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Decisione

13.2024.50

Termine per munirsi di un rappresentante legale: ampio potere di apprezzamento del giudice. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo se è dato il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

10 settembre 2024Italiano6 min

il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.50

Lugano

10 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2024.136 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza di

provvedimenti cautelari 15 luglio 2024 da

__________

patrocinata

dall’ __________

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 30 luglio 2024 di RE 1 contro la decisione 16 luglio 2024 con

cui il Pretore gli ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore;

ritenuto

in fatto: che con istanza di provvedimenti

cautelari 15 luglio 2024 __________ ha chiesto che sia fatto ordine al

convenuto di liberare da ogni oggetto la cantina e lo spazio sotto il balcone

esterno della casa d’abitazione di sua proprietà;

che con ordinanza 16

luglio 2024 il Pretore ha assegnato al convenuto un termine per munirsi di un

patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in

caso di decorso infruttuoso del termine;

che con reclamo 30 luglio

2024 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento;

che con ordinanza 25

luglio 2024 il Pretore ha nominato l’avv. __________ quale patrocinatrice del

convenuto;

che con ordinanza 5 agosto

2024 il primo giudice, rilevato che la patrocinatrice designata aveva

dichiarato di rinunciare al mandato a dipendenza dell’“atteggiamento di totale

chiusura, di mancanza di ascolto e di collaborazione”, del cliente, ha revocato

la predetta nomina;

che la controparte non è

stata invitata a formulare osservazioni;

considerato

in diritto: che è anzitutto da

chiedersi se il reclamo non sia da considerare privo d’oggetto, considerato

che, in mancanza di effetto sospensivo del gravame, il Pretore ha nel frattempo

proceduto alla nomina di un patrocinatore al convenuto, che ha in seguito revocato

a dipendenza della mancanza di collaborazione del medesimo;

che, anche qualora non si

volesse considerare il gravame privo d’oggetto, lo stesso sarebbe comunque

inammissibile;

che l’ingiunzione di far

capo a un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria

processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con

reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che la decisione impugnata

è stata notificata al reclamante il 19 luglio 2024 sicché il gravame, rimesso

alla posta il 31 luglio 2024 è tardivo (procedura sommaria, art. 145 cpv. 2

lett. b CPC);

che, ad ogni modo, il

reclamo sarebbe comunque inammissibile per un altro motivo;

che con il rimedio del

reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che, inoltre, nei casi non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere

riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il

reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;

che, nel caso in rassegna,

Fatti

il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare

evidente, considerato come, al di là dei proclami in merito alla capacità di

discernimento - chiaramente fuori tema perché il primo giudice neppure l’ha

messa in dubbio - l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso interesse;

che, ritenuta la mancanza

di una premessa fondamentale del reclamo, nella misura in cui non è privo

d’oggetto il gravame dev’essere comunque dichiarato inammissibile;

che, a titolo

abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di una parte di

condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando

il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una

manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;

che, esaminando gli atti, la

constatazione del Pretore circa “… le forti difficoltà del convenuto a

focalizzare la problematica giuridica, a esporsi e a discuterla nei modi e nei

limiti imposti dal nostro codice di rito” e la conclusione che lo stesso non è

in grado di condurre da solo la causa, appare tutt’altro che priva di

pertinenza;

che le spese processuali,

disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e

sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili alla

controparte cui il reclamo non è stato notificato;

che il presente reclamo, palesemente

inammissibile, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1. Nella misura in cui non

privo d’oggetto il reclamo 30 luglio 2024 di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del reclamo fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 30 luglio 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Blenio.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario in

materia di diritto della locazione il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.-. In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale,

il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.

98.

LTF).