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Decisione

13.2024.43

Reclamo in materia di spese: onere di quantificare la domanda.

9 settembre 2024Italiano6 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.43

Lugano

9 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2023.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione

8 maggio 2023 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE 1

rapprensentata da RA

1

e

ora sul reclamo 8 luglio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 giugno 2024 con cui

il Pretore ha dichiarato inammissibile la sua domanda riconvenzionale e posto a

suo carico le relative spese;

considerato

in fatto e in diritto:

che con petizione 8

maggio 2023 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di EUR 142'059.99

oltre accessori;

che con risposta 10 luglio

2023 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto, in via

riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 284'111.68;

che con la replica e

risposta riconvenzionale l’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale

confermando per il resto la petizione;

che con gli allegati di

duplica e replica riconvenzionale e di duplica riconvenzionale le parti hanno

confermato le rispettive domande;

che con ordinanza 11

luglio 2023 il Pretore ha chiesto alla convenuta (attrice riconvenzionale) il

versamento di fr. 5'000.- quale anticipo delle spese processuali per la domanda

riconvenzionale, che essa ha pagato;

che con ordinanza 9 aprile

2024 il Pretore ha chiesto all’attrice riconvenzionale un ulteriore anticipo

spese di fr. 5'000.-. Il termine assegnato per il pagamento essendo decorso

infruttuoso, con ordinanza 16 maggio 2024 il Pretore le ha assegnato un ultimo

termine di 10 giorni per provvedervi, con la comminatoria dello stralcio in

caso di mancato pagamento;

che con decisione 5 giugno

2024 il Pretore, constatato che l’attrice riconvenzionale non aveva proceduto

al pagamento, ha dichiarato inammissibile l’azione riconvenzionale, ponendo a suo

carico la tassa di fr. 5'000.- con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.

10'000.- di ripetibili;

che con reclamo 8 luglio

2024 RE 1 chiede che la decisione del Pretore sia annullata e riformata nel

senso che “le spese processuali di complessivi Fr. …… sono a carico di RE 1, la

quale rifonderà a CO 1 Fr. ……. a titolo di ripetibili;

che la controparte non è

stata invitata a formulare osservazioni;

che

la decisione con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le

ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è

così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza

del valore litigioso;

che

giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è invece impugnato

in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo;

che

in concreto, la procedura applicabile essendo quella ordinaria, il termine di

reclamo è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC);

che

la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 giugno 2024 sicché il

reclamo, rimesso alla posta l’8 luglio 2024 è tempestivo - per effetto

dell’art. 142 cpv. 3 CPC - e da questo punto di vista ammissibile;

che,

giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti. L’atto

deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda e il

reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che l’art. 321 cpv. 1 CPC

dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente,

contenere una domanda di giudizio e le domande devono poi essere quantificate;

che la reclamante

rimprovera al Pretore un eccesso del potere d’apprezzamento tanto nella

fissazione delle spese processuali, quanto delle ripetibili, che sarebbero

eccessive;

che la reclamante omette

tuttavia di quantificare sia le spese processuali sia le ripetibili e formula invece

una domanda indeterminata, senza indicare in che misura postula la modifica

della decisione impugnata;

che, non avendo la

reclamante indicato quale sia l’ammontare delle spese e delle ripetibili invece

di quelle stabilite con la sentenza impugnata, il gravame dev’essere

considerato inammissibile perché non ossequia il principio dell’onere di

quantificare la domanda;

che, in mancanza di conclusioni numeriche, non

sussistono i requisiti per statuire sull’entità delle medesime, non bastando

in tal senso invocare un eccesso del potere d’apprezzamento;

che le spese processuali,

disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il

1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che giusta l’art. 14 LTG

la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è

fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, e va stabilita in complessivi fr. 300.- e

posta a carico della reclamante, soccombente. Non si assegnano ripetibili alla

controparte cui il reclamo non è stato notificato;

che il reclamo,

manifestamente inammissibile e che non pone in discussione questioni di

principio o rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 luglio 2024 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese

processuali, fissate in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante. Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 8 luglio 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).