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Decisione

13.2024.58

Diniego (parziale) di gratuito patrocinio. Partecipazione ai costi legali. Obbligo di rifusione di quanto anticipato dallo Stato: modalità e struttura

15 novembre 2024Italiano23 min

confermando il 19 aprile 2022 l’obbligo di partecipazione ai costi legali in ragione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.58

13.2024.59

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

cancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. SO.2021.294 (misure di protezione dell’unione

coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 8

marzo 2021 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 24

settembre 2024 di RE 1 contro la decisione 13 settembre 2024 con cui il Pretore

aggiunto ha ridotto a fr. 75.– la rata mensile di partecipazione ai costi

legali disposta nel contesto della concessione del gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti

in matrimonio il 20 agosto 2016 a __________. Dalla loro unione sono nati __________

e __________.

Fatti

B. Con istanza 8 marzo

2021 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona l’adozione di

misure a protezione dell’unione coniugale, postulando altresì di essere posta

al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. PA 2 quale

patrocinatore. All’udienza 28 aprile 2021 RE 1 ha contestato le pretese di

controparte e formulato le proprie richieste, anch’egli postulando il beneficio

del gratuito patrocinio con nomina dell’avv. A__________.

Con decisione cautelare 23

giugno 2021 il Pretore aggiunto ha statuito sui contributi alimentari per i

figli. Un esposto 8 ottobre 2021 del convenuto è stato poi contestato

dall’istante con osservazioni 21 ottobre 2021. È seguita l’udienza 25 ottobre

2021 di interrogatorio delle parti, in esito alla quale il Pretore aggiunto ha

ordinato un ascolto specialistico dei figli in relazione all’esercizio del

diritto di visita, e il 4 novembre 2021 la replica scritta dell’istante.

C. Pendente il

procedimento, con decisione 21 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha concesso a RE

1 il gratuito patrocinio dell’avv. A__________, assortito di un obbligo di

partecipazione ai costi legali con versamenti allo Stato di fr. 250.– mensili.

Il 30 novembre 2021 il

Pretore aggiunto ha negato al convenuto la sostituzione del patrocinatore,

confermando il 19 aprile 2022 l’obbligo di partecipazione ai costi legali in ragione

di fr. 250.– mensili.

D. All’udienza 15 giugno

2022 le parti hanno raggiunto un accordo nell’ambito della procedura di

protezione dell’unione coniugale, accordo che il Pretore aggiunto ha omologato,

stralciando quindi la causa dai ruoli per intervenuta transazione. Il primo

giudice ha rinunciato al prelievo della tassa di giustizia e ripartito i costi

di fr. 5'000.– (fr. 4'900.– di costi peritali e fr. 100.– di spese vive della

Pretura) a metà fra le parti riservate le decisioni di gratuito patrocinio già

adottate o da adottarsi.

Il 23 giugno 2022 il

Pretore aggiunto ha inoltre ridotto da fr. 250.– a fr. 150.– l’importo delle rate

mensili dovute dal convenuto allo Stato a titolo di partecipazione ai costi

legali.

E. In data 24 gennaio

2023 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale 22 giugno 2022

dell’avv. A__________, a cui ha riconosciuto una remunerazione di fr. 7'485.15 che

tiene conto di fr. 6'450.– di onorario (dal 3 gennaio 2021), di fr. 500.– di

spese (dal 3 gennaio 2021) e di fr. 535.15 di IVA (7.7% su fr. 6'950.–). Questa

decisione non è stata impugnata.

F. Con istanza 10

settembre 2024, lamentando le proprie difficoltà finanziarie, per il tramite

dell’avv. PA 1 di __________ il convenuto ha postulato la modifica della

decisione di gratuito patrocinio 21 maggio 2021, rispettivamente 23 giugno 2022,

nel senso che il beneficio del gratuito patrocinio gli sia riconosciuto senza

alcun obbligo di partecipazione ai costi legali.

Con decisione 13 settembre

2024, richiamati i pregressi giudizi 21 maggio 2021 e 23 giugno 2022, il

Pretore aggiunto ha ridotto da fr. 150.– a fr. 75.– le rate mensili dovute dal

convenuto allo Stato a titolo di partecipazione ai costi legali.

G. Con reclamo 24

settembre 2024 RE 1 chiede che la decisione 13 settembre 2024 emessa dal

Pretore aggiunto nell’incarto SO.2021.294 sia annullata e riformata nel senso

che gli sia concesso il gratuito patrocinio senza partecipazione ai costi

legali. Il reclamante postula di essere posto al beneficio del gratuito

patrocinio, inclusi i costi dell’avv. PA 1, anche in sede di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con la decisione impugnata

il Pretore aggiunto, richiamata la decisione 21 maggio 2021 con cui aveva concesso

il gratuito patrocinio al reclamante e stabilito una sua partecipazione ai

costi legali in ragione di fr. 250.–, poi ridotti a fr. 150.– il 23 giugno

2022, ha fissato infine a fr. 75.– il nuovo importo. Con l’istanza 10 settembre

2024.

l’interessato ha postulato la modifica delle menzionate pregresse

decisioni nel senso di concedergli il gratuito patrocinio senza alcun obbligo

di partecipazione ai costi legali. La decisione impugnata riguarda quindi il

gratuito patrocinio (parziale: sotto, consid. 3 in fine).

1.1

Giusta l’art. 121 CPC le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).

Inoltre, la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

Il giudizio impugnato è pervenuto

al reclamante il 16 settembre 2024. Spedito con invio raccomandato 24 settembre

2024.

e giunto l’indomani alla cancelleria del tribunale, il reclamo è

tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2

Giova altresì rilevare che l’istanza

10.

settembre 2024 indica quale oggetto l’incarto SO.2021.294, incarto questo a

cui si riferisce pure la richiesta di giudizio del reclamo. Sicché, nella

misura in cui sembra voler riferire quella stessa istanza - tesa a modificare

la decisione di gratuito patrocinio nel senso di cancellarne la partecipazione

ai costi legali - all’incarto n. DM.2023.166, per quanto non dovuta ad una mera

errata scritturazione, il reclamo è a priori inammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Con decisione 21 maggio 2021 il

Pretore aggiunto ha statuito che a RE 1 “è concesso il gratuito patrocinio

dell’avv. A__________, ritenuto che l’istante parteciperà ai costi legali con

il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 250.– ciascuna”. Il primo

giudice ha applicato gli art. 117 segg. CPC, richiamando pure il messaggio n.

6407.

del 12 ottobre 2010 relativo alla legge cantonale sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio. Il 15 giugno 2022 il procedimento di

misure a protezione dell’unione coniugale è poi stato stralciato a seguito

dell’accordo intervento tra le parti. Non è stata prelevata la tassa di

giustizia, mentre i costi di fr. 5'000.- sono stati ripartiti a metà fra le

parti “riservate le decisioni già adottate o da adottarsi in materia di

gratuito patrocinio”. Su richiesta di RE 1, il 23 giugno 2022 il Pretore

aggiunto ha ridotto la sua partecipazione mensile a fr. 150.–. Il 24 gennaio

2023.

ha infine tassato la nota professionale dell’avvocato fissando un compenso

di fr. 7'485.15 totali (dispositivo n. 1 e 2) e ribadito l’obbligo di rifusione

nel tenore di cui all’art. 123 CPC (dispositivo n. 3). Con la decisione del 13

settembre 2024 qui impugnata il Pretore aggiunto ha ridotto a fr. 75.– mensili

la partecipazione ai costi legali in capo al convenuto.

2.2

Afferma il reclamante di

avere chiarito con l’istanza 10 settembre 2024 di non essere più in grado di

versare la sua partecipazione ai costi legali di fr. 150.– mensili,

segnatamente a causa dell’avvenuto pignoramento del suo salario da parte

dell’Ufficio di esecuzione di __________ fino a concorrenza della totale

eccedenza calcolata per rapporto al minimo vitale riconosciutogli, che però non

includeva la partecipazione a quei costi legali. L’art. 123 CPC sancisce un obbligo

di rifusione nella misura in cui il beneficiario del gratuito patrocinio è in

grado di farlo, capacità questa che dipende dalla sua attuale situazione

finanziaria. La partecipazione mensile di fr. 75.– non è conforme alle regole

sul gratuito patrocinio, motivo per cui la decisione del Pretore aggiunto viola

gli art. 117 segg. CPC e costituisce un manifestamente errato accertamento dei fatti.

Non avendo poi il Pretore aggiunto motivato la decisione malgrado si sia scostato

dalla richiesta di cui all’istanza 10 settembre 2024, il reclamante lamenta pure

una violazione dell’art. 53 cpv. 1 CPC.

3.

Questa Camera si è

già espressa in punto al tema del gratuito patrocinio e del relativo sistema di

partecipazione ai costi legali verso cui si è orientato il Cantone Ticino (III

CCA 13.2022.65/66 del 13 gennaio 2023 consid. 5.1). In proposito ha rilevato quando

segue:

“Il menzionato messaggio

alla Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio del

15.

marzo 2011 (LAG – RL 178.300) evoca in effetti la facoltà per l’autorità di

concedere in parte il gratuito patrocinio esigendo nel contempo che la parte

beneficiaria contribuisca ai costi legali, e questo nell’intento di

responsabilizzarla senza metterla in eccessive difficoltà finanziarie

(Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e con esplicito richiamo del

messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il codice di

diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593, 6674), vi si menziona a

titolo di esempio il “versamento di una franchigia” posta a carico

dell’interessato limitatamente all’importo che questi si può assumere, mentre

l’eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n. 6407, pag. 2; Messaggio n.

06.062

del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale

svizzero, in: FF 2006 6593, 6674 ). Si prospetta poi un sistema di

partecipazione ai costi legali che “consiste nel domandare al richiedente il

versamento di un contributo ricorrente per la durata della procedura, per un

tempo determinato o fino alla rifusione totale dell’importo anticipato”,

applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407, pag. 2 e 3). Sia

come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per rapporto alla

fattispecie specifica. Questo significa che l’autorità concedente non può

ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria della

parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve anzitutto

stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi legali, in

caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini e modalità

del contributo così richiestole. E di ciò deve dar ragione la decisione di

gratuito patrocinio.”

Laddove l’autorità

concedente impone una partecipazione ai costi legali a carico del beneficiario vi

è una concessione solo parziale del gratuito patrocinio (Messaggio n. 6407,

pag. 3).

3.1

Ora, il Pretore aggiunto non

indica nella decisione impugnata i motivi per i quali ha ridotto da fr. 150.- a

fr. 75.- la partecipazione ai costi legali a carico del reclamante. L’assenza

di motivazione e la violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 53

cpv. 1 CPC e 29 cpv. 2 Cost. che ne deriva (III CCA 13.2022.65/66 del 13

gennaio 2023 consid. 5.2), non torna tuttavia utile a quest’ultimo, come si

dirà nel seguito.

3.2

In concreto il reclamante è

stato posto al beneficio del gratuito patrocinio parziale (sopra, consid. 1 e 3

in fine). L’istanza di riduzione della partecipazione ai costi legali del 10

settembre 2024 è stata presentata dal reclamante a distanza di oltre 2 anni dallo

stralcio della procedura (15 giugno 2022) e di circa 20 mesi dalla decisione di

tassazione della nota professionale del suo avvocato (24 gennaio 2023: sopra,

consid. 2.1). All’origine di quest’istanza vi è poi la decisione di

pignoramento del salario del 13 giugno 2024 (doc. A), circostanza realizzatasi anche

questa successivamente.

3.2.1

Fatti e mezzi di prova nuovi posteriori

alla decisione di gratuito patrocinio (“echte Nova”) legittimano di per sé l’inoltro

di una nuova domanda (sentenza TF 4A_375/2020 del 23 settembre 2020 consid.

3.1, con rinvio a 5A_430/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.4). Ma per il principio

di non retroattività, il gratuito patrocinio ha effetto dal momento della sua

richiesta (“ex nunc”) - con riserva dei casi eccezionali (art. 119 cpv. 4 CPC)

- e “pro futuro”, sicché presuppone la litispendenza di una causa e non può più

essere domandata e concessa una volta chiuso il procedimento (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, e-book #8

aggiornato al 1° febbraio 2020, n. 4 ad art. 119; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 89 e 126 ad art.

119).

3.2.2

Volendosi assimilare l’istanza

10.

settembre 2024 del reclamante a una nuova domanda di gratuito patrocinio,

nel senso che ne chiede il riconoscimento per la parte sin lì negata

corrispondente alla partecipazione ai costi legali impostagli dal Pretore

aggiunto, a sostegno della quale ha allegato e documentato il successivo peggioramento

della sua situazione finanziaria, va rilevato che tale fatto nuovo si è

verificato a causa giudiziaria oramai conclusa. Non può quindi giustificare un cambiamento

della pregressa decisione con cui quel gratuito patrocinio gli era stato -

parzialmente - concesso, giacché quella causa non può più obiettivamente ingenerare

dei costi giudiziari. A fronte di un procedimento già chiuso e definito non vi è

quindi alcun margine per ritornare sulle modalità di concessione del gratuito

patrocinio di cui alle decisioni 21 maggio 2021 e 23 giugno 2022. E ancor meno per

il reclamante di pretenderne una modifica.

4.

La questione va quindi

esaminata in funzione del solo obbligo di rifusione stabilito dall’art. 123 CPC,

dove gioverà anzitutto rilevare che, comunque, lo Stato non dispensa

definitivamente una parte cui è stata concessa l’assistenza giudiziaria

gratuita dal pagamento delle spese giudiziarie (Messaggio n. 06.062 del 28

giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, in:

FF 2006 6593, 6676), intese quali costi processuali e remunerazione

dell’avvocato d’ufficio (cfr. art. 122 CPC).

4.1

L’art. 123 CPC stabilisce che

la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione

di quanto anticipato dal Cantone appena sia in grado di farlo (cpv. 1), pretesa

questa che si prescrive in dieci anni - soggetti a sospensione e/o interruzione

(Trezzini, op. cit., n. 9 ad art.

123) - dalla chiusura del procedimento (cpv. 2). Pur riguardando un processo

civile, tanto le spese giudiziarie quanto la remunerazione riconosciuta al patrocinatore

d’ufficio costituiscono delle pretese di diritto pubblico, rispettivamente sono

attinenti a una relazione di diritto pubblico. La pretesa di rifusione giusta

l’art. 123 CPC è quindi una pretesa di diritto pubblico dello Stato nei

confronti della parte che ha beneficiato del gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 123

con rinvio a DTF 138 II 506 consid. 1).

4.2

Il CPC non precisa quale sia l’autorità

tenuta a disporre la rifusione e a provvedere all’incasso dei relativi importi,

sicché la designazione resta di competenza cantonale (FF 2006 6593, 6677). Spetta

quindi al Cantone realizzare un meccanismo di recupero e monitorare gli

sviluppi finanziari delle parti che hanno ottenuto il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 123; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche

Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 1067).

4.2.1

L’autorità competente ai sensi

dell’art. 123 CPC può così essere un’autorità giudiziaria o amministrativa,

fermo restando che in assenza di norme specifiche è da ritenere che la

competenza materiale e funzionale spetti all’autorità che si è pronunciata

sulla domanda di gratuito patrocinio (Wuffli/Fuhrer,

op. cit., n. 1073; Bühler, op.

cit. n. 23 segg. ad art. 123). Inoltre, laddove l’obbligo di rifusione andasse

formalizzato seguendo la via amministrativa, l’autorità preposta sarà tenuta ad

emanare una decisione impugnabile (Jent-Sørensen/Weber,

Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO, in: SJZ 114/2018 pag. 465,

468; Bühler, op. cit. n. 24b ad

art. 123). La legittimazione attiva per promuovere il procedimento di rifusione

appartiene al Cantone, rappresentato dall’autorità competente definita dal

diritto cantonale, mentre la legittimazione passiva tocca alla parte che del

gratuito patrocinio ha beneficiato (Wuffli/Fuhrer,

op. cit., n. 1075 e 1078; Bühler, op.

cit., n. 25 e 29 ad art. 123).

4.2.2

Nel Cantone Ticino l’art. 6

cpv. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)

del 15 marzo 2011 [RL 178.300] - applicabile con riserva delle leggi speciali

(art. 1 cpv. 2 LAG) - prescrive che la decisione di rifusione compete al

Consiglio di Stato con facoltà di delega e che contro tale decisione è dato

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici

giorni (Trezzini, op. cit., n. 6

ad art. 123). Per quanto riguarda invece la sua messa in esecuzione, questa è

retta dal Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e

della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 19

settembre 2012 [RL 178.320] (Trezzini, op.

cit., n. 6 ad art. 123), promulgato dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art.

11.

LAG, regolamento che con i suoi combinati art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1

attribuisce all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative – che fa parte

del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - la competenza tanto

ad incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati

a titolo di assistenza giudiziaria quanto a decidere la rifusione degli importi

assunti dallo Stato.

Inoltre, trattandosi di

una pretesa di diritto pubblico (sopra, consid. 4.1), nella misura in cui la

rifusione è ordinata in una procedura indipendente, contro la decisione

cantonale di ultima istanza è proponibile il rimedio applicabile alla via

ricorsuale prescritta dal diritto pubblico, ovvero il ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale (combinati art. 82 lett. a LTF e 86 cpv.

1.

lett. d LTF) (Trezzini, op.

cit., n. 11 ad art. 123; DTF 138 II 506 consid. 1; sentenza TF 2C_274/2024 del

12.

giugno 2024 consid. 2.1 con riferimenti, 2C_25/2022 del 23 ottobre 2023

consid. 1.1).

4.3

Il concetto di “essere in

grado di farlo” giusta l’art. 123 CPC presuppone che vi sia stato un

miglioramento rispetto alla situazione economica posta alla base della

concessione del gratuito patrocinio, motivo per cui il raffronto andrà fatto

basandosi sugli stessi parametri di calcolo dell’indigenza validi per la

concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 litt. a CPC, fermo

restando che la rifusione - ancorché (eventualmente) rateizzata nel tempo -

potrà entrare in considerazione laddove vi sia un’eccedenza (Trezzini, op. cit., n. 4 e 5 ad art.

123). Il concetto di risorse sufficienti sarà così valutato tenendo conto delle

circostanze specifiche e non forzatamente limitandosi al minimo vitale valido

secondo il diritto esecutivo (sentenza TF 2C_275/2020 dell’8 luglio 2020, VD

CPF 18 dicembre 2017/275 consid. II.c), pubbl. in: JdT 2018 III pag. 29, 31

seg.).

4.3.1

In una prima fase - dopo la

chiusura del procedimento - sarà da valutare se vi sia stato un miglioramento

nella situazione economica del beneficiario. Informazioni circa le probabilità

di successo di un’eventuale incasso della pretesa di rifusione potranno ad

esempio essere desunte dalla decisione di merito, o l’autorità competente potrà

sollecitare il beneficiario a fornire i dovuti ragguagli o ancora, laddove il

beneficiario non desse seguito a questo suo invito, spetterà all’autorità

medesima attivarsi per quanto possibile alfine di chiarire di moto proprio il

contesto finanziario dell’interessato (Jent-Sørensen/Weber,

Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO, in: SJZ 114/2018 pag. 465,

466.

seg. n. 2, 3, 4, 5 e 6). Dandosi i presupposti, tale modo di procedere potrà

sfociare in un’intesa o accomodamento tra autorità competente e beneficiario in

punto alle modalità di restituzione - ad esempio è appunto ipotizzabile un

pagamento rateale - dell’importo anticipato dal Cantone a titolo di gratuito

patrocinio. Non dovesse essere questo il caso, l’autorità competente dovrà avviare

la procedura formale di rifusione dei relativi importi, e sfruttare l’obbligo

informativo della parte e il suo impegno di svincolo di terzi dal segreto

d’ufficio e fiscale (Trezzini, op.

cit., n. 3 ad art. 123; art. 5 cpv. 2 LAG, certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria (aggiornamento settembre 2016), n. 5 “ulteriori

informazioni”; Jent-Sørensen/Weber,

op. cit., in: SJZ 114/2018 pag. 465, 467 n. 6), in difetto di cui potrà

essere ritenuta la capacità di rifusione dell’interessato (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 1061).

4.3.2

Per procedere all’incasso

diretto tramite esecuzione forzata è indispensabile disporre di un valido

titolo di rigetto definitivo, ovvero di una decisione definitiva ed esecutiva (art.

80.

cpv. 1 e cpv. 2 cifra 2 LEF) dove l’autorità competente determini,

motivandolo di conseguenza, se il beneficiario dispone di una sostanza o di un

reddito sufficienti per finanziare (interamente o parzialmente) il saldo dovuto

(sentenza TF 5A_150/2018 del 7 agosto 2018 consid. 2.1 e 2.2 con riferimenti; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 123; Jent-Sørensen/Weber, op. cit., in: SJZ 114/2018

pag. 465, 467 n. 6). Questo perché il giudice del rigetto definitivo dell’opposizione

non può essere chiamato a discutere la realizzazione della condizione posta

all’art. 123 CPC perché, stante il suo potere di cognizione limitato, egli deve

statuire alla luce di un titolo liquido senza potere ricostruire l’estensione

dell’obbligazione del debitore (sentenza TF 5A_150/2018 del 7 agosto 2018

consid. 2.3; Trezzini, op. cit.,

n. 13 ad art. 123). E la condizione sospensiva dell’art. 123 CPC (“sia in grado

di farlo”: sopra consid. 4.3; sentenza del TF 5A_150/2018 del 7 agosto 2018 consid.

2.1) sarebbe realizzata unicamente se il creditore riuscisse a provarla con

documenti immediatamente disponibili, o se il debitore la riconoscesse senza

riserve o se fosse notoria (CEF 14.2021.149 del 6 maggio 2022 consid. 4.3.2 che

rinvia a DTF 143 III 568 consid. 4.2.2; CEF 14.2014.196 del 23 gennaio 2015

consid. 6.3).

5.

Nella fattispecie

che qui ci occupa risulta dagli atti che in data 3 aprile 2023 l’Ufficio dell’incasso

e delle pene alternative ha contattato il reclamante in vista del recupero di

quanto anticipato a titolo di gratuito patrocinio. In particolare richiamata la

decisione 24 gennaio 2023 con cui il Pretore aggiunto aveva tassato la nota

professionale e fissato l’onorario dovuto al patrocinatore in fr. 7'485.15, e -

dedotto poi quanto sin lì versato dal reclamante a titolo di partecipazione ai

costi legali - l’Ufficio ha concesso di pagare il saldo scoperto di fr.

3'435.15 tramite versamenti mensili, segnatamente 22 rate di fr. 150.– ciascuna

dal 30 aprile 2023 e un’ultima rata di fr. 135.15 (doc. B). L’accomodamento

così stabilito ha pertanto sancito la fase preliminare della procedura di

rifusione (sopra, consid. 4.3.1), riconducendo appunto a quell’Ufficio la sola

ed esclusiva competenza. Motivo per cui, se del caso, nelle citate circostanze era

semmai a detto Ufficio che il reclamante avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere

una modifica delle modalità di restituzione a dipendenza delle sopravvenute

difficoltà finanziarie, segnatamente a seguito della decisione 13 giugno 2024

di pignoramento del salario disposta dall’Ufficio di esecuzione (doc. A). Ancorché

- a ben vedere - questo solo documento non ne comprova ancora l’effettiva

esecutività, rientra in effetti nelle incombenze del preposto Ufficio valutare

se ciò sia sufficiente per modificare l’accordo per la rifusione del restante

importo e, dandosene il caso, pronunciare una decisione impugnabile nei termini

di cui si è detto (sopra, consid. 4.2.1 e 4.2.2).

Gioverà ancora rilevare

che la decisione di tassazione della nota d’onorario del patrocinatore, del 24

gennaio 2023, si limita a rammentare l’obbligo generale di rifusione giusta

l’art. 123 CPC (dispositivo n. 3), mentre l’aspetto della reale e concreta

rifusione deve essere valutato ad opera dell’Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative in ossequio ai precetti di cui si è detto (sopra, consid. 4.3 segg.).

La decisione qui impugnata non rispetta all’evidenza i menzionati principi. In

primo luogo perché pronunciata dal Pretore aggiunto che non era competente per

decidere, e inoltre perché si limita a disporre che “le rate mensili di

partecipazione ai costi legali a carico di RE 1 versati allo Stato sono ridotte

a fr. 75.– ciascuna” senza accenno alcuno ai principi dell’art. 123 CPC e ai parametri

che lo hanno indotto a tale conclusione.

6.

In definitiva, per i

motivi esposti (sopra, consid. 3, 4 e 5), la decisione 13 settembre 2024 va

annullata, rispettivamente è nulla. L’esito odierno non comporta tuttavia la

vittoria del reclamante. L’istanza 10 settembre 2024 era infatti ab ovo inidonea

ad ottenere la soppressione dell’obbligo di restituzione ritenuto che la

Pretura non era in concreto (più) competente a statuire sulla questione sicché

la medesima andava comunque dichiarata irricevibile. Non è tuttavia il caso di

rinviare l’incarto al primo giudice affinché dichiari irricevibile l’istanza,

potendolo decidere la scrivente Camera (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

7.

Stante l’esito del

gravame, la richiesta di beneficiare del gratuito patrocinio in sede di reclamo

dev’essere respinta ritenuto che, comunque sia, l’iniziativa del reclamante era

sin dall’inizio destinata all’insuccesso.

8.

La

procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il

richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita

(DTF 137 Ill 470 consid. 6). Le spese processuali andrebbero quindi poste a

carico del reclamante ma, eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 24 settembre 2024 di

RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1

La decisione 13

settembre 2024 nell’inc. n. SO.2021.294 della Pretura del Distretto di Bellinzona,

nella misura in cui non è nulla, è annullata.

1.2

L’istanza 10

settembre 2024 nell’inc. n. SO.2021.294 di RE 1 è inammissibile.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio è respinta.

3.

Non si prelevano spese

processuali. Non si assegnano ripetibili.

4.

Notificazione:

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Bellinzona;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Trattandosi di una decisione

finale in materia di gratuito patrocinio che si riconduce ad una vertenza

civile, ai fini del valore litigioso è determinante il presumibile costo del

processo (v. sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022

consid. 1) nello specifico inferiore a fr. 30'000.–. In tal caso contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).