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Decisione

13.2024.53

Una decisione supercautelare non è impugnabile

23 settembre 2024Italiano8 min

dell’istanza cautelare 3 ottobre 2018 di CO 1 ha fatto divieto alla convenuta “…

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.53

Lugano

23 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2018.19 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa in

data 3 ottobre 2018 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE

1

rappr. dal RA 1

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decisione “supercautelare”

3 ottobre 2018 il Pretore della Pretura di Mendrisio-Sud, in accoglimento

dell’istanza cautelare 3 ottobre 2018 di CO 1 ha fatto divieto alla convenuta “…

di disporre dei beni elencati nell’inventario sub doc. D …” (dispositivo pto 1)

e citato le parti per la discussione cautelare (dispositivo pto 2).

All’udienza 8 novembre

2018 sono comparsi per la parte istante __________ assistito dall’avv. PA 1 e

per la parte convenuta RA 1, assistito dall’avv. __________.

Con decisione cautelare 12

novembre 2018 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, assegnando alla

parte istante un temine per inoltrare la procedura di merito.

In data 21 febbraio 2019 CO

1 ha introdotto tempestivamente l’azione di rivendicazione.

Con sentenza del 2

settembre 2021 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato alla

RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr.

5000.– e una di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento – di riconsegnare alla

CO 1 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione “tutti i beni

elencati nel doc. H”, salvo quanto già consegnato in pendenza di causa, così

come tutte le cartelle cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della CO

1 ingiungendo altresì agli organi di polizia di prestare man forte

nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, e ha posto

le spese processuali di fr. 7000.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere

alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili.

L’appello 4 ottobre 2021

presentato dalla RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 settembre 2021

è stato dichiarato irricevibile dalla prima Camera civile del Tribunale

d’appello con decisione 3 dicembre 2021 per mancato pagamento dell’anticipo

delle spese processuali.

B. In

data 21 aprile 2023 il “RE 1” ha chiesto al Pretore di revocare la decisione

supercautelare del 3 ottobre 2018.

Con scritto 21 aprile 2023

il Pretore informava il richiedente che la decisione supercautelare era stata

confermata con decisione cautelare 12 novembre 2018, cresciuta in giudicato,

rilevando altresì che ne era poi seguita la decisione di merito, anch’essa

cresciuta in giudicato, e di conseguenza non v’era spazio alcuno per la

“revoca” del provvedimento.

Con scritto 21 aprile 2023

il RE 1 si è rivolto al Consiglio della magistratura chiedendo l’apertura di un

procedimento disciplinare nei confronti del Pretore “che si è rifiutato di

dichiarare inefficace la decisione supercautelare 3 ottobre 2018 per

inesistenza giuridica”.

Con scritto 25 maggio 2023

il Presidente del Consiglio della magistratura ha evaso la segnalazione

rilevando che la questione non rientrava nei compiti del Consiglio stesso, al

quale compete unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui

magistrati.

C. In data 21 giugno 2024

RE 1 ha introdotto alla terza Camera civile del Tribunale d’appello una “causa

di natura patrimoniale di valore superiore a fr. 100’000.-“ rilevando che essa

“può portare la causa direttamente alla Terza camera civile, saltando un grado

di giudizio senza l’accordo del convenuto perché non è mai stato notificato il

sequestro Supercautelare all’attore”, sicché essa ha avviato una causa

direttamente avanti il Tribunale d’appello, che chiede sia trattata con “la

procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257

CPC …”, chiedendo “la revoca della decisione supercautelare del Pretore della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud ... del 3 ottobre 2018 … e di riformare la

decisione impugnata nel senso di accogliere l’istanza …”.

Resa edotta che era così

stata introdotta una causa direttamente in appello, con scritto 26 agosto 2024 la

procedente ha dichiarato “di voler ritirare il precedente reclamo e si precisa

inoltre che la presente non è una causa con valore patrimoniale ma solamente di

natura cautelare. Il presente reclamo pertanto è solamente contro le

disposizioni ordinatorie di prima istanza, indipendentemente dal valore della

causa …La presente istanza è contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2018 dal

Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud Enrico Pusterla, nella causa

civile inappellabile (inc. n.2018.19)”. Essa chiede, “nella procedura di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la Revoca della decisione Supercautelare

del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud Enrico Pusterla incarto n.CA

2018.19 del 3 ottobre 2018” e postula la riforma della decisione impugnata “nel

senso di accogliere l’istanza …”.

Considerato

in diritto: 1. La terza Camera civile del

Tribunale d’appello giudica in seconda istanza i reclami contro le decisioni e

le disposizioni ordinatorie processuali

di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal

genere della controversia.

In prima istanza essa

giudica invece le cause civili previste dall’articolo 5 capoverso 1 CPC oltre

alle cause proposte direttamente in appello, purché ne siano dati i presupposti

(art. 8 CPC).

Considerandi

2.

Chiarito che l’intenzione

della procedente è di interporre reclamo contro la decisione supercautelare del

3.

ottobre 2018, di cui chiede l’annullamento, i riferimenti alla procedura di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono manifestamente

fuori tema. La procedura di reclamo è infatti retta dagli art. 319 segg. CPC.

3.

La decisione di cui

è chiesto l’annullamento e stata pronunciata il 3 ottobre 2018. La decisione

supercautelare è stata notificata alla convenuta, tant’è che si è presentata

all’udienza di discussione dell’8 novembre 2018. Ne è poi seguita la decisione

cautelare 12 novembre 2018, che ha accolto l’istanza di CO 1, confermando così la

decisione supercautelare.

Una decisone

supercautelare non è impugnabile. Diretto contro la decisione supercautelare,

il reclamo è quindi inammissibile. Per quanto concerne la decisione cautelare

12.

novembre 2018, questa avrebbe dovuto essere impugnata con il rimedio

dell’appello nel termine di 10 giorni (dispositivo pto 3). L’odierno rimedio di

diritto, introdotto a quasi sei anni di distanza, - oltre che inammissibile - sarebbe

quindi manifestamente tardivo. Non si può poi non rilevare che alla procedura

cautelare è seguita la causa di merito, al termine della quale è stato fatto

ordine alla convenuta di consegnare “tutti i beni elencati nel doc. H”, salvo

quanto già consegnato in pendenza di causa, così come tutte le cartelle

cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della CO 1. Non v’è quindi

spazio alcuno per la presente iniziativa processuale. Non è quindi neppure

necessario esaminare se lo scritto 21 aprile 2023 del Pretore costituisca una

decisione impugnabile. E nelle surriferite circostanze, neppure è necessario

esaminare se sia dato in capo alla parte reclamante il presupposto processuale

dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), e

nell’affermativa quale, all’annullamento della decisione supercautelare.

4.

Comunque sia, le

doglianze sollevate dalla parte reclamante non meritano tutela. Essa si duole

che il primo giudice ha arbitrariamente accertato l’avvenuta notifica della

decisione supercautelare, ma anche l’esistenza di una procura in capo al

rappresentante legale della convenuta. Basterà qui rilevare al proposito che,

come risulta dagli atti, la convenuta si è regolarmente presentata all’udienza,

la cui citazione era contenuta nella decisione supercautelare medesima

(dispositivo pto 2) sicché essa ha giocoforza ricevuto la decisione. Non solo,

ma, come risulta dal verbale dell’8 novembre 2018, all’udienza sono comparsi

per la parte convenuta “RA 1 con l’avv. __________” la quale ha dettagliatamente

preso posizione in merito all’istanza. Così stando le cose, il reclamo non solo

è palesemente infondato, ma addirittura temerario e in manifesto contrasto con

il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) e le richieste sarebbero

comunque da respingere anche nel merito.

. 5. Le spese processuali,

disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il

1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG, nel caso concreto le

spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico

del reclamante, soccombente.

6.

Il presente reclamo,

manifestamente inammissibile, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 26 agosto

2024.

di RA 1 ex RE 1, è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 500.- sono poste a carico della parte reclamante che le ha anticipate.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30’000.-. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).