13.2024.60
Ordine di ispezione di un'abitazione di una defunta e rottura dei sigilli, in procedura di successione: disposizione ordinatoria processuale. Apposizione dei sigilli: distinguo tra norme della Legge tributaria e norme del Codice civile.
19 novembre 2024Italiano9 min
settembre 2024 RE 1, ricevuta copia del testamento olografo della defunta pubblicato
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.60
Lugano
19 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2024.230 della Pretura del Distretto di Leventina dipendente dalla
segnalazione 9 settembre 2024 di
RE
1
nell’ambito
della successione fu I__________, deceduta a __________ il __________;
altre parti
coinvolte/interessate:
PI 1, delegato comunale,
c/o municipio di __________
Ufficio imposte di
successione e donazione, Lugano
PI 2
PI 3
e ora sul reclamo 23
settembre 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 18 settembre 2024 del Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A I__________ è
deceduta a __________ il __________.
Il delegato comunale di __________
ha proceduto, su indicazione dell’Ufficio delle imposte di successione e
donazione, ad apporre i sigilli alla casa della defunta.
B. Con scritto 9
settembre 2024 RE 1, ricevuta copia del testamento olografo della defunta pubblicato
nel corso del mese di agosto 2024, ha segnalato al Pretore “l’esistenza di un
altro testamento olografo della zia defunta … testamento olografo che si trova
nella sua abitazione __________ …” e ha chiesto “… una perquisizione
Considerandi
approfondita da parte dei funzionari dell’ufficio competente dell’abitazione
della defunta I__________ per ritrovare il testamento olografo che custodiva in
casa, datato 29.04.2013 …”.
C. Il Pretore, rilevato
che il testamento in questione, a suo tempo consegnato all’avv. __________ e in
seguito depositato presso l’avv. PI 2, era stato nel frattempo restituito a I__________
su sua richiesta, con ordinanza 18 settembre 2024 ha informato le parti che,
previa rottura dei sigilli, avrebbe proceduto ad ispezionare l’abitazione della
defunta per appurare l’esistenza di un secondo testamento olografo. Ha infine
rilevato che “… se non dovesse essere rinvenuto alcun testamento, si valuterà
sul momento di rinunciare a risigillare l’abitazione e di trasmettere le chiavi
all’esecutrice testamentaria designata.”
D. Con reclamo 23
settembre 2024 RE 1 chiede, qualora non venisse ritrovato il testamento, che “si
Dispositivo
dovrà appurare dove sia finito o chi l’ha distrutto, per questi motivi
l’abitazione della ormai defunta I__________ dovranno essere posti nuovamente i
sigilli al termine dell’ispezione e sopralluogo”.
Non sono state chieste
osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto:
1. La decisione con cui
il Pretore ha ordinato l’ispezione dell’abitazione della defunta è una
disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In
applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio qui impugnato
è pervenuto al reclamante il 20 settembre 2024. Rimesso alla posta il 23
settembre 2024, il gravame è quindi tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile.
Il
reclamo, che non pone in discussione questioni di principio o di rilevante
importanza, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
2. Il
reclamante non si oppone all’ispezione dell’abitazione della defunta e neppure
si oppone alla rottura dei sigilli. Egli postula però che al termine
dell’ispezione i sigilli siano riapposti.
Per quanto riguarda l’apposizione dei sigilli gioverà
anzitutto distinguere i sigilli apposti per ordine dell’autorità fiscale da
quelli apposti per ordine del Pretore.
2.1 La
legge tributaria (LT) sottopone all’imposta sulle successioni tra l’altro la trasmissione
di beni e di diritti per successione legittima (art. 141 LT). L’art. 169 cpv. 1
LT dispone che il Municipio del luogo di decesso, il
Municipio di ultimo domicilio o dimora fiscali del defunto (e dei comuni dove
il defunto teneva casa, appartamento o ufficio) provvede immediatamente alle
misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione. Il
municipio nomina a tale scopo, ogni quadriennio, un delegato speciale e uno o
più supplenti (cpv. 2). In applicazione dell’art. 170 LT, qualora l’attivo
successorio risulti in pericolo, i delegati comunali procedono immediatamente
all’apposizione dei sigilli ai locali e mobili ove si presume possano trovarsi
o dove sono deposti oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli,
documenti o altri beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza,
nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti finanziari
o presso terzi che ne abbiano la custodia (cfr anche
art. 11 del Regolamento della legge tributaria: RLT). Dell’avvenuta apposizione
dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli eredi
o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona
le formalità osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto
sigillo e viene trasmesso immediatamente all’autorità fiscale (cpv. 5).
L’autorità fiscale allestisce quindi - o ne delega l’allestimento al delegato
comunale o agli eredi (art. 172 LT) - l’inventario dei beni. All’inizio delle
operazioni d’inventario l’autorità provvede alla levata dei sigilli con
l’assistenza del delegato comunale che li ha apposti (art. 174 LT). Qualora
l’apposizione dei sigilli e l’inventario siano stati ordinati dall’autorità
giudiziaria, l’autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad
ogni operazione con tutti i diritti che la legge concede agli interessati (art.
175 LT).
2.2 L’art.
551 CC dispone che l’autorità competente deve prendere le misure necessarie a
salvaguardia della devoluzione dell’eredità. Tra queste misure vi è
l’apposizione dei sigilli, che può essere ordinata nei casi previsti dal
diritto cantonale (art. 552 CC). Nel Canton Ticino, la posa dei sigilli è
disciplinata dalla legge di applicazione e complemento del Codice civile
svizzero (LAC). L’art. 87 LAC prevede l’applicazione dei sigilli se fra gli
eredi conosciuti vi siano degli assenti o degli eredi non legalmente
rappresentati, o dei tutelandi non provveduti di tutore o curatore (lettera a)
o se è ordinata dal Pretore a richiesta di uno degli eredi (lettera b). Il Pretore che, per disposizione di legge (art. 551 e
552 CC, art. 86a lett. b e art. 87 LAC) o quale autorità competente, deve
apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delega (art. 87a LAC). Per la
rimozione dei sigilli, le parti interessate o i loro
rappresentanti devono essere citate (art. 87d cpv. 1 LAC) e il Pretore ha da
tenere un verbale circostanziato (cpv. 2). Nel caso in cui è l’autorità fiscale
a rimuove i sigilli, essa è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore
(cpv. 4). La competenza del Pretore è stabilita dall’art. 86a cpv. lett b LAC.
Contro le operazioni del Pretore sono dati i rimedi di diritto del CPC (art.
87e LAC).
2.3 Le norme della LT sono intese
ad evitare la distrazione di beni della successione e tutelano gli interessi
del fisco. Le norme del codice civile e della LAC hanno invece quale scopo la
salvaguardia della devoluzione dell’eredità. Le due normative perseguono quindi
fini differenti. Il loro campo d’applicazione non si sovrappone, e neppure si
sovrappongono le competenze dell’ufficio delle imposte di successione e
donazione e del Pretore, benché le due autorità siano chiamate a collaborare
(art. 175 LT e art. 87d cpv. 4 LAC).
2.4 Per
quanto risulta dagli atti, i sigilli sono stati apposti dal delegato comunale
di __________ su indicazione dell’Ufficio delle imposte di successione e
donazione. Sarà quindi l’autorità fiscale a dover decidere, una volta eseguite
le operazioni di sua competenza, se gli scopi della LT sono stati raggiunti e
quindi se rimuovere definitivamente i sigilli, decisione sulla quale non tocca
al Pretore sindacare. L’indicazione nella decisione impugnata “che, infine, se
non dovesse essere rinvenuto alcun testamento, si valuterà sul momento di rinunciare
a risigillare l’abitazione e di trasmettere le chiavi all’esecutrice
testamentaria designata” è quindi priva di pertinenza perché, come spiegato,
allo stadio attuale della procedura questa valutazione spetta unicamente all’Ufficio
delle imposte di successione e donazione che aveva ordinato la posa dei
sigilli.
2.5 Dagli atti non risulta che il
Pretore abbia ordinato l’apposizione dei sigilli quale misura a salvaguardia
della devoluzione dell’eredità in applicazione degli art. 552 CC e 87 LAC e
neppure risulta che uno o più eredi abbiano formulato richieste in tal senso. Qualora
si volesse ritenere che in questa sede la richiesta del reclamante è intesa a
ottenere l’apposizione dei sigilli in applicazione delle suddette norme, la
domanda sarebbe inammissibile perché manca al riguardo una decisione
impugnabile del Pretore, che non si è ancora chinato sulla questione.
Per i motivi che precedono
il reclamo si appalesa inammissibile.
3. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 200.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG e 14
LTG, sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone la questione delle ripetibili non essendo state raccolte osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 settembre 2024 di
RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 23 settembre 2024 agli interessati):
- ;
- ;
- Ufficio imposte di successione e donazione; Lugano;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- negli altri
casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).