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Decisione

13.2024.73

Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali.

22 novembre 2024Italiano6 min

settembre 2024 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per presentare l’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.73

Lugano

22 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2024.939 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa

da

RE 1

contro

CO 1

CO 2

e

ora sul reclamo 4 novembre 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 25 ottobre 2024 del

Pretore di Locarno-Campagna;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. __________, nata il __________,

domiciliata ad __________, è deceduta a __________ il __________.

Il 14 giugno 2024 l’avv.

__________ ha proceduto alla pubblicazione del testamento olografo della

defunta avanti il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna. In seguito,

su istanza 26 agosto 2024 dell’avv. __________, il Pretore ha emesso il

certificato ereditario, indicando quali eredi il marito della defunta CO 1

nonché i figli RE 1 e CO 2.

B. Con scritto 10

settembre 2024 in lingua tedesca, inviato per posta elettronica, RE 1 si è

rivolta al Pretore ed ha formulato varie richieste - sulle quali non è qui il

caso di soffermarsi - rilevando anche che il fratello CO 2 aveva rinunciato

all’eredità mediante atto notarile.

Con ordinanza 13

settembre 2024 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per presentare l’istanza

in italiano e indicare in modo comprensibile quali fossero le sue richieste.

Ricevuta l’istanza 8

ottobre 2024 il Pretore, con ordinanza 25 ottobre 2024, ha assegnato a RE 1 un

termine per munirsi di un patrocinatore. Ha quindi disposto la disgiunzione

della domanda di modifica/annullamento del certificato ereditario dalle altre

richieste. Con separata ordinanza di medesima data le ha quindi assegnato un termine

per versare l’importo di fr. 400.- quale anticipo delle spese di causa.

C. Con reclamo 4

novembre 2024 RE 1 insorge contro la decisione sull’anticipo delle spese.

Il reclamo non è stato

notificato alle parti.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103.

CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124.

CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321

cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320

CPC).

Nel caso concreto la

richiesta d’anticipo è stata ricevuta dalla reclamante il 30 ottobre 2024 sicché

il reclamo, pervenuto alla Pretura il 4 novembre 2024, è tempestivo e quindi,

da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 321

CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve contenere, tra l’altro,

precise domande di causa. Nel caso concreto la reclamante sostiene che “CO 1 e CO

2.

sono da tempo a conoscenza della rinuncia all’eredità autenticata in Germania,

che avrebbe quindi dovuto essere resa nota al momento della richiesta del

certificato ereditario originale”. Conclude quindi che “non sono responsabile

di questa omissione e pertanto non voglio sostenere alcuna spesa legale per

essa”.

Pur non formulando domande

precise, si capisce che la reclamante non vuole anticipare le spese di

procedura. È quindi da entrare nel merito del gravame.

3.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).

4.

Il Pretore ha

chiesto l’anticipo delle spese per la procedura a RE 1 che chiede di fatto la

modifica/annullamento del certificato ereditario. Ciò che risulta conforme all’art.

98.

CPC, né la reclamante sostiene il contrario. La reclamante adduce invero che

l’indicazione del fratello quale erede nel certificato ereditario è dovuta alla

mancata comunicazione della sua rinuncia all’eredità, omissione di cui essa non

è responsabile. La questione non è però rilevante, ritenuto che è RE 1 ad aver

postulato la rettifica sicché è lei a dover anticipare le spese della procedura

sulla cui attribuzione definitiva il Pretore deciderà nella decisione finale. È

poi da considerare che sulla scorta degli atti non è possibile determinare a

chi sia eventualmente imputabile l’omessa notifica dell’esistenza di un atto di

rinuncia ereditaria: il certificato ereditario è stato richiesto dall’avv. __________

e nulla permette di ipotizzare ch’egli conoscesse l’esistenza dell’atto

notarile di rinuncia ereditaria steso dal notaio germanico. Neppure risultano

dagli atti elementi per stabilire se i tre eredi siano stati informati del

rilascio del certificato ereditario prima che lo stesso fosse rilasciato dal

Pretore.

Gli argomenti

sollevati dalla reclamante non sono quindi atti a far apparire la decisione impugnata

frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’applicazione

errata del diritto. Il reclamo deve quindi essere respinto.

5.

Le spese processuali

andrebbero poste a carico della reclamante, soccombente. Eccezionalmente si

rinuncia tuttavia a prelevare spese.

6.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 4 novembre

2024.

di RE 1 è respinto.

2.

Non si prelevano spese

processuali.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause

aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30'000.- franchi (fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore

litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,

entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). In caso di ricorso la parte

ricorrente dovrà indicare il valore litigioso per motivare l’ammissibilità del

rimedio di diritto.