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Decisione

13.2024.49

Inammissibilità del reclamo per mancato pagamento dell'anticipo spese. Presupposto processuale

23 settembre 2024Italiano2 min

termine suppletorio scadente il 12 settembre 2024 per effettuare un deposito di fr. 1’000.- a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2024.49

Lugano

23 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con

petizione 4 maggio 2021 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

RE

1

richiamata

la decisione 31 luglio 2024 con cui questa Camera ha assegnato a RE 1 un

termine - scaduto infruttuoso il 25 agosto 2024 - per versare l’anticipo delle

spese processuali per il reclamo 29 luglio 2024;

vista

la diffida 2 settembre con la quale è stato assegnato alla reclamante un

termine suppletorio scadente il 12 settembre 2024 per effettuare un deposito di fr. 1’000.- a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con

la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro

il termine fissato, il Tribunale d’appello, conformemente all’art. 101 cpv. 3

CPC, non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico;

preso

atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza

di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra

nel merito del reclamo;

rilevato

che gli oneri processuali, fissati giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura

e complessità della causa) e 14 LTG, che prevede una tassa di giustizia delle

decisioni su reclamo tra fr. 100 e 10'000, e tenuto conto dell’esito della procedura

che termina senza sentenza, vanno posti a carico di RE 1, che li ha provocati

(art. 101, 106 e 108 CPC);

pronuncia: 1. Il

reclamo 29 luglio 2024 di RE 1 avverso la decisione 9 luglio 2024 del Pretore

di Lugano, Sezione 2, è irricevibile.

Considerandi

2.

Le spese del

presente giudizio di fr. 200.- sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Rilevato

che il valore litigioso della domanda riconvenzionale ammonta a fr.

20'000'000.-, contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione.