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Decisione

13.2024.51

Reclamo in materia di prove: rischio di pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. Reclamo in materia di anticipo delle spese per le prove peritali.

9 settembre 2024Italiano6 min

B. Con ordinanza 29

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.51

Lugano

9 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2023.155 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data

12 luglio 2023 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

RE

1

ritenuto

in fatto: A. Con petizione - non

motivata - 12 luglio 2023 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio in

essere tra lui e RE 1 nonché la regolamentazione delle conseguenze accessorie

del divorzio.

Con osservazioni 25

settembre 2023 RE 1 ha chiesto una diversa regolamentazione delle conseguenze

accessorie del divorzio rispetto a quanto postulato dal marito.

Fatti

B. Con ordinanza 29

luglio 2024 il Pretore ha deciso in merito alle prove.

Tra l’altro, ha assegnato

a ciascuna parte un termine per versare l’importo di fr. 2'000.- a valere quale

anticipo delle spese per le prove peritali chieste da entrambe le parti.

C. Con reclamo 12 agosto

2024 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendo quanto segue:

- l’ex marito sia tenuto a

pagare tutti gli onorari e le spese processuali da questo momento in poi …

- il tribunale deve

consentire alla moglie di scegliere un avvocato, a carico del marito …

- non ammettere le prove

presentate dal marito … consentire la testimonianza e l’ammissione di prove da

parte del dottor __________ …

- ammettere la prova del

rapporto di polizia del giugno 2014

- consentire l’ammissione

della valutazione dei genitori della dott.ssa __________

- consentire la foto delle

prove dei bambini e degli abusi fisici subiti nel 2019 e nel 2020.

Non sono state chieste

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sulle prove e assegnato un termine alle parti per versare

l’anticipo delle spese è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e

154.

CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 31 luglio 2024. Rimesso alla posta il 12 agosto il

reclamo risulta tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.

L’impugnabilità

delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è

espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo

sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali

non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole.

3.1

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.2

Nel caso in esame la

reclamante non solo non ha reso verosimile ma neppure ha sostenuto l’esistenza

del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere

considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il

gravame è inammissibile.

4.

L’impugnabilità

della decisione sull’anticipazione delle spese processuali è esplicitamente

prevista all’art. 103 CPC. Il reclamo contro il punto 11 del dispositivo della

decisione 29 luglio 2024 è quindi possibile a prescindere dall’esistenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile. Limitatamente a quest’aspetto il gravame

è quindi ricevibile.

4.1

La reclamante chiede che la

controparte sia tenuta “a pagare tutti gli onorari e le spese processuali da

questo momento in poi”. Se non che, in merito alla ripartizione delle spese

essa non porta argomenti validi per procedere diversamente da quanto fatto con

la decisione impugnata. Essa sostiene invero di non disporre dei mezzi necessari

per far fronte alle spese. Se non che, questo non è un motivo per porre le

spese integralmente a carico della controparte. La reclamante ha però la

possibilità di inoltrare al Pretore una richiesta di provvigione ad litem,

rispettivamente, qualora questa non fosse ottenibile, un’istanza di gratuito

patrocinio (art. 119 CPC), dimostrando che adempie i requisiti di legge -

esatti dall’art. 117 CPC - per ottenerli. Anche su questo punto il reclamo si

rivela inammissibile.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

6.

Il presente reclamo,

palesemente inammissibile, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 agosto 2024 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 12 agosto 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.