13.2024.52
Il reclamante deve spiegare il suo interesse degno di protezione a contestare il termine assegnato alla controparte per pagare l'anticipo delle spese processuali.
9 settembre 2024Italiano4 min
inc. n. OR.2024.11 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2024.52
Lugano
9 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) per statuire nella causa
inc. n. OR.2024.11 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con
petizione 16 luglio 2024 da
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
RE 1
RE 2
ritenuto
in fatto: che con petizione 16
luglio 2024 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto, tra l’altro, lo scioglimento
della comunione ereditaria della defunta __________;
che con ordinanza 17
luglio 2024 il Pretore ha assegnato a CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 un termine di 20
giorni per versare l’importo di fr. 50'000.- a valere quale anticipo delle
spese giudiziarie;
che con separati atti 31
luglio 2024, RE 1 e RE 2 hanno inoltrato un “reclamo contro la decisione sulle
spese processuali”;
considerato
in diritto: che entrambe le
reclamanti impugnano la medesima ordinanza del Pretore, con separati reclami dal
contenuto sostanzialmente identico, sicché appare giustificato evadere i due
reclami con una decisione unica;
che le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria, alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG);
che giusta l’art. 321 CPC
il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve contenere, tra l’altro,
precise domande di causa;
che nel caso concreto le
reclamanti si limitano a sostenere che non vogliono assumersi spese
giudiziarie, ma non formulano domande precise;
che, per quanto dato di
capire dal loro scritto - di difficile comprensione a causa della scarsa
qualità della traduzione in lingua italiana - esse si oppongono al pagamento di
spese processuali, ma per il resto non motivano in qualche modo il gravame,
segnatamente non spiegano per quale motivo la decisione del Pretore sarebbe
errata, sicché il reclamo è già per questo inammissibile;
che il reclamo è
inammissibile anche per un altro motivo;
che il giudice entra nel
merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali,
segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv.
2 lett. a CPC);
che con la decisione
impugnata il Pretore ha assegnato “agli attori CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 un
termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 50'000.- quale anticipo delle
presumibili spese processuali”;
che le reclamanti non
spiegano quale potrebbe essere il loro interesse a impugnare la decisione in
oggetto, con la quale il Pretore assegna un termine alla controparte, né
siffatto interesse pare evidente;
che, di conseguenza,
mancando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione delle
reclamanti, presupposto che dev’essere esaminato d’ufficio (art. 59 cpv. 2
lett. a e art. 60 CPC), il gravame è inammissibile;
che, comunque sia, nella
misura in cui le reclamanti desiderano evitare la continuazione del procedimento
e trovare un accordo con la controparte, esse hanno da rivolgere le loro
richieste al Pretore;
che gli oneri processuali
del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico delle reclamanti ma,
data la particolarità del caso in esame e tenuto conto che esse non sono
patrocinate, questa volta eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;
che il presente
reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 31 luglio
2024 di RE 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Il reclamo 31 luglio
2024.
di RE 2 è inammissibile.
3.
Non si prelevano
spese processuali.
4.
Notificazione
(unitamente ai reclami 31 luglio 2024 alla controparte):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.