13.2024.58
Diniego (parziale) di gratuito patrocinio. Partecipazione ai costi legali. Obbligo di rifusione di quanto anticipato dallo Stato: modalità e struttura
15 novembre 2024Italiano23 min
confermando il 19 aprile 2022 l’obbligo di partecipazione ai costi legali in ragione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.58
13.2024.59
Lugano
15 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2021.294 (misure di protezione dell’unione
coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 8
marzo 2021 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 24
settembre 2024 di RE 1 contro la decisione 13 settembre 2024 con cui il Pretore
aggiunto ha ridotto a fr. 75.– la rata mensile di partecipazione ai costi
legali disposta nel contesto della concessione del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti
in matrimonio il 20 agosto 2016 a __________. Dalla loro unione sono nati __________
e __________.
Fatti
B. Con istanza 8 marzo
2021 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona l’adozione di
misure a protezione dell’unione coniugale, postulando altresì di essere posta
al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. PA 2 quale
patrocinatore. All’udienza 28 aprile 2021 RE 1 ha contestato le pretese di
controparte e formulato le proprie richieste, anch’egli postulando il beneficio
del gratuito patrocinio con nomina dell’avv. A__________.
Con decisione cautelare 23
giugno 2021 il Pretore aggiunto ha statuito sui contributi alimentari per i
figli. Un esposto 8 ottobre 2021 del convenuto è stato poi contestato
dall’istante con osservazioni 21 ottobre 2021. È seguita l’udienza 25 ottobre
2021 di interrogatorio delle parti, in esito alla quale il Pretore aggiunto ha
ordinato un ascolto specialistico dei figli in relazione all’esercizio del
diritto di visita, e il 4 novembre 2021 la replica scritta dell’istante.
C. Pendente il
procedimento, con decisione 21 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha concesso a RE
1 il gratuito patrocinio dell’avv. A__________, assortito di un obbligo di
partecipazione ai costi legali con versamenti allo Stato di fr. 250.– mensili.
Il 30 novembre 2021 il
Pretore aggiunto ha negato al convenuto la sostituzione del patrocinatore,
confermando il 19 aprile 2022 l’obbligo di partecipazione ai costi legali in ragione
di fr. 250.– mensili.
D. All’udienza 15 giugno
2022 le parti hanno raggiunto un accordo nell’ambito della procedura di
protezione dell’unione coniugale, accordo che il Pretore aggiunto ha omologato,
stralciando quindi la causa dai ruoli per intervenuta transazione. Il primo
giudice ha rinunciato al prelievo della tassa di giustizia e ripartito i costi
di fr. 5'000.– (fr. 4'900.– di costi peritali e fr. 100.– di spese vive della
Pretura) a metà fra le parti riservate le decisioni di gratuito patrocinio già
adottate o da adottarsi.
Il 23 giugno 2022 il
Pretore aggiunto ha inoltre ridotto da fr. 250.– a fr. 150.– l’importo delle rate
mensili dovute dal convenuto allo Stato a titolo di partecipazione ai costi
legali.
E. In data 24 gennaio
2023 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale 22 giugno 2022
dell’avv. A__________, a cui ha riconosciuto una remunerazione di fr. 7'485.15 che
tiene conto di fr. 6'450.– di onorario (dal 3 gennaio 2021), di fr. 500.– di
spese (dal 3 gennaio 2021) e di fr. 535.15 di IVA (7.7% su fr. 6'950.–). Questa
decisione non è stata impugnata.
F. Con istanza 10
settembre 2024, lamentando le proprie difficoltà finanziarie, per il tramite
dell’avv. PA 1 di __________ il convenuto ha postulato la modifica della
decisione di gratuito patrocinio 21 maggio 2021, rispettivamente 23 giugno 2022,
nel senso che il beneficio del gratuito patrocinio gli sia riconosciuto senza
alcun obbligo di partecipazione ai costi legali.
Con decisione 13 settembre
2024, richiamati i pregressi giudizi 21 maggio 2021 e 23 giugno 2022, il
Pretore aggiunto ha ridotto da fr. 150.– a fr. 75.– le rate mensili dovute dal
convenuto allo Stato a titolo di partecipazione ai costi legali.
G. Con reclamo 24
settembre 2024 RE 1 chiede che la decisione 13 settembre 2024 emessa dal
Pretore aggiunto nell’incarto SO.2021.294 sia annullata e riformata nel senso
che gli sia concesso il gratuito patrocinio senza partecipazione ai costi
legali. Il reclamante postula di essere posto al beneficio del gratuito
patrocinio, inclusi i costi dell’avv. PA 1, anche in sede di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con la decisione impugnata
il Pretore aggiunto, richiamata la decisione 21 maggio 2021 con cui aveva concesso
il gratuito patrocinio al reclamante e stabilito una sua partecipazione ai
costi legali in ragione di fr. 250.–, poi ridotti a fr. 150.– il 23 giugno
2022, ha fissato infine a fr. 75.– il nuovo importo. Con l’istanza 10 settembre
2024.
l’interessato ha postulato la modifica delle menzionate pregresse
decisioni nel senso di concedergli il gratuito patrocinio senza alcun obbligo
di partecipazione ai costi legali. La decisione impugnata riguarda quindi il
gratuito patrocinio (parziale: sotto, consid. 3 in fine).
1.1
Giusta l’art. 121 CPC le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).
Inoltre, la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
Il giudizio impugnato è pervenuto
al reclamante il 16 settembre 2024. Spedito con invio raccomandato 24 settembre
2024.
e giunto l’indomani alla cancelleria del tribunale, il reclamo è
tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2
Giova altresì rilevare che l’istanza
10.
settembre 2024 indica quale oggetto l’incarto SO.2021.294, incarto questo a
cui si riferisce pure la richiesta di giudizio del reclamo. Sicché, nella
misura in cui sembra voler riferire quella stessa istanza - tesa a modificare
la decisione di gratuito patrocinio nel senso di cancellarne la partecipazione
ai costi legali - all’incarto n. DM.2023.166, per quanto non dovuta ad una mera
errata scritturazione, il reclamo è a priori inammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Con decisione 21 maggio 2021 il
Pretore aggiunto ha statuito che a RE 1 “è concesso il gratuito patrocinio
dell’avv. A__________, ritenuto che l’istante parteciperà ai costi legali con
il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 250.– ciascuna”. Il primo
giudice ha applicato gli art. 117 segg. CPC, richiamando pure il messaggio n.
6407.
del 12 ottobre 2010 relativo alla legge cantonale sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio. Il 15 giugno 2022 il procedimento di
misure a protezione dell’unione coniugale è poi stato stralciato a seguito
dell’accordo intervento tra le parti. Non è stata prelevata la tassa di
giustizia, mentre i costi di fr. 5'000.- sono stati ripartiti a metà fra le
parti “riservate le decisioni già adottate o da adottarsi in materia di
gratuito patrocinio”. Su richiesta di RE 1, il 23 giugno 2022 il Pretore
aggiunto ha ridotto la sua partecipazione mensile a fr. 150.–. Il 24 gennaio
2023.
ha infine tassato la nota professionale dell’avvocato fissando un compenso
di fr. 7'485.15 totali (dispositivo n. 1 e 2) e ribadito l’obbligo di rifusione
nel tenore di cui all’art. 123 CPC (dispositivo n. 3). Con la decisione del 13
settembre 2024 qui impugnata il Pretore aggiunto ha ridotto a fr. 75.– mensili
la partecipazione ai costi legali in capo al convenuto.
2.2
Afferma il reclamante di
avere chiarito con l’istanza 10 settembre 2024 di non essere più in grado di
versare la sua partecipazione ai costi legali di fr. 150.– mensili,
segnatamente a causa dell’avvenuto pignoramento del suo salario da parte
dell’Ufficio di esecuzione di __________ fino a concorrenza della totale
eccedenza calcolata per rapporto al minimo vitale riconosciutogli, che però non
includeva la partecipazione a quei costi legali. L’art. 123 CPC sancisce un obbligo
di rifusione nella misura in cui il beneficiario del gratuito patrocinio è in
grado di farlo, capacità questa che dipende dalla sua attuale situazione
finanziaria. La partecipazione mensile di fr. 75.– non è conforme alle regole
sul gratuito patrocinio, motivo per cui la decisione del Pretore aggiunto viola
gli art. 117 segg. CPC e costituisce un manifestamente errato accertamento dei fatti.
Non avendo poi il Pretore aggiunto motivato la decisione malgrado si sia scostato
dalla richiesta di cui all’istanza 10 settembre 2024, il reclamante lamenta pure
una violazione dell’art. 53 cpv. 1 CPC.
3.
Questa Camera si è
già espressa in punto al tema del gratuito patrocinio e del relativo sistema di
partecipazione ai costi legali verso cui si è orientato il Cantone Ticino (III
CCA 13.2022.65/66 del 13 gennaio 2023 consid. 5.1). In proposito ha rilevato quando
segue:
“Il menzionato messaggio
alla Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio del
15.
marzo 2011 (LAG – RL 178.300) evoca in effetti la facoltà per l’autorità di
concedere in parte il gratuito patrocinio esigendo nel contempo che la parte
beneficiaria contribuisca ai costi legali, e questo nell’intento di
responsabilizzarla senza metterla in eccessive difficoltà finanziarie
(Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e con esplicito richiamo del
messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il codice di
diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593, 6674), vi si menziona a
titolo di esempio il “versamento di una franchigia” posta a carico
dell’interessato limitatamente all’importo che questi si può assumere, mentre
l’eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n. 6407, pag. 2; Messaggio n.
06.062
del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale
svizzero, in: FF 2006 6593, 6674 ). Si prospetta poi un sistema di
partecipazione ai costi legali che “consiste nel domandare al richiedente il
versamento di un contributo ricorrente per la durata della procedura, per un
tempo determinato o fino alla rifusione totale dell’importo anticipato”,
applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407, pag. 2 e 3). Sia
come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per rapporto alla
fattispecie specifica. Questo significa che l’autorità concedente non può
ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria della
parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve anzitutto
stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi legali, in
caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini e modalità
del contributo così richiestole. E di ciò deve dar ragione la decisione di
gratuito patrocinio.”
Laddove l’autorità
concedente impone una partecipazione ai costi legali a carico del beneficiario vi
è una concessione solo parziale del gratuito patrocinio (Messaggio n. 6407,
pag. 3).
3.1
Ora, il Pretore aggiunto non
indica nella decisione impugnata i motivi per i quali ha ridotto da fr. 150.- a
fr. 75.- la partecipazione ai costi legali a carico del reclamante. L’assenza
di motivazione e la violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 53
cpv. 1 CPC e 29 cpv. 2 Cost. che ne deriva (III CCA 13.2022.65/66 del 13
gennaio 2023 consid. 5.2), non torna tuttavia utile a quest’ultimo, come si
dirà nel seguito.
3.2
In concreto il reclamante è
stato posto al beneficio del gratuito patrocinio parziale (sopra, consid. 1 e 3
in fine). L’istanza di riduzione della partecipazione ai costi legali del 10
settembre 2024 è stata presentata dal reclamante a distanza di oltre 2 anni dallo
stralcio della procedura (15 giugno 2022) e di circa 20 mesi dalla decisione di
tassazione della nota professionale del suo avvocato (24 gennaio 2023: sopra,
consid. 2.1). All’origine di quest’istanza vi è poi la decisione di
pignoramento del salario del 13 giugno 2024 (doc. A), circostanza realizzatasi anche
questa successivamente.
3.2.1
Fatti e mezzi di prova nuovi posteriori
alla decisione di gratuito patrocinio (“echte Nova”) legittimano di per sé l’inoltro
di una nuova domanda (sentenza TF 4A_375/2020 del 23 settembre 2020 consid.
3.1, con rinvio a 5A_430/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.4). Ma per il principio
di non retroattività, il gratuito patrocinio ha effetto dal momento della sua
richiesta (“ex nunc”) - con riserva dei casi eccezionali (art. 119 cpv. 4 CPC)
- e “pro futuro”, sicché presuppone la litispendenza di una causa e non può più
essere domandata e concessa una volta chiuso il procedimento (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, e-book #8
aggiornato al 1° febbraio 2020, n. 4 ad art. 119; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 89 e 126 ad art.
119).
3.2.2
Volendosi assimilare l’istanza
10.
settembre 2024 del reclamante a una nuova domanda di gratuito patrocinio,
nel senso che ne chiede il riconoscimento per la parte sin lì negata
corrispondente alla partecipazione ai costi legali impostagli dal Pretore
aggiunto, a sostegno della quale ha allegato e documentato il successivo peggioramento
della sua situazione finanziaria, va rilevato che tale fatto nuovo si è
verificato a causa giudiziaria oramai conclusa. Non può quindi giustificare un cambiamento
della pregressa decisione con cui quel gratuito patrocinio gli era stato -
parzialmente - concesso, giacché quella causa non può più obiettivamente ingenerare
dei costi giudiziari. A fronte di un procedimento già chiuso e definito non vi è
quindi alcun margine per ritornare sulle modalità di concessione del gratuito
patrocinio di cui alle decisioni 21 maggio 2021 e 23 giugno 2022. E ancor meno per
il reclamante di pretenderne una modifica.
4.
La questione va quindi
esaminata in funzione del solo obbligo di rifusione stabilito dall’art. 123 CPC,
dove gioverà anzitutto rilevare che, comunque, lo Stato non dispensa
definitivamente una parte cui è stata concessa l’assistenza giudiziaria
gratuita dal pagamento delle spese giudiziarie (Messaggio n. 06.062 del 28
giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, in:
FF 2006 6593, 6676), intese quali costi processuali e remunerazione
dell’avvocato d’ufficio (cfr. art. 122 CPC).
4.1
L’art. 123 CPC stabilisce che
la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione
di quanto anticipato dal Cantone appena sia in grado di farlo (cpv. 1), pretesa
questa che si prescrive in dieci anni - soggetti a sospensione e/o interruzione
(Trezzini, op. cit., n. 9 ad art.
123) - dalla chiusura del procedimento (cpv. 2). Pur riguardando un processo
civile, tanto le spese giudiziarie quanto la remunerazione riconosciuta al patrocinatore
d’ufficio costituiscono delle pretese di diritto pubblico, rispettivamente sono
attinenti a una relazione di diritto pubblico. La pretesa di rifusione giusta
l’art. 123 CPC è quindi una pretesa di diritto pubblico dello Stato nei
confronti della parte che ha beneficiato del gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 123
con rinvio a DTF 138 II 506 consid. 1).
4.2
Il CPC non precisa quale sia l’autorità
tenuta a disporre la rifusione e a provvedere all’incasso dei relativi importi,
sicché la designazione resta di competenza cantonale (FF 2006 6593, 6677). Spetta
quindi al Cantone realizzare un meccanismo di recupero e monitorare gli
sviluppi finanziari delle parti che hanno ottenuto il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 123; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche
Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 1067).
4.2.1
L’autorità competente ai sensi
dell’art. 123 CPC può così essere un’autorità giudiziaria o amministrativa,
fermo restando che in assenza di norme specifiche è da ritenere che la
competenza materiale e funzionale spetti all’autorità che si è pronunciata
sulla domanda di gratuito patrocinio (Wuffli/Fuhrer,
op. cit., n. 1073; Bühler, op.
cit. n. 23 segg. ad art. 123). Inoltre, laddove l’obbligo di rifusione andasse
formalizzato seguendo la via amministrativa, l’autorità preposta sarà tenuta ad
emanare una decisione impugnabile (Jent-Sørensen/Weber,
Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO, in: SJZ 114/2018 pag. 465,
468; Bühler, op. cit. n. 24b ad
art. 123). La legittimazione attiva per promuovere il procedimento di rifusione
appartiene al Cantone, rappresentato dall’autorità competente definita dal
diritto cantonale, mentre la legittimazione passiva tocca alla parte che del
gratuito patrocinio ha beneficiato (Wuffli/Fuhrer,
op. cit., n. 1075 e 1078; Bühler, op.
cit., n. 25 e 29 ad art. 123).
4.2.2
Nel Cantone Ticino l’art. 6
cpv. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)
del 15 marzo 2011 [RL 178.300] - applicabile con riserva delle leggi speciali
(art. 1 cpv. 2 LAG) - prescrive che la decisione di rifusione compete al
Consiglio di Stato con facoltà di delega e che contro tale decisione è dato
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici
giorni (Trezzini, op. cit., n. 6
ad art. 123). Per quanto riguarda invece la sua messa in esecuzione, questa è
retta dal Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e
della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 19
settembre 2012 [RL 178.320] (Trezzini, op.
cit., n. 6 ad art. 123), promulgato dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art.
11.
LAG, regolamento che con i suoi combinati art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1
attribuisce all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative – che fa parte
del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - la competenza tanto
ad incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati
a titolo di assistenza giudiziaria quanto a decidere la rifusione degli importi
assunti dallo Stato.
Inoltre, trattandosi di
una pretesa di diritto pubblico (sopra, consid. 4.1), nella misura in cui la
rifusione è ordinata in una procedura indipendente, contro la decisione
cantonale di ultima istanza è proponibile il rimedio applicabile alla via
ricorsuale prescritta dal diritto pubblico, ovvero il ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale (combinati art. 82 lett. a LTF e 86 cpv.
1.
lett. d LTF) (Trezzini, op.
cit., n. 11 ad art. 123; DTF 138 II 506 consid. 1; sentenza TF 2C_274/2024 del
12.
giugno 2024 consid. 2.1 con riferimenti, 2C_25/2022 del 23 ottobre 2023
consid. 1.1).
4.3
Il concetto di “essere in
grado di farlo” giusta l’art. 123 CPC presuppone che vi sia stato un
miglioramento rispetto alla situazione economica posta alla base della
concessione del gratuito patrocinio, motivo per cui il raffronto andrà fatto
basandosi sugli stessi parametri di calcolo dell’indigenza validi per la
concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 litt. a CPC, fermo
restando che la rifusione - ancorché (eventualmente) rateizzata nel tempo -
potrà entrare in considerazione laddove vi sia un’eccedenza (Trezzini, op. cit., n. 4 e 5 ad art.
123). Il concetto di risorse sufficienti sarà così valutato tenendo conto delle
circostanze specifiche e non forzatamente limitandosi al minimo vitale valido
secondo il diritto esecutivo (sentenza TF 2C_275/2020 dell’8 luglio 2020, VD
CPF 18 dicembre 2017/275 consid. II.c), pubbl. in: JdT 2018 III pag. 29, 31
seg.).
4.3.1
In una prima fase - dopo la
chiusura del procedimento - sarà da valutare se vi sia stato un miglioramento
nella situazione economica del beneficiario. Informazioni circa le probabilità
di successo di un’eventuale incasso della pretesa di rifusione potranno ad
esempio essere desunte dalla decisione di merito, o l’autorità competente potrà
sollecitare il beneficiario a fornire i dovuti ragguagli o ancora, laddove il
beneficiario non desse seguito a questo suo invito, spetterà all’autorità
medesima attivarsi per quanto possibile alfine di chiarire di moto proprio il
contesto finanziario dell’interessato (Jent-Sørensen/Weber,
Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO, in: SJZ 114/2018 pag. 465,
466.
seg. n. 2, 3, 4, 5 e 6). Dandosi i presupposti, tale modo di procedere potrà
sfociare in un’intesa o accomodamento tra autorità competente e beneficiario in
punto alle modalità di restituzione - ad esempio è appunto ipotizzabile un
pagamento rateale - dell’importo anticipato dal Cantone a titolo di gratuito
patrocinio. Non dovesse essere questo il caso, l’autorità competente dovrà avviare
la procedura formale di rifusione dei relativi importi, e sfruttare l’obbligo
informativo della parte e il suo impegno di svincolo di terzi dal segreto
d’ufficio e fiscale (Trezzini, op.
cit., n. 3 ad art. 123; art. 5 cpv. 2 LAG, certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria (aggiornamento settembre 2016), n. 5 “ulteriori
informazioni”; Jent-Sørensen/Weber,
op. cit., in: SJZ 114/2018 pag. 465, 467 n. 6), in difetto di cui potrà
essere ritenuta la capacità di rifusione dell’interessato (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 1061).
4.3.2
Per procedere all’incasso
diretto tramite esecuzione forzata è indispensabile disporre di un valido
titolo di rigetto definitivo, ovvero di una decisione definitiva ed esecutiva (art.
80.
cpv. 1 e cpv. 2 cifra 2 LEF) dove l’autorità competente determini,
motivandolo di conseguenza, se il beneficiario dispone di una sostanza o di un
reddito sufficienti per finanziare (interamente o parzialmente) il saldo dovuto
(sentenza TF 5A_150/2018 del 7 agosto 2018 consid. 2.1 e 2.2 con riferimenti; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 123; Jent-Sørensen/Weber, op. cit., in: SJZ 114/2018
pag. 465, 467 n. 6). Questo perché il giudice del rigetto definitivo dell’opposizione
non può essere chiamato a discutere la realizzazione della condizione posta
all’art. 123 CPC perché, stante il suo potere di cognizione limitato, egli deve
statuire alla luce di un titolo liquido senza potere ricostruire l’estensione
dell’obbligazione del debitore (sentenza TF 5A_150/2018 del 7 agosto 2018
consid. 2.3; Trezzini, op. cit.,
n. 13 ad art. 123). E la condizione sospensiva dell’art. 123 CPC (“sia in grado
di farlo”: sopra consid. 4.3; sentenza del TF 5A_150/2018 del 7 agosto 2018 consid.
2.1) sarebbe realizzata unicamente se il creditore riuscisse a provarla con
documenti immediatamente disponibili, o se il debitore la riconoscesse senza
riserve o se fosse notoria (CEF 14.2021.149 del 6 maggio 2022 consid. 4.3.2 che
rinvia a DTF 143 III 568 consid. 4.2.2; CEF 14.2014.196 del 23 gennaio 2015
consid. 6.3).
5.
Nella fattispecie
che qui ci occupa risulta dagli atti che in data 3 aprile 2023 l’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative ha contattato il reclamante in vista del recupero di
quanto anticipato a titolo di gratuito patrocinio. In particolare richiamata la
decisione 24 gennaio 2023 con cui il Pretore aggiunto aveva tassato la nota
professionale e fissato l’onorario dovuto al patrocinatore in fr. 7'485.15, e -
dedotto poi quanto sin lì versato dal reclamante a titolo di partecipazione ai
costi legali - l’Ufficio ha concesso di pagare il saldo scoperto di fr.
3'435.15 tramite versamenti mensili, segnatamente 22 rate di fr. 150.– ciascuna
dal 30 aprile 2023 e un’ultima rata di fr. 135.15 (doc. B). L’accomodamento
così stabilito ha pertanto sancito la fase preliminare della procedura di
rifusione (sopra, consid. 4.3.1), riconducendo appunto a quell’Ufficio la sola
ed esclusiva competenza. Motivo per cui, se del caso, nelle citate circostanze era
semmai a detto Ufficio che il reclamante avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere
una modifica delle modalità di restituzione a dipendenza delle sopravvenute
difficoltà finanziarie, segnatamente a seguito della decisione 13 giugno 2024
di pignoramento del salario disposta dall’Ufficio di esecuzione (doc. A). Ancorché
- a ben vedere - questo solo documento non ne comprova ancora l’effettiva
esecutività, rientra in effetti nelle incombenze del preposto Ufficio valutare
se ciò sia sufficiente per modificare l’accordo per la rifusione del restante
importo e, dandosene il caso, pronunciare una decisione impugnabile nei termini
di cui si è detto (sopra, consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Gioverà ancora rilevare
che la decisione di tassazione della nota d’onorario del patrocinatore, del 24
gennaio 2023, si limita a rammentare l’obbligo generale di rifusione giusta
l’art. 123 CPC (dispositivo n. 3), mentre l’aspetto della reale e concreta
rifusione deve essere valutato ad opera dell’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative in ossequio ai precetti di cui si è detto (sopra, consid. 4.3 segg.).
La decisione qui impugnata non rispetta all’evidenza i menzionati principi. In
primo luogo perché pronunciata dal Pretore aggiunto che non era competente per
decidere, e inoltre perché si limita a disporre che “le rate mensili di
partecipazione ai costi legali a carico di RE 1 versati allo Stato sono ridotte
a fr. 75.– ciascuna” senza accenno alcuno ai principi dell’art. 123 CPC e ai parametri
che lo hanno indotto a tale conclusione.
6.
In definitiva, per i
motivi esposti (sopra, consid. 3, 4 e 5), la decisione 13 settembre 2024 va
annullata, rispettivamente è nulla. L’esito odierno non comporta tuttavia la
vittoria del reclamante. L’istanza 10 settembre 2024 era infatti ab ovo inidonea
ad ottenere la soppressione dell’obbligo di restituzione ritenuto che la
Pretura non era in concreto (più) competente a statuire sulla questione sicché
la medesima andava comunque dichiarata irricevibile. Non è tuttavia il caso di
rinviare l’incarto al primo giudice affinché dichiari irricevibile l’istanza,
potendolo decidere la scrivente Camera (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
7.
Stante l’esito del
gravame, la richiesta di beneficiare del gratuito patrocinio in sede di reclamo
dev’essere respinta ritenuto che, comunque sia, l’iniziativa del reclamante era
sin dall’inizio destinata all’insuccesso.
8.
La
procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il
richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita
(DTF 137 Ill 470 consid. 6). Le spese processuali andrebbero quindi poste a
carico del reclamante ma, eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 settembre 2024 di
RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1
La decisione 13
settembre 2024 nell’inc. n. SO.2021.294 della Pretura del Distretto di Bellinzona,
nella misura in cui non è nulla, è annullata.
1.2
L’istanza 10
settembre 2024 nell’inc. n. SO.2021.294 di RE 1 è inammissibile.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio è respinta.
3.
Non si prelevano spese
processuali. Non si assegnano ripetibili.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Bellinzona;
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Trattandosi di una decisione
finale in materia di gratuito patrocinio che si riconduce ad una vertenza
civile, ai fini del valore litigioso è determinante il presumibile costo del
processo (v. sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022
consid. 1) nello specifico inferiore a fr. 30'000.–. In tal caso contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).