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Decisione

13.2024.44

Assunzione di nuove prove. Reclamo: rischio di pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

9 settembre 2024Italiano7 min

contanti da lui evidenziati nello scritto 16 aprile 2024, e dalla moglie l’edizione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.44

Lugano

9 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2016.280 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio con accordo

parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

domanda 24 novembre 2016/25 gennaio 2018 da

RE

1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo del 8 luglio 2024 di RE 1 contro la decisione del 28

giugno 2024 con cui il Pretore ha statuito sulla sua domanda di assunzione di

nuove prove;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti

in matrimonio a __________ il 3 ottobre 2008. Ad evasione della procedura di

protezione dell’unione coniugale pendente innanzi al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, nel corso dell’udienza 24 novembre 2016 i coniugi hanno

raggiunto un accordo sulla vita separata e assunto il regime di separazione dei

beni che è stato omologato. Così richiesto dalle parti il Pretore ha aperto la

procedura di divorzio e accertato la volontà di entrambi di divorziare. La

causa che ne è poi seguita si è contraddistinta per i vari incidenti cautelari e

procedurali promossi dalle parti, su cui non giova qui dilungarsi oltre.

B. Esaurito lo scambio

delle memorie scritte, il 20 giugno 2022 si è tenuto il dibattimento dove, confermate

le rispettive richieste e allegazioni, le parti hanno notificato i propri mezzi

di prova.

Con

ordinanza dell’11 luglio 2022 il Pretore ha deciso sulle prove. Egli ha, tra

l’altro, ordinato l’edizione dalla convenuta degli estratti dei conti bancari

e/o postali - inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione - a

lei intestati. Il reclamo 18 agosto 2022 di CO 1 contro la predetta decisione è

stato respinto da questa Camera con decisione 23 febbraio 2023.

Con

ordinanza del 26 aprile 2023 il Pretore ha quindi assegnato un termine alla

convenuta per produrre la documentazione in oggetto. Decorso infruttuoso il

termine, su richiesta dell’attore, con ordinanza del 6 ottobre 2023 il Pretore

ha assegnato agli istituti di credito interessati un termine per produrre la

documentazione. Il reclamo 17 ottobre 2023 di CO 1 contro la predetta ordinanza

è stato respinto da questa Camera con decisione 8 gennaio 2024.

Fatti

I

documenti sono in seguito stati prodotti.

C. Con istanza 21 maggio

2024 RE 1 ha chiesto l’assunzione di nuove prove, e meglio l’edizione dalla

banca __________ della fiche contabile bancaria per tutti i prelevamenti a

contanti da lui evidenziati nello scritto 16 aprile 2024, e dalla moglie l’edizione

dei documenti giustificativi relativi al credito da lei vantato nei confronti

della società immobiliare __________ Sagl.

Con decisione 28 giugno

2024 il Pretore ha respinto l’istanza.

D. Con reclamo 8 luglio

2024 RE 1 chiede la riforma della decisione 28 giugno 2024 nel senso di

ammettere l’istanza di assunzione di nuove prove “oltre ad eventuali nuove

misure che questa corte riterrà opportune per evitare ulteriori dispersioni del

patrimonio conteso”.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC) che, in applicazione

degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato è

pervenuto al reclamante il 1° luglio 2024. Il reclamo rimesso alla posta l’8

luglio 2024 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.

L’impugnabilità

delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è

espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).

Il reclamante non ha reso

verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame va quindi dichiarato inammissibile.

4.

Che, comunque sia,

le censure sollevate dal reclamante non sono tali da rendere verosimile né un

manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del

diritto. La domanda di adozione di “eventuali nuove misure che questa corte

riterrà opportune per evitare ulteriori dispersioni del patrimonio conteso”

esula poi chiaramente dalle competenze di questa Camera.

5.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare

tenuto conto del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è

stabilita in concreto in fr. 300.–. Non si pone la questione delle ripetibili,

il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

6.

Il reclamo, manifestamente

inammissibile e che non pone in discussione questioni di principio o rilevante

importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 luglio 2024 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali, stabilite in fr. 300.–,

sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 8 luglio 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15’000.– nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30’000.– negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).