13.2024.65
Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale che assegna un termine suppletorio per la duplica. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
25 novembre 2024Italiano5 min
dicembre 2023 RE 1 ha chiesto la condanna del CO 1 al pagamento di Euro 1'901.05
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.65
Lugano
25 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2023.31 della Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest promossa
con petizione 4 dicembre 2023 da
RE 1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinato dall’__________
e ora sul reclamo 4
novembre 2024 di RE 1 contro la decisione 22 ottobre 2024 con cui il Giudice di
pace ha fissato alla parte convenuta un termine per presentare la memoria di
duplica;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 settembre 2023 il
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha rilasciato a RE 1 un’autorizzazione
ad agire nei confronti del CO 1 per l’inoltro entro il termine di 3 mesi di
un’azione di merito per l’importo di Euro 1'901.05 a titolo di remunerazione di
servizi.
Fatti
B. Con petizione 4
dicembre 2023 RE 1 ha chiesto la condanna del CO 1 al pagamento di Euro 1'901.05
oltre accessori.
Con risposta 19 gennaio
2024 la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione.
Con “duplica” 21 febbraio
2024 l’attrice ha contestato la risposta della parte convenuta.
C. Con ordinanza 22
febbraio 2024 il Giudice di pace ha notificato la “duplica” e citato le parti
per il dibattimento. Con ordinanza 4 marzo 2024 egli ha poi rettificato la precedente
decisione, assegnando alla parte convenuta un termine per inoltrare la duplica.
Constatato che la parte
convenuta non aveva inoltrato la duplica nel termine assegnato, con ordinanza
22 ottobre 2024 il Giudice di Pace ha assegnato alla medesima un termine
suppletorio di 10 giorni per procedervi.
D. Con reclamo 4
novembre 2024 RE 1 chiede di annullare l’ordinanza 22 ottobre 2024 “…
disponendo l’inefficacia dell’eventuale duplica nel frattempo depositata” e
rinviare la causa al Giudice di pace, oppure “di statuire esso stesso, essendo
la causa matura per il giudizio” e accogliere la petizione.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L’ordinanza con cui il
Giudice di pace assegna alla convenuta il termine suppletorio per presentare le
osservazioni è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In
applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1.
LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
stata notificata il 24 ottobre 2024. Consegnato alla cancelleria del tribunale
il 4 novembre 2024 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’impugnabilità della
decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto
da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e
produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio. Il pregiudizio dev’essere
concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -
interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva
sentenza finale favorevole.
3.
Nella fattispecie in
esame la reclamante neppure menziona l’esistenza di un pregiudizio
difficilmente riparabile in capo alla decisione impugnata.
Ne discende che, in
assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame si rivela
inammissibile.
4.
In merito alla
domanda subordinata di statuire nel merito, è appena il caso di rilevare che la
causa è lungi dall’essere matura per il giudizio, neppure essendo ancora stato
fatto il dibattimento.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
6.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 4 novembre 2024 di RE
1.
contro l’ordinanza 22 ottobre 2024 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
fissate in fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 4 novembre 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14 (art. 113, 117 LTF). Se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale, è dato, nel medesimo termine, il ricorso in
materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).