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Decisione

13.2024.75

Petizione inammissibile per mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine suppletorio. Presupposto processuale. Decisione finale: appello o reclamo in funzione del valore litigioso.

27 novembre 2024Italiano8 min

sentenza del 15 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.75

13.2024.76

Lugano

27 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2024.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione

31 agosto 2024 da

AP 1

contro

AO 1

AO 2

AO 3

tutti rappr. da RA 1

e

ora sull’appello 21 novembre 2024 di AP 1 contro la decisione di inammissibilità

23 ottobre 2024 del Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. __________, AO 2 e AO

3 hanno concesso in locazione a AP 1 un appartamento nello stabile di loro

proprietà in via __________ a __________. ll canone di locazione è stato

stabilito in fr. 500.- mensili, oltre a fr. 100.- per le spese accessorie.

La conduttrice essendo in

mora con il pagamento del canone, i locatori ne hanno chiesto lo sfratto. Con

sentenza del 15 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha

ordinato a AP 1 di liberare immediatamente l’appartamento

in questione. Con reclamo 1° marzo 2024 AP 1 è

insorta contro la predetta sentenza. Il 12 marzo 2024 la Camera civile dei

reclami del Tribunale d’appello (CCR) ha respinto la richiesta di concedere

effetto sospensivo al reclamo ritenendo che ad un esame sommario la sentenza

impugnata non poteva dirsi errata. Con decisione 26 marzo 2024 la CCR, preso

atto che la reclamante aveva lasciato l’ente locato, ha stralciato il reclamo

perché diventato senza interesse.

B. Con petizione 31

agosto 2024 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1, AO 2 e AO 3 al pagamento

dell’importo di fr. 8'140.- e di “annullare la diffida di pagamento del 28

maggio 2024, del conguaglio spese 2023 e della fattura cambio cilindro del 2

maggio 2024”. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio e la designazione di un avvocato d’ufficio.

C. Con decisione 3

settembre 2024 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio

rilevando, tra l’altro, che le pretese dell’attrice di complessivi fr. 9'411.90

erano “già di primo acchito infondate per almeno fr. 8'987.57”. Egli ha inoltre

assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni per versare fr. 200.- quale anticipo

delle spese giudiziarie.

Con reclamo 13 settembre

2024 AP 1 ha chiesto che, previa concessione dell’effetto sospensivo al

reclamo, la decisione impugnata sia annullata e che “alla ricorrente è concessa

la gratuità della procedura e il diritto a un giudizio e per l’effetto disporre

alla Pretura di Bellinzona l’esame della causa senza l’anticipo delle spese”.

La richiesta di concedere

effetto sospensivo al gravame è stata respinta con decisione 17 settembre 2024

perché il reclamo appariva privo di possibilità di esito favorevole.

Con ordinanza 9 ottobre

2024 il Pretore ha quindi assegnato a AP 1 un ultimo termine di 10 giorni per

versare l’anticipo delle spese processuali.

Il reclamo 13 settembre

2024 è poi stato respinto da questa Camera con sentenza 28 ottobre 2024.

D. Con decisione 23

ottobre 2024 il Pretore, constatato il mancato versamento dell’anticipo, ha

dichiarato inammissibile la petizione e posto le spese di fr. 100.- a carico

dell’attrice.

E. Con appello 21 novembre

2024 AP 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione

impugnata sia annullata e di “concedere alla ricorrente la gratuità della

procedura e il diritto ad un giudizio e per l’effetto disporre alla Pretura di Mendrisio-Sud

l’esame della causa senza l’anticipo delle spese”.

L’appello non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il versamento

dell’anticipo delle spese giudiziarie costituisce un presupposto processuale (art.

59.

cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di

irricevibilità da parte del giudice (art. 101 cpv. 3 CPC).

1.1

Una decisione pronunciata

sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella fattispecie prevista

dall’art. 103 CPC. Trattasi invece di una decisione finale ai sensi dell’art.

236.

CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del valore litigioso

(Trezzini in: Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed, n. 3a ad art.

101; Sterchi in: Berner Kommentar

ZPO 2012, n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103).

1.2

Considerato che il valore litigioso

è di fr. 8’140.-, contro la sentenza del Pretore è dato unicamente il rimedio

del reclamo (art. 308 cpv. 2 CPC), nel termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1

CPC). Vero è che il Pretore ha indicato erroneamente quale mezzo d’impugnazione

l’appello. La questione a sapere se l’indicazione - errata - dell’appello quale

mezzo d’impugnazione sia da considerare quale svista immediatamente

riconoscibile - tanto da dover rimproverare a AP 1 la scelta di un rimedio

giuridico errato - può restare aperta, perché, comunque, il gravame è destinato

all’insuccesso.

2.

La ricorrente

rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto e un errato

accertamento dei fatti nell’ambito della decisione 3 settembre 2024 con cui ha

respinto la sua domanda di esonero dall’anticipo spese del 31 agosto 2024

(recte: gratuito patrocinio). In particolare laddove ha negato il presupposto

della probabilità di esito favorevole della causa. Essa adduce che RA 1 ha

fatto eseguire lo sfratto il 12 marzo 2024, malgrado che essa avesse impugnato

la relativa decisione. Rileva che la sua richiesta di concedere effetto

sospensivo al gravame è stata respinta dalla CCR il 12 marzo ma ricevuta dalle

parti solo il giorno successivo. E da quel giorno essa aveva ancora 30 giorni

di tempo per impugnare la decisione avanti il Tribunale federale. Di

conseguenza la decisione pretorile non avrebbe potuto essere eseguita prima di

una decisione del Tribunale federale, rispettivamente non prima della scadenza

del termine di ricorso a quest’autorità, vale a dire non prima dell’11 aprile

2024.

L’agire dei locatori sarebbe quindi stato temerario e in malafede.

3.

Il Pretore ha dichiarato

inammissibile la causa perché, a dipendenza del mancato versamento

dell’anticipo delle spese, faceva difetto un presupposto processuale. Con

quest’argomentazione AP 1 non si confronta minimamente. Il gravame è quindi

inammissibile già per carenza di motivazione.

In realtà AP 1 tenta di rimettere

in discussione la decisione di diniego del gratuito patrocinio del Pretore. Se

non che, quella decisione essa già l’aveva impugnata con il reclamo 13

settembre 2024, sollevando le medesime censure. Respinta la domanda di

concedere effetto sospensivo al gravame perché sprovvisto di probabilità di

esito favorevole, la decisione del Pretore è stata confermata da questa Camera con

sentenza 28 ottobre 2024.

4.

Per quanto riguarda

la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda sede, la stessa

va respinta, il gravame essendo manifestamente privo di probabilità di successo

(art. 117 lett. b CPC).

5.

Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art.

2.

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–) sono poste

a carico della ricorrente. Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo

state chieste osservazioni alla controparte.

6.

Vista

la manifesta inammissibilità del gravame e ritenuto che la causa non pone questioni

di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio viene emanato da

questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a

n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l’“appello” 21

novembre 2024 di AP 1 è respinto.

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese processuali, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico

di AP 1.

4.

Notificazione

(unitamente all’“appello” 21 novembre 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14 (art. 113, 117 LTF). Se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale, è dato, nel medesimo termine, il ricorso in

materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).