13.2024.9
La domanda di gratuito patrocinio è sussidiaria alla provvigione ad litem. La domanda di provvigione ad litem va debitamente quantificata e motivata.
3 maggio 2024Italiano22 min
e verificare, di cui l’attrice però non faceva menzione per rapporto all’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
13.2024.9
13.2024.10
Lugano
3 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2023.31 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio unilaterale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 marzo 2023 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 9
febbraio 2024 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2024 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua domanda di provisio ad litem (dispositivo n.
1) e quella di gratuito patrocinio (dispositivo n. 2);
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio il 6 ottobre 2018 a __________. Dalla loro unione è nato il
figlio __________.
In esito ad una procedura
di misure a protezione dell’unione coniugale, con decisione 16 febbraio 2023 il
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha autorizzato i coniugi
a vivere separati con effetto dal 1° gennaio 2021, ha attribuito l’abitazione
coniugale alla moglie, ha affidato il figlio alla madre, ha istituito una
curatela educativa a favore del figlio con ampio potere di rappresentanza e di
vigilanza sulle relazioni personali e facoltà di stabilire i diritti di visita,
ha fissato per il figlio un contributo alimentare mensile di fr. 900.– e di
accudimento di fr. 600.– oltre l’assegno di legge dal 1° marzo 2023, un
contributo alimentare di fr. 1'100.– e di accudimento di fr. 400.– oltre l’assegno
di legge dal 1° dicembre 2023 e un contributo alimentare di fr. 1'100.– oltre
l’assegno di legge dal 1° settembre 2024, ha annullato l’addebito mensile di
fr. 2'000.– a favore della moglie e a carico del conto bancario cointestato ai
due coniugi presso Banca __________, ha confermato la procura collettiva a due
su detto conto, e ha ordinato lo sblocco delle quote sociali intestate al
marito presso __________ Sagl di __________.
B. Con petizione 10
marzo 2023 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha
chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto con CO 1,
l’attribuzione del saldo sul conto cointestato ai coniugi presso Banca __________
in ragione di fr. 10'000.– per sé e la rimanenza a favore del figlio __________,
l’assegnazione a titolo di liquidazione del regime matrimoniale di un importo di
fr. ……, l’autorità parentale congiunta sul figlio __________ con affidamento alla
madre e riservati i diritti di visita stabiliti dal curatore educativo, il
versamento di un contributo di mantenimento di fr. 2'191.65 a favore del figlio
__________, la suddivisione a metà fra i coniugi delle spese straordinarie del figlio,
la suddivisione per legge degli averi previdenziali, e l’attribuzione alla
moglie degli accrediti per compiti educativi. RE 1 ha inoltre chiesto di essere
posta al beneficio della provisio ad litem e, in via subordinata, di
essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. PA 1 ed esenzione dalle spese processuali.
All’udienza del 3 maggio
2023 il Pretore aggiunto ha accertato il motivo del divorzio, e la mancata
intesa delle parti in punto alle conseguenze accessorie.
C. Con risposta 2 maggio
(correttamente: giugno) 2023 CO 1 ha chiesto la ripartizione a metà fra i
coniugi del saldo di fr. 13'342.23 sul conto cointestato presso Banca __________,
la liquidazione del regime matrimoniale così che ogni coniuge resta
proprietario degli effetti personali e dei beni in suo possesso o a lui
intestati rispettivamente debitore dei debiti da lui contratti o a lui
intestati, l’affidamento alla madre del figlio __________ con autorità
parentale congiunta e ampio diritto alle relazioni personali tra padre e figlio
riservato un minimo di regolamentazione in caso di disaccordo, il versamento al
figlio __________ di fr. 900.– oltre l’assegno di legge aumentati a fr. 1'100.–
oltre l’assegno di legge dal 1° dicembre 2023, la suddivisione per legge degli averi
previdenziali e l’attribuzione alla moglie degli accrediti per compiti
educativi.
Le richieste di giudizio
sono state ribadite dai coniugi, la moglie con replica 28 agosto 2023 e il
marito con duplica 29 settembre 2023.
D. All’udienza del 4
dicembre 2023 le parti hanno notificato i mezzi di prova e formulato le reciproche
opposizioni. Hanno raggiunto un accordo sulle modalità di esercizio dei diritti
di visita.
Il Pretore aggiunto il 31
ottobre 2023 ha richiamato l’incarto dall’Autorità regionale di protezione __________.
Il 20 dicembre 2023 ha quindi ammesso tutti i mezzi di prova offerti dalle
parti.
E. Con decisione 29
gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di provvigione ad
litem (dispositivo n. 1) dell’attrice e pure la subordinata domanda di
ammissione al gratuito patrocinio (dispositivo n. 2).
F. Con reclamo 9
febbraio 2024 RE 1 dichiara di impugnare i dispositivi n. 1 e n. 2 della
decisione 29 gennaio 2024 che chiede di riformare nel senso di accogliere la
sua istanza di gratuito patrocinio per la procedura di divorzio innanzi la
Pretura di Bellinzona. Per la procedura di reclamo l’interessata chiede una provvigione
ad litem di fr. 2'000.– e, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La reclamante dichiara di
impugnare i punti 1 (reiezione della domanda di provvigione ad litem) e
2 (reiezione della domanda di gratuito patrocinio) del dispositivo della decisione
29 gennaio 2024.
La decisione sulla provvigione
(provisio) ad litem - secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale - non è un provvedimento cautelare nel senso degli art. 261 segg. o
276 CPC (né dell’art. 104 LTF), bensì una pretesa di carattere sostanziale
derivante dal diritto di famiglia, in particolare fondata sui doveri che
discendono dal matrimonio: si tratta perciò di un giudizio indipendente emanato
in procedura sommaria a norma dell’art. 271 CPC (I CCA 11.2023.42 24 aprile
2023 consid. 1 e riferimenti, 11.2020.115 1° luglio 2021 consid. 1 e
riferimenti, sentenza del TF 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2
ribadito in DTF 143 III 617 consid. 7). Come tale esso è appellabile se il
valore litigioso raggiunge almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), a
contrario è unicamente impugnabile con reclamo (art. 319 lett. a CPC).
La reclamante indica di
impugnare il dispositivo n. 1 della decisione 29 gennaio 2024 attinente la
domanda di provvigione ad litem, ma su questo punto non trae alcuna
conclusione né formula richieste di giudizio. Peraltro, in difetto di una
debita quantificazione della provvigione ad litem, il rimedio giuridico
(appello/reclamo) nemmeno era determinabile. Su questo punto il gravame è inammissibile.
2. Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito
patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art.
119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art.
321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
2.1 La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 30 gennaio 2024. Spedito il 9 febbraio 2024 (busta
d’invio originale) il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.2 Il reclamo, trattato in
procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
3. L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta
applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito
patrocinio (Bastons Bulletti, in:
Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:
DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121).
Il reclamo è accompagnato
da un plico di documenti, oltre alla decisione impugnata (doc. B e C al
reclamo). Ad eccezione di quelli che già fanno parte del fascicolo processuale
(doc. A al reclamo, doc. D-J al reclamo), gli annessi doc. K (dichiarazione di
tassazione per l’anno fiscale 2022) e doc. L (documenti vari a comprova del suo
stato di indigenza, fra cui assicurazione cassa malattia, conto bancario e
conto postale) sono nuovi, sicché giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC sono ammissibili
limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il reclamo.
4. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.1 Il Pretore aggiunto ha respinto
la richiesta di provvigione ad litem in quanto non era stata
quantificata e motivata dall’attrice. E, chiesta tra le righe della domanda di
gratuito patrocinio, aveva verosimilmente fuorviato il convenuto che al
riguardo non aveva preso posizione. Il primo giudice ha peraltro rilevato che
il conto intestato congiuntamente ai coniugi presso Banca __________,
rivendicato integralmente per sé dalla moglie e in ragione di un mezzo dal
marito, presentava un saldo attivo all’8 febbraio 2023 di fr. 25'000.–, mentre
Fatti
i documenti agli atti davano riscontro di ulteriori conti bancari da analizzare
e verificare, di cui l’attrice però non faceva menzione per rapporto all’istanza
di provvigione ad litem 10 marzo 2023. Il Pretore aggiunto ha così ritenuto
che se fosse stata quantificata, la richiesta avrebbe verosimilmente avuto esito
favorevole. Se ne doveva concludere che il motivo per cui era stata respinta
non andava ricondotto all’impossibilità per l’attrice di vedersela accolta.
Poiché non erano dati i
presupposti per considerare impossibile il versamento di una provvigione ad
litem da parte del convenuto o impossibile per l’attrice di prelevare il necessario
direttamente dal conto bancario cointestato, il Pretore aggiunto ha respinto la
domanda di gratuito patrocinio, senza assegnare ripetibili al convenuto.
4.2 La reclamante lamenta
un’errata applicazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei
fatti, per non avere il Pretore aggiunto considerato la sua età avanzata e il
suo precario stato di salute.
5. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii)
- ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e
dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art.
118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non
esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
5.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio
2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
5.2 Lo strumento del gratuito
patrocinio è sussidiario rispetto alla provvigione ad litem e, più in
generale, rispetto all’obbligo di mantenimento dell’altro coniuge dedotto dal
diritto di famiglia giusta gli art. 159 cpv. 3 e 163 CC (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed.,
2017, n. 55 ad art. 117; Bernasconi,
in: Trezzini e al., op. cit., n. 19 ad art. 276). Questo significa che se il
coniuge rinuncia a presentare una domanda di provvigione ad litem
nonostante ne abbia diritto, il beneficio del gratuito patrocinio gli è
precluso: la richiesta di gratuito patrocinio potrà quindi essere accolta
unicamente quando è stabilito che il richiedente non è nelle condizioni di
ottenere alcuna provvigione ad litem dall’altro coniuge, ma fintanto che
vi è incertezza al riguardo la via del gratuito patrocinio gli è impedita (Trezzini, op. cit., n. 57 ad art. 117).
Si può prescindere dal formulare preventivamente una siffatta richiesta
indirizzandosi da subito a quella di gratuito patrocinio solo se è fin dall’inizio
evidente e chiaro che l’altro coniuge non può fornire una provvigione ad
litem oppure che il suo ottenimento sottostà a difficoltà straordinarie (Trezzini, op. cit., n. 58 ad art. 117).
Da una parte assistita da
un avvocato ben si può pretendere che con l’istanza di gratuito patrocinio
spieghi perché non è possibile esigere dalla controparte il versamento di una
provvigione ad litem, così che il giudice - tenuto conto del principio
di sussidiarietà - possa accertarne pregiudizialmente l’impossibilità. L’istanza
di gratuito patrocinio può così essere respinta già perché difetta quella
motivazione, in quanto non spetta al giudice andare a scorrere gli atti e
trovare gli argomenti necessari per escludere il riconoscimento di una
provvigione ad litem (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2023 del 20
dicembre 2023 consid. 3.2).
6. Il Pretore aggiunto
ha ripreso il tenore della domanda di provvigione ad litem come formulata
nel “petitum” (“La signora RE 1 è posta al beneficio della provisio ad litem,
subordinatamente è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio […]”), e
spiegato che era da respingere in quanto non era stata né quantificata né
motivata.
6.1 Per la reclamante un fatto
non contestato è da considerare ammesso, sicché a torto il Pretore aggiunto ha
ritenuto il convenuto giustificato per non avere preso posizione sulla sua
richiesta. Afferma che già a una prima lettura la richiesta di provvigione ad
litem era priva di chances di successo. Lamenta pure un formalismo
eccessivo in quanto era difficile quantificare una richiesta di provvigione ad
litem a inizio causa. Inoltre, per la massima inquisitoria sociale, il
primo giudice aveva un dovere di interpello accresciuto e quindi avrebbe dovuto
chiederle di cifrare quella domanda, soprattutto perché aveva periodicamente comunicato
alla Pretura il dispendio.
6.2 L’argomentazione dell’interessata
risulta tuttavia fuorviante e contraddittoria. In effetti se da un canto sostiene
che la mancata contestazione della richiesta di provvigione ad litem da
parte del convenuto vale quale fatto ammesso, quindi implicitamente quale prova
della possibilità a prestarla visto che è proprio in tal senso che l’attrice
aveva formulato la domanda, pretende poi dall’altro che la richiesta era da considerare
sprovvista di ogni chances. Ma delle due, l’una. Non solo.
6.3 La reclamante non pretende nemmeno
di avere in qualche modo contestualizzato l’impossibilità per il convenuto di
anticipare la provvigione ad litem nel momento in cui l’ha formulata. E
a ben vedere non pretende neanche di averlo fatto in seguito. Va altresì
evidenziato che la quantificazione di una pretesa in denaro non è un’opzione,
bensì un obbligo sancito dall’art. 84 cpv. 2 CPC e una componente essenziale
del procedimento (Trezzini, op.
cit., n. 26 ad art. 84), fermo restando che in caso di incertezza è perlomeno da
indicare un valore minimo provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC). In concreto, l’interessata
non sostiene di avere quantificato la sua richiesta. Ciò che del resto, a
fronte di un “dispendio […] periodicamente comunicato”, avrebbe sempre potuto fare
a posteriori. Risulta pertanto pretestuoso che ora censuri di formalismo
eccessivo l’agire del Pretore aggiunto e gli rimproveri persino di non averla
interpellata. Di conseguenza - alla luce anche della recente prassi del
Tribunale federale (sentenza 5A_19/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 3.2) – nelle
circostanze così descritte non vi è motivo di ritenere che, respingendo l’istanza
di gratuito patrocinio quale strumento sussidiario della provvigione al
litem, il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i
fatti o applicato in modo errato il diritto. Priva di ogni fondamento, la
censura va respinta.
7. A titolo
abbondanziale, il Pretore aggiunto ha poi invero rilevato che il conto bancario
intestato congiuntamente ai coniugi presso Banca __________ presentava un saldo
di fr. 25'000.–, saldo che la reclamante rivendicava per intero mentre il
convenuto per metà. Il primo giudice ha con ciò ritenuto che l’interessata
poteva far fronte al pagamento di acconti alla propria legale o avanzare
pretese a titolo di provvigione ad litem (decisione impugnata, pag. 2
nel mezzo). Ha inoltre soggiunto che vi erano altri conti da analizzare e
verificare, che l’attrice non aveva però contestualizzato rispetto alla domanda
di provvigione ad litem.
7.1 La reclamante afferma che il
Considerandi
conto bancario cointestato a cui si riferiva il Pretore aggiunto presentava un
saldo di fr. 13'342.23, che tale importo avrebbe dovuto verosimilmente coprire il
mantenimento del figlio poiché il convenuto da settembre 2023 non pagava gli
alimenti dovuti e non aveva mezzi per farlo, che ad ogni modo quell’importo costituiva
la riserva di soccorso da considerare per il calcolo dell’anticipo dall’ente
pubblico rispetto ai costi delle misure a protezione dei figli e, ancora, che
la reclamante non aveva soldi e non aveva entrate. Precisa infine che la
domanda di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio non potevano
essere inficiate per il solo fatto di avere richiesto informazioni anche rispetto
ad altri conti del convenuto tesi ad appurare le proprie pretese in relazione
alla liquidazione del regime matrimoniale dei beni.
7.2
Ora, del conto intestato
congiuntamente ai coniugi presso Banca __________ la reclamante ha prodotto
agli atti la sola prima pagina di un estratto datato 8 febbraio 2023 e riferito
al periodo dal 1° febbraio 2022 all’8 febbraio 2023 (doc. H): e da questi risulta
un saldo di fr. 24'729.93 rilevabile al 31 gennaio 2022, rispettivamente di fr.
25'579.93 al 5 agosto 2022. È pur vero che, in proposito, la decisione
cautelare e di merito 16 febbraio 2023 emessa dal Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno-Città in esito alla procedura di protezione
dell’unione coniugale, ha accertato un saldo di fr. 13'342.23 all’8 febbraio
2023.
(doc. D pag. 5 nel mezzo n. 5). E, in tal senso del resto, anche la
petizione (act. I pag. 6 n. 7.3) e la risposta (act. II pag. 7 n. 2). Di questi
la reclamante rivendicava per sé fr. 10'000.– e la rimanenza per il figlio
(act. I pag. 6 e 9), da destinare a liquidazione di propri debiti in
considerazione del fatto che il convenuto aveva a suo tempo beneficiato di una corrispondente
cifra di fr. 10'000.– per far fronte ai suoi costi dell’avvocato, a oneri
fiscali e a spese straordinarie (act. III pag. 3 in fine e 4). Ancora con
scritto datato (erroneamente) 17 ottobre 2023 ma pervenuto alla Pretura il 16
novembre 2023 (fascicolo mappa bianca “corrispondenza + ordinanze” e
tracciamento dell’invio __________) in relazione al citato conto bancario
cointestato e al relativo saldo l’interessata rammentava che “al signor CO 1
[…] erano stati deliberati fr. 10'000.– proprio per poter far fronte ai costi
del suo avvocato” e chiedeva pertanto di poter “beneficiare dello stesso
trattamento e, dopo aver fatto fronte alle spese legali, il restante importo
potrà essere suddiviso in ragione di un mezzo per ciascuno dei due coniugi”. Sicché,
a ben vedere, la medesima reclamante riconosceva che vi era margine per pretendere
una provvigione ad litem dal convenuto. Pacifico del resto che (anche)
quel conto rientrasse nella liquidazione del regime matrimoniale, come peraltro
evidenziava già la decisione cautelare e di merito 16 febbraio 2023 nella causa
di protezione dell’unione coniugale (doc. D pag. 5 n. 7). Che il Pretore
aggiunto si sia dipartito, oltretutto a titolo meramente abbondanziale, da un
importo di fr. 25'000.– non cambia la sostanza. Il reclamo non può che essere
respinto.
8.
La reclamante rimprovera
al Pretore aggiunto di “… aver negato il gratuito patrocinio, perché la
convenuta avrebbe subordinato la richiesta al mancato pagamento delle
ripetibili, denotando finalità diversa dall’indennità per ripetibili …”. Oltre
che incomprensibile la critica è manifestamente infondata giacché dalla
decisione impugnata non risulta affatto che il primo giudice abbia affrontato
quest’argomento.
Il Pretore aggiunto ha in
concreto respinto l’istanza di gratuito patrocinio della reclamante, perché si
trattava di un beneficio sussidiario alla provvigione ad litem, perché
l’istanza di provvigione ad litem era da respingere in quanto non quantificata
e non motivata, e perché nello specifico vi era margine per farlo e laddove lo
fosse stata avrebbe trovato probabile accoglimento. E per quanto si è detto le
argomentazioni della reclamante non invalidano tale conclusione (sopra, consid.
6.
e 7). L’esistenza del conto cointestato ai due coniugi con un saldo di fr.
13'342.23 all’8 febbraio 2023 è pacifica e oggettiva, a prescindere dalla
situazione personale e lavorativa del convenuto (ovvero senza lavoro, a cui era
stata negata l’invalidità, e sprovvisto di risparmi e soldi per moglie e figlio).
Che per la prima volta innanzi a questa Camera, la reclamante venga ora a sostenere
che “era evidente che la richiesta di provvisio ad litem è stata
effettuata unicamente per giusta forma, ma che il signor CO 1 non avrebbe mai
potuto far fronte al pagamento delle spese legali dell’avvocato” pare - una
volta ancora - pretestuoso. Di nuovo, il reclamo va respinto.
9.
Obietta la
reclamante che, in regime di gratuito patrocinio, per le cause di divorzio su
richiesta comune o richiesta unilaterale è da riconoscere un onorario
forfettario massimo di fr. 4'200.– giusta l’art. 5 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), che il 2 dicembre 2023
aveva comunicato il superamento di quel limite soglia, che con il sollecito del
22.
gennaio 2024 aveva fatto presente al primo giudice che per prassi era da decidere
senza indugio la domanda di gratuito patrocinio e che questi aveva negato la
provvigione ad litem e il gratuito patrocinio il 29 gennaio 2024 ad
oltre un anno dall’avvio della causa. Rileva che la procedura di divorzio è all’evidenza
difficoltosa poiché le parti non riuscivano a conversare e il figlio aveva seri
problemi di comportamento, giocoforza quindi il superamento del limite soglia
di onorario.
È indubbio e legittimo
l’interesse, tanto della parte che ha presentato domanda di gratuito patrocinio
quanto del legale che la rappresenta, a conoscere in tempi ragionevoli se quel
beneficio le è concesso (III CCA 13.2021.153/13.2022.6 del 7 giugno 2022
consid. 4.3). Ma, come visto, il gratuito patrocinio è stato negato in quanto
sussidiario della provvigione ad litem, di cui era stata omessa la quantificazione
e la motivazione, e che, invero, laddove lo fosse stata avrebbe persino potuto trovare
accoglimento (sopra, consid. 6, 7 e 8). Lacuna questa a cui, a ben vedere, l’interessata
avrebbe anche potuto rimediare. Ogni disquisizione in punto all’autorizzazione
a superare la cifra forfettaria di fr 4'200.– risulta così inutile.
10.
Per i costi giudiziari
legati al procedimento innanzi a questa Camera, la reclamante chiede in via
principale il riconoscimento di una provvigione ad litem di fr. 2'000.–.
Tenuto conto della situazione economica del marito, l’interessata chiede in via
subordinata il beneficio del gratuito patrocinio.
10.1
Ancorché tesa a finanziare i
costi di una procedura di ricorso, la pretesa di provvigione ad litem non
trae origine dalla decisione impugnata (DTF 143 III 617 consid. 7). Sicché
un’istanza di provvigione ad litem va inoltrata al Pretore rispettivamente
Pretore aggiunto competente, quand’anche la prestazione richiesta sia volta a coprire
le spese processuali e di patrocinio in appello (ancora di recente: I CCA 11.2023.123
16.
novembre 2023 consid. 1). Presentata in questa sede di giudizio la stessa
risulta inammissibile.
Si volesse anche ritenere
- come afferma la reclamante - che il convenuto non ha modo di anticipare una somma
a questo titolo, l’istanza di gratuito patrocinio per il reclamo non troverebbe
comunque accoglimento. A prescindere da uno stato d’indigenza (art. 117 lett. a
CPC), a fronte di censure anche inammissibili e pretestuose, il gravame non
presentava sin dall’inizio probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
11.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Tenuto conto del principio di soccombenza (art. 106 CPC) i relativi
costi andrebbero a carico della reclamante. Nondimeno, tenuto conto delle
particolari circostanze del caso specifico e in via del tutto eccezionale per
questa volta si soprassiede al prelievo di spese processuali.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 9 febbraio 2024 di RE 1 è respinto.
2.
La domanda di
provvigione ad litem per il reclamo è inammissibile.
3.
La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo è respinta.
4.
Non si prelevano
spese processuali.
5.
Notificazione
(unitamente al reclamo 9 febbraio 2024 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).