13.2024.43
Reclamo in materia di spese: onere di quantificare la domanda.
9 settembre 2024Italiano6 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.43
Lugano
9 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2023.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione
8 maggio 2023 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1
rapprensentata da RA
1
e
ora sul reclamo 8 luglio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 giugno 2024 con cui
il Pretore ha dichiarato inammissibile la sua domanda riconvenzionale e posto a
suo carico le relative spese;
considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 8
maggio 2023 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di EUR 142'059.99
oltre accessori;
che con risposta 10 luglio
2023 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto, in via
riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 284'111.68;
che con la replica e
risposta riconvenzionale l’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale
confermando per il resto la petizione;
che con gli allegati di
duplica e replica riconvenzionale e di duplica riconvenzionale le parti hanno
confermato le rispettive domande;
che con ordinanza 11
luglio 2023 il Pretore ha chiesto alla convenuta (attrice riconvenzionale) il
versamento di fr. 5'000.- quale anticipo delle spese processuali per la domanda
riconvenzionale, che essa ha pagato;
che con ordinanza 9 aprile
2024 il Pretore ha chiesto all’attrice riconvenzionale un ulteriore anticipo
spese di fr. 5'000.-. Il termine assegnato per il pagamento essendo decorso
infruttuoso, con ordinanza 16 maggio 2024 il Pretore le ha assegnato un ultimo
termine di 10 giorni per provvedervi, con la comminatoria dello stralcio in
caso di mancato pagamento;
che con decisione 5 giugno
2024 il Pretore, constatato che l’attrice riconvenzionale non aveva proceduto
al pagamento, ha dichiarato inammissibile l’azione riconvenzionale, ponendo a suo
carico la tassa di fr. 5'000.- con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
10'000.- di ripetibili;
che con reclamo 8 luglio
2024 RE 1 chiede che la decisione del Pretore sia annullata e riformata nel
senso che “le spese processuali di complessivi Fr. …… sono a carico di RE 1, la
quale rifonderà a CO 1 Fr. ……. a titolo di ripetibili;
che la controparte non è
stata invitata a formulare osservazioni;
che
la decisione con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le
ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è
così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza
del valore litigioso;
che
giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è invece impugnato
in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo;
che
in concreto, la procedura applicabile essendo quella ordinaria, il termine di
reclamo è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC);
che
la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 giugno 2024 sicché il
reclamo, rimesso alla posta l’8 luglio 2024 è tempestivo - per effetto
dell’art. 142 cpv. 3 CPC - e da questo punto di vista ammissibile;
che,
giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti. L’atto
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda e il
reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che l’art. 321 cpv. 1 CPC
dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente,
contenere una domanda di giudizio e le domande devono poi essere quantificate;
che la reclamante
rimprovera al Pretore un eccesso del potere d’apprezzamento tanto nella
fissazione delle spese processuali, quanto delle ripetibili, che sarebbero
eccessive;
che la reclamante omette
tuttavia di quantificare sia le spese processuali sia le ripetibili e formula invece
una domanda indeterminata, senza indicare in che misura postula la modifica
della decisione impugnata;
che, non avendo la
reclamante indicato quale sia l’ammontare delle spese e delle ripetibili invece
di quelle stabilite con la sentenza impugnata, il gravame dev’essere
considerato inammissibile perché non ossequia il principio dell’onere di
quantificare la domanda;
che, in mancanza di conclusioni numeriche, non
sussistono i requisiti per statuire sull’entità delle medesime, non bastando
in tal senso invocare un eccesso del potere d’apprezzamento;
che le spese processuali,
disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il
1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che giusta l’art. 14 LTG
la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è
fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, e va stabilita in complessivi fr. 300.- e
posta a carico della reclamante, soccombente. Non si assegnano ripetibili alla
controparte cui il reclamo non è stato notificato;
che il reclamo,
manifestamente inammissibile e che non pone in discussione questioni di
principio o rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3
LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 luglio 2024 di RE
1 è inammissibile.
2. Le spese
processuali, fissate in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 8 luglio 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).