13.2024.53
Una decisione supercautelare non è impugnabile
23 settembre 2024Italiano8 min
dell’istanza cautelare 3 ottobre 2018 di CO 1 ha fatto divieto alla convenuta “…
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.53
Lugano
23 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2018.19 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa in
data 3 ottobre 2018 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1
rappr. dal RA 1
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con decisione “supercautelare”
3 ottobre 2018 il Pretore della Pretura di Mendrisio-Sud, in accoglimento
dell’istanza cautelare 3 ottobre 2018 di CO 1 ha fatto divieto alla convenuta “…
di disporre dei beni elencati nell’inventario sub doc. D …” (dispositivo pto 1)
e citato le parti per la discussione cautelare (dispositivo pto 2).
All’udienza 8 novembre
2018 sono comparsi per la parte istante __________ assistito dall’avv. PA 1 e
per la parte convenuta RA 1, assistito dall’avv. __________.
Con decisione cautelare 12
novembre 2018 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, assegnando alla
parte istante un temine per inoltrare la procedura di merito.
In data 21 febbraio 2019 CO
1 ha introdotto tempestivamente l’azione di rivendicazione.
Con sentenza del 2
settembre 2021 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato alla
RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr.
5000.– e una di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento – di riconsegnare alla
CO 1 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione “tutti i beni
elencati nel doc. H”, salvo quanto già consegnato in pendenza di causa, così
come tutte le cartelle cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della CO
1 ingiungendo altresì agli organi di polizia di prestare man forte
nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, e ha posto
le spese processuali di fr. 7000.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere
alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili.
L’appello 4 ottobre 2021
presentato dalla RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 settembre 2021
è stato dichiarato irricevibile dalla prima Camera civile del Tribunale
d’appello con decisione 3 dicembre 2021 per mancato pagamento dell’anticipo
delle spese processuali.
B. In
data 21 aprile 2023 il “RE 1” ha chiesto al Pretore di revocare la decisione
supercautelare del 3 ottobre 2018.
Con scritto 21 aprile 2023
il Pretore informava il richiedente che la decisione supercautelare era stata
confermata con decisione cautelare 12 novembre 2018, cresciuta in giudicato,
rilevando altresì che ne era poi seguita la decisione di merito, anch’essa
cresciuta in giudicato, e di conseguenza non v’era spazio alcuno per la
“revoca” del provvedimento.
Con scritto 21 aprile 2023
il RE 1 si è rivolto al Consiglio della magistratura chiedendo l’apertura di un
procedimento disciplinare nei confronti del Pretore “che si è rifiutato di
dichiarare inefficace la decisione supercautelare 3 ottobre 2018 per
inesistenza giuridica”.
Con scritto 25 maggio 2023
il Presidente del Consiglio della magistratura ha evaso la segnalazione
rilevando che la questione non rientrava nei compiti del Consiglio stesso, al
quale compete unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui
magistrati.
C. In data 21 giugno 2024
RE 1 ha introdotto alla terza Camera civile del Tribunale d’appello una “causa
di natura patrimoniale di valore superiore a fr. 100’000.-“ rilevando che essa
“può portare la causa direttamente alla Terza camera civile, saltando un grado
di giudizio senza l’accordo del convenuto perché non è mai stato notificato il
sequestro Supercautelare all’attore”, sicché essa ha avviato una causa
direttamente avanti il Tribunale d’appello, che chiede sia trattata con “la
procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257
CPC …”, chiedendo “la revoca della decisione supercautelare del Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud ... del 3 ottobre 2018 … e di riformare la
decisione impugnata nel senso di accogliere l’istanza …”.
Resa edotta che era così
stata introdotta una causa direttamente in appello, con scritto 26 agosto 2024 la
procedente ha dichiarato “di voler ritirare il precedente reclamo e si precisa
inoltre che la presente non è una causa con valore patrimoniale ma solamente di
natura cautelare. Il presente reclamo pertanto è solamente contro le
disposizioni ordinatorie di prima istanza, indipendentemente dal valore della
causa …La presente istanza è contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2018 dal
Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud Enrico Pusterla, nella causa
civile inappellabile (inc. n.2018.19)”. Essa chiede, “nella procedura di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la Revoca della decisione Supercautelare
del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud Enrico Pusterla incarto n.CA
2018.19 del 3 ottobre 2018” e postula la riforma della decisione impugnata “nel
senso di accogliere l’istanza …”.
Considerato
in diritto: 1. La terza Camera civile del
Tribunale d’appello giudica in seconda istanza i reclami contro le decisioni e
le disposizioni ordinatorie processuali
di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal
genere della controversia.
In prima istanza essa
giudica invece le cause civili previste dall’articolo 5 capoverso 1 CPC oltre
alle cause proposte direttamente in appello, purché ne siano dati i presupposti
(art. 8 CPC).
Considerandi
2.
Chiarito che l’intenzione
della procedente è di interporre reclamo contro la decisione supercautelare del
3.
ottobre 2018, di cui chiede l’annullamento, i riferimenti alla procedura di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono manifestamente
fuori tema. La procedura di reclamo è infatti retta dagli art. 319 segg. CPC.
3.
La decisione di cui
è chiesto l’annullamento e stata pronunciata il 3 ottobre 2018. La decisione
supercautelare è stata notificata alla convenuta, tant’è che si è presentata
all’udienza di discussione dell’8 novembre 2018. Ne è poi seguita la decisione
cautelare 12 novembre 2018, che ha accolto l’istanza di CO 1, confermando così la
decisione supercautelare.
Una decisone
supercautelare non è impugnabile. Diretto contro la decisione supercautelare,
il reclamo è quindi inammissibile. Per quanto concerne la decisione cautelare
12.
novembre 2018, questa avrebbe dovuto essere impugnata con il rimedio
dell’appello nel termine di 10 giorni (dispositivo pto 3). L’odierno rimedio di
diritto, introdotto a quasi sei anni di distanza, - oltre che inammissibile - sarebbe
quindi manifestamente tardivo. Non si può poi non rilevare che alla procedura
cautelare è seguita la causa di merito, al termine della quale è stato fatto
ordine alla convenuta di consegnare “tutti i beni elencati nel doc. H”, salvo
quanto già consegnato in pendenza di causa, così come tutte le cartelle
cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della CO 1. Non v’è quindi
spazio alcuno per la presente iniziativa processuale. Non è quindi neppure
necessario esaminare se lo scritto 21 aprile 2023 del Pretore costituisca una
decisione impugnabile. E nelle surriferite circostanze, neppure è necessario
esaminare se sia dato in capo alla parte reclamante il presupposto processuale
dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), e
nell’affermativa quale, all’annullamento della decisione supercautelare.
4.
Comunque sia, le
doglianze sollevate dalla parte reclamante non meritano tutela. Essa si duole
che il primo giudice ha arbitrariamente accertato l’avvenuta notifica della
decisione supercautelare, ma anche l’esistenza di una procura in capo al
rappresentante legale della convenuta. Basterà qui rilevare al proposito che,
come risulta dagli atti, la convenuta si è regolarmente presentata all’udienza,
la cui citazione era contenuta nella decisione supercautelare medesima
(dispositivo pto 2) sicché essa ha giocoforza ricevuto la decisione. Non solo,
ma, come risulta dal verbale dell’8 novembre 2018, all’udienza sono comparsi
per la parte convenuta “RA 1 con l’avv. __________” la quale ha dettagliatamente
preso posizione in merito all’istanza. Così stando le cose, il reclamo non solo
è palesemente infondato, ma addirittura temerario e in manifesto contrasto con
il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) e le richieste sarebbero
comunque da respingere anche nel merito.
. 5. Le spese processuali,
disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il
1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG, nel caso concreto le
spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico
del reclamante, soccombente.
6.
Il presente reclamo,
manifestamente inammissibile, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 26 agosto
2024.
di RA 1 ex RE 1, è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 500.- sono poste a carico della parte reclamante che le ha anticipate.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30’000.-. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).