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Decisione

13.2024.57

Reclamo. Diniego di sospensione del procedimento. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Non è tale il timore di un giudizio finale negativo

27 novembre 2024Italiano16 min

espulsione immediata presentata da CO 1 e CO 2, seguendo la forma della procedura

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.57

Lugano

27 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2023.116 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione

16 agosto 2023 da

CO

1

CO

2

patrocinati dall’ PA 2

contro

RE

1

RE

2

patrocinati dall’ PA 1

e ora sul reclamo 24

settembre 2024 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 16 settembre 2024 con cui il

Pretore ha statuito in materia di prove, negato la sospensione della causa,

chiuso l’istruttoria e assegnato il termine per le conclusioni scritte;

ritenuto

in fatto: A. L’11 marzo 2015 RE 2 ha

acquistato il fondo n. __________ RFD di __________. Insieme alla compagna RE 1

egli abita tuttora la villa con piscina che vi si trova. Pendente una procedura

esecutiva di realizzazione del pegno immobiliare avviata dalla Banca __________,

creditrice ipotecaria, il 18 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 d’un canto e RE 1 e RE 2

dall’altro, hanno convenuto quanto segue:

“1. I signori CO 1 e CO 2 confermano di essersi

accordati con la Banca __________, e di essere intenzionati ad aggiudicarsi la

part. no. __________ RFD __________ ai pubblici incanti al prezzo massimo di

CHF 1'350'000.–.

2. In

caso di aggiudicazione di questa proprietà i signori CO 1 e CO 2 si impegnano a

rivendere la stessa ai signori RE 2 e/o RE 1 ad un prezzo maggiorato di CHF

150'000 rispetto a quello da loro pagato, più le spese da loro assunte

(trapasso di proprietà e ogni altra connessa).

A

partire dalla data dell’aggiudicazione e fino all’acquisto da parte dei signori

RE 2 e/o RE 1, questi ultimi saranno legittimati a continuare ad abitare nella

proprietà, e dovranno agli aggiudicatari un interesse annuo dell’1% sul prezzo

da loro pagato in occasione della suddetta asta oltre alle predette spese.

3. I

signori CO 1 e CO 2 confermano di aver già ricevuto dalla signora RE 1 un

acconto di CHF 100'000 che andrà computato nell’ambito della vendita della

proprietà ai signori RE 2 e/o RE 1.

Nel

caso in cui in occasione dei pubblici incanti i signori CO 1 e CO 2 non

dovessero aggiudicarsi la part. no. __________ RFD __________, gli stessi si

impegnano a restituire entro e non oltre 10 giorni dalla stessa asta la somma

di CHF 100'000.-- alla signora RE 1. […]”.

Il 1° luglio 2021 - e con iscrizione

a registro fondiario seguita il 9 settembre 2021 - CO 1 e CO 2 si sono

aggiudicati la proprietà di tale fondo, in ragione di ½ ciascuno, al prezzo di

fr. 1'150'000.–.

Fatti

B. Un’istanza di

espulsione immediata presentata da CO 1 e CO 2, seguendo la forma della procedura

sommaria di tutela dei casi manifesti, è stata dichiarata irricevibile dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il 23 novembre 2022 (inc. n.

SO.2022.4495). Il relativo appello da essi proposto è poi stato respinto il 20

febbraio 2023 dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello.

C. Nel frattempo, a

titolo cautelativo e su modulo ufficiale, il 21 dicembre 2022 CO 1 e CO 2 hanno

disdetto per il 31 marzo 2023 e nei confronti di RE 1 e di RE 2 un eventuale e contestato

rapporto locativo. RE 1 e RE 2 hanno quindi contestato la disdetta. Ottenuta in

data 28 febbraio 2023 l’autorizzazione ad agire dal competente Ufficio di

conciliazione, con petizione 30 marzo 2023 essi hanno introdotto l’azione di

contestazione della disdetta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione

4, postulando in via subordinata la protrazione della locazione (inc. n.

SE.2023.82). La procedura è tuttora pendente.

D. Ottenuta l’autorizzazione

ad agire il 31 maggio 2023, con petizione datata 16 agosto 2023 introdotta

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, CO 1 e CO 2 hanno

rivendicato la proprietà della part. n. __________ RFD di __________ e chiesto l’espulsione

immediata di RE 1 e RE 2 e la riconsegna dell’immobile, nonché l’ammonimento degli

stessi a dover risarcire i danni per ogni giorno di inadempimento, oltre alla

comminatoria dell’azione penale giusta l’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva

tramite forza pubblica.

Con risposta 5 ottobre

2022 (correttamente: 2023) RE 1 e RE 2 hanno postulato la reiezione integrale

della petizione. Gli attori con replica 17 ottobre 2023 e i convenuti con

duplica 20 novembre 2023 hanno confermato il loro antitetico punto di vista.

E. All’udienza 14 marzo

2024 delle prime arringhe le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e

domande. Con decisione resa a verbale, il Pretore ha statuito su una parte dei

mezzi di prova notificati, ordinanza poi parzialmente modificata l’11 aprile

2024.

F. Con istanza 16 aprile

2024 i convenuti hanno chiesto la sospensione del procedimento, ritenendolo incompatibile

con la procedura di contestazione della disdetta pendente innanzi la sezione 4

della Pretura del Distretto di Lugano. Il 30 aprile 2024 gli attori vi si sono

opposti. Le parti hanno mantenuto i propri argomenti in sede di replica

spontanea 8 maggio 2024 e duplica spontanea 15 maggio 2024.

Inoltre all’udienza 19

giugno 2024 di audizione testi, i convenuti hanno presentato un’istanza di

assunzione di nuove prove giusta l’art. 229 CPC, avversata dagli attori.

G. Con decisione 16

settembre 2024 il Pretore ha respinto l’istanza 19 giugno 2024 di assunzione di

nuove prove (dispositivo n. 1), ha modificato parzialmente l’ordinanza sulle

prove 11 aprile 2024 ammettendo il richiamo dell’inc. n. SE.2023.82 dalla

sezione 4 della Pretura di Lugano (dispositivo n. 2), ha respinto la domanda 19

giugno 2024 (correttamente: 16 aprile 2024) di sospensione della causa

(dispositivo n. 3), ha dichiarato chiusa l’istruttoria (dispositivo n. 4), e ha

assegnato il termine scadente il 31 ottobre 2024 per le conclusioni scritte

(dispositivo n. 5).

H. Con reclamo 24

settembre 2024 RE 1 e RE 2 chiedono che, previa concessione dell’effetto

sospensivo, il dispositivo n. 3 della decisione 16 settembre 2024 sia

modificato nel senso di accogliere la domanda di sospensione e di stralciare i

dispositivi n. 4 e 5.

Con ordinanza 30 settembre

2024 il Pretore ha annullato il termine per presentare le conclusioni scritte

(dispositivo n. 5).

La domanda di concedere effetto

sospensivo al reclamo è stata respinta con decisione 2 ottobre 2024.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.

319.

lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile

mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello.

La decisione impugnata è

giunta nelle mani dei reclamanti il giorno 17 settembre 2024. Il reclamo 24

settembre 2024, spedito con invio raccomandato pervenuto alla cancelleria del

Tribunale il 25 settembre 2024 (timbro originale), è quindi tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.

L’art. 126 CPC

prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione

del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la

sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non

espressamente previsto dalla legge, è da rendere verosimile il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile.

3.1

La parte reclamante chiamata

a rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile deve

in tal senso produrre un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione

di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico

al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere

concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -

interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva

sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve

pregiudicare la posizione complessiva della parte reclamante in relazione al

processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio

successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata

mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve

essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice

alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

3.2

Inoltre, questa Camera ha già

avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona

automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio

difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se

la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti

evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del

diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata

indipendentemente dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA

13.2012.106

del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

4.

I reclamanti sembrano

voler anzitutto ricondurre il rischio di un loro pregiudizio difficilmente

riparabile alla crassa lesione delle disposizioni della procedura civile. Nondimeno,

come spiegato (sopra, consid. 3.2), la violazione del diritto - foss’anche di

norme procedurali - non è in sé costitutiva di un rischio di pregiudizio

difficilmente riparabile, posto che gli interessati non invocano neppure una

lesione del diritto di essere sentiti. Motivo per cui sotto questo profilo il

reclamo difetta del necessario presupposto di ammissibilità.

5.

I reclamanti legano anche

il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile all’eventualità che i Pretori

delle due sezioni applichino due criteri di valutazione diversi. E, ulteriormente,

al fatto che il Pretore competente per la causa di rivendicazione qui in

discussione può giungere a sentenza prima del Pretore della sezione 4

competente per la causa di locazione (inc. n. SE.2023.82), malgrado sia innegabile

l’assoluta priorità di quest’ultima causa seppur ancora priva di istruttoria, rispetto

alla causa di rivendicazione la cui istruttoria era già stata chiusa e dove era

stato pure fissato il termine per le conclusioni scritte. I reclamanti identificano

infine il pregiudizio difficilmente riparabile con il richiamo disposto nella

causa di rivendicazione dell’incarto della causa di locazione, poiché così

facendo la sentenza finale in punto alla rivendicazione può non tener conto di

tutte le risultanze istruttorie della causa di locazione e non essere quindi in

linea con le medesime. Ma invano.

5.1

Nella misura in cui i

reclamanti temono e sostengono che i Pretori delle due sezioni possano

applicare criteri di valutazione differenti, che il Pretore della causa di

rivendicazione possa pronunciare la sua sentenza finale prima del Pretore della

causa di locazione, e ancora che in forza del richiamo dell’incarto di

locazione ciò possa avvenire in spregio delle risultanze istruttorie di

quest’ultima vertenza, i reclamanti non fanno che manifestare il timore a che

il giudizio finale della causa di rivendicazione possa rivelarsi per loro negativo.

Tuttavia la sola eventualità che il giudice possa accogliere o respingere questa

pretesa non è (ancora) uno scenario atto a configurare un pregiudizio

difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché questo

è un rischio insito in tutte le cause. Segnatamente è da considerare che una

sentenza finale favorevole ai reclamanti potrebbe anche riparare a tale evocato

pregiudizio (sopra, consid. 3.1), sicché fino al momento dell’emanazione della

decisione di merito non è dato sapere se realmente e in che misura questa

circostanza abbia davvero compromesso la posizione complessiva degli

interessati.

5.2

Inoltre, il richiamo

dell’incarto della causa di locazione - inc. n. SE.2023.82 - rientra fra i

mezzi di prova richiesti dai reclamanti (act. VII: verbale 14 marzo 2024) e non

contestati dagli attori. Questa prova è stata inizialmente ammessa, poi negata

con ordinanza 11 aprile 2024 (act. VIII) e, infine, nuovamente ammessa con la

decisione qui impugnata. A sostegno di questa ultima iniziativa il Pretore non solo

ha precisato che “gli sviluppi della procedura richiamata potrebbero essere di

un qualche interesse in questa causa, almeno fino alla sua decisione finale”, ma

ha pure soggiunto che “trattandosi di un incarto attivo, il richiamo va ammesso

nella modalità evolutiva ossia comprendente anche gli atti e i documenti

futuri”. Sicché, almeno a questo stadio, l’eventualità che non si tenga conto

di tutte le risultanze istruttorie della causa di locazione si traduce una

volta di più in un mero timore dei reclamanti.

5.3

Ciò posto, la semplice

ipotesi che la causa di rivendicazione possa concludersi in modo diverso da

quello che è l’aspettativa dei reclamanti, viene così a contrapporsi con la

possibilità che in realtà l’esito sfoci magari anche in un giudizio a loro

favorevole. Nelle circostanze così descritte il preteso pregiudizio

difficilmente riparabile che essi invocano non può essere ritenuto concreto e

di essenziale rilievo per l’andamento del processo. Motivo per cui, in difetto

della necessaria premessa, il reclamo non può che essere dichiarato inammissibile.

6.

In aggiunta, giova

ancora rilevare quanto segue. Il Pretore non ha ritenuto realizzate le

condizioni di opportunità per sospendere la causa, poiché: 1) la procedura di

conciliazione prodromica alla causa di rivendicazione è stata avviata prima

della contestazione della disdetta di locazione, 2) nei documenti agli atti e

nelle allegazioni nessuna delle parti ha affermato che l’occupazione dell’immobile

si fonda su di un rapporto locativo, e 3) con la decisione sui nuovi documenti

(dispositivo n. 1) l’istruttoria nella causa di rivendicazione era conclusa.

Ora, i reclamanti reputano

le considerazioni di cui al punto 1) e al punto 2) frutto di una ricostruzione

totalmente - ammesso e non concesso che possa definirsi tale il termine “manifestamente”

(art. 320 lett. b CPC) - errata dei fatti.

6.1

La disdetta 21 dicembre 2022

è stata redatta e trasmessa dai qui attori a puro titolo cautelativo (doc. 4).

La relativa istanza di conciliazione dei reclamanti risale al 20 gennaio 2023 e,

sfociata nel rilascio dell’autorizzazione ad agire 28 febbraio 2023, è proseguita

con l’inoltro della petizione 30 marzo 2023 di contestazione della medesima e

di protrazione della locazione (doc. 6). Questa procedura è stata quindi sospesa

dal Pretore della sezione 4 con ordinanza 12 maggio 2023 - per unanime accordo

delle parti (doc. 10) - e riavviata il 17 aprile 2024 (doc. 9) su richiesta dei

reclamanti (lettera 16 aprile 2024 annessa al loro scritto 19 aprile 2024)

contestualmente alla loro istanza 16 aprile 2024 di sospensione per la causa di

rivendicazione (act. IX).

D’altro canto il 23 marzo

2023.

gli attori hanno inoltrato l’istanza di conciliazione per la causa di

rivendicazione tesa all’espulsione immediata dei reclamanti dalla proprietà e

alla riconsegna dell’immobile, cui ha fatto seguito il rilascio

dell’autorizzazione ad agire il 31 maggio 2023 (doc. R; inc. n. CM.2023.135) e

l’inoltro della relativa petizione il 16 agosto 2023 (act. I), causa continuata

poi senza interruzione. Va però rilevato che questo procedimento si inserisce nel

solco della pregressa vertenza sommaria per casi manifesti iniziata il 26

settembre 2022 e con cui gli attori già chiedevano l’espulsione dall’immobile

dei reclamanti, terminata - quand’anche senza successo per loro -con la

decisione 20 febbraio 2023 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (doc.

Q; sopra, consid. B). La successiva causa di rivendicazione rientra quindi in

un’ottica di continuità rispetto a questo precedente, sicché non può ritenersi

manifestamente errato l’accertamento che la procedura di espulsione viene a

collocarsi prima della causa di contestazione della disdetta. Non si può quindi

rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti.

6.2

Si rileva inoltre che i

reclamanti si oppongono alla rivendicazione a prescindere dalla natura del

rapporto di locazione (cfr. ad esempio act. III pag. 6 n. 2), limitandosi per

il resto a richiamare e tematizzare la locazione solo in ragione del procedimento

pendente innanzi alla sezione 4 della Pretura di Lugano di cui all’inc. n.

SE.2023.82. E anche questo esclude un accertamento manifestamente errato dei

fatti.

6.3

I reclamanti non contestano

peraltro che l’istruttoria sia oramai chiusa. E, per il resto, d’accordo con

gli attori, all’udienza del 19 giugno 2024 essi hanno espressamente chiesto “che

nel caso in cui il giudice non dovesse sospendere la causa, sia assegnato loro

un termine scadente il 30 settembre 2024 per presentare le conclusioni scritte”

(act. XIV pag. 4 in basso). A ben vedere quindi, già solo per questo l’inoltro

del presente reclamo pare addirittura pretestuoso.

7.

Le spese processuali

sono stabilite giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) e seguono la

soccombenza dei reclamanti con vincolo di solidarietà (art. 106 cpv. 1 e cpv. 2

CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia

è stabilita in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e dell’art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di

fr. 10'000.–). Essa è fissata in fr. 800.–. Non si pone la questione delle

ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni al reclamo.

8.

Il presente

giudizio, risultato inammissibile e che non pone questioni di principio o di

rilevante importanza, viene emanato da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 24 settembre 2024 di

RE 1 e RE 2 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, stabilite in fr. 800.–, sono poste, in solido, a carico

dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 24 settembre 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.