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Decisione

13.2024.9

La domanda di gratuito patrocinio è sussidiaria alla provvigione ad litem. La domanda di provvigione ad litem va debitamente quantificata e motivata.

3 maggio 2024Italiano22 min

e verificare, di cui l’attrice però non faceva menzione per rapporto all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

13.2024.9

13.2024.10

Lugano

3 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2023.31 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio unilaterale) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 marzo 2023 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 9

febbraio 2024 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2024 con cui il Pretore

aggiunto ha respinto la sua domanda di provisio ad litem (dispositivo n.

1) e quella di gratuito patrocinio (dispositivo n. 2);

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio il 6 ottobre 2018 a __________. Dalla loro unione è nato il

figlio __________.

In esito ad una procedura

di misure a protezione dell’unione coniugale, con decisione 16 febbraio 2023 il

Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha autorizzato i coniugi

a vivere separati con effetto dal 1° gennaio 2021, ha attribuito l’abitazione

coniugale alla moglie, ha affidato il figlio alla madre, ha istituito una

curatela educativa a favore del figlio con ampio potere di rappresentanza e di

vigilanza sulle relazioni personali e facoltà di stabilire i diritti di visita,

ha fissato per il figlio un contributo alimentare mensile di fr. 900.– e di

accudimento di fr. 600.– oltre l’assegno di legge dal 1° marzo 2023, un

contributo alimentare di fr. 1'100.– e di accudimento di fr. 400.– oltre l’assegno

di legge dal 1° dicembre 2023 e un contributo alimentare di fr. 1'100.– oltre

l’assegno di legge dal 1° settembre 2024, ha annullato l’addebito mensile di

fr. 2'000.– a favore della moglie e a carico del conto bancario cointestato ai

due coniugi presso Banca __________, ha confermato la procura collettiva a due

su detto conto, e ha ordinato lo sblocco delle quote sociali intestate al

marito presso __________ Sagl di __________.

B. Con petizione 10

marzo 2023 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha

chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto con CO 1,

l’attribuzione del saldo sul conto cointestato ai coniugi presso Banca __________

in ragione di fr. 10'000.– per sé e la rimanenza a favore del figlio __________,

l’assegnazione a titolo di liquidazione del regime matrimoniale di un importo di

fr. ……, l’autorità parentale congiunta sul figlio __________ con affidamento alla

madre e riservati i diritti di visita stabiliti dal curatore educativo, il

versamento di un contributo di mantenimento di fr. 2'191.65 a favore del figlio

__________, la suddivisione a metà fra i coniugi delle spese straordinarie del figlio,

la suddivisione per legge degli averi previdenziali, e l’attribuzione alla

moglie degli accrediti per compiti educativi. RE 1 ha inoltre chiesto di essere

posta al beneficio della provisio ad litem e, in via subordinata, di

essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. PA 1 ed esenzione dalle spese processuali.

All’udienza del 3 maggio

2023 il Pretore aggiunto ha accertato il motivo del divorzio, e la mancata

intesa delle parti in punto alle conseguenze accessorie.

C. Con risposta 2 maggio

(correttamente: giugno) 2023 CO 1 ha chiesto la ripartizione a metà fra i

coniugi del saldo di fr. 13'342.23 sul conto cointestato presso Banca __________,

la liquidazione del regime matrimoniale così che ogni coniuge resta

proprietario degli effetti personali e dei beni in suo possesso o a lui

intestati rispettivamente debitore dei debiti da lui contratti o a lui

intestati, l’affidamento alla madre del figlio __________ con autorità

parentale congiunta e ampio diritto alle relazioni personali tra padre e figlio

riservato un minimo di regolamentazione in caso di disaccordo, il versamento al

figlio __________ di fr. 900.– oltre l’assegno di legge aumentati a fr. 1'100.–

oltre l’assegno di legge dal 1° dicembre 2023, la suddivisione per legge degli averi

previdenziali e l’attribuzione alla moglie degli accrediti per compiti

educativi.

Le richieste di giudizio

sono state ribadite dai coniugi, la moglie con replica 28 agosto 2023 e il

marito con duplica 29 settembre 2023.

D. All’udienza del 4

dicembre 2023 le parti hanno notificato i mezzi di prova e formulato le reciproche

opposizioni. Hanno raggiunto un accordo sulle modalità di esercizio dei diritti

di visita.

Il Pretore aggiunto il 31

ottobre 2023 ha richiamato l’incarto dall’Autorità regionale di protezione __________.

Il 20 dicembre 2023 ha quindi ammesso tutti i mezzi di prova offerti dalle

parti.

E. Con decisione 29

gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di provvigione ad

litem (dispositivo n. 1) dell’attrice e pure la subordinata domanda di

ammissione al gratuito patrocinio (dispositivo n. 2).

F. Con reclamo 9

febbraio 2024 RE 1 dichiara di impugnare i dispositivi n. 1 e n. 2 della

decisione 29 gennaio 2024 che chiede di riformare nel senso di accogliere la

sua istanza di gratuito patrocinio per la procedura di divorzio innanzi la

Pretura di Bellinzona. Per la procedura di reclamo l’interessata chiede una provvigione

ad litem di fr. 2'000.– e, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La reclamante dichiara di

impugnare i punti 1 (reiezione della domanda di provvigione ad litem) e

2 (reiezione della domanda di gratuito patrocinio) del dispositivo della decisione

29 gennaio 2024.

La decisione sulla provvigione

(provisio) ad litem - secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale - non è un provvedimento cautelare nel senso degli art. 261 segg. o

276 CPC (né dell’art. 104 LTF), bensì una pretesa di carattere sostanziale

derivante dal diritto di famiglia, in particolare fondata sui doveri che

discendono dal matrimonio: si tratta perciò di un giudizio indipendente emanato

in procedura sommaria a norma dell’art. 271 CPC (I CCA 11.2023.42 24 aprile

2023 consid. 1 e riferimenti, 11.2020.115 1° luglio 2021 consid. 1 e

riferimenti, sentenza del TF 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2

ribadito in DTF 143 III 617 consid. 7). Come tale esso è appellabile se il

valore litigioso raggiunge almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), a

contrario è unicamente impugnabile con reclamo (art. 319 lett. a CPC).

La reclamante indica di

impugnare il dispositivo n. 1 della decisione 29 gennaio 2024 attinente la

domanda di provvigione ad litem, ma su questo punto non trae alcuna

conclusione né formula richieste di giudizio. Peraltro, in difetto di una

debita quantificazione della provvigione ad litem, il rimedio giuridico

(appello/reclamo) nemmeno era determinabile. Su questo punto il gravame è inammissibile.

2. Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito

patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art.

119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art.

321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

2.1 La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 30 gennaio 2024. Spedito il 9 febbraio 2024 (busta

d’invio originale) il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.2 Il reclamo, trattato in

procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

3. L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta

applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito

patrocinio (Bastons Bulletti, in:

Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:

DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121).

Il reclamo è accompagnato

da un plico di documenti, oltre alla decisione impugnata (doc. B e C al

reclamo). Ad eccezione di quelli che già fanno parte del fascicolo processuale

(doc. A al reclamo, doc. D-J al reclamo), gli annessi doc. K (dichiarazione di

tassazione per l’anno fiscale 2022) e doc. L (documenti vari a comprova del suo

stato di indigenza, fra cui assicurazione cassa malattia, conto bancario e

conto postale) sono nuovi, sicché giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC sono ammissibili

limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il reclamo.

4. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.1 Il Pretore aggiunto ha respinto

la richiesta di provvigione ad litem in quanto non era stata

quantificata e motivata dall’attrice. E, chiesta tra le righe della domanda di

gratuito patrocinio, aveva verosimilmente fuorviato il convenuto che al

riguardo non aveva preso posizione. Il primo giudice ha peraltro rilevato che

il conto intestato congiuntamente ai coniugi presso Banca __________,

rivendicato integralmente per sé dalla moglie e in ragione di un mezzo dal

marito, presentava un saldo attivo all’8 febbraio 2023 di fr. 25'000.–, mentre

Fatti

i documenti agli atti davano riscontro di ulteriori conti bancari da analizzare

e verificare, di cui l’attrice però non faceva menzione per rapporto all’istanza

di provvigione ad litem 10 marzo 2023. Il Pretore aggiunto ha così ritenuto

che se fosse stata quantificata, la richiesta avrebbe verosimilmente avuto esito

favorevole. Se ne doveva concludere che il motivo per cui era stata respinta

non andava ricondotto all’impossibilità per l’attrice di vedersela accolta.

Poiché non erano dati i

presupposti per considerare impossibile il versamento di una provvigione ad

litem da parte del convenuto o impossibile per l’attrice di prelevare il necessario

direttamente dal conto bancario cointestato, il Pretore aggiunto ha respinto la

domanda di gratuito patrocinio, senza assegnare ripetibili al convenuto.

4.2 La reclamante lamenta

un’errata applicazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei

fatti, per non avere il Pretore aggiunto considerato la sua età avanzata e il

suo precario stato di salute.

5. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii)

- ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e

dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art.

118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non

esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

5.1 È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio

2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

5.2 Lo strumento del gratuito

patrocinio è sussidiario rispetto alla provvigione ad litem e, più in

generale, rispetto all’obbligo di mantenimento dell’altro coniuge dedotto dal

diritto di famiglia giusta gli art. 159 cpv. 3 e 163 CC (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed.,

2017, n. 55 ad art. 117; Bernasconi,

in: Trezzini e al., op. cit., n. 19 ad art. 276). Questo significa che se il

coniuge rinuncia a presentare una domanda di provvigione ad litem

nonostante ne abbia diritto, il beneficio del gratuito patrocinio gli è

precluso: la richiesta di gratuito patrocinio potrà quindi essere accolta

unicamente quando è stabilito che il richiedente non è nelle condizioni di

ottenere alcuna provvigione ad litem dall’altro coniuge, ma fintanto che

vi è incertezza al riguardo la via del gratuito patrocinio gli è impedita (Trezzini, op. cit., n. 57 ad art. 117).

Si può prescindere dal formulare preventivamente una siffatta richiesta

indirizzandosi da subito a quella di gratuito patrocinio solo se è fin dall’inizio

evidente e chiaro che l’altro coniuge non può fornire una provvigione ad

litem oppure che il suo ottenimento sottostà a difficoltà straordinarie (Trezzini, op. cit., n. 58 ad art. 117).

Da una parte assistita da

un avvocato ben si può pretendere che con l’istanza di gratuito patrocinio

spieghi perché non è possibile esigere dalla controparte il versamento di una

provvigione ad litem, così che il giudice - tenuto conto del principio

di sussidiarietà - possa accertarne pregiudizialmente l’impossibilità. L’istanza

di gratuito patrocinio può così essere respinta già perché difetta quella

motivazione, in quanto non spetta al giudice andare a scorrere gli atti e

trovare gli argomenti necessari per escludere il riconoscimento di una

provvigione ad litem (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2023 del 20

dicembre 2023 consid. 3.2).

6. Il Pretore aggiunto

ha ripreso il tenore della domanda di provvigione ad litem come formulata

nel “petitum” (“La signora RE 1 è posta al beneficio della provisio ad litem,

subordinatamente è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio […]”), e

spiegato che era da respingere in quanto non era stata né quantificata né

motivata.

6.1 Per la reclamante un fatto

non contestato è da considerare ammesso, sicché a torto il Pretore aggiunto ha

ritenuto il convenuto giustificato per non avere preso posizione sulla sua

richiesta. Afferma che già a una prima lettura la richiesta di provvigione ad

litem era priva di chances di successo. Lamenta pure un formalismo

eccessivo in quanto era difficile quantificare una richiesta di provvigione ad

litem a inizio causa. Inoltre, per la massima inquisitoria sociale, il

primo giudice aveva un dovere di interpello accresciuto e quindi avrebbe dovuto

chiederle di cifrare quella domanda, soprattutto perché aveva periodicamente comunicato

alla Pretura il dispendio.

6.2 L’argomentazione dell’interessata

risulta tuttavia fuorviante e contraddittoria. In effetti se da un canto sostiene

che la mancata contestazione della richiesta di provvigione ad litem da

parte del convenuto vale quale fatto ammesso, quindi implicitamente quale prova

della possibilità a prestarla visto che è proprio in tal senso che l’attrice

aveva formulato la domanda, pretende poi dall’altro che la richiesta era da considerare

sprovvista di ogni chances. Ma delle due, l’una. Non solo.

6.3 La reclamante non pretende nemmeno

di avere in qualche modo contestualizzato l’impossibilità per il convenuto di

anticipare la provvigione ad litem nel momento in cui l’ha formulata. E

a ben vedere non pretende neanche di averlo fatto in seguito. Va altresì

evidenziato che la quantificazione di una pretesa in denaro non è un’opzione,

bensì un obbligo sancito dall’art. 84 cpv. 2 CPC e una componente essenziale

del procedimento (Trezzini, op.

cit., n. 26 ad art. 84), fermo restando che in caso di incertezza è perlomeno da

indicare un valore minimo provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC). In concreto, l’interessata

non sostiene di avere quantificato la sua richiesta. Ciò che del resto, a

fronte di un “dispendio […] periodicamente comunicato”, avrebbe sempre potuto fare

a posteriori. Risulta pertanto pretestuoso che ora censuri di formalismo

eccessivo l’agire del Pretore aggiunto e gli rimproveri persino di non averla

interpellata. Di conseguenza - alla luce anche della recente prassi del

Tribunale federale (sentenza 5A_19/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 3.2) – nelle

circostanze così descritte non vi è motivo di ritenere che, respingendo l’istanza

di gratuito patrocinio quale strumento sussidiario della provvigione al

litem, il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i

fatti o applicato in modo errato il diritto. Priva di ogni fondamento, la

censura va respinta.

7. A titolo

abbondanziale, il Pretore aggiunto ha poi invero rilevato che il conto bancario

intestato congiuntamente ai coniugi presso Banca __________ presentava un saldo

di fr. 25'000.–, saldo che la reclamante rivendicava per intero mentre il

convenuto per metà. Il primo giudice ha con ciò ritenuto che l’interessata

poteva far fronte al pagamento di acconti alla propria legale o avanzare

pretese a titolo di provvigione ad litem (decisione impugnata, pag. 2

nel mezzo). Ha inoltre soggiunto che vi erano altri conti da analizzare e

verificare, che l’attrice non aveva però contestualizzato rispetto alla domanda

di provvigione ad litem.

7.1 La reclamante afferma che il

Considerandi

conto bancario cointestato a cui si riferiva il Pretore aggiunto presentava un

saldo di fr. 13'342.23, che tale importo avrebbe dovuto verosimilmente coprire il

mantenimento del figlio poiché il convenuto da settembre 2023 non pagava gli

alimenti dovuti e non aveva mezzi per farlo, che ad ogni modo quell’importo costituiva

la riserva di soccorso da considerare per il calcolo dell’anticipo dall’ente

pubblico rispetto ai costi delle misure a protezione dei figli e, ancora, che

la reclamante non aveva soldi e non aveva entrate. Precisa infine che la

domanda di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio non potevano

essere inficiate per il solo fatto di avere richiesto informazioni anche rispetto

ad altri conti del convenuto tesi ad appurare le proprie pretese in relazione

alla liquidazione del regime matrimoniale dei beni.

7.2

Ora, del conto intestato

congiuntamente ai coniugi presso Banca __________ la reclamante ha prodotto

agli atti la sola prima pagina di un estratto datato 8 febbraio 2023 e riferito

al periodo dal 1° febbraio 2022 all’8 febbraio 2023 (doc. H): e da questi risulta

un saldo di fr. 24'729.93 rilevabile al 31 gennaio 2022, rispettivamente di fr.

25'579.93 al 5 agosto 2022. È pur vero che, in proposito, la decisione

cautelare e di merito 16 febbraio 2023 emessa dal Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno-Città in esito alla procedura di protezione

dell’unione coniugale, ha accertato un saldo di fr. 13'342.23 all’8 febbraio

2023.

(doc. D pag. 5 nel mezzo n. 5). E, in tal senso del resto, anche la

petizione (act. I pag. 6 n. 7.3) e la risposta (act. II pag. 7 n. 2). Di questi

la reclamante rivendicava per sé fr. 10'000.– e la rimanenza per il figlio

(act. I pag. 6 e 9), da destinare a liquidazione di propri debiti in

considerazione del fatto che il convenuto aveva a suo tempo beneficiato di una corrispondente

cifra di fr. 10'000.– per far fronte ai suoi costi dell’avvocato, a oneri

fiscali e a spese straordinarie (act. III pag. 3 in fine e 4). Ancora con

scritto datato (erroneamente) 17 ottobre 2023 ma pervenuto alla Pretura il 16

novembre 2023 (fascicolo mappa bianca “corrispondenza + ordinanze” e

tracciamento dell’invio __________) in relazione al citato conto bancario

cointestato e al relativo saldo l’interessata rammentava che “al signor CO 1

[…] erano stati deliberati fr. 10'000.– proprio per poter far fronte ai costi

del suo avvocato” e chiedeva pertanto di poter “beneficiare dello stesso

trattamento e, dopo aver fatto fronte alle spese legali, il restante importo

potrà essere suddiviso in ragione di un mezzo per ciascuno dei due coniugi”. Sicché,

a ben vedere, la medesima reclamante riconosceva che vi era margine per pretendere

una provvigione ad litem dal convenuto. Pacifico del resto che (anche)

quel conto rientrasse nella liquidazione del regime matrimoniale, come peraltro

evidenziava già la decisione cautelare e di merito 16 febbraio 2023 nella causa

di protezione dell’unione coniugale (doc. D pag. 5 n. 7). Che il Pretore

aggiunto si sia dipartito, oltretutto a titolo meramente abbondanziale, da un

importo di fr. 25'000.– non cambia la sostanza. Il reclamo non può che essere

respinto.

8.

La reclamante rimprovera

al Pretore aggiunto di “… aver negato il gratuito patrocinio, perché la

convenuta avrebbe subordinato la richiesta al mancato pagamento delle

ripetibili, denotando finalità diversa dall’indennità per ripetibili …”. Oltre

che incomprensibile la critica è manifestamente infondata giacché dalla

decisione impugnata non risulta affatto che il primo giudice abbia affrontato

quest’argomento.

Il Pretore aggiunto ha in

concreto respinto l’istanza di gratuito patrocinio della reclamante, perché si

trattava di un beneficio sussidiario alla provvigione ad litem, perché

l’istanza di provvigione ad litem era da respingere in quanto non quantificata

e non motivata, e perché nello specifico vi era margine per farlo e laddove lo

fosse stata avrebbe trovato probabile accoglimento. E per quanto si è detto le

argomentazioni della reclamante non invalidano tale conclusione (sopra, consid.

6.

e 7). L’esistenza del conto cointestato ai due coniugi con un saldo di fr.

13'342.23 all’8 febbraio 2023 è pacifica e oggettiva, a prescindere dalla

situazione personale e lavorativa del convenuto (ovvero senza lavoro, a cui era

stata negata l’invalidità, e sprovvisto di risparmi e soldi per moglie e figlio).

Che per la prima volta innanzi a questa Camera, la reclamante venga ora a sostenere

che “era evidente che la richiesta di provvisio ad litem è stata

effettuata unicamente per giusta forma, ma che il signor CO 1 non avrebbe mai

potuto far fronte al pagamento delle spese legali dell’avvocato” pare - una

volta ancora - pretestuoso. Di nuovo, il reclamo va respinto.

9.

Obietta la

reclamante che, in regime di gratuito patrocinio, per le cause di divorzio su

richiesta comune o richiesta unilaterale è da riconoscere un onorario

forfettario massimo di fr. 4'200.– giusta l’art. 5 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), che il 2 dicembre 2023

aveva comunicato il superamento di quel limite soglia, che con il sollecito del

22.

gennaio 2024 aveva fatto presente al primo giudice che per prassi era da decidere

senza indugio la domanda di gratuito patrocinio e che questi aveva negato la

provvigione ad litem e il gratuito patrocinio il 29 gennaio 2024 ad

oltre un anno dall’avvio della causa. Rileva che la procedura di divorzio è all’evidenza

difficoltosa poiché le parti non riuscivano a conversare e il figlio aveva seri

problemi di comportamento, giocoforza quindi il superamento del limite soglia

di onorario.

È indubbio e legittimo

l’interesse, tanto della parte che ha presentato domanda di gratuito patrocinio

quanto del legale che la rappresenta, a conoscere in tempi ragionevoli se quel

beneficio le è concesso (III CCA 13.2021.153/13.2022.6 del 7 giugno 2022

consid. 4.3). Ma, come visto, il gratuito patrocinio è stato negato in quanto

sussidiario della provvigione ad litem, di cui era stata omessa la quantificazione

e la motivazione, e che, invero, laddove lo fosse stata avrebbe persino potuto trovare

accoglimento (sopra, consid. 6, 7 e 8). Lacuna questa a cui, a ben vedere, l’interessata

avrebbe anche potuto rimediare. Ogni disquisizione in punto all’autorizzazione

a superare la cifra forfettaria di fr 4'200.– risulta così inutile.

10.

Per i costi giudiziari

legati al procedimento innanzi a questa Camera, la reclamante chiede in via

principale il riconoscimento di una provvigione ad litem di fr. 2'000.–.

Tenuto conto della situazione economica del marito, l’interessata chiede in via

subordinata il beneficio del gratuito patrocinio.

10.1

Ancorché tesa a finanziare i

costi di una procedura di ricorso, la pretesa di provvigione ad litem non

trae origine dalla decisione impugnata (DTF 143 III 617 consid. 7). Sicché

un’istanza di provvigione ad litem va inoltrata al Pretore rispettivamente

Pretore aggiunto competente, quand’anche la prestazione richiesta sia volta a coprire

le spese processuali e di patrocinio in appello (ancora di recente: I CCA 11.2023.123

16.

novembre 2023 consid. 1). Presentata in questa sede di giudizio la stessa

risulta inammissibile.

Si volesse anche ritenere

- come afferma la reclamante - che il convenuto non ha modo di anticipare una somma

a questo titolo, l’istanza di gratuito patrocinio per il reclamo non troverebbe

comunque accoglimento. A prescindere da uno stato d’indigenza (art. 117 lett. a

CPC), a fronte di censure anche inammissibili e pretestuose, il gravame non

presentava sin dall’inizio probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

11.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Tenuto conto del principio di soccombenza (art. 106 CPC) i relativi

costi andrebbero a carico della reclamante. Nondimeno, tenuto conto delle

particolari circostanze del caso specifico e in via del tutto eccezionale per

questa volta si soprassiede al prelievo di spese processuali.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 9 febbraio 2024 di RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

provvigione ad litem per il reclamo è inammissibile.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo è respinta.

4.

Non si prelevano

spese processuali.

5.

Notificazione

(unitamente al reclamo 9 febbraio 2024 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).