13.2024.73
Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali.
22 novembre 2024Italiano6 min
settembre 2024 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per presentare l’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.73
Lugano
22 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2024.939 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa
da
RE 1
contro
CO 1
CO 2
e
ora sul reclamo 4 novembre 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 25 ottobre 2024 del
Pretore di Locarno-Campagna;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. __________, nata il __________,
domiciliata ad __________, è deceduta a __________ il __________.
Il 14 giugno 2024 l’avv.
__________ ha proceduto alla pubblicazione del testamento olografo della
defunta avanti il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna. In seguito,
su istanza 26 agosto 2024 dell’avv. __________, il Pretore ha emesso il
certificato ereditario, indicando quali eredi il marito della defunta CO 1
nonché i figli RE 1 e CO 2.
B. Con scritto 10
settembre 2024 in lingua tedesca, inviato per posta elettronica, RE 1 si è
rivolta al Pretore ed ha formulato varie richieste - sulle quali non è qui il
caso di soffermarsi - rilevando anche che il fratello CO 2 aveva rinunciato
all’eredità mediante atto notarile.
Con ordinanza 13
settembre 2024 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per presentare l’istanza
in italiano e indicare in modo comprensibile quali fossero le sue richieste.
Ricevuta l’istanza 8
ottobre 2024 il Pretore, con ordinanza 25 ottobre 2024, ha assegnato a RE 1 un
termine per munirsi di un patrocinatore. Ha quindi disposto la disgiunzione
della domanda di modifica/annullamento del certificato ereditario dalle altre
richieste. Con separata ordinanza di medesima data le ha quindi assegnato un termine
per versare l’importo di fr. 400.- quale anticipo delle spese di causa.
C. Con reclamo 4
novembre 2024 RE 1 insorge contro la decisione sull’anticipo delle spese.
Il reclamo non è stato
notificato alle parti.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321
cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320
CPC).
Nel caso concreto la
richiesta d’anticipo è stata ricevuta dalla reclamante il 30 ottobre 2024 sicché
il reclamo, pervenuto alla Pretura il 4 novembre 2024, è tempestivo e quindi,
da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 321
CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve contenere, tra l’altro,
precise domande di causa. Nel caso concreto la reclamante sostiene che “CO 1 e CO
2.
sono da tempo a conoscenza della rinuncia all’eredità autenticata in Germania,
che avrebbe quindi dovuto essere resa nota al momento della richiesta del
certificato ereditario originale”. Conclude quindi che “non sono responsabile
di questa omissione e pertanto non voglio sostenere alcuna spesa legale per
essa”.
Pur non formulando domande
precise, si capisce che la reclamante non vuole anticipare le spese di
procedura. È quindi da entrare nel merito del gravame.
3.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
4.
Il Pretore ha
chiesto l’anticipo delle spese per la procedura a RE 1 che chiede di fatto la
modifica/annullamento del certificato ereditario. Ciò che risulta conforme all’art.
98.
CPC, né la reclamante sostiene il contrario. La reclamante adduce invero che
l’indicazione del fratello quale erede nel certificato ereditario è dovuta alla
mancata comunicazione della sua rinuncia all’eredità, omissione di cui essa non
è responsabile. La questione non è però rilevante, ritenuto che è RE 1 ad aver
postulato la rettifica sicché è lei a dover anticipare le spese della procedura
sulla cui attribuzione definitiva il Pretore deciderà nella decisione finale. È
poi da considerare che sulla scorta degli atti non è possibile determinare a
chi sia eventualmente imputabile l’omessa notifica dell’esistenza di un atto di
rinuncia ereditaria: il certificato ereditario è stato richiesto dall’avv. __________
e nulla permette di ipotizzare ch’egli conoscesse l’esistenza dell’atto
notarile di rinuncia ereditaria steso dal notaio germanico. Neppure risultano
dagli atti elementi per stabilire se i tre eredi siano stati informati del
rilascio del certificato ereditario prima che lo stesso fosse rilasciato dal
Pretore.
Gli argomenti
sollevati dalla reclamante non sono quindi atti a far apparire la decisione impugnata
frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’applicazione
errata del diritto. Il reclamo deve quindi essere respinto.
5.
Le spese processuali
andrebbero poste a carico della reclamante, soccombente. Eccezionalmente si
rinuncia tuttavia a prelevare spese.
6.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 4 novembre
2024.
di RE 1 è respinto.
2.
Non si prelevano spese
processuali.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause
aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30'000.- franchi (fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore
litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,
entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). In caso di ricorso la parte
ricorrente dovrà indicare il valore litigioso per motivare l’ammissibilità del
rimedio di diritto.