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Decisione

13.2024.52

Il reclamante deve spiegare il suo interesse degno di protezione a contestare il termine assegnato alla controparte per pagare l'anticipo delle spese processuali.

9 settembre 2024Italiano4 min

inc. n. OR.2024.11 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2024.52

Lugano

9 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) per statuire nella causa

inc. n. OR.2024.11 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con

petizione 16 luglio 2024 da

CO 1

CO 2

CO 3

CO 4

tutti patrocinati dall’ PA 1

contro

RE 1

RE 2

ritenuto

in fatto: che con petizione 16

luglio 2024 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto, tra l’altro, lo scioglimento

della comunione ereditaria della defunta __________;

che con ordinanza 17

luglio 2024 il Pretore ha assegnato a CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 un termine di 20

giorni per versare l’importo di fr. 50'000.- a valere quale anticipo delle

spese giudiziarie;

che con separati atti 31

luglio 2024, RE 1 e RE 2 hanno inoltrato un “reclamo contro la decisione sulle

spese processuali”;

considerato

in diritto: che entrambe le

reclamanti impugnano la medesima ordinanza del Pretore, con separati reclami dal

contenuto sostanzialmente identico, sicché appare giustificato evadere i due

reclami con una decisione unica;

che le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria, alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG);

che giusta l’art. 321 CPC

il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve contenere, tra l’altro,

precise domande di causa;

che nel caso concreto le

reclamanti si limitano a sostenere che non vogliono assumersi spese

giudiziarie, ma non formulano domande precise;

che, per quanto dato di

capire dal loro scritto - di difficile comprensione a causa della scarsa

qualità della traduzione in lingua italiana - esse si oppongono al pagamento di

spese processuali, ma per il resto non motivano in qualche modo il gravame,

segnatamente non spiegano per quale motivo la decisione del Pretore sarebbe

errata, sicché il reclamo è già per questo inammissibile;

che il reclamo è

inammissibile anche per un altro motivo;

che il giudice entra nel

merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali,

segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv.

2 lett. a CPC);

che con la decisione

impugnata il Pretore ha assegnato “agli attori CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 un

termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 50'000.- quale anticipo delle

presumibili spese processuali”;

che le reclamanti non

spiegano quale potrebbe essere il loro interesse a impugnare la decisione in

oggetto, con la quale il Pretore assegna un termine alla controparte, né

siffatto interesse pare evidente;

che, di conseguenza,

mancando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione delle

reclamanti, presupposto che dev’essere esaminato d’ufficio (art. 59 cpv. 2

lett. a e art. 60 CPC), il gravame è inammissibile;

che, comunque sia, nella

misura in cui le reclamanti desiderano evitare la continuazione del procedimento

e trovare un accordo con la controparte, esse hanno da rivolgere le loro

richieste al Pretore;

che gli oneri processuali

del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico delle reclamanti ma,

data la particolarità del caso in esame e tenuto conto che esse non sono

patrocinate, questa volta eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;

che il presente

reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 31 luglio

2024 di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Il reclamo 31 luglio

2024.

di RE 2 è inammissibile.

3.

Non si prelevano

spese processuali.

4.

Notificazione

(unitamente ai reclami 31 luglio 2024 alla controparte):

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.