13.2024.50
Termine per munirsi di un rappresentante legale: ampio potere di apprezzamento del giudice. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo se è dato il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
10 settembre 2024Italiano6 min
il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.50
Lugano
10 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2024.136 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza di
provvedimenti cautelari 15 luglio 2024 da
__________
patrocinata
dall’ __________
contro
RE
1
e
ora sul reclamo 30 luglio 2024 di RE 1 contro la decisione 16 luglio 2024 con
cui il Pretore gli ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore;
ritenuto
in fatto: che con istanza di provvedimenti
cautelari 15 luglio 2024 __________ ha chiesto che sia fatto ordine al
convenuto di liberare da ogni oggetto la cantina e lo spazio sotto il balcone
esterno della casa d’abitazione di sua proprietà;
che con ordinanza 16
luglio 2024 il Pretore ha assegnato al convenuto un termine per munirsi di un
patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in
caso di decorso infruttuoso del termine;
che con reclamo 30 luglio
2024 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento;
che con ordinanza 25
luglio 2024 il Pretore ha nominato l’avv. __________ quale patrocinatrice del
convenuto;
che con ordinanza 5 agosto
2024 il primo giudice, rilevato che la patrocinatrice designata aveva
dichiarato di rinunciare al mandato a dipendenza dell’“atteggiamento di totale
chiusura, di mancanza di ascolto e di collaborazione”, del cliente, ha revocato
la predetta nomina;
che la controparte non è
stata invitata a formulare osservazioni;
considerato
in diritto: che è anzitutto da
chiedersi se il reclamo non sia da considerare privo d’oggetto, considerato
che, in mancanza di effetto sospensivo del gravame, il Pretore ha nel frattempo
proceduto alla nomina di un patrocinatore al convenuto, che ha in seguito revocato
a dipendenza della mancanza di collaborazione del medesimo;
che, anche qualora non si
volesse considerare il gravame privo d’oggetto, lo stesso sarebbe comunque
inammissibile;
che l’ingiunzione di far
capo a un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria
processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con
reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che la decisione impugnata
è stata notificata al reclamante il 19 luglio 2024 sicché il gravame, rimesso
alla posta il 31 luglio 2024 è tardivo (procedura sommaria, art. 145 cpv. 2
lett. b CPC);
che, ad ogni modo, il
reclamo sarebbe comunque inammissibile per un altro motivo;
che con il rimedio del
reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che, inoltre, nei casi non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;
che, nel caso in rassegna,
Fatti
il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare
evidente, considerato come, al di là dei proclami in merito alla capacità di
discernimento - chiaramente fuori tema perché il primo giudice neppure l’ha
messa in dubbio - l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso interesse;
che, ritenuta la mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, nella misura in cui non è privo
d’oggetto il gravame dev’essere comunque dichiarato inammissibile;
che, a titolo
abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di una parte di
condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando
il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una
manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;
che, esaminando gli atti, la
constatazione del Pretore circa “… le forti difficoltà del convenuto a
focalizzare la problematica giuridica, a esporsi e a discuterla nei modi e nei
limiti imposti dal nostro codice di rito” e la conclusione che lo stesso non è
in grado di condurre da solo la causa, appare tutt’altro che priva di
pertinenza;
che le spese processuali,
disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e
sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili alla
controparte cui il reclamo non è stato notificato;
che il presente reclamo, palesemente
inammissibile, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1. Nella misura in cui non
privo d’oggetto il reclamo 30 luglio 2024 di RE 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
del reclamo fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 30 luglio 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario in
materia di diritto della locazione il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.-. In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale,
il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.
98.
LTF).