13.2024.8
Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile.
17 maggio 2024Italiano7 min
prove in calce al verbale il Pretore ha ammesso l’edizione da L__________, S__________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.8
Lugano
17 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2022.222 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
petizione 21 novembre 2022 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 1° febbraio 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 17 gennaio 2024;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 21
novembre 2022 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 103'460.–
oltre accessori a titolo di remunerazione per un contratto di consulenza.
Con risposta 20 febbraio
2023 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli allegati di
replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Esperito il
dibattimento delle prime arringhe in data 17 ottobre 2023, con ordinanza sulle
prove in calce al verbale il Pretore ha ammesso l’edizione da L__________, S__________
e B__________, società tutte con sede a __________, “della prova documentale
degli avvenuti pagamenti per le consulenze prestate da CO 1”. In data 17
ottobre 2023 egli ha quindi emanato le relative disposizioni ordinatorie,
assegnando alle tre società un termine per produrre i documenti in questione.
Con scritti rimessi alla posta il 9 novembre 2023 S__________ e B__________
hanno chiesto una proroga del suddetto termine e di poter consegnare la
documentazione tramite l’avv. PA 1.
Con ordinanza 16 novembre
la proroga è stata concessa e alla parte attrice è stato assegnato un termine
per comunicare se concordava con la trasmissione della documentazione tramite
l’avv. PA 1.
Rilevato che l’edizione di
documenti da L__________ non era possibile perché la società era stata chiusa,
il Pretore, constatato che la parte attrice aveva acconsentito alla
trasmissione dei documenti tramite l’avv. PA 1, con ordinanza 1° dicembre 2023
ha disposto che i documenti chiesti in edizione a S__________ e B__________
potevano essere prodotti tramite il medesimo. Per quanto concerne L__________ è
poi stato assegnato alla convenuta un termine per produrre la documentazione,
ciò ritenuto che la medesima società apparteneva al gruppo riconducibile alla
convenuta medesima.
Con istanza 7 dicembre 2023
la convenuta ha chiesto al Pretore di assegnarle un ulteriore termine di 15
giorni per produrre la documentazione richiesta, istanza accolta con ordinanza
11 dicembre 2023. In data 29 dicembre 2023 la convenuta, facendo riferimento
alle ordinanze 1° e 11 dicembre 2023, ha inoltrato una “dichiarazione per l’integrazione
documentale …”.
Con ordinanza 3 gennaio
2024 il Pretore ha constatato che il termine per la produzione dei documenti era
decorso infruttuoso ed ha concluso che “la prova delle edizioni documentali da
S__________ e da B__________ è da ritenersi ritirata”.
C. Con scritto 16
gennaio 2024 la convenuta ha prodotto la documentazione chiesta in edizione, sostenendone
la tempestività a dipendenza della proroga del termine che le era stata concessa.
Con ordinanza 17 gennaio
2024 il Pretore ha dichiarato tardiva la produzione dei documenti relativi a S__________
e a B__________ rilevando che la richiesta di proroga del 7 dicembre 2023
riguardava unicamente la produzione dei documenti di L__________, ma non anche delle
altre due società.
D. Con reclamo 1°
febbraio 2024 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che, previa
concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, essa sia annullata e sia fatto
ordine al Pretore di assegnare a S__________ e a B__________ un nuovo termine
per produrre la documentazione contabile richiesta loro in edizione.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 23 gennaio 2024. Rimesso alla posta il 1° febbraio
2024.
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
2.3
Nel caso in esame la reclamante
non ha neppure sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile sicché non
è da entrare nel merito delle censure sollevate.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, tenuto conto del valore di causa di fr. 103'460.– sono fissate
in fr. 400.– e in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr.
100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della
reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
4.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
La presente decisione
rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° febbraio 2024 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
La domanda di
concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 1° febbraio 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93
LTF.