Lexipedia

Decisione

13.2024.61

Ordine di edizione di documenti da terzi con comminatoria delle sanzioni di legge. Reclamo del terzo. Concetto di indennizzo del costo per evadere la richiesta. Interessi degni di protezione e ponderazione

21 novembre 2024Italiano22 min

per RE 1 di secretare le singole quantità di ogni prodotto fornito, rispettivamente

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.61

Lugano

21 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2023.24 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione

15 settembre 2023 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

CO

2

patrocinata dall’ PA 3

e ora sul reclamo 27 settembre 2024 di

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro la decisione 17

settembre 2024 con cui il Pretore le ha fatto ordine di produrre dei documenti;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 è una società italiana

attiva nel settore lattiero, in particolare nella produzione e nella vendita di

prodotti caseari. CO 2 è una società svizzera attiva nel commercio di generi

alimentari, logistica e correlate attività, occupatasi fra l’altro della

distribuzione sul mercato elvetico di prodotti della società italiana sin dal

2011. RE 1 è una società svizzera attiva nella fabbricazione, importazione e nel

commercio di prodotti gastronomici, in particolare di prodotti lattiero-caseari

e affini, subentrata nel 2019 a CO 2 nella distribuzione dei prodotti della

società italiana sul mercato elvetico.

B. Previa autorizzazione

ad agire, con petizione del 15 settembre 2023 CO 1 ha chiesto innanzi la

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord la condanna di CO 2 al pagamento

di EUR 53'944.82 oltre interessi a titolo di fatture scoperte emesse tra il 3

marzo 2019 e il 10 giugno 2019.

Con risposta 20 novembre

2023 CO 2 ha postulato, per quanto non già inammissibile, la reiezione

integrale della petizione, chiedendo con domanda riconvenzionale la condanna di

CO 1 al pagamento di EUR 31'902.72 oltre interessi. In via subordinata ha

chiesto di porre questa sua pretesa in compensazione a quella principale di CO

1, sicché CO 2 sia condannata a versarle EUR 22'042.10 oltre interessi.

Con replica e risposta

riconvenzionale 31 gennaio 2024 CO 1 ha confermato la petizione e chiesto di

respingere la domanda riconvenzionale.

Fatti

I rispettivi punti di

vista sono ancora stati ribaditi in sede di duplica e replica riconvenzionale

15 aprile 2024 e di duplica riconvenzionale 10 maggio 2024.

C. All’udienza di

dibattimento, tenutasi il 10 giugno 2024, le parti hanno riaffermato le proprie

allegazioni e domande di causa, con notifica dei relativi mezzi di prova. Fra

questi CO 2 ha chiesto in edizione dall’attrice e da RE 1 la produzione di una

serie di documenti dal 15 giugno 2019 ad oggi.

Con decisione 10 giugno

2024, resa a verbale, il Pretore ha - fra l’altro - disposto l’edizione entro

30 giorni da CO 1 di tutte le fatture emesse dal 15 giugno 2019 al 15 giugno

2022 a nome RE 1 con facoltà di CO 1 di secretare le singole quantità di

prodotti rispettivamente i prezzi unitari (alfine di salvaguardare il segreto

commerciale). Ha inoltre invitato CO 2 a presentare un’istanza di edizione di

documenti, segnatamente di fatture, da RE 1 limitata al periodo temporale 15

giugno 2019 al 15 giugno 2022 con facoltà di secretare le singole quantità di

prodotti rispettivamente i prezzi unitari (alfine di salvaguardare il segreto

commerciale).

D. Con istanza 20 giugno

2024 CO 2 ha chiesto la produzione entro 30 giorni da parte di RE 1 di tutte le

fatture di prodotti di CO 1 relative alle forniture a PI 1, PI 2 e PI 3 per il

periodo dal 15 giugno 2019 al 15 giugno 2022 con facoltà di RE 1 di secretare

le singole quantità di ogni prodotto fornito, rispettivamente il prezzo

unitario di ogni prodotto.

Con osservazioni 26 agosto

2024 e scritto 13 settembre 2024 RE 1 si è opposta all’edizione di documenti.

In alternativa ha proposto di mettere a disposizione l’importo aggregato del

fatturato raggiunto tramite la vendita a PI 1 e PI 2 di prodotti della CO 1,

anno per anno ed eventualmente certificato da revisore, rispettivamente

l’adozione di provvedimenti giusta l’art. 156 CPC. Ha in ogni caso chiesto un

indennizzo stimato tra i fr. 20'000.– e fr. 30'000.–.

Con scritto 13 settembre

2024 CO 2 ha confermato la sua istanza di edizione di documenti da RE 1. Per

quanto ritenuta sproporzionata dal Pretore, ha nondimeno indicato di allinearsi

alla proposta alternativa formulata da RE 1.

E. Con decisione 17

settembre 2024 il Pretore ha fatto ordine a RE 1 di produrre alla Pretura entro

30 giorni tutte le fatture con oggetto la fornitura di prodotti di CO 1 a PI 1,

PI 2 e PI 3 per il periodo dal 15 giugno 2019 al 15 giugno 2022, con facoltà

per RE 1 di secretare le singole quantità di ogni prodotto fornito, rispettivamente

i prezzi unitari di ogni prodotto. Ha pure reso attenta l’interessata sulle

conseguenze previste dall’art. 167 CPC in caso di rifiuto indebito a detto

ordine.

F. Con reclamo 27

settembre 2024, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di

annullare questa decisione. Fermo restando l’annullamento di questo giudizio,

in via subordinata chiede che le sia fatto ordine di rilasciare una dichiarazione

che attesti se tutti i prodotti di CO 1 sono stati immessi sul mercato (di PI 2,

di PI 1 ed eventualmente di PI 3) e se vi siano prodotti rimasti invenduti. In

alternativa che le sia fatto ordine di mettere a disposizione l’importo

aggregato del fatturato delle vendite a PI 1 e a PI 2 (ed eventualmente a PI 3)

dei prodotti fornitile da CO 1, anno per anno e certificati dal revisore. O ancora,

infine, che le sia fatto ordine di mettere a disposizione le fatture dei

prodotti di CO 1 ai clienti PI 1, PI 2 e PI 3, le quali saranno suggellate e

potranno essere visionate unicamente dall’onorevole Pretore di Mendrisio-Nord.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L’art. 167 cpv. 3 CPC

prevede l’impugnabilità delle decisioni emanate dal giudice nei confronti di un

terzo che si rifiuta indebitamente di cooperare. In dottrina è dibattuto il

tema a sapere se sia impugnabile solo la decisione che minaccia effettivamente

quelle sanzioni - di cui all’elenco previsto art. 167 cpv. 1 CPC - oppure anche

quella in cui il giudice si limita a ordinare la cooperazione, rispettivamente

una determinata misura probatoria, senza prevedere sanzioni (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 17 ad art. 167; Zaugg/Walt, in: Spühler (Hrsg.),

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2023, n. 4 ad art. 167; Nussbaumer, in: Petit Commentaire, CPC,

2021, n. 13 ad art. 167; Schmid, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 167; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler

/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 27 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 37 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 20 seg. ad

art. 167). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione (sentenza

5A_384/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1).

Il tema non è determinante

ai fini della fattispecie in esame poiché con la decisione impugnata il Pretore

ha disposto l’obbligo di cooperare a carico di RE 1 assortito della

comminatoria sulle conseguenze di legge previste dall’art. 167 cpv. 1 CPC in

caso di rifiuto indebito. E, al riguardo, questa Camera ha già avuto modo di

riconoscere l’ammissibilità del reclamo giusta l’art. 167 cpv. 3 CPC (III CCA

13.2017.60

del 23 aprile 2018 consid. 1, 13.2017.61 del 23 aprile 2018 consid.

1; in tal senso anche: OG ZH RE150004-O/U del 19 maggio 2015, in: ius.focus

2018.

Nr. 44; KGer LU 1C 19 1 del 5 febbraio 2019, in: ius.focus 2020 Nr. 288;

contra: KGer GR ZK1 13 122 del 22 aprile 2014, in: PKG 2014 10).

2.

Il contestato giudizio

è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 154 seg.

CPC) - censurato essendo l’esistenza e l’estensione dell’obbligo di

cooperazione - che, per effetto dell’art. 167 cpv. 3 CPC (sopra, consid. 1), è impugnabile

in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 1 CPC e art. 48 lett. c cifra 1

LOG con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello. Ciò

considerato, a prescindere dalla procedura ordinaria, il termine utile determinante

è quello di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

2.1

Il giudizio impugnato è

giunto nelle mani di RE 1 il 18 settembre 2024. Il gravame 27 settembre 2024 è pervenuto

alla cancelleria del Tribunale il successivo lunedì 30 (timbro sulla busta

originale d’invio). Per l’art. 142 cpv. 3 CPC esso è tempestivo, quindi ammissibile

anche da questo punto di vista.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b).

4.

La reclamante sostiene

anzitutto che l’istanza di edizione di documenti non era stata correttamente

formulata, mancando l’indicazione dell’oggetto della causa e i motivi del suo

coinvolgimento, ciò che le avrebbe impedito di esprimersi compiutamente in

merito. Essa rimprovera al primo giudice un accertamento manifestamente errato

dei fatti, e meglio del diritto di essere sentito del terzo, nella misura in

cui egli ha ritenuto che essa ha comunque potuto esprimersi sulla domanda di

edizione. Avesse saputo che l’edizione era dettata dalla necessità di provare

la fedeltà delle clienti PI 1 e PI 2 ai prodotti di CO 1, e i benefici che

quest’ultima continuava a trarne, avrebbe potuto argomentare con cognizione di

causa la sua opposizione ed esporre possibili alternative, più proporzionali e

anche meno onerose.

4.1

Il Pretore ha riconosciuto

che l’istanza di edizione non menzionava i motivi posti alla base della

richiesta di edizione di documenti, precisando però che tale circostanza non aveva

impedito a RE 1 di formulare le proprie debite osservazioni. Gli argomenti

della reclamante non inficiano tale assunto.

4.2

I terzi di cui è richiesta la

collaborazione devono essere coinvolti affinché possano esprimersi e, se del

caso, opporsi nei casi previsti dagli art. 165 seg. CPC, in particolare

invocando la tutela di propri interessi degni di protezione (art. 156 CPC) e di

segreti di cui sono titolari (art. 165-166 CPC) (Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 160). E siccome deve

sapere quale è la ragione del suo coinvolgimento, allo stesso va analogicamente

applicato l’art. 133, indicandogli l’oggetto della causa e le parti, la qualità

nella quale è coinvolto, le ragioni del suo coinvolgimento, con le informazioni

previste dall’art. 161 (Trezzini, op.

cit., n. 33 ad art. 160). Per contro, non spetta al terzo valutare la necessità

e pertinenza di un mezzo di prova, rispettivamente l’estensione e i termini

entro cui quel mezzo di prova deve essere assunto, temi questi che sono e

restano di competenza del giudice (art. 150 e 152 CPC). Entro questo perimento

si inserisce appunto la censura della reclamante, visto che lega la difficoltà

a proporre validi argomenti per opporsi all’edizione di cui è richiesta in

quanto all’oscuro dei bisogni di prova di CO 2 e/o CO 1, ossia provare

unicamente la fedeltà di PI 1, PI 2 e PI 3 ai prodotti di CO 1. Ma all’evidenza

questo non interpella la tutela degli art. 156 CPC e 165-166 CPC. Nello

specifico, già nel contesto dell’udienza 10 giugno 2024 e alla presenza delle

parti, il Pretore ha esaminato e ponderato le rispettive necessità di prova,

ammettendo l’edizione di documenti dalla reclamante. E di ciò dà atto l’istanza

20.

giugno 2024 (pag. 2 in alto). A fronte poi delle subordinate opzioni da lei

avanzate in esito anche alle discussioni con CO 2 tese ad un tentativo di

accordo sulla produzione dei documenti (osservazioni 26 agosto 2024 e scritto

13.

settembre 2024), non si vede come l’interessata possa seriamente sostenere

di essere stata impedita dal formulare alternative (cfr. anche sotto, consid.

8.2

e 8.3). Su questo punto il reclamo va respinto.

5.

La reclamante afferma

che non esistono sue fatture concernenti la fornitura di prodotti a PI 3 perché

a questa quei prodotti sarebbero forniti unicamente dalla stessa CO 2. Trattandosi

di documenti in possesso della sola CO 2, incombeva soltanto a quest’ultima l’onere

e obbligo legale di produrli in causa senza potersi avvalere di uno strumento quale

l’edizione di documenti da terzi, che andava così respinta. Di qui l’accertamento

manifestamente errato dei fatti insieme all’errata applicazione del diritto che

imputa al Pretore.

Il primo giudice ha

nondimeno precisato che l’argomento non era un motivo per respingere l’istanza

di edizione di documenti, in quanto la reclamante poteva poi indicare di quali

fatture non disponeva al momento di rispondere all’ordine di edizione. E

l’interessata non pretende nemmeno il contrario. D’altra parte non è certo di

pertinenza della reclamante - oltretutto nel ruolo di terzo - giudicare se e in

che misura CO 2 dovesse o potesse personalmente assolvere al proprio onere

della prova. Ancor meno se lo abbia poi effettivamente assolto con i documenti

prodotti a sostegno di quanto allegato e rivendicato nella causa giudiziaria di

cui è parte, fermo restando che sarebbe comunque lei a sopportare le

conseguenze di eventuali lacune al riguardo. Su questo punto la censura di

accertamento manifestamente errato dei fatti e di errata applicazione del

diritto sollevata dalla reclamante sfiora quindi i limiti della temerarietà.

6.

La reclamante

rimprovera al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti per non

aver ammesso un rapporto di concorrenza diretto fra lei e CO 2, che sarebbe evidente

visto che quest’ultima offre prodotti simili, se non addirittura uguali, o

comunque sostitutivi all’interno dello stesso mercato. Rileva in particolare che

CO 2 potrebbe rifornirsi dei prodotti di CO 1 presso altra società per poi

rivenderli a PI 1 e PI 2. Ma l’argomentazione risulta una volta ancora pretestuosa.

Nello specifico il Pretore

ha giudicato irrilevante l’assunto della reclamante secondo cui CO 2 è una sua società

concorrente. Questo perché CO 1 faceva oramai capo alla reclamante, e non

riforniva più dei suoi prodotti CO 2 da quando i rapporti commerciali si erano

interrotti. Non vi era così alcun rapporto di concorrenza tra la reclamante e CO

2.

rispetto ai prodotti di CO 1, prodotti che erano al centro delle fatture da

produrre in edizione. Questa conclusione merita conferma. In effetti, la reclamante

non contesta di essere la diretta fornitrice di articoli di provenienza CO 1

per i due clienti PI 1 e PI 2. Sostiene invero la reclamante che CO 2 potrebbe

rifornirsi dei prodotti di CO 1 presso altra società, per poi rivenderli a PI 1

e PI 2, ma trattasi di una mera ipotesi, insufficiente per far apparire

manifestamente errato l’accertamento del Pretore.

7.

La reclamante lamenta

un manifestamente errato accertamento dei fatti in punto alla domanda di

indennizzo. Stima in almeno fr. 20'000.– il costo presumibile per evadere la

richiesta di edizione di documenti laddove il lavoro venisse svolto all’interno

dell’azienda, sottolineando però di non disporre al momento di risorse per darvi

seguito, segnatamente per estrapolare le fatture e segretarne le parti. Mentre

che nell’ipotesi di un aiuto esterno, lei avrebbe anche dovuto avere il tempo

necessario per trovare una persona idoneo all’incarico e da assumere. Rileva

che le fatture da produrre erano decine di migliaia - PI 2 esigeva ad esempio

ordini separati per ogni singolo negozio (100 in tutto il territorio svizzero) -

e andavano ricercate nel sistema informatico, esaminate una ad una, stampate,

oscurate, fotocopiate e prodotte. Ciò avrebbe richiesto l’impiego di una persona

a tempo pieno per diverse settimane (se non mesi), oltretutto in un momento già

particolare della sua attività commerciale. Il dispendio di risorse e di mezzi

economici complessivo (considerati circa fr. 30'000.–) era quindi

sproporzionato già solo rispetto al valore di causa, potendosi in alternativa

optare per un’informazione fornita tramite deposizione e/o conferma scritta. Il

giudizio impugnato nulla indicava sulla somma di indennizzo richiesto, mentre

le parti non avevano sollevato opposizioni, sicché confermata l’edizione di

documenti la reclamante avrebbe presentato la corrispondente fattura.

Il Pretore non ha ritenuto

sufficiente per respingere l’istanza di edizione l’argomento sollevato dalla

reclamante in punto al costo per evaderla, ritenuto che il diritto ad un

adeguato indennizzo era sancito dal CPC a cui rinviava. Anche tale conclusione

non può che essere confermata. In effetti l’art. 160 cpv. 3 CPC prevede il

diritto ad un adeguato indennizzo per il terzo tenuto a cooperare all’assunzione

delle prove, fra cui rientra la produzione di documenti (art. 160 cpv. 1 lett.

b CPC). Da ritenere vi è poi che, pur comprendendo le spese vive, il dispendio

di tempo e la perdita di guadagno, esso non si traduce in una mera logica

matematica, bensì di adeguatezza funzionale ad un giudizio di equità che tenga

conto di tutte le particolarità del caso concreto (Trezzini, op. cit., n. 85 e 86 ad art. 160). Ciò posto, nello

specifico il Pretore non si è ancora determinato sul tema, sicché da questo

punto di vista ogni considerazione della reclamante risulta prematura. Giova per

il resto rilevare che - per quanto si è detto - un qualsiasi apprezzamento non

può che essere contestualizzato (anche) per rapporto a quello che di fatto sarà

realmente prodotto e trasmesso. Mal si vede invece come l’assenza di

opposizioni delle parti possa a priori dare adito - come pare di comprendere - ad

una sorta di diritto acquisito per la reclamante in punto alla qui

preannunciata cifra. Sprovvisto di ogni pertinenza, il gravame non può che

essere respinto.

8.

Il Pretore ha ancora

indicato che i nomi delle clienti PI 1 e PI 2, oggetto dell’istanza di edizione

di documenti, erano già conosciuti dalle parti e ammessi dalla reclamante.

Altrettanto valeva per i nomi dei prodotti, visto che la reclamante aveva ammesso

di fornire loro gli articoli della marca CO 1. Inoltre l’interessata aveva facoltà

di secretare la quantità di ognuno di quei prodotti e il relativo prezzo

unitario. Veniva così mantenuta segreta la formazione del prezzo ai clienti

della grande distribuzione salvaguardando in modo sufficiente gli interessi

commerciali della reclamante, non preponderanti rispetto all’interesse di CO 2 ad

ottenere i documenti per dimostrare i fatti su cui fondava la pretesa giusta l’art.

418u CO.

8.1

La reclamante si duole di un

accertamento manifestamente errato dei fatti, poiché la produzione delle

fatture rivela dei segreti commerciali rispetto a specifiche delle filiali PI 1

e PI 2, tipologia di prodotti, calcolo del prezzo e margini conseguiti. Più

precisamente in base a quei documenti CO 2 viene a conoscenza di quali filiali e/o

negozi lei era da decenni fornitrice, per ognuna di esse di tutti gli specifici

prodotti loro distribuiti che non si limitavano a quelli provenienti da CO 1, e,

eventualmente, pure degli importi delle singole fatture.

Ma invano. La reclamante

non contesta che l’identità di PI 1 e PI 2 quali sue clienti della grande

distribuzione siano già note alle parti. E non tenta nemmeno di spiegare l’aggravante

che ne deriverebbe da un ulteriore distinguo per negozio o filiale fra queste

clienti. D’altro canto l’edizione di documenti ordinata dal Pretore dispone la

produzione di “tutte le fatture con oggetto la fornitura di prodotti di CO 1 a PI

1, PI 2 e PI 3 per il periodo dal 15 giugno 2019 al 15 giugno 2022” con facoltà

per la reclamante di “secretare le singole quantità di ogni prodotto fornito,

rispettivamente i prezzi unitari di ogni prodotto”. Mal si vede che da ciò si possa

dedurre che quell’informazione si estenda anche a prodotti che non siano di CO

1, e a clienti della grande distribuzione che non siano PI 1, PI 2 e PI 3. La facoltà

di secretare riconosciuta entro certi limiti dal Pretore a tutela degli

interessi commerciali della reclamante per rapporto ai prodotti di CO 1, non comporta

in effetti e giocoforza un obbligo di divulgazione incondizionato e senza

restrizioni rispetto ad ogni altro prodotto che non sia di CO 1. L’ipotesi contraria

che lascia sottintendere la reclamante non costituisce un accertamento manifestamente

errato dei fatti.

8.2

Invero la reclamante imputa

al Pretore anche un’errata applicazione del diritto. Rileva che il primo

giudice aveva assegnato un termine per giungere ad un accordo tra lei e CO 2 in

punto all’evasione dell’edizione di documenti nel senso di mettere a

disposizione l’importo aggregato anno per anno del fatturato delle vendite a PI

2.

e a PI 1 dei prodotti a marca __________ di CO 1, in luogo di produrre tutte

le singole fatture. A suo modo di vedere questo indicava che anche per il

Pretore l’opzione limitata al dato aggregato era sufficiente e idonea a valutare

insieme alle altre prove assunte la fedeltà della clientela a quei prodotti

specifici e la continuazione del beneficio che ne continuava a derivare anche

dopo l’interruzione dei rapporti commerciali tra le parti in causa. In tal

senso pertanto l’istanza risultava non necessaria e sproporzionata, quindi

lesiva dell’art. 156 CPC.

Nondimeno, la logica del

ragionamento così proposto non è solo di difficile comprensione ma persino

fuorviante. Anzitutto è stata la reclamante medesima a formulare la proposta di

limitare la produzione al relativo importo aggregato per anno del fatturato riferibile

ai prodotti della CO 1 distribuito a PI 1 e PI 2. Salvo poi, in esito alle

discussioni intervenute tra lei e CO 2 nel termine assegnato dal Pretore, ritrattarla

con scritto 13 settembre 2024 definendola finanche inaccettabile. A ben vedere

quindi, quella non era nemmeno più un’ipotesi da considerare. Ma a prescindere

da ciò, confermando con la decisione impugnata la richiesta di cui all’istanza

20.

giugno 2024, già discussa alla presenza delle parti nel corso dell’udienza

10.

giugno 2024, il Pretore di fatto l’ha giudicata necessaria e proporzionale ancora

e anche alla luce dell’opposizione della reclamante. Motivo per cui, così come

proposto, l’argomento sollevato dalla reclamante risulta poco serio e non

conforta certo la pretesa lesione dell’art. 156 CPC.

8.3

A mente della reclamante l’istanza

di edizione di CO 2 era comunque sproporzionata e non necessaria, e quindi

lesiva dell’art. 156 CPC, poiché volta a dimostrare la fedeltà e il beneficio

tratto dalla clientela, laddove la reclamante si era dichiarata pronta a

confermare se era lei ad immettere i prodotti di CO 1 nel mercato PI 2, PI 1 e

semmai PI 3, e a precisare se vi erano stati degli invenduti.

Tuttavia, già si è detto

che spetta al giudice e non al terzo valutare la necessità e pertinenza di un

mezzo di prova, rispettivamente l’estensione e i termini entro cui quel mezzo

di prova deve essere assunto (sopra, consid. 4.2). La semplice opinione contraria

del terzo non ha, da questo punto di vista, rilevanza alcuna. Si aggiunga che un’alternativa

non basta certo a rendere sproporzionata ed inutile una richiesta. Pertanto

anche sotto questo profilo la critica della reclamante non evidenza un’errata

applicazione dell’art. 156 CPC.

8.4

Ancora si duole la reclamante

di un’applicazione errata del diritto, segnatamente dell’art. 156 CPC, in

quanto la facoltà datale dal Pretore di secretare i prezzi unitari e la

quantità dei prodotti erano delle misure insufficienti per salvaguardare i suoi

interessi commerciali. Le parti potevano in effetti estrarre i prezzi delle

singole fatture, le filiali e i negozi di PI 1 e PI 2 serviti, i singoli

prodotti a questi venduti e, a fronte delle fatture prodotte da CO 1, CO 2 poteva

conoscere “il marginale, dato essenziale per l’andamento e lo sviluppo delle

imprese”.

Ma, al riguardo, l’interessata

contesta invano la ponderazione degli interessi operata dal Pretore riconducendola

alle critiche di accertamento manifestamente errato dei fatti di cui già si è

detto e che per gli indicati motivi non trovano qui accoglimento (sopra,

consid. 4, 5 e 6). Parimenti dicasi laddove, a sostegno di questa sua tesi, gli

rimprovera di non avere osservato i principi di necessità e proporzionalità (sopra,

consid. 8.1, 8.2, 8.3). Esclusa una lesione dell’art. 156 CPC, diventa di

conseguenza inutile disquisire oltre sui provvedimenti alternativi (es.

suggellamento dei documenti) suggeriti dalla reclamante, e pure sulla pretesa lesione

del diritto di essere sentito per non averli, il Pretore, vagliati e motivati.

9.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia è stabilita

in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della

causa) e dell’art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa

è fissata in fr. 500.–. Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo

state raccolte osservazioni al reclamo.

10.

L’emanazione del

presente giudizio rende priva d’interesse la domanda di effetto sospensivo che,

a fronte di un ordine di edizione di documenti già assortiti della facoltà di

secretazione e di un reclamo che non presentava probabilità di esito

favorevole, sarebbe comunque stata respinta.

11.

Il presente giudizio,

che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene emanato da

questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra

3.

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 settembre 2024 di

RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono a carico della reclamante. Non

si assegnano ripetibili.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 27 settembre 2024 alle controparti):

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.