13.2024.57
Reclamo. Diniego di sospensione del procedimento. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Non è tale il timore di un giudizio finale negativo
27 novembre 2024Italiano16 min
espulsione immediata presentata da CO 1 e CO 2, seguendo la forma della procedura
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.57
Lugano
27 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2023.116 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
16 agosto 2023 da
CO
1
CO
2
patrocinati dall’ PA 2
contro
RE
1
RE
2
patrocinati dall’ PA 1
e ora sul reclamo 24
settembre 2024 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 16 settembre 2024 con cui il
Pretore ha statuito in materia di prove, negato la sospensione della causa,
chiuso l’istruttoria e assegnato il termine per le conclusioni scritte;
ritenuto
in fatto: A. L’11 marzo 2015 RE 2 ha
acquistato il fondo n. __________ RFD di __________. Insieme alla compagna RE 1
egli abita tuttora la villa con piscina che vi si trova. Pendente una procedura
esecutiva di realizzazione del pegno immobiliare avviata dalla Banca __________,
creditrice ipotecaria, il 18 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 d’un canto e RE 1 e RE 2
dall’altro, hanno convenuto quanto segue:
“1. I signori CO 1 e CO 2 confermano di essersi
accordati con la Banca __________, e di essere intenzionati ad aggiudicarsi la
part. no. __________ RFD __________ ai pubblici incanti al prezzo massimo di
CHF 1'350'000.–.
2. In
caso di aggiudicazione di questa proprietà i signori CO 1 e CO 2 si impegnano a
rivendere la stessa ai signori RE 2 e/o RE 1 ad un prezzo maggiorato di CHF
150'000 rispetto a quello da loro pagato, più le spese da loro assunte
(trapasso di proprietà e ogni altra connessa).
A
partire dalla data dell’aggiudicazione e fino all’acquisto da parte dei signori
RE 2 e/o RE 1, questi ultimi saranno legittimati a continuare ad abitare nella
proprietà, e dovranno agli aggiudicatari un interesse annuo dell’1% sul prezzo
da loro pagato in occasione della suddetta asta oltre alle predette spese.
3. I
signori CO 1 e CO 2 confermano di aver già ricevuto dalla signora RE 1 un
acconto di CHF 100'000 che andrà computato nell’ambito della vendita della
proprietà ai signori RE 2 e/o RE 1.
Nel
caso in cui in occasione dei pubblici incanti i signori CO 1 e CO 2 non
dovessero aggiudicarsi la part. no. __________ RFD __________, gli stessi si
impegnano a restituire entro e non oltre 10 giorni dalla stessa asta la somma
di CHF 100'000.-- alla signora RE 1. […]”.
Il 1° luglio 2021 - e con iscrizione
a registro fondiario seguita il 9 settembre 2021 - CO 1 e CO 2 si sono
aggiudicati la proprietà di tale fondo, in ragione di ½ ciascuno, al prezzo di
fr. 1'150'000.–.
Fatti
B. Un’istanza di
espulsione immediata presentata da CO 1 e CO 2, seguendo la forma della procedura
sommaria di tutela dei casi manifesti, è stata dichiarata irricevibile dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il 23 novembre 2022 (inc. n.
SO.2022.4495). Il relativo appello da essi proposto è poi stato respinto il 20
febbraio 2023 dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello.
C. Nel frattempo, a
titolo cautelativo e su modulo ufficiale, il 21 dicembre 2022 CO 1 e CO 2 hanno
disdetto per il 31 marzo 2023 e nei confronti di RE 1 e di RE 2 un eventuale e contestato
rapporto locativo. RE 1 e RE 2 hanno quindi contestato la disdetta. Ottenuta in
data 28 febbraio 2023 l’autorizzazione ad agire dal competente Ufficio di
conciliazione, con petizione 30 marzo 2023 essi hanno introdotto l’azione di
contestazione della disdetta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione
4, postulando in via subordinata la protrazione della locazione (inc. n.
SE.2023.82). La procedura è tuttora pendente.
D. Ottenuta l’autorizzazione
ad agire il 31 maggio 2023, con petizione datata 16 agosto 2023 introdotta
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, CO 1 e CO 2 hanno
rivendicato la proprietà della part. n. __________ RFD di __________ e chiesto l’espulsione
immediata di RE 1 e RE 2 e la riconsegna dell’immobile, nonché l’ammonimento degli
stessi a dover risarcire i danni per ogni giorno di inadempimento, oltre alla
comminatoria dell’azione penale giusta l’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva
tramite forza pubblica.
Con risposta 5 ottobre
2022 (correttamente: 2023) RE 1 e RE 2 hanno postulato la reiezione integrale
della petizione. Gli attori con replica 17 ottobre 2023 e i convenuti con
duplica 20 novembre 2023 hanno confermato il loro antitetico punto di vista.
E. All’udienza 14 marzo
2024 delle prime arringhe le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e
domande. Con decisione resa a verbale, il Pretore ha statuito su una parte dei
mezzi di prova notificati, ordinanza poi parzialmente modificata l’11 aprile
2024.
F. Con istanza 16 aprile
2024 i convenuti hanno chiesto la sospensione del procedimento, ritenendolo incompatibile
con la procedura di contestazione della disdetta pendente innanzi la sezione 4
della Pretura del Distretto di Lugano. Il 30 aprile 2024 gli attori vi si sono
opposti. Le parti hanno mantenuto i propri argomenti in sede di replica
spontanea 8 maggio 2024 e duplica spontanea 15 maggio 2024.
Inoltre all’udienza 19
giugno 2024 di audizione testi, i convenuti hanno presentato un’istanza di
assunzione di nuove prove giusta l’art. 229 CPC, avversata dagli attori.
G. Con decisione 16
settembre 2024 il Pretore ha respinto l’istanza 19 giugno 2024 di assunzione di
nuove prove (dispositivo n. 1), ha modificato parzialmente l’ordinanza sulle
prove 11 aprile 2024 ammettendo il richiamo dell’inc. n. SE.2023.82 dalla
sezione 4 della Pretura di Lugano (dispositivo n. 2), ha respinto la domanda 19
giugno 2024 (correttamente: 16 aprile 2024) di sospensione della causa
(dispositivo n. 3), ha dichiarato chiusa l’istruttoria (dispositivo n. 4), e ha
assegnato il termine scadente il 31 ottobre 2024 per le conclusioni scritte
(dispositivo n. 5).
H. Con reclamo 24
settembre 2024 RE 1 e RE 2 chiedono che, previa concessione dell’effetto
sospensivo, il dispositivo n. 3 della decisione 16 settembre 2024 sia
modificato nel senso di accogliere la domanda di sospensione e di stralciare i
dispositivi n. 4 e 5.
Con ordinanza 30 settembre
2024 il Pretore ha annullato il termine per presentare le conclusioni scritte
(dispositivo n. 5).
La domanda di concedere effetto
sospensivo al reclamo è stata respinta con decisione 2 ottobre 2024.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.
319.
lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile
mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è
giunta nelle mani dei reclamanti il giorno 17 settembre 2024. Il reclamo 24
settembre 2024, spedito con invio raccomandato pervenuto alla cancelleria del
Tribunale il 25 settembre 2024 (timbro originale), è quindi tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.
L’art. 126 CPC
prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione
del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la
sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non
espressamente previsto dalla legge, è da rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile.
3.1
La parte reclamante chiamata
a rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile deve
in tal senso produrre un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione
di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico
al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere
concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -
interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva
sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve
pregiudicare la posizione complessiva della parte reclamante in relazione al
processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio
successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata
mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve
essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice
alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
3.2
Inoltre, questa Camera ha già
avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona
automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio
difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se
la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti
evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del
diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata
indipendentemente dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA
13.2012.106
del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
4.
I reclamanti sembrano
voler anzitutto ricondurre il rischio di un loro pregiudizio difficilmente
riparabile alla crassa lesione delle disposizioni della procedura civile. Nondimeno,
come spiegato (sopra, consid. 3.2), la violazione del diritto - foss’anche di
norme procedurali - non è in sé costitutiva di un rischio di pregiudizio
difficilmente riparabile, posto che gli interessati non invocano neppure una
lesione del diritto di essere sentiti. Motivo per cui sotto questo profilo il
reclamo difetta del necessario presupposto di ammissibilità.
5.
I reclamanti legano anche
il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile all’eventualità che i Pretori
delle due sezioni applichino due criteri di valutazione diversi. E, ulteriormente,
al fatto che il Pretore competente per la causa di rivendicazione qui in
discussione può giungere a sentenza prima del Pretore della sezione 4
competente per la causa di locazione (inc. n. SE.2023.82), malgrado sia innegabile
l’assoluta priorità di quest’ultima causa seppur ancora priva di istruttoria, rispetto
alla causa di rivendicazione la cui istruttoria era già stata chiusa e dove era
stato pure fissato il termine per le conclusioni scritte. I reclamanti identificano
infine il pregiudizio difficilmente riparabile con il richiamo disposto nella
causa di rivendicazione dell’incarto della causa di locazione, poiché così
facendo la sentenza finale in punto alla rivendicazione può non tener conto di
tutte le risultanze istruttorie della causa di locazione e non essere quindi in
linea con le medesime. Ma invano.
5.1
Nella misura in cui i
reclamanti temono e sostengono che i Pretori delle due sezioni possano
applicare criteri di valutazione differenti, che il Pretore della causa di
rivendicazione possa pronunciare la sua sentenza finale prima del Pretore della
causa di locazione, e ancora che in forza del richiamo dell’incarto di
locazione ciò possa avvenire in spregio delle risultanze istruttorie di
quest’ultima vertenza, i reclamanti non fanno che manifestare il timore a che
il giudizio finale della causa di rivendicazione possa rivelarsi per loro negativo.
Tuttavia la sola eventualità che il giudice possa accogliere o respingere questa
pretesa non è (ancora) uno scenario atto a configurare un pregiudizio
difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché questo
è un rischio insito in tutte le cause. Segnatamente è da considerare che una
sentenza finale favorevole ai reclamanti potrebbe anche riparare a tale evocato
pregiudizio (sopra, consid. 3.1), sicché fino al momento dell’emanazione della
decisione di merito non è dato sapere se realmente e in che misura questa
circostanza abbia davvero compromesso la posizione complessiva degli
interessati.
5.2
Inoltre, il richiamo
dell’incarto della causa di locazione - inc. n. SE.2023.82 - rientra fra i
mezzi di prova richiesti dai reclamanti (act. VII: verbale 14 marzo 2024) e non
contestati dagli attori. Questa prova è stata inizialmente ammessa, poi negata
con ordinanza 11 aprile 2024 (act. VIII) e, infine, nuovamente ammessa con la
decisione qui impugnata. A sostegno di questa ultima iniziativa il Pretore non solo
ha precisato che “gli sviluppi della procedura richiamata potrebbero essere di
un qualche interesse in questa causa, almeno fino alla sua decisione finale”, ma
ha pure soggiunto che “trattandosi di un incarto attivo, il richiamo va ammesso
nella modalità evolutiva ossia comprendente anche gli atti e i documenti
futuri”. Sicché, almeno a questo stadio, l’eventualità che non si tenga conto
di tutte le risultanze istruttorie della causa di locazione si traduce una
volta di più in un mero timore dei reclamanti.
5.3
Ciò posto, la semplice
ipotesi che la causa di rivendicazione possa concludersi in modo diverso da
quello che è l’aspettativa dei reclamanti, viene così a contrapporsi con la
possibilità che in realtà l’esito sfoci magari anche in un giudizio a loro
favorevole. Nelle circostanze così descritte il preteso pregiudizio
difficilmente riparabile che essi invocano non può essere ritenuto concreto e
di essenziale rilievo per l’andamento del processo. Motivo per cui, in difetto
della necessaria premessa, il reclamo non può che essere dichiarato inammissibile.
6.
In aggiunta, giova
ancora rilevare quanto segue. Il Pretore non ha ritenuto realizzate le
condizioni di opportunità per sospendere la causa, poiché: 1) la procedura di
conciliazione prodromica alla causa di rivendicazione è stata avviata prima
della contestazione della disdetta di locazione, 2) nei documenti agli atti e
nelle allegazioni nessuna delle parti ha affermato che l’occupazione dell’immobile
si fonda su di un rapporto locativo, e 3) con la decisione sui nuovi documenti
(dispositivo n. 1) l’istruttoria nella causa di rivendicazione era conclusa.
Ora, i reclamanti reputano
le considerazioni di cui al punto 1) e al punto 2) frutto di una ricostruzione
totalmente - ammesso e non concesso che possa definirsi tale il termine “manifestamente”
(art. 320 lett. b CPC) - errata dei fatti.
6.1
La disdetta 21 dicembre 2022
è stata redatta e trasmessa dai qui attori a puro titolo cautelativo (doc. 4).
La relativa istanza di conciliazione dei reclamanti risale al 20 gennaio 2023 e,
sfociata nel rilascio dell’autorizzazione ad agire 28 febbraio 2023, è proseguita
con l’inoltro della petizione 30 marzo 2023 di contestazione della medesima e
di protrazione della locazione (doc. 6). Questa procedura è stata quindi sospesa
dal Pretore della sezione 4 con ordinanza 12 maggio 2023 - per unanime accordo
delle parti (doc. 10) - e riavviata il 17 aprile 2024 (doc. 9) su richiesta dei
reclamanti (lettera 16 aprile 2024 annessa al loro scritto 19 aprile 2024)
contestualmente alla loro istanza 16 aprile 2024 di sospensione per la causa di
rivendicazione (act. IX).
D’altro canto il 23 marzo
2023.
gli attori hanno inoltrato l’istanza di conciliazione per la causa di
rivendicazione tesa all’espulsione immediata dei reclamanti dalla proprietà e
alla riconsegna dell’immobile, cui ha fatto seguito il rilascio
dell’autorizzazione ad agire il 31 maggio 2023 (doc. R; inc. n. CM.2023.135) e
l’inoltro della relativa petizione il 16 agosto 2023 (act. I), causa continuata
poi senza interruzione. Va però rilevato che questo procedimento si inserisce nel
solco della pregressa vertenza sommaria per casi manifesti iniziata il 26
settembre 2022 e con cui gli attori già chiedevano l’espulsione dall’immobile
dei reclamanti, terminata - quand’anche senza successo per loro -con la
decisione 20 febbraio 2023 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (doc.
Q; sopra, consid. B). La successiva causa di rivendicazione rientra quindi in
un’ottica di continuità rispetto a questo precedente, sicché non può ritenersi
manifestamente errato l’accertamento che la procedura di espulsione viene a
collocarsi prima della causa di contestazione della disdetta. Non si può quindi
rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti.
6.2
Si rileva inoltre che i
reclamanti si oppongono alla rivendicazione a prescindere dalla natura del
rapporto di locazione (cfr. ad esempio act. III pag. 6 n. 2), limitandosi per
il resto a richiamare e tematizzare la locazione solo in ragione del procedimento
pendente innanzi alla sezione 4 della Pretura di Lugano di cui all’inc. n.
SE.2023.82. E anche questo esclude un accertamento manifestamente errato dei
fatti.
6.3
I reclamanti non contestano
peraltro che l’istruttoria sia oramai chiusa. E, per il resto, d’accordo con
gli attori, all’udienza del 19 giugno 2024 essi hanno espressamente chiesto “che
nel caso in cui il giudice non dovesse sospendere la causa, sia assegnato loro
un termine scadente il 30 settembre 2024 per presentare le conclusioni scritte”
(act. XIV pag. 4 in basso). A ben vedere quindi, già solo per questo l’inoltro
del presente reclamo pare addirittura pretestuoso.
7.
Le spese processuali
sono stabilite giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) e seguono la
soccombenza dei reclamanti con vincolo di solidarietà (art. 106 cpv. 1 e cpv. 2
CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia
è stabilita in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e dell’art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di
fr. 10'000.–). Essa è fissata in fr. 800.–. Non si pone la questione delle
ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni al reclamo.
8.
Il presente
giudizio, risultato inammissibile e che non pone questioni di principio o di
rilevante importanza, viene emanato da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 settembre 2024 di
RE 1 e RE 2 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, stabilite in fr. 800.–, sono poste, in solido, a carico
dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 24 settembre 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.