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Decisione

13.2024.67

Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. L'istanza di gratuito patrocinio è stata dichiarata precedentemente inammissibile per difetto di documenti.

27 novembre 2024Italiano7 min

agosto 2024 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 10 giorni - prorogato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.67

Lugano

27 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2024.16 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione

13 giugno 2024 da

RE

1

contro

CO

1

rappr. dall’ RA 1

e

ora sul reclamo 29 ottobre 2024 di RE 1 contro la decisione 16 ottobre 2024 con

la quale il Pretore gli ha assegnato un termine per versare l’anticipo delle

spese processuali;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 13 giugno

2024 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 a versargli la somma di fr. 223'497.15

oltre accessori, postulando contestualmente “l’assistenza giudiziaria per la presente

vertenza”.

Fatti

B. Con ordinanza 28

agosto 2024 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 10 giorni - prorogato

a più riprese - per produrre

- il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria debitamente vidimato dal comune

- una distinta del proprio

fabbisogno mensile, con la relativa documentazione giustificativa

- una distinta di tutti i

redditi percepiti, compresi eventuali redditi di natura pensionistica, se del

caso motivando l’inesistenza degli stessi, con la relativa documentazione

giustificativa

- gli estratti conto al 31

agosto 2024 di ogni relazione bancaria e/o postale di cui è titolare e/o

beneficiario economico

- - copia dell’ultima

dichiarazione d’imposta e dell’ultima decisione di tassazione,

con l’avvertenza che in

caso di mancata produzione della documentazione completa non sarebbe entrato nel

merito della domanda di assistenza giudiziaria.

Con scritto 12 settembre

2024 l’attore ha inoltrato alcuni documenti. Il Pretore ha rilevato al

proposito che “la documentazione prodotta non comprende minimamente quanto

richiesto …” e con ordinanza dello stesso giorno ha fissato un nuovo termine

per produrre la documentazione completa, rinnovando l’avvertenza che in caso di

mancata produzione non sarebbe entrato nel merito della domanda di assistenza. L’attore

non ha inviato ulteriore documentazione.

Con decisione 30 settembre

2024 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1. La

decisione non è stata impugnata.

C. Con ordinanza 16

ottobre 2024 il Pretore, rilevato che il termine per provvedere al versamento

dell’anticipo delle spese di causa era decorso infruttuoso, ha assegnato all’attore

un ultimo termine di 10 giorni per versare l’anticipo delle spese processuali

con la comminatoria dello stralcio in caso di mancato pagamento.

Con reclamo 29 ottobre

2024 RE 1 chiede l’annullamento di quest’ultima decisione e la sua riforma nel

senso di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC), da proporre, trattandosi di

disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni - e

non di 30 giorni come indicato nella decisione impugnata - all’autorità

giudiziaria superiore, e meglio alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

La decisione impugnata è

pervenuta ad RE 1 il 17 ottobre 2024. Consegnato alla posta il 28 ottobre 2024

il reclamo, per effetto dell’art 142 cpv. 3 CPC, è tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).

2.1

Con la decisione impugnata il

Pretore ha stabilito in fr. 5'000.– l’anticipo delle spese di causa da prestare

dall’attore.

2.2

L’attore chiede

l’annullamento dell’ordinanza in questione sostenendo che “il Pretore del

Circondario di Mendrisio Sud non ha emesso la propria decisione in punto alla

richiesta di assistenza giudiziaria e pertanto in questa sede di reclamo se ne

chiede l’ammissione poiché, a parere del reclamante, i documenti prodotti sono

idoneo a decidere in tal senso”.

2.3

Il reclamo è infondato. Il

Pretore ha deciso in merito alla domanda di gratuito patrocinio in data 30

settembre 2024, respingendola. La decisione è pervenuta al reclamante il 4

ottobre 2024. Scaduto infruttuoso il termine d’impugnazione di 10 giorni non vi

erano motivi per un’esenzione dagli anticipi. L’ordinanza 16 ottobre 2024 con

cui ha assegnato all’attore il termine suppletorio per versare l’anticipo delle

spese è quindi conforme alle norme di procedura.

3.

Il reclamante

sostiene di aver illustrato e documentato la sua precaria situazione

finanziaria che giustificherebbe l’accoglimento della sua istanza. Si volesse anche

ritenere che con ciò egli ha inteso impugnare la decisione di diniego del

gratuito patrocinio, il gravame sarebbe tardivo. Come rettamente indicato nella

decisione 30 settembre 2024 il termine di reclamo era di 10 giorni, termine che,

giunto a scadenza il 14 ottobre, era ormai abbondantemente trascorso quando è

stato inoltrato il reclamo.

4.

Di transenna si

rileva comunque che il diniego del gratuito patrocinio neppure pare

censurabile. Il Pretore ha respinto la richiesta perché “difetta manifestamente

della documentazione completa attestante la situazione di eventuale indigenza

dell’interessato”.

Con ordinanza del 28

agosto 2024 il primo giudice aveva elencato al richiedente quali documenti

doveva produrre, ribadendo la medesima richiesta con ordinanza del 12 settembre

2024, in entrambi i casi con l’avvertenza che in caso di mancata produzione

della documentazione completa non sarebbe entrato nel merito della domanda di

gratuito patrocinio. I documenti richiesti non sono però stati prodotti. Il

reclamante non va sentito laddove sostiene di aver sufficientemente illustrato

il suo stato d’indigenza. La documentazione versata agli atti è insufficiente

per avere un quadro completo della situazione, e di ciò egli era stato reso

attento dal Pretore. L’impossibilità di accertare l’indigenza di RE 1 è quindi

da ricondurre alla sua sola responsabilità. Ciò esclude a priori un

accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al primo giudice e in

siffatte condizioni neppure si può rimproverare al primo giudice un’errata

applicazione del diritto.

Il reclamo sarebbe quindi

comunque da respingere.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) è posta a

carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

6.

Il reclamo, che non pone

questioni di principio e neppure è di rilevante importanza, viene evaso da

questa camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra

3.

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 29 ottobre 2024 di RE

1.

contro la decisione 16 ottobre 2024 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 600.– sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 29 ottobre 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).