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Decisione

13.2024.63

Reclamo. Delucidazione e complemento di perizia. Autorizzazione ai periti di raccogliere la documentazione senza misure a tutela di interessi degni di protezione. Pregiudizio difficilmente riparabile

17 dicembre 2024Italiano16 min

2023 e l’attore il 13 febbraio 2024 hanno chiesto il completamento e/o delucidazione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.63

Lugano

17 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.3 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione

17 gennaio 2018 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

PI 1

patrocinata dall’ PA 3

e ora sul reclamo

7ottobre 2024 di RE 1 contro la decisione 25 settembre 2024 con cui il Pretore

ha statuito sui quesiti e controquesiti di completamento e di delucidazione del

referto peritale;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 si è sottoposto in

data 8 marzo 2012 presso __________ all’impianto di protesi totale dell’anca

sinistra, modello “__________”, prodotta da RE 1, società svizzera che si

occupa di ricerca, sviluppo, produzione e commercio di impianti medici.

Un esame radiologico

svolto presso il pronto soccorso __________ effettuato il 12 settembre 2013 ha

accertato la rottura della protesi.

Il 17 settembre 2013 __________

ha quindi proceduto alla sostituzione della protesi.

B. Previa autorizzazione

ad agire, con petizione 17 gennaio 2018 CO 1 ha chiesto innanzi al Pretore di

Mendrisio-Sud la condanna di RE 1 e di PI 1 al pagamento di fr. ………… oltre

interessi (da quantificare in corso di causa), ritenuto un valore litigioso

minimo provvisorio di fr. 1'426'825.15 oltre accessori.

Con risposta 8 maggio 2018

PI 1 ha chiesto di respingere la petizione.

Con risposta 18 maggio

2018 RE 1 ha altresì chiesto di respingere la petizione, contestando poi con

osservazioni 22 giugno 2018 la tesi difensiva sostenuta da PI 1.

Con replica 6 novembre

2018 l’attore ha ribadito la sua pretesa, aumentando a fr. 1'476'836.18 oltre

interessi al 5% dal 12 settembre 2013 il valore litigioso minimo provvisorio.

Hanno quindi confermato il

loro punto di vista PI 1 con duplica 20 febbraio 2019 e RE 1 con duplica 26

febbraio 2019, quest’ultima denunciando la lite a PI 1. Con osservazioni 1°

marzo 2019 RE 1 ha preso poi posizione sulla duplica di PI 1.

C. All’udienza delle

prime arringhe del 29 aprile 2019 le parti hanno confermato le rispettive

domande e notificato i mezzi di prova. Con decisione resa a verbale il Pretore ha

deciso sulle prove, ammettendo fra l’altro la perizia medica intesa ad

esaminare sotto vari aspetti la rottura della protesi.

Con decisione 5 ottobre

2020 il Pretore ha definito poi i quesiti peritali e nominato il collegio

peritale nelle persone dei prof. __________, dr. __________ e dr. med. __________,

Fatti

i quali hanno rassegnato il referto peritale il 31 agosto 2023.

D. RE 1 il 7 novembre

2023 e l’attore il 13 febbraio 2024 hanno chiesto il completamento e/o delucidazione

peritale scritta formulando ciascuna le proprie domande.

E. Con decisione del 25

settembre 2024 il Pretore - per quanto qui di interesse - ha incaricato il citato

collegio peritale di completare in forma scritta il loro referto peritale

autorizzando i periti a raccogliere presso RE 1 o terzi la documentazione

riferita alla progettazione della protesi __________ (dispositivo n. 1), ha statuito

sui quesiti proposti da RE 1 (dispositivo n. 1.1 e 1.2) e sui controquesiti

dell’attore (dispositivo n. 1.3), nonché sui quesiti dell’attore (dispositivo

n. 1.4, 1.3 [correttamente 1.5] e 1.4 [correttamente n. 1.6]), ha assegnato un

termine di 30 giorni al collegio peritale per trasmettere un preventivo delle

spese di completamento della perizia (dispositivo n. 5) e ne ha posto

l’anticipo per 9/10 a carico dell’attore e per 1/10 a carico di RE 1

(dispositivo n. 8).

F. Con reclamo 7 ottobre

2024 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la

menzionata decisione sia riformata nel senso di annullare il dispositivo n. 1 nella

misura in cui autorizza il collegio peritale a raccogliere i documenti relativi

alla progettazione della protesi presso la reclamante e presso terzi. Chiede

inoltre lo stralcio delle domande n. 2a, 2b, 4c, 5e, 8a e 8b proposte

dall’attore con conseguente modifica dei dispositivi n. 1.4, 1.3 (correttamente

1.5) e 1.4 (correttamente 1.6). In via subordinata chiede che i dispositivi n.

1, 1.4, 1.3 (correttamente 1.5) e 1.4 (correttamente 1.6) siano annullati e

l’incarto rinviato al Pretore per nuovo giudizio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata con

cui il Pretore ha evaso le istanze di delucidazione e completamento presentate

da RE 1 e dall’attore è una decisione ordinatoria processuale in materia di

prove ai sensi dei combinati art. 124 CPC e 154 CPC resa in applicazione

dell’art. 187 cpv. 4 CPC. Per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e

48.

lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato è

pervenuto alla reclamante il 26 settembre 2024. Spedito lunedì 7 ottobre 2024,

il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da

questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

2.

Giova anzitutto precisare

e definire l’esatto oggetto del gravame. In concreto, la reclamante impugna la

decisione nella misura in cui sono stati ammessi i quesiti di delucidazione e

di completamento dell’attore n. 2a, 2b, 4c, 5e, 8a, 8b che vertono sulla progettazione

della protesi __________. Essa impugna altresì la contestuale autorizzazione

data dal primo giudice ai periti di procedere alla preventiva raccolta presso RE

1.

o terzi della documentazione riferita appunto alla relativa progettazione della

protesi.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista

dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (Verda Chiocchetti,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il

pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la

decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante

in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto

rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere

modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel

processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di

apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

3.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite

l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale

federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062

del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi

dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della

decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

Il giudice gode di un

ampio potere di apprezzamento nell’esame della rilevanza delle prove offerte

dalle parti, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio, ma intervenire

soltanto in caso di abuso o eccesso. In assenza di un pregiudizio difficilmente

riparabile è quindi solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e

determinarsi l’incidenza delle prove negate o non correttamente assunte. In

quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o

respinge le domande di causa e, se necessario, i motivi per i quali non ha

ritenuto di assumere eventuali prove.

3.3

Può

invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate

misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti

a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità

(sentenze del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid.

1.3.2

con rinvii; 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Brunner/Vischer, in:

Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad

art. 319; Bastons Bulletti, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad

art. 319; Nowotny, in:

Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,

Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal

caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e

tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale

4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).

Il

rischio di un pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si

oppone a una richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della

personalità o di un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e

informazioni che rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile

cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando

indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale

federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2).

4.

La reclamante

lamenta il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile in relazione alla

“violazione di segreti commerciali e di fabbricazione” richiamando l’art. 156

CPC in punto alla possibilità di adottare i provvedimenti a tutela di interessi

degni di protezione. Rileva in particolare che la documentazione di

progettazione della protesi contiene dettagli tecnici, know-how, processi

produttivi e informazioni strategiche che costituiscono segreti commerciali e

di fabbricazione essenziali. Sicché, a suo modo di vedere, la divulgazione di

tali informazioni, determinanti per la sua attività commerciale e quindi per il

suo vantaggio competitivo e la sua posizione sul mercato, costituiva un danno

irreparabile, definitivo e immediato, persino per rapporto ai periti (reclamo,

pag. 9 ad n. 31). Poiché il vantaggio nel contesto competitivo nella

progettazione di dispositivi medici si distingueva appunto per il know-how e le

innovazioni tecniche, l’accesso ai dati sensibili dei documenti di

progettazione poteva finanche spingere la controparte ad un uso improprio con

il rischio, una volta ancora, di un danno per la reclamante non più

adeguatamente risarcibile a posteriori.

4.1

In concreto il presupposto di

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va qui riconosciuto. La

decisione impugnata autorizza già i periti a rivolgersi direttamente alla

reclamante o a terzi per raccogliere, laddove necessari, i documenti di

progettazione della protesi __________, con particolare riferimento al difetto

eventuale di progettazione, per poi poter rispondere alle contestate domande di

delucidazione e di completamento. Motivo per cui, accedendo al relativo

rapporto sussiste il concreto rischio a che la controparte possa visionare i

documenti così ottenuti a suo supporto e che, a mente della reclamante,

interpellano appunto il segreto commerciale e di fabbricazione. Sicché, a quel momento,

non sarà possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione delle

informazioni in essi contenute e tornare indietro eliminando la conoscenza così

acquisita conseguente la raccolta del materiale considerato indispensabile ai

fini peritali (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015

consid. 2.2 con riferimento all’edizione di documenti bancari). Riguardo ai

citati segreti - invocabili sia da persone fisiche che giuridiche - giova poi

riferirsi al concetto sancito dall’art. 162 CP che identifica il segreto di

fabbricazione per rapporto alle informazioni sulle questioni tecniche, quali ad

esempio natura e metodo del processo di produzione e sviluppo del prodotto, e

il segreto commerciale per rapporto a quelle sulla vendita e la situazione

finanziaria dell’azienda inclusa l’acquisizione di licenze per determinati

processi produttivi (Niggli/Hagenstein, in:

Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ed., 2019,

n. 5, 18, 19 e 57 ad art. 162 con rinvii). La reclamante aveva d’altra parte

già sollevato il tema per rapporto ai documenti di progettazione,

subordinandone, per quanto necessario ai fini istruttori, la produzione a

“modalità da definirsi nel rispetto di tale segreto” (cfr. anche act. VIII:

verbale 29 aprile 2019, pag. 1 con rinvii; act. III: risposta, n. 50 pag. 20;

act. VI: duplica, n. 31 pag. 10) e divenuta attuale a dipendenza delle

specifiche domande di delucidazione e di completamento concernenti la

progettazione. In tal senso ne deriva che è da ritenere adempiuto il

presupposto di ammissibilità del reclamo.

4.2

È quindi da entrare nel

merito degli argomenti sollevati dalla reclamante.

5.

La reclamante sostiene

che la necessaria documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in

questione era già stata messa a disposizione (ad esempio i doc. 10 e 11). La

stessa indicava in modo completo quali erano le modalità di utilizzo del

dispositivo e conteneva le necessarie informazioni per un uso sicuro, fra cui materiali

utilizzati, dimensioni, design, prescrizioni di installazione, elementi sufficienti

per determinare la conformità della protesi ai requisiti tecnici e di

sicurezza. La perizia era intesa a stabilire le cause della rottura della

protesi, e i periti avevano risposto in modo esaustivo ai quesiti peritali

formulati dalle parti - come ammessi dal Pretore - senza dover attingere a

documenti non agli atti. Reputa pertanto non corretto ammettere le contestate

nuove domande. A suo modo di vedere i periti neppure erano in grado di

analizzare tutta la progettazione. Nondimeno avevano confermato la sicurezza

della protesi alla luce del certificato CE, fermo restando che, laddove

avessero avuto dubbi, avrebbero già allora potuto chiedere i documenti relativi

alla progettazione.

Ora, l’interessata non considera

quanto premesso dal primo giudice. Questi ha in effetti precisato che tra i

mezzi di prova ammessi all’udienza 29 aprile 2019 figurava anche la produzione

da parte della reclamante di “tutti gli atti relativi alla progettazione delle

protesi in questione”, che allora si era precisato che tali atti sarebbero

stati nondimeno verificati a dipendenza degli accertamenti dei periti, che a

quel momento “il tema della progettazione della protesi in parola era già oggetto

dei quesiti peritali originari atti a stabilire le cause della rottura” e che pertanto

“non si tratta di nuova tematica” (decisione impugnata, ad II pag. 4). E con

tali argomenti la reclamante non si confronta in modo critico e puntuale,

limitandosi a ben vedere a semplicemente contrapporvi una propria diversa

lettura. Basti per il resto aggiungere che se, come la stessa reclamante

rileva, il referto peritale 31 agosto 2023 rispondeva davvero in modo esaustivo

ai quesiti peritali formulati dalle parti, l’interessata avrebbe a sua volta e di

riflesso quantomeno dovuto giustificare la pertinenza delle sue domande di

delucidazione e completamento che il Pretore ha, pur parzialmente, comunque

ammesso (act. XLV: richiesta 7 novembre 2023; decisione impugnata, pag . 3 ad I

e pag. 17 dispositivo n. 1.1). La censura, priva di ogni fondamento, va

respinta.

6.

A mente della

reclamante, l’ingiunzione a lei di fornire ai periti la documentazione relativa

alla progettazione della protesi __________ insieme ai quesiti dell’attore

designati quali n. 2a, 2b, 4c, 5e, 8a e 8b, disposti dal Pretore senza alcuna

limitazione ai sensi dell’art. 156 CPC era sproporzionata e inutile per il

perseguimento dell’obbiettivo processuale e andava annullata per proteggere i suoi

segreti commerciali.

6.1

Risulta dagli atti che nella

sua richiesta di delucidazione e completamento della perizia 13 febbraio 2024 e

ancora nelle osservazioni 5 settembre 2024 l’attore si è diffuso lungamente in

merito alla necessità di accedere anche ai documenti della progettazione della

protesi (act. XVII pag. 1 seg.; act. XLVIIe pag. 2). La reclamante, con le sue

osservazioni e controdomande 4 giugno 2024 e poi 19 settembre 2024 non ha evocato

l’esistenza di segreti commerciali né postulato l’adozione di provvedimenti

giusta l’art. 156 CPC, ciò che già è sufficiente per escludere un

manifestamente errato accertamento dei fatti o un’applicazione errata del

diritto. L’interessata non può ora sostenere la sproporzione e inutilità di

quei documenti e con essi delle contestate domande di delucidazione e

completamento, rivendicando a tutela del proprio segreto commerciale e di

fabbricazione l’annullamento della relativa autorizzazione a raccoglierli conferita

ai periti e degli stessi quesiti, per il solo fatto che il Pretore non ha ordinato

misure in tal senso. Il reclamo è quindi infondato e va respinto.

6.2

Ancora si aggiunga che la

reclamante non è comunque preclusa dal postulare l’adozione di adeguati

provvedimenti giusta l’art. 156 CPC, laddove si concretizzasse la necessità di

effettivamente tutelare il suo interesse degno di protezione. Va però ricordato

al proposito che il perito rientra in senso ampio nella categoria dei

funzionari giusta l’art. 110 cpv. 3 CP (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 8 ad art.

184) e, proprio perché esercita una funzione al servizio del pubblico, è tenuto

al segreto d’ufficio in base all’art. 320 CP (art. 184 cpv. 2 CPC; Schmid/ Baumgartner, in: Kurzkommentar,

ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 184 con riferimento). Tale segreto

mira a garantire sia una messa in atto agevole dell’amministrazione della

giustizia sia - appunto - a proteggere, nell’interesse delle parti coinvolte in

un procedimento, quelle informazioni che richiedono segretezza (Schmid/Baumgartner, op. cit., n. 2 ad

art. 184 con riferimento).

7.

Le spese

processuali, stabilite giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono

la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC). Per le decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello la tassa di giustizia è stabilita giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e l’art. 14 LTG (minimo di fr.

100.– e massimo di fr. 10'000.–), ed è qui fissata in fr. 800.–. Non si pone la

questione delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni al

reclamo.

8.

L’emanazione del presente

giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo, che ad ogni

modo sarebbe stata respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole a

fronte di censure manifestamente infondate.

9.

Il reclamo, manifestamente

infondato e che non pone questioni di principio, viene evaso da questa Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 ottobre 2024 di RE

1.

va respinto.

2.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, stabilite in fr. 800.–, sono poste a carico della

reclamante. Non si assegnano ripetibili.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 ottobre 2024 alle controparti):

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.