13.2024.51
Reclamo in materia di prove: rischio di pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. Reclamo in materia di anticipo delle spese per le prove peritali.
9 settembre 2024Italiano6 min
B. Con ordinanza 29
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.51
Lugano
9 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2023.155 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data
12 luglio 2023 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
RE
1
ritenuto
in fatto: A. Con petizione - non
motivata - 12 luglio 2023 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio in
essere tra lui e RE 1 nonché la regolamentazione delle conseguenze accessorie
del divorzio.
Con osservazioni 25
settembre 2023 RE 1 ha chiesto una diversa regolamentazione delle conseguenze
accessorie del divorzio rispetto a quanto postulato dal marito.
Fatti
B. Con ordinanza 29
luglio 2024 il Pretore ha deciso in merito alle prove.
Tra l’altro, ha assegnato
a ciascuna parte un termine per versare l’importo di fr. 2'000.- a valere quale
anticipo delle spese per le prove peritali chieste da entrambe le parti.
C. Con reclamo 12 agosto
2024 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendo quanto segue:
- l’ex marito sia tenuto a
pagare tutti gli onorari e le spese processuali da questo momento in poi …
- il tribunale deve
consentire alla moglie di scegliere un avvocato, a carico del marito …
- non ammettere le prove
presentate dal marito … consentire la testimonianza e l’ammissione di prove da
parte del dottor __________ …
- ammettere la prova del
rapporto di polizia del giugno 2014
- consentire l’ammissione
della valutazione dei genitori della dott.ssa __________
- consentire la foto delle
prove dei bambini e degli abusi fisici subiti nel 2019 e nel 2020.
Non sono state chieste
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulle prove e assegnato un termine alle parti per versare
l’anticipo delle spese è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e
154.
CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 31 luglio 2024. Rimesso alla posta il 12 agosto il
reclamo risulta tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.
L’impugnabilità
delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è
espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo
sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali
non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole.
3.1
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.2
Nel caso in esame la
reclamante non solo non ha reso verosimile ma neppure ha sostenuto l’esistenza
del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere
considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il
gravame è inammissibile.
4.
L’impugnabilità
della decisione sull’anticipazione delle spese processuali è esplicitamente
prevista all’art. 103 CPC. Il reclamo contro il punto 11 del dispositivo della
decisione 29 luglio 2024 è quindi possibile a prescindere dall’esistenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile. Limitatamente a quest’aspetto il gravame
è quindi ricevibile.
4.1
La reclamante chiede che la
controparte sia tenuta “a pagare tutti gli onorari e le spese processuali da
questo momento in poi”. Se non che, in merito alla ripartizione delle spese
essa non porta argomenti validi per procedere diversamente da quanto fatto con
la decisione impugnata. Essa sostiene invero di non disporre dei mezzi necessari
per far fronte alle spese. Se non che, questo non è un motivo per porre le
spese integralmente a carico della controparte. La reclamante ha però la
possibilità di inoltrare al Pretore una richiesta di provvigione ad litem,
rispettivamente, qualora questa non fosse ottenibile, un’istanza di gratuito
patrocinio (art. 119 CPC), dimostrando che adempie i requisiti di legge -
esatti dall’art. 117 CPC - per ottenerli. Anche su questo punto il reclamo si
rivela inammissibile.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
6.
Il presente reclamo,
palesemente inammissibile, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 agosto 2024 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 12 agosto 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.