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Decisione

13.2024.8

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile.

17 maggio 2024Italiano7 min

prove in calce al verbale il Pretore ha ammesso l’edizione da L__________, S__________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.8

Lugano

17 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2022.222 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con

petizione 21 novembre 2022 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE 1

patrocinata dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 1° febbraio 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 17 gennaio 2024;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 21

novembre 2022 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 103'460.–

oltre accessori a titolo di remunerazione per un contratto di consulenza.

Con risposta 20 febbraio

2023 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.

Con gli allegati di

replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe in data 17 ottobre 2023, con ordinanza sulle

prove in calce al verbale il Pretore ha ammesso l’edizione da L__________, S__________

e B__________, società tutte con sede a __________, “della prova documentale

degli avvenuti pagamenti per le consulenze prestate da CO 1”. In data 17

ottobre 2023 egli ha quindi emanato le relative disposizioni ordinatorie,

assegnando alle tre società un termine per produrre i documenti in questione.

Con scritti rimessi alla posta il 9 novembre 2023 S__________ e B__________

hanno chiesto una proroga del suddetto termine e di poter consegnare la

documentazione tramite l’avv. PA 1.

Con ordinanza 16 novembre

la proroga è stata concessa e alla parte attrice è stato assegnato un termine

per comunicare se concordava con la trasmissione della documentazione tramite

l’avv. PA 1.

Rilevato che l’edizione di

documenti da L__________ non era possibile perché la società era stata chiusa,

il Pretore, constatato che la parte attrice aveva acconsentito alla

trasmissione dei documenti tramite l’avv. PA 1, con ordinanza 1° dicembre 2023

ha disposto che i documenti chiesti in edizione a S__________ e B__________

potevano essere prodotti tramite il medesimo. Per quanto concerne L__________ è

poi stato assegnato alla convenuta un termine per produrre la documentazione,

ciò ritenuto che la medesima società apparteneva al gruppo riconducibile alla

convenuta medesima.

Con istanza 7 dicembre 2023

la convenuta ha chiesto al Pretore di assegnarle un ulteriore termine di 15

giorni per produrre la documentazione richiesta, istanza accolta con ordinanza

11 dicembre 2023. In data 29 dicembre 2023 la convenuta, facendo riferimento

alle ordinanze 1° e 11 dicembre 2023, ha inoltrato una “dichiarazione per l’integrazione

documentale …”.

Con ordinanza 3 gennaio

2024 il Pretore ha constatato che il termine per la produzione dei documenti era

decorso infruttuoso ed ha concluso che “la prova delle edizioni documentali da

S__________ e da B__________ è da ritenersi ritirata”.

C. Con scritto 16

gennaio 2024 la convenuta ha prodotto la documentazione chiesta in edizione, sostenendone

la tempestività a dipendenza della proroga del termine che le era stata concessa.

Con ordinanza 17 gennaio

2024 il Pretore ha dichiarato tardiva la produzione dei documenti relativi a S__________

e a B__________ rilevando che la richiesta di proroga del 7 dicembre 2023

riguardava unicamente la produzione dei documenti di L__________, ma non anche delle

altre due società.

D. Con reclamo 1°

febbraio 2024 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che, previa

concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, essa sia annullata e sia fatto

ordine al Pretore di assegnare a S__________ e a B__________ un nuovo termine

per produrre la documentazione contabile richiesta loro in edizione.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 23 gennaio 2024. Rimesso alla posta il 1° febbraio

2024.

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

2.3

Nel caso in esame la reclamante

non ha neppure sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile sicché non

è da entrare nel merito delle censure sollevate.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, tenuto conto del valore di causa di fr. 103'460.– sono fissate

in fr. 400.– e in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr.

100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della

reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

4.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

La presente decisione

rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° febbraio 2024 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

La domanda di

concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 1° febbraio 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93

LTF.