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Decisione

13.2024.60

Ordine di ispezione di un'abitazione di una defunta e rottura dei sigilli, in procedura di successione: disposizione ordinatoria processuale. Apposizione dei sigilli: distinguo tra norme della Legge tributaria e norme del Codice civile.

19 novembre 2024Italiano9 min

settembre 2024 RE 1, ricevuta copia del testamento olografo della defunta pubblicato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.60

Lugano

19 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2024.230 della Pretura del Distretto di Leventina dipendente dalla

segnalazione 9 settembre 2024 di

RE

1

nell’ambito

della successione fu I__________, deceduta a __________ il __________;

altre parti

coinvolte/interessate:

PI 1, delegato comunale,

c/o municipio di __________

Ufficio imposte di

successione e donazione, Lugano

PI 2

PI 3

e ora sul reclamo 23

settembre 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 18 settembre 2024 del Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A I__________ è

deceduta a __________ il __________.

Il delegato comunale di __________

ha proceduto, su indicazione dell’Ufficio delle imposte di successione e

donazione, ad apporre i sigilli alla casa della defunta.

B. Con scritto 9

settembre 2024 RE 1, ricevuta copia del testamento olografo della defunta pubblicato

nel corso del mese di agosto 2024, ha segnalato al Pretore “l’esistenza di un

altro testamento olografo della zia defunta … testamento olografo che si trova

nella sua abitazione __________ …” e ha chiesto “… una perquisizione

Considerandi

approfondita da parte dei funzionari dell’ufficio competente dell’abitazione

della defunta I__________ per ritrovare il testamento olografo che custodiva in

casa, datato 29.04.2013 …”.

C. Il Pretore, rilevato

che il testamento in questione, a suo tempo consegnato all’avv. __________ e in

seguito depositato presso l’avv. PI 2, era stato nel frattempo restituito a I__________

su sua richiesta, con ordinanza 18 settembre 2024 ha informato le parti che,

previa rottura dei sigilli, avrebbe proceduto ad ispezionare l’abitazione della

defunta per appurare l’esistenza di un secondo testamento olografo. Ha infine

rilevato che “… se non dovesse essere rinvenuto alcun testamento, si valuterà

sul momento di rinunciare a risigillare l’abitazione e di trasmettere le chiavi

all’esecutrice testamentaria designata.”

D. Con reclamo 23

settembre 2024 RE 1 chiede, qualora non venisse ritrovato il testamento, che “si

Dispositivo

dovrà appurare dove sia finito o chi l’ha distrutto, per questi motivi

l’abitazione della ormai defunta I__________ dovranno essere posti nuovamente i

sigilli al termine dell’ispezione e sopralluogo”.

Non sono state chieste

osservazioni al reclamo.

Considerato

in diritto:

1. La decisione con cui

il Pretore ha ordinato l’ispezione dell’abitazione della defunta è una

disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In

applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra

1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello nel termine di dieci giorni.

Il giudizio qui impugnato

è pervenuto al reclamante il 20 settembre 2024. Rimesso alla posta il 23

settembre 2024, il gravame è quindi tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

Il

reclamo, che non pone in discussione questioni di principio o di rilevante

importanza, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

2. Il

reclamante non si oppone all’ispezione dell’abitazione della defunta e neppure

si oppone alla rottura dei sigilli. Egli postula però che al termine

dell’ispezione i sigilli siano riapposti.

Per quanto riguarda l’apposizione dei sigilli gioverà

anzitutto distinguere i sigilli apposti per ordine dell’autorità fiscale da

quelli apposti per ordine del Pretore.

2.1 La

legge tributaria (LT) sottopone all’imposta sulle successioni tra l’altro la trasmissione

di beni e di diritti per successione legittima (art. 141 LT). L’art. 169 cpv. 1

LT dispone che il Municipio del luogo di decesso, il

Municipio di ultimo domicilio o dimora fiscali del defunto (e dei comuni dove

il defunto teneva casa, appartamento o ufficio) provvede immediatamente alle

misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione. Il

municipio nomina a tale scopo, ogni quadriennio, un delegato speciale e uno o

più supplenti (cpv. 2). In applicazione dell’art. 170 LT, qualora l’attivo

successorio risulti in pericolo, i delegati comunali procedono immediatamente

all’apposizione dei sigilli ai locali e mobili ove si presume possano trovarsi

o dove sono deposti oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli,

documenti o altri beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza,

nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti finanziari

o presso terzi che ne abbiano la custodia (cfr anche

art. 11 del Regolamento della legge tributaria: RLT). Dell’avvenuta apposizione

dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli eredi

o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona

le formalità osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto

sigillo e viene trasmesso immediatamente all’autorità fiscale (cpv. 5).

L’autorità fiscale allestisce quindi - o ne delega l’allestimento al delegato

comunale o agli eredi (art. 172 LT) - l’inventario dei beni. All’inizio delle

operazioni d’inventario l’autorità provvede alla levata dei sigilli con

l’assistenza del delegato comunale che li ha apposti (art. 174 LT). Qualora

l’apposizione dei sigilli e l’inventario siano stati ordinati dall’autorità

giudiziaria, l’autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad

ogni operazione con tutti i diritti che la legge concede agli interessati (art.

175 LT).

2.2 L’art.

551 CC dispone che l’autorità competente deve prendere le misure necessarie a

salvaguardia della devoluzione dell’eredità. Tra queste misure vi è

l’apposizione dei sigilli, che può essere ordinata nei casi previsti dal

diritto cantonale (art. 552 CC). Nel Canton Ticino, la posa dei sigilli è

disciplinata dalla legge di applicazione e complemento del Codice civile

svizzero (LAC). L’art. 87 LAC prevede l’applicazione dei sigilli se fra gli

eredi conosciuti vi siano degli assenti o degli eredi non legalmente

rappresentati, o dei tutelandi non provveduti di tutore o curatore (lettera a)

o se è ordinata dal Pretore a richiesta di uno degli eredi (lettera b). Il Pretore che, per disposizione di legge (art. 551 e

552 CC, art. 86a lett. b e art. 87 LAC) o quale autorità competente, deve

apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delega (art. 87a LAC). Per la

rimozione dei sigilli, le parti interessate o i loro

rappresentanti devono essere citate (art. 87d cpv. 1 LAC) e il Pretore ha da

tenere un verbale circostanziato (cpv. 2). Nel caso in cui è l’autorità fiscale

a rimuove i sigilli, essa è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore

(cpv. 4). La competenza del Pretore è stabilita dall’art. 86a cpv. lett b LAC.

Contro le operazioni del Pretore sono dati i rimedi di diritto del CPC (art.

87e LAC).

2.3 Le norme della LT sono intese

ad evitare la distrazione di beni della successione e tutelano gli interessi

del fisco. Le norme del codice civile e della LAC hanno invece quale scopo la

salvaguardia della devoluzione dell’eredità. Le due normative perseguono quindi

fini differenti. Il loro campo d’applicazione non si sovrappone, e neppure si

sovrappongono le competenze dell’ufficio delle imposte di successione e

donazione e del Pretore, benché le due autorità siano chiamate a collaborare

(art. 175 LT e art. 87d cpv. 4 LAC).

2.4 Per

quanto risulta dagli atti, i sigilli sono stati apposti dal delegato comunale

di __________ su indicazione dell’Ufficio delle imposte di successione e

donazione. Sarà quindi l’autorità fiscale a dover decidere, una volta eseguite

le operazioni di sua competenza, se gli scopi della LT sono stati raggiunti e

quindi se rimuovere definitivamente i sigilli, decisione sulla quale non tocca

al Pretore sindacare. L’indicazione nella decisione impugnata “che, infine, se

non dovesse essere rinvenuto alcun testamento, si valuterà sul momento di rinunciare

a risigillare l’abitazione e di trasmettere le chiavi all’esecutrice

testamentaria designata” è quindi priva di pertinenza perché, come spiegato,

allo stadio attuale della procedura questa valutazione spetta unicamente all’Ufficio

delle imposte di successione e donazione che aveva ordinato la posa dei

sigilli.

2.5 Dagli atti non risulta che il

Pretore abbia ordinato l’apposizione dei sigilli quale misura a salvaguardia

della devoluzione dell’eredità in applicazione degli art. 552 CC e 87 LAC e

neppure risulta che uno o più eredi abbiano formulato richieste in tal senso. Qualora

si volesse ritenere che in questa sede la richiesta del reclamante è intesa a

ottenere l’apposizione dei sigilli in applicazione delle suddette norme, la

domanda sarebbe inammissibile perché manca al riguardo una decisione

impugnabile del Pretore, che non si è ancora chinato sulla questione.

Per i motivi che precedono

il reclamo si appalesa inammissibile.

3. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 200.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG e 14

LTG, sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone la questione delle ripetibili non essendo state raccolte osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 settembre 2024 di

RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 23 settembre 2024 agli interessati):

- ;

- ;

- Ufficio imposte di successione e donazione; Lugano;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- negli altri

casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).