13.2024.67
Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. L'istanza di gratuito patrocinio è stata dichiarata precedentemente inammissibile per difetto di documenti.
27 novembre 2024Italiano7 min
agosto 2024 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 10 giorni - prorogato
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.67
Lugano
27 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2024.16 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione
13 giugno 2024 da
RE
1
contro
CO
1
rappr. dall’ RA 1
e
ora sul reclamo 29 ottobre 2024 di RE 1 contro la decisione 16 ottobre 2024 con
la quale il Pretore gli ha assegnato un termine per versare l’anticipo delle
spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 13 giugno
2024 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 a versargli la somma di fr. 223'497.15
oltre accessori, postulando contestualmente “l’assistenza giudiziaria per la presente
vertenza”.
Fatti
B. Con ordinanza 28
agosto 2024 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 10 giorni - prorogato
a più riprese - per produrre
- il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria debitamente vidimato dal comune
- una distinta del proprio
fabbisogno mensile, con la relativa documentazione giustificativa
- una distinta di tutti i
redditi percepiti, compresi eventuali redditi di natura pensionistica, se del
caso motivando l’inesistenza degli stessi, con la relativa documentazione
giustificativa
- gli estratti conto al 31
agosto 2024 di ogni relazione bancaria e/o postale di cui è titolare e/o
beneficiario economico
- - copia dell’ultima
dichiarazione d’imposta e dell’ultima decisione di tassazione,
con l’avvertenza che in
caso di mancata produzione della documentazione completa non sarebbe entrato nel
merito della domanda di assistenza giudiziaria.
Con scritto 12 settembre
2024 l’attore ha inoltrato alcuni documenti. Il Pretore ha rilevato al
proposito che “la documentazione prodotta non comprende minimamente quanto
richiesto …” e con ordinanza dello stesso giorno ha fissato un nuovo termine
per produrre la documentazione completa, rinnovando l’avvertenza che in caso di
mancata produzione non sarebbe entrato nel merito della domanda di assistenza. L’attore
non ha inviato ulteriore documentazione.
Con decisione 30 settembre
2024 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1. La
decisione non è stata impugnata.
C. Con ordinanza 16
ottobre 2024 il Pretore, rilevato che il termine per provvedere al versamento
dell’anticipo delle spese di causa era decorso infruttuoso, ha assegnato all’attore
un ultimo termine di 10 giorni per versare l’anticipo delle spese processuali
con la comminatoria dello stralcio in caso di mancato pagamento.
Con reclamo 29 ottobre
2024 RE 1 chiede l’annullamento di quest’ultima decisione e la sua riforma nel
senso di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC), da proporre, trattandosi di
disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni - e
non di 30 giorni come indicato nella decisione impugnata - all’autorità
giudiziaria superiore, e meglio alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
La decisione impugnata è
pervenuta ad RE 1 il 17 ottobre 2024. Consegnato alla posta il 28 ottobre 2024
il reclamo, per effetto dell’art 142 cpv. 3 CPC, è tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
2.1
Con la decisione impugnata il
Pretore ha stabilito in fr. 5'000.– l’anticipo delle spese di causa da prestare
dall’attore.
2.2
L’attore chiede
l’annullamento dell’ordinanza in questione sostenendo che “il Pretore del
Circondario di Mendrisio Sud non ha emesso la propria decisione in punto alla
richiesta di assistenza giudiziaria e pertanto in questa sede di reclamo se ne
chiede l’ammissione poiché, a parere del reclamante, i documenti prodotti sono
idoneo a decidere in tal senso”.
2.3
Il reclamo è infondato. Il
Pretore ha deciso in merito alla domanda di gratuito patrocinio in data 30
settembre 2024, respingendola. La decisione è pervenuta al reclamante il 4
ottobre 2024. Scaduto infruttuoso il termine d’impugnazione di 10 giorni non vi
erano motivi per un’esenzione dagli anticipi. L’ordinanza 16 ottobre 2024 con
cui ha assegnato all’attore il termine suppletorio per versare l’anticipo delle
spese è quindi conforme alle norme di procedura.
3.
Il reclamante
sostiene di aver illustrato e documentato la sua precaria situazione
finanziaria che giustificherebbe l’accoglimento della sua istanza. Si volesse anche
ritenere che con ciò egli ha inteso impugnare la decisione di diniego del
gratuito patrocinio, il gravame sarebbe tardivo. Come rettamente indicato nella
decisione 30 settembre 2024 il termine di reclamo era di 10 giorni, termine che,
giunto a scadenza il 14 ottobre, era ormai abbondantemente trascorso quando è
stato inoltrato il reclamo.
4.
Di transenna si
rileva comunque che il diniego del gratuito patrocinio neppure pare
censurabile. Il Pretore ha respinto la richiesta perché “difetta manifestamente
della documentazione completa attestante la situazione di eventuale indigenza
dell’interessato”.
Con ordinanza del 28
agosto 2024 il primo giudice aveva elencato al richiedente quali documenti
doveva produrre, ribadendo la medesima richiesta con ordinanza del 12 settembre
2024, in entrambi i casi con l’avvertenza che in caso di mancata produzione
della documentazione completa non sarebbe entrato nel merito della domanda di
gratuito patrocinio. I documenti richiesti non sono però stati prodotti. Il
reclamante non va sentito laddove sostiene di aver sufficientemente illustrato
il suo stato d’indigenza. La documentazione versata agli atti è insufficiente
per avere un quadro completo della situazione, e di ciò egli era stato reso
attento dal Pretore. L’impossibilità di accertare l’indigenza di RE 1 è quindi
da ricondurre alla sua sola responsabilità. Ciò esclude a priori un
accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al primo giudice e in
siffatte condizioni neppure si può rimproverare al primo giudice un’errata
applicazione del diritto.
Il reclamo sarebbe quindi
comunque da respingere.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) è posta a
carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
6.
Il reclamo, che non pone
questioni di principio e neppure è di rilevante importanza, viene evaso da
questa camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra
3.
LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 ottobre 2024 di RE
1.
contro la decisione 16 ottobre 2024 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 600.– sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 29 ottobre 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).