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Decisione

13.2024.56

Reclamo contro decisione in materia di ricusazione. Carattere eccezionale della ricusa. I motivi vanno precisati e sostanziati

21 novembre 2024Italiano9 min

i membri di una Corte o addirittura contro l’intero tribunale è inammissibile,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.56

Lugano

21 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2024.500 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza

di protezione dell’unione coniugale 15 luglio 2024 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 16 settembre 2024 di RE 1 contro la decisione 6 settembre 2024

del Pretore;

ritenuto

in fatto: che con istanza 15 luglio

2024 CO 1 ha chiesto al Pretore l’adozione di misure a protezione dell’unione

coniugale;

che con ordinanza 17

luglio 2024 le parti sono state citate per l’udienza di conciliazione del 29

agosto 2024;

che con scritto 20 agosto

2024 RE 1 ha chiesto, tra l’altro, “di analizzare e decidere sulla ricusa della

giustizia …”;

che con ordinanza 23

agosto 2024 il Pretore, constatato che l’atto conteneva una generica richiesta

di ricusa della giustizia, gli ha assegnato un termine per comunicare se

manteneva l’istanza di ricusa e, nell’affermativa, per precisarla indicando

quali autorità giudiziarie fossero ricusate;

che con osservazioni 3

settembre 2024 RE 1 ha chiesto in via principale “di essere sentito dal Giudice

della ricusa e la ricusa della giustizia svizzera”, in via subordinata “la

ricusa della giustizia del Canton Ticino” e, in via ancor più subordinata, la

ricusa delle Preture di Locarno, Bellinzona, Vallemaggia e Mendrisio. Egli ha sostenuto

che la legge è ingiusta, che in Svizzera non vi sono giudici che applicano il

principio della parità di trattamento in relazione all’affidamento dei figli e

che non viene considerato il concetto di colpa. Di conseguenza la giustizia non

sarebbe imparziale e il risultato della procedura sarà per lui sfavorevole;

che con decisione 6

settembre 2024 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione.

Ha rilevato che un’istanza di ricusazione rivolta in modo generico contro tutti

Fatti

i membri di una Corte o addirittura contro l’intero tribunale è inammissibile,

poiché i motivi di ricusazione vanno precisati e sostanziati nei confronti di

ogni singola persona che ne è oggetto. Ha quindi concluso che la domanda di

ricusazione “della Giustizia Svizzera”, in via subordinata della “giustizia del

Canton Ticino” e in via ancor più subordinata “delle Preture di Locarno,

Bellinzona, Vallemaggia e Mendrisio” senza alcuna precisazione e senza

sostanziare i motivi di ricusa nei confronti di ogni singola persona che opera

nelle autorità di cui è chiesta la ricusa è inammissibile;

che con reclamo 16

settembre 2024 RE 1 chiede in via principale una proroga per terminare le

motivazioni del reclamo, l’emanazione delle misure supercautelari, di essere

sentito dal Giudice della ricusa e la ricusa della giustizia svizzera. In via

subordinata chiede “la ricusa della giustizia del Canton Ticino” e, in via

ancor più subordinata, la ricusa delle Preture di Locarno, Bellinzona,

Vallemaggia e Mendrisio;

considerando

Considerandi

in diritto: che le decisioni sulla ricusazione dei Pretori

o dei Pretori aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC). La

procedura applicabile essendo quella sommaria, il termine per ricorrere è di

dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 9 settembre 2024. Il

reclamo, rimesso alla posta il 16 settembre 2024, è quindi tempestivo e, da

questo punto vista, ammissibile;

che il reclamo, scritto e

motivato dev’essere inviato nel termine di reclamo. Una proroga del termine

“per terminare le motivazioni del reclamo” come chiesta dal reclamante non è

quindi possibile;

che l’istituto della

ricusa è volto a garantire lo svolgimento ordinato del processo. La garanzia

del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall’art. 30

cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 CEDU, permette di esigere la ricusa di un giudice la

cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi sulla sua imparzialità.

Essa mira ad evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare

il giudizio a favore o a detrimento di una parte;

che la ricusa riveste un

carattere eccezionale e, per non ostacolare il buon funzionamento della

giustizia, deve essere ammessa solo di fronte a motivi gravi e oggettivi che inducono

a dubitare dell’imparzialità del giudice. Non è necessario che sia accertata

una sua effettiva prevenzione (considerato che una disposizione d’animo non può

essere dimostrata), ma bastano circostanze concrete idonee a suscitarne l’apparenza

e a far sorgere un rischio di parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio

possono venir tenute in considerazione solo circostanze constatate

oggettivamente: la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti

soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio (STF 4A_486/2009 del 3 febbraio

2010.

consid. 2);

che nella

sua istanza di ricusa RE 1 si è lamentato della legge, a suo dire ingiusta

perché nel 95 % dei casi i figli vengono affidati alla madre. Inoltre, “il colpevole

di un atto a scapito di altri resta impunito, anzi venga ancora premiato con

l’appartamento coniugale e lauti alimenti …”. Ha poi sostenuto che “… non vi

sono giudici, in Svizzera che applicano i principi fondamentali della parità di

trattamento”;

che, come

rettamente rilevato dal primo giudice, la domanda di ricusazione di un intero

corpo giudicante è inammissibile, ritenuto che i motivi di ricusazione devono

riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un’autorità

e una determinata parte, e devono pertanto essere indicati individualmente con

riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28 novembre 2011, 5A_707/2011);

che, nel

termine assegnatogli per precisare la domanda di ricusa e indicare quali

autorità giudiziarie erano ricusate, con il suo scritto 3 settembre 2024 RE 1

si è limitato a ribadire quanto già esposto, senza nulla aggiungere a quanto

precedentemente esposto;

che a ragione il Pretore ha

rilevato come le richieste di ricusa siano del tutto generiche a tutti i

livelli, l’interessato non avendo precisato né sostanziato motivi di ricusa nei

confronti di ogni singola persona che opera nelle autorità di cui è chiesta la

ricusa;

che con queste motivazioni

del Pretore il reclamante peraltro neppure si confronta e su questo punto il

reclamo, insufficientemente motivato è inammissibile;

che, nella misura in cui

il reclamante solleva invece censure in punto all’operato del Pretore di

Locarno-Città, si rileva quanto segue:

che il rimprovero di aver

ignorato e abusato del suo diritto di essere sentito è infondato: con ordinanza

23.

agosto 2024 il primo giudice gli ha assegnato un termine per motivare la

domanda di ricusa sicché il suo diritto di essere sentito è stato

salvaguardato;

che il reclamante lamenta

di non aver ricevuto risposta alla sua domanda “perché la Pretura ha intimato

l’istanza in ufficio e non al mio domicilio”. Ebbene, va qui rilevato che nel

suo scritto 20 agosto 2024 egli così si esprimeva: “non nascondo la mia

tristezza e perplessità nel ricevere quest’istanza datata 15 luglio 2024 e

recapitata erroneamente in ufficio invece che al mio domicilio …”, esternazione

questa che non richiedeva una risposta. Comunque sia, la notifica al luogo di

lavoro invece che al domicilio è fatto del tutto inidoneo a sostanziare un

indizio di prevenzione;

che il

reclamante rimprovera al Pretore di aver ignorato le sue domande cautelari “…

motivando la totale inattività con una presunta remota possibilità di nullità

nel caso in cui la richiesta di ricusa fosse stata ammessa, ma nel contempo si

è eretto a giudice della ricusa ed ha sancito”;

che va anzitutto rilevato

come, per costante giurisprudenza, il tribunale può di massima dichiarare esso

stesso inammissibile la domanda della sua ricusa in blocco o

quella di un suo membro quando - come nel presente caso - essa sia abusiva o

priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid.

4.2.2; 5A_535/2016 del 7 settembre 2016);

che il Pretore

non ha invero ancora deciso in merito alle domande formulate con l’istanza 15

luglio 2024 da CO 1, rispettivamente 20 agosto 2024 da RE 1. Va tuttavia

rilevato ch’egli aveva citato le parti per procedere al contraddittorio del 29

agosto al fine di permettere al convenuto di prendere posizione sull’istanza

della moglie prima di pronunciare una decisione. RE 1 ha però inoltrato il 20 agosto

2024.

la propria istanza di ricusa. Come rettamente rilevato dal primo giudice nell’ordinanza

23.

agosto 2024, l’accoglimento dell’istanza di ricusa avrebbe comportato la

nullità degli atti compiuti, che avrebbero dovuto essere rifatti. La decisione

in merito alla ricusa e la sospensione del procedimento è quindi non meno che

corretta e il rimprovero rivolto al Pretore per non aver ancora statuito è

infondato;

che la

domanda intesa all’emanazione di misure supercautelari formulata con il

reclamo è inammissibile, sulle stesse dovendosi prima pronunciare il Pretore;

che, visto quanto precede,

dichiarando inammissibile l’istanza di ricusazione il Pretore non ha accertato

in modo manifestamente errato i fatti né ha applicato in modo errato il diritto;

che le spese del giudizio

odierno, stabilite in applicazione

dell’art. 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC) del reclamante. Non si

pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile il

reclamo 16 settembre 2024 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico di RE

1.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 16 settembre 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente decisione

emessa in materia di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF) in un procedimento di

misure a protezione dell’unione coniugale è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 lett. a LTF), essendo che le

misure a protezione dell’unione coniugale sono equiparate a provvedimenti

cautelari (DTF 133 III 393 consid.5).