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Decisione

13.2024.65

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale che assegna un termine suppletorio per la duplica. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

25 novembre 2024Italiano5 min

dicembre 2023 RE 1 ha chiesto la condanna del CO 1 al pagamento di Euro 1'901.05

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.65

Lugano

25 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2023.31 della Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest promossa

con petizione 4 dicembre 2023 da

RE 1

patrocinata

dall’ PA 1

contro

CO 1

patrocinato dall’__________

e ora sul reclamo 4

novembre 2024 di RE 1 contro la decisione 22 ottobre 2024 con cui il Giudice di

pace ha fissato alla parte convenuta un termine per presentare la memoria di

duplica;

ritenuto

in fatto: A. Il 4 settembre 2023 il

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha rilasciato a RE 1 un’autorizzazione

ad agire nei confronti del CO 1 per l’inoltro entro il termine di 3 mesi di

un’azione di merito per l’importo di Euro 1'901.05 a titolo di remunerazione di

servizi.

Fatti

B. Con petizione 4

dicembre 2023 RE 1 ha chiesto la condanna del CO 1 al pagamento di Euro 1'901.05

oltre accessori.

Con risposta 19 gennaio

2024 la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione.

Con “duplica” 21 febbraio

2024 l’attrice ha contestato la risposta della parte convenuta.

C. Con ordinanza 22

febbraio 2024 il Giudice di pace ha notificato la “duplica” e citato le parti

per il dibattimento. Con ordinanza 4 marzo 2024 egli ha poi rettificato la precedente

decisione, assegnando alla parte convenuta un termine per inoltrare la duplica.

Constatato che la parte

convenuta non aveva inoltrato la duplica nel termine assegnato, con ordinanza

22 ottobre 2024 il Giudice di Pace ha assegnato alla medesima un termine

suppletorio di 10 giorni per procedervi.

D. Con reclamo 4

novembre 2024 RE 1 chiede di annullare l’ordinanza 22 ottobre 2024 “…

disponendo l’inefficacia dell’eventuale duplica nel frattempo depositata” e

rinviare la causa al Giudice di pace, oppure “di statuire esso stesso, essendo

la causa matura per il giudizio” e accogliere la petizione.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L’ordinanza con cui il

Giudice di pace assegna alla convenuta il termine suppletorio per presentare le

osservazioni è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In

applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra

1.

LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

stata notificata il 24 ottobre 2024. Consegnato alla cancelleria del tribunale

il 4 novembre 2024 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

L’impugnabilità della

decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto

da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e

produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio. Il pregiudizio dev’essere

concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -

interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva

sentenza finale favorevole.

3.

Nella fattispecie in

esame la reclamante neppure menziona l’esistenza di un pregiudizio

difficilmente riparabile in capo alla decisione impugnata.

Ne discende che, in

assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame si rivela

inammissibile.

4.

In merito alla

domanda subordinata di statuire nel merito, è appena il caso di rilevare che la

causa è lungi dall’essere matura per il giudizio, neppure essendo ancora stato

fatto il dibattimento.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

6.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 4 novembre 2024 di RE

1.

contro l’ordinanza 22 ottobre 2024 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

fissate in fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 4 novembre 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14 (art. 113, 117 LTF). Se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale, è dato, nel medesimo termine, il ricorso in

materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).