13.2024.49
Inammissibilità del reclamo per mancato pagamento dell'anticipo spese. Presupposto processuale
23 settembre 2024Italiano2 min
termine suppletorio scadente il 12 settembre 2024 per effettuare un deposito di fr. 1’000.- a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con
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Incarto n.
Fatti
13.2024.49
Lugano
23 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 4 maggio 2021 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
RE
1
richiamata
la decisione 31 luglio 2024 con cui questa Camera ha assegnato a RE 1 un
termine - scaduto infruttuoso il 25 agosto 2024 - per versare l’anticipo delle
spese processuali per il reclamo 29 luglio 2024;
vista
la diffida 2 settembre con la quale è stato assegnato alla reclamante un
termine suppletorio scadente il 12 settembre 2024 per effettuare un deposito di fr. 1’000.- a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con
la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro
il termine fissato, il Tribunale d’appello, conformemente all’art. 101 cpv. 3
CPC, non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico;
preso
atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza
di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra
nel merito del reclamo;
rilevato
che gli oneri processuali, fissati giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura
e complessità della causa) e 14 LTG, che prevede una tassa di giustizia delle
decisioni su reclamo tra fr. 100 e 10'000, e tenuto conto dell’esito della procedura
che termina senza sentenza, vanno posti a carico di RE 1, che li ha provocati
(art. 101, 106 e 108 CPC);
pronuncia: 1. Il
reclamo 29 luglio 2024 di RE 1 avverso la decisione 9 luglio 2024 del Pretore
di Lugano, Sezione 2, è irricevibile.
Considerandi
2.
Le spese del
presente giudizio di fr. 200.- sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Rilevato
che il valore litigioso della domanda riconvenzionale ammonta a fr.
20'000'000.-, contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione.