13.2024.63
Reclamo. Delucidazione e complemento di perizia. Autorizzazione ai periti di raccogliere la documentazione senza misure a tutela di interessi degni di protezione. Pregiudizio difficilmente riparabile
17 dicembre 2024Italiano16 min
2023 e l’attore il 13 febbraio 2024 hanno chiesto il completamento e/o delucidazione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.63
Lugano
17 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.3 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione
17 gennaio 2018 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
PI 1
patrocinata dall’ PA 3
e ora sul reclamo
7ottobre 2024 di RE 1 contro la decisione 25 settembre 2024 con cui il Pretore
ha statuito sui quesiti e controquesiti di completamento e di delucidazione del
referto peritale;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 si è sottoposto in
data 8 marzo 2012 presso __________ all’impianto di protesi totale dell’anca
sinistra, modello “__________”, prodotta da RE 1, società svizzera che si
occupa di ricerca, sviluppo, produzione e commercio di impianti medici.
Un esame radiologico
svolto presso il pronto soccorso __________ effettuato il 12 settembre 2013 ha
accertato la rottura della protesi.
Il 17 settembre 2013 __________
ha quindi proceduto alla sostituzione della protesi.
B. Previa autorizzazione
ad agire, con petizione 17 gennaio 2018 CO 1 ha chiesto innanzi al Pretore di
Mendrisio-Sud la condanna di RE 1 e di PI 1 al pagamento di fr. ………… oltre
interessi (da quantificare in corso di causa), ritenuto un valore litigioso
minimo provvisorio di fr. 1'426'825.15 oltre accessori.
Con risposta 8 maggio 2018
PI 1 ha chiesto di respingere la petizione.
Con risposta 18 maggio
2018 RE 1 ha altresì chiesto di respingere la petizione, contestando poi con
osservazioni 22 giugno 2018 la tesi difensiva sostenuta da PI 1.
Con replica 6 novembre
2018 l’attore ha ribadito la sua pretesa, aumentando a fr. 1'476'836.18 oltre
interessi al 5% dal 12 settembre 2013 il valore litigioso minimo provvisorio.
Hanno quindi confermato il
loro punto di vista PI 1 con duplica 20 febbraio 2019 e RE 1 con duplica 26
febbraio 2019, quest’ultima denunciando la lite a PI 1. Con osservazioni 1°
marzo 2019 RE 1 ha preso poi posizione sulla duplica di PI 1.
C. All’udienza delle
prime arringhe del 29 aprile 2019 le parti hanno confermato le rispettive
domande e notificato i mezzi di prova. Con decisione resa a verbale il Pretore ha
deciso sulle prove, ammettendo fra l’altro la perizia medica intesa ad
esaminare sotto vari aspetti la rottura della protesi.
Con decisione 5 ottobre
2020 il Pretore ha definito poi i quesiti peritali e nominato il collegio
peritale nelle persone dei prof. __________, dr. __________ e dr. med. __________,
Fatti
i quali hanno rassegnato il referto peritale il 31 agosto 2023.
D. RE 1 il 7 novembre
2023 e l’attore il 13 febbraio 2024 hanno chiesto il completamento e/o delucidazione
peritale scritta formulando ciascuna le proprie domande.
E. Con decisione del 25
settembre 2024 il Pretore - per quanto qui di interesse - ha incaricato il citato
collegio peritale di completare in forma scritta il loro referto peritale
autorizzando i periti a raccogliere presso RE 1 o terzi la documentazione
riferita alla progettazione della protesi __________ (dispositivo n. 1), ha statuito
sui quesiti proposti da RE 1 (dispositivo n. 1.1 e 1.2) e sui controquesiti
dell’attore (dispositivo n. 1.3), nonché sui quesiti dell’attore (dispositivo
n. 1.4, 1.3 [correttamente 1.5] e 1.4 [correttamente n. 1.6]), ha assegnato un
termine di 30 giorni al collegio peritale per trasmettere un preventivo delle
spese di completamento della perizia (dispositivo n. 5) e ne ha posto
l’anticipo per 9/10 a carico dell’attore e per 1/10 a carico di RE 1
(dispositivo n. 8).
F. Con reclamo 7 ottobre
2024 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la
menzionata decisione sia riformata nel senso di annullare il dispositivo n. 1 nella
misura in cui autorizza il collegio peritale a raccogliere i documenti relativi
alla progettazione della protesi presso la reclamante e presso terzi. Chiede
inoltre lo stralcio delle domande n. 2a, 2b, 4c, 5e, 8a e 8b proposte
dall’attore con conseguente modifica dei dispositivi n. 1.4, 1.3 (correttamente
1.5) e 1.4 (correttamente 1.6). In via subordinata chiede che i dispositivi n.
1, 1.4, 1.3 (correttamente 1.5) e 1.4 (correttamente 1.6) siano annullati e
l’incarto rinviato al Pretore per nuovo giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata con
cui il Pretore ha evaso le istanze di delucidazione e completamento presentate
da RE 1 e dall’attore è una decisione ordinatoria processuale in materia di
prove ai sensi dei combinati art. 124 CPC e 154 CPC resa in applicazione
dell’art. 187 cpv. 4 CPC. Per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e
48.
lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è
pervenuto alla reclamante il 26 settembre 2024. Spedito lunedì 7 ottobre 2024,
il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da
questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.
Giova anzitutto precisare
e definire l’esatto oggetto del gravame. In concreto, la reclamante impugna la
decisione nella misura in cui sono stati ammessi i quesiti di delucidazione e
di completamento dell’attore n. 2a, 2b, 4c, 5e, 8a, 8b che vertono sulla progettazione
della protesi __________. Essa impugna altresì la contestuale autorizzazione
data dal primo giudice ai periti di procedere alla preventiva raccolta presso RE
1.
o terzi della documentazione riferita appunto alla relativa progettazione della
protesi.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista
dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente (Verda Chiocchetti,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il
pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del
processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la
decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante
in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto
rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere
modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel
processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di
apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC.
3.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite
l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale
federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062
del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della
decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
Il giudice gode di un
ampio potere di apprezzamento nell’esame della rilevanza delle prove offerte
dalle parti, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio, ma intervenire
soltanto in caso di abuso o eccesso. In assenza di un pregiudizio difficilmente
riparabile è quindi solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e
determinarsi l’incidenza delle prove negate o non correttamente assunte. In
quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o
respinge le domande di causa e, se necessario, i motivi per i quali non ha
ritenuto di assumere eventuali prove.
3.3
Può
invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate
misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti
a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità
(sentenze del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid.
1.3.2
con rinvii; 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Brunner/Vischer, in:
Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad
art. 319; Bastons Bulletti, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad
art. 319; Nowotny, in:
Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,
Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal
caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e
tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale
4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).
Il
rischio di un pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si
oppone a una richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della
personalità o di un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e
informazioni che rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile
cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando
indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale
federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2).
4.
La reclamante
lamenta il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile in relazione alla
“violazione di segreti commerciali e di fabbricazione” richiamando l’art. 156
CPC in punto alla possibilità di adottare i provvedimenti a tutela di interessi
degni di protezione. Rileva in particolare che la documentazione di
progettazione della protesi contiene dettagli tecnici, know-how, processi
produttivi e informazioni strategiche che costituiscono segreti commerciali e
di fabbricazione essenziali. Sicché, a suo modo di vedere, la divulgazione di
tali informazioni, determinanti per la sua attività commerciale e quindi per il
suo vantaggio competitivo e la sua posizione sul mercato, costituiva un danno
irreparabile, definitivo e immediato, persino per rapporto ai periti (reclamo,
pag. 9 ad n. 31). Poiché il vantaggio nel contesto competitivo nella
progettazione di dispositivi medici si distingueva appunto per il know-how e le
innovazioni tecniche, l’accesso ai dati sensibili dei documenti di
progettazione poteva finanche spingere la controparte ad un uso improprio con
il rischio, una volta ancora, di un danno per la reclamante non più
adeguatamente risarcibile a posteriori.
4.1
In concreto il presupposto di
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va qui riconosciuto. La
decisione impugnata autorizza già i periti a rivolgersi direttamente alla
reclamante o a terzi per raccogliere, laddove necessari, i documenti di
progettazione della protesi __________, con particolare riferimento al difetto
eventuale di progettazione, per poi poter rispondere alle contestate domande di
delucidazione e di completamento. Motivo per cui, accedendo al relativo
rapporto sussiste il concreto rischio a che la controparte possa visionare i
documenti così ottenuti a suo supporto e che, a mente della reclamante,
interpellano appunto il segreto commerciale e di fabbricazione. Sicché, a quel momento,
non sarà possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione delle
informazioni in essi contenute e tornare indietro eliminando la conoscenza così
acquisita conseguente la raccolta del materiale considerato indispensabile ai
fini peritali (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015
consid. 2.2 con riferimento all’edizione di documenti bancari). Riguardo ai
citati segreti - invocabili sia da persone fisiche che giuridiche - giova poi
riferirsi al concetto sancito dall’art. 162 CP che identifica il segreto di
fabbricazione per rapporto alle informazioni sulle questioni tecniche, quali ad
esempio natura e metodo del processo di produzione e sviluppo del prodotto, e
il segreto commerciale per rapporto a quelle sulla vendita e la situazione
finanziaria dell’azienda inclusa l’acquisizione di licenze per determinati
processi produttivi (Niggli/Hagenstein, in:
Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ed., 2019,
n. 5, 18, 19 e 57 ad art. 162 con rinvii). La reclamante aveva d’altra parte
già sollevato il tema per rapporto ai documenti di progettazione,
subordinandone, per quanto necessario ai fini istruttori, la produzione a
“modalità da definirsi nel rispetto di tale segreto” (cfr. anche act. VIII:
verbale 29 aprile 2019, pag. 1 con rinvii; act. III: risposta, n. 50 pag. 20;
act. VI: duplica, n. 31 pag. 10) e divenuta attuale a dipendenza delle
specifiche domande di delucidazione e di completamento concernenti la
progettazione. In tal senso ne deriva che è da ritenere adempiuto il
presupposto di ammissibilità del reclamo.
4.2
È quindi da entrare nel
merito degli argomenti sollevati dalla reclamante.
5.
La reclamante sostiene
che la necessaria documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in
questione era già stata messa a disposizione (ad esempio i doc. 10 e 11). La
stessa indicava in modo completo quali erano le modalità di utilizzo del
dispositivo e conteneva le necessarie informazioni per un uso sicuro, fra cui materiali
utilizzati, dimensioni, design, prescrizioni di installazione, elementi sufficienti
per determinare la conformità della protesi ai requisiti tecnici e di
sicurezza. La perizia era intesa a stabilire le cause della rottura della
protesi, e i periti avevano risposto in modo esaustivo ai quesiti peritali
formulati dalle parti - come ammessi dal Pretore - senza dover attingere a
documenti non agli atti. Reputa pertanto non corretto ammettere le contestate
nuove domande. A suo modo di vedere i periti neppure erano in grado di
analizzare tutta la progettazione. Nondimeno avevano confermato la sicurezza
della protesi alla luce del certificato CE, fermo restando che, laddove
avessero avuto dubbi, avrebbero già allora potuto chiedere i documenti relativi
alla progettazione.
Ora, l’interessata non considera
quanto premesso dal primo giudice. Questi ha in effetti precisato che tra i
mezzi di prova ammessi all’udienza 29 aprile 2019 figurava anche la produzione
da parte della reclamante di “tutti gli atti relativi alla progettazione delle
protesi in questione”, che allora si era precisato che tali atti sarebbero
stati nondimeno verificati a dipendenza degli accertamenti dei periti, che a
quel momento “il tema della progettazione della protesi in parola era già oggetto
dei quesiti peritali originari atti a stabilire le cause della rottura” e che pertanto
“non si tratta di nuova tematica” (decisione impugnata, ad II pag. 4). E con
tali argomenti la reclamante non si confronta in modo critico e puntuale,
limitandosi a ben vedere a semplicemente contrapporvi una propria diversa
lettura. Basti per il resto aggiungere che se, come la stessa reclamante
rileva, il referto peritale 31 agosto 2023 rispondeva davvero in modo esaustivo
ai quesiti peritali formulati dalle parti, l’interessata avrebbe a sua volta e di
riflesso quantomeno dovuto giustificare la pertinenza delle sue domande di
delucidazione e completamento che il Pretore ha, pur parzialmente, comunque
ammesso (act. XLV: richiesta 7 novembre 2023; decisione impugnata, pag . 3 ad I
e pag. 17 dispositivo n. 1.1). La censura, priva di ogni fondamento, va
respinta.
6.
A mente della
reclamante, l’ingiunzione a lei di fornire ai periti la documentazione relativa
alla progettazione della protesi __________ insieme ai quesiti dell’attore
designati quali n. 2a, 2b, 4c, 5e, 8a e 8b, disposti dal Pretore senza alcuna
limitazione ai sensi dell’art. 156 CPC era sproporzionata e inutile per il
perseguimento dell’obbiettivo processuale e andava annullata per proteggere i suoi
segreti commerciali.
6.1
Risulta dagli atti che nella
sua richiesta di delucidazione e completamento della perizia 13 febbraio 2024 e
ancora nelle osservazioni 5 settembre 2024 l’attore si è diffuso lungamente in
merito alla necessità di accedere anche ai documenti della progettazione della
protesi (act. XVII pag. 1 seg.; act. XLVIIe pag. 2). La reclamante, con le sue
osservazioni e controdomande 4 giugno 2024 e poi 19 settembre 2024 non ha evocato
l’esistenza di segreti commerciali né postulato l’adozione di provvedimenti
giusta l’art. 156 CPC, ciò che già è sufficiente per escludere un
manifestamente errato accertamento dei fatti o un’applicazione errata del
diritto. L’interessata non può ora sostenere la sproporzione e inutilità di
quei documenti e con essi delle contestate domande di delucidazione e
completamento, rivendicando a tutela del proprio segreto commerciale e di
fabbricazione l’annullamento della relativa autorizzazione a raccoglierli conferita
ai periti e degli stessi quesiti, per il solo fatto che il Pretore non ha ordinato
misure in tal senso. Il reclamo è quindi infondato e va respinto.
6.2
Ancora si aggiunga che la
reclamante non è comunque preclusa dal postulare l’adozione di adeguati
provvedimenti giusta l’art. 156 CPC, laddove si concretizzasse la necessità di
effettivamente tutelare il suo interesse degno di protezione. Va però ricordato
al proposito che il perito rientra in senso ampio nella categoria dei
funzionari giusta l’art. 110 cpv. 3 CP (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 8 ad art.
184) e, proprio perché esercita una funzione al servizio del pubblico, è tenuto
al segreto d’ufficio in base all’art. 320 CP (art. 184 cpv. 2 CPC; Schmid/ Baumgartner, in: Kurzkommentar,
ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 184 con riferimento). Tale segreto
mira a garantire sia una messa in atto agevole dell’amministrazione della
giustizia sia - appunto - a proteggere, nell’interesse delle parti coinvolte in
un procedimento, quelle informazioni che richiedono segretezza (Schmid/Baumgartner, op. cit., n. 2 ad
art. 184 con riferimento).
7.
Le spese
processuali, stabilite giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono
la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC). Per le decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello la tassa di giustizia è stabilita giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e l’art. 14 LTG (minimo di fr.
100.– e massimo di fr. 10'000.–), ed è qui fissata in fr. 800.–. Non si pone la
questione delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni al
reclamo.
8.
L’emanazione del presente
giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo, che ad ogni
modo sarebbe stata respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole a
fronte di censure manifestamente infondate.
9.
Il reclamo, manifestamente
infondato e che non pone questioni di principio, viene evaso da questa Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 ottobre 2024 di RE
1.
va respinto.
2.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, stabilite in fr. 800.–, sono poste a carico della
reclamante. Non si assegnano ripetibili.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 7 ottobre 2024 alle controparti):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.