti violenti verso di lei o gli altri
inquilini. Motivo per cui quella disdetta era abusiva in quanto non perseguiva
più un interesse serio, oggettivo o degno di protezione. Non era poi proporzionale,
visto che la reclamante abitava l’appartamento da oltre 12 anni, non aveva per
sé mai dato problemi e avrebbe avuto difficoltà a trovare un’altra sistemazione.
4.3 Ciò posto, se è vero che da
un laico non si può pretendere la conoscenza della prassi sancita dal Tribunale
federale in DTF 140 III 598, è altrettanto vero che l’informativa in punto alla
necessità di convenire già in sede di conciliazione anche l’ex compagno e
coinquilino poteva senz’altro essere raccolta presso l’autorità di conciliazione
a cui l’istanza andava indirizzata e che - a ben vedere - poteva finanche
essere presentata in forma di dichiarazione verbale rilasciata innanzi all’autorità
medesima (art. 202 cpv. 1 CPC). Del resto, il modulo ufficiale della disdetta
notificata alla reclamante chiariva la necessità di ossequiare il termine di 30
giorni (valido per la contestazione della disdetta e per la protrazione della
locazione) e recava le indicazioni per determinare l’Ufficio di conciliazione competente,
Bellinzona in concreto. Fatta astrazione del tema sulla legittimazione attiva,
la reclamante non accenna ad altre particolari problematiche, né le stesse scaturiscono
con evidenza dall’istanza di conciliazione (sopra, consid. 4.2). Sicché, nella
misura in cui non ha ritenuto che la lite presentasse questioni complesse e
circostanze tali da rendere necessaria l’assistenza di un legale, la
conclusione dell’Ufficio di conciliazione non sfocia in un manifestamente
errato accertamento dei fatti. La critica va respinta.
5. La reclamante
contesta anche le considerazioni dell’Ufficio di conciliazione in punto al suo
stato di salute. Rileva che i certificati medici prodotti agli atti davano
prova della sindrome mista ansioso-depressiva e da somatizzazione di cui
soffriva e per la quale era seguita dal 23 novembre 2023 dal dottor __________.
Come pure dell’aggravamento progressivo di questo suo stato di salute fino al
ricovero presso la __________ in conseguenza delle violenze verbali e fisiche
subite per mano dell’ex compagno e sfociate da ultimo nell’ordine di polizia 15
gennaio 2024. Sebbene questi certificati non attestavano una sua incapacità o
impossibilità ad agire personalmente a tutela dei propri interessi, non era
dato di vedere come, a fronte della situazione medica complessiva che ne
risultava, senza il patrocinio di un legale lei potesse personalmente agire in
modo valido a tutela dei propri interessi. Ricorda infine che l’art. 204 CPC prevedeva
la comparsa personale delle parti all’udienza di conciliazione.
5.1 Nondimeno, dello stato di
profonda prostrazione non si faceva alcun accenno nell’istanza di conciliazione
14 febbraio 2024. In effetti la reclamante si era limitata a postulare la
concessione del gratuito patrocinio sulla base di un conteggio assicurativo di indennità
giornaliera valido per il mese di ottobre 2023 e che si rapportava ad uno stato
di malattia risalente all’8 maggio 2023 (doc. H all’istanza di conciliazione), prospettando
un successivo invio dell’usuale certificato di assistenza giudiziaria.
È pur vero che il 17
aprile 2024 la reclamante ha presentato un’ulteriore e separata istanza tesa
all’ottenimento del gratuito patrocinio a cui ha allegato il menzionato
certificato medico del dottor __________ datato 27 febbraio 2024 (annesso doc.
B) che comprova - oltre ad una condizione di pregressa malattia fisica - un aggravamento
da un punto di vista psichico del suo stato di salute e un suo imminente
ricovero ospedaliero d’urgenza. Altrettanto vero è poi che il 15 marzo 2024 il relativo
istituto di cura __________ ne ha certificato la degenza con effetto dal 29
febbraio 2024 per una durata indeterminata, quand’anche a quel momento prevista
fino al 22 marzo 2024 (annesso doc. C). Inoltre, per quanto dichiarato dalla
stessa reclamante, questa degenza era ancora attuale il 17 aprile 2024 (istanza
di gratuito patrocinio, pag. 3 n. 6).
5.2 Ora, rammentato il
presupposto di comparizione personale sancito dall’art. 204 cpv. 1 CPC che qui
evoca la reclamante, nelle circostanze così descritte la necessità di ammettere
la rappresentanza legale a tutela della reclamante così come avanzata in sede
di istanza di gratuito patrocinio 17 aprile 2024 andava tutt’al più interpretata
in funzione di una legittima dispensa dall’obbligo di comparsa personale
dell’interessata ai sensi dell’art. 204 cpv. 3 lett. b CPC. In tal senso però all’udienza
tenutasi il 6 giugno 2024 l’Ufficio di conciliazione ha avuto modo di accertare
tanto l’oggettiva comparsa personale della reclamante quanto la sua
partecipazione attiva alla discussione, ciò che quest’ultima non contesta. E,
d’altro canto, l’interessata non contesta neppure la conclusione aggiuntiva dell’Ufficio
di conciliazione che non ha ritenuto i documenti medici da lei prodotti
altrimenti indicativi di una sua situazione di incapacità o impossibilità ad
agire sola a propria difesa. A fronte di tali evidenze, la pretesa ipotesi di
accertamento manifestamente errato dei fatti si rivela una volta di più infondata.
Anche sotto questo profilo la censura va così respinta.
6. A mero titolo
aggiuntivo giova ancora rilevare che il certificato di rito per l’ammissione al
gratuito patrocinio - invero trasmesso all’Ufficio di conciliazione solo il 20
giugno 2024 a fronte di un’istanza di gratuito patrocinio 17 aprile 2024 e di
un’udienza tenutasi il 6 giugno 2024 - documenta l’esistenza di proprietà
immobiliare (appartamento) in __________, di cui null’altro è dato sapere. A ben
vedere quindi sarebbe finanche da chiedersi se il presupposto d’indigenza (art.
117 lett. a CPC), su cui l’Ufficio di conciliazione non si è invero espresso,
sia in effetti realizzato.
7. Nella procedura di
conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni non sono
assegnate spese processuali (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC), principio che non
vale però nella procedura decisionale (cfr. art. 114 CPC; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 2a ad art. 113 e n. 10 ad art. 114; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 6 ad art. 113 e n. 2 e 3 ad art. 114). E anche la procedura di reclamo
contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese sono così fissate in
fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)
e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr.
10'000.–), e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 luglio 2024 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.– (vertenza in materia di
locazione; sentenza TF 5A_1025/2021 19 maggio 2022 consid. 1.1), contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).