13.2025.13
Reclamo in materia di prove. Nova determinanti per la ricevibilità del reclamo e presupposto del rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Perizia di comprensione e perizia giudiziaria con valore di prova
13 giugno 2025Italiano17 min
la reiezione. Contestualmente ha presentato una domanda riconvenzionale chiedendo
Source ti.ch
Incarto n.
13.2025.13
Lugano
13 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2022.167 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione
31 agosto 2022 da
CON1,
A______
patrocinata dall’avv.
PA2,
L______
contro
RE1,
L______
patrocinata dall’avv.
PA1,
L______
e ora sul reclamo 17
febbraio 2025 di RE1 contro la decisione
con cui il Pretore ha statuito in materia di prove;
ritenuto
in fatto: A.
CON1
(di seguito: CON1) è una società attiva nel settore delle fondazioni
profonde, paratie, pali di grande diametro, perforazione e consolidamento di
terreni, geotermia e pozzi.
RE1
(di seguito: RE1), in veste di promotrice, ha edificato un complesso
abitativo di tre palazzine denominato “R______
T______ S______” sul fondo part. n. ___
RFD del Comune di V______. L’opera, ultimata e
consegnata, presentava molteplici difetti tra cui importanti problemi di
infiltrazione di acqua nel locale sotterraneo comune alle tre palazzine.
A fine 2019 RE1 si è rivolta a CON1 affidandole l’esecuzione di opere di
impermeabilizzazione, che prevedeva in particolare un sistema di infiltrazione
di resine speciali. Tra le parti sono poi sorte divergenze in punto alla
realizzazione di queste opere e al pagamento della relativa mercede.
Fatti
B. Ottenuta l’autorizzazione ad
agire, con petizione 31 agosto 2022 CON1 ha
chiesto la condanna di RE1 al pagamento
della somma capitale di fr. 88'072.65 oltre interessi al 5% dal 26 novembre
2020, a saldo della mercede pattuita per l’esecuzione delle menzionate opere.
Con risposta 4 novembre 2022 RE1 si è opposta alla petizione postulandone
la reiezione. Contestualmente ha presentato una domanda riconvenzionale chiedendo
la condanna di CON1 al pagamento di fr.
90'543.85 oltre interessi del 5% dal 16 luglio 2020, importo di cui chiede la restituzione
in riduzione della mercede dovuta a fronte dell’esecuzione di opere inutili ed
inefficaci.
Con replica del 23 gennaio 2023 CON1 ha confermato la sua petizione e ha
chiesto di respingere la domanda riconvenzionale.
Con duplica 27 febbraio 2023 RE1, ribadita la sua opposizione alla
petizione, ha confermato la sua domanda riconvenzionale.
Con duplica riconvenzionale 30
marzo 2023 CON1 ha infine rinnovato il suo
punto di vista espresso il 28 [correttamente: 23] gennaio 2023 con memoriale di
replica e risposta alla domanda riconvenzionale.
C. All’udienza delle prime
arringhe tenutasi il 6 luglio 2023 le parti hanno riconfermato le proprie
antitetiche argomentazioni e richieste di giudizio, oltre a notificare i
rispettivi mezzi di prova.
Con decisione 14 luglio 2023, a
fronte delle ampie allegazioni e contestazioni delle parti e della tecnicità
della tematica litigiosa, il Pretore ha ordinato l’esecuzione di una perizia di
comprensione, formulato le relative domande e nominato a perito l’ing. L______ S______ autorizzandolo a procedere con un’ispezione
oculare. Ha quindi rinviato la decisione sugli altri mezzi di prova a dopo la consegna
del rapporto di comprensione.
Il 29 settembre 2023 è stato
rassegnato il referto della perizia di comprensione.
Il 16 ottobre 2023 RE1 ha presentato delle domande spontanee di
delucidazione e completamento del referto peritale. Il 26 ottobre 2023 CON1 ha chiesto la reiezione di quest’ultima
istanza.
D. Con decisione 3 febbraio
2025 il Pretore ha conferito alla perizia di comprensione valore di perizia
giudiziaria quale mezzo di prova sui medesimi punti sottoposti al perito
(dispositivo n. 1), con assegnazione al perito di un termine per rispondere ad
un altro specifico punto (dispositivo n. 2) e alle parti per esprimersi sui
quesiti peritali, proporne modifiche o aggiunte (dispositivo n. 3). Il primo
giudice ha respinto altri temi peritali, l’istanza 16 ottobre 2023 di
delucidazione e completamento e l’audizione di due testi ritenuta superata
dalla perizia giudiziaria. Ha invece ammesso la deposizione delle parti su uno specifico
punto e da esperire alla presenza del perito (dispositivo n. 4 e 5).
E. Con reclamo 17 febbraio
2025, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE1 chiede la riforma di questa decisione nel
senso di ammettere la sua istanza di delucidazione e di completamento del
referto peritale, di ammettere tutte le perizie da lei richieste con fissazione
di un termine di 15 giorni alle parti per formulare i relativi quesiti peritali,
di ammettere - senza limiti - le audizioni dei testi e le deposizioni delle
parti e il richiamo dell’incarto da altra Pretura. In via subordinata la
reclamante chiede l’annullamento della decisione impugnata con rinvio della
causa al Pretore per nuovo giudizio.
La richiesta di effetto
sospensivo è stata respinta con decisione presidenziale datata 8 maggio 2025.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore
statuisce in materia di prove rappresenta una disposizione ordinatoria
processuale ai sensi dei combinati art. 124 CPC e 154 CPC. In applicazione
degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la
stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato, notificato
il 4 febbraio 2025, è pervenuto l’indomani 5 febbraio alla reclamante (estratto
tracciamento degli invii). Per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il gravame
spedito con invio raccomandato lunedì 17 febbraio 2025 è tempestivo e pertanto,
da questo punto di vista, ammissibile.
2.
In sede di reclamo, per effetto
dell’art. 326 cpv. 1 CPC, non sono ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
Il Tribunale federale ha già
avuto modo di stabilire che tale divieto vale sempre, ma che se ne dà motivo la
decisione impugnata medesima l’ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova va nondimeno riconosciuta, giacché diversamente le argomentazioni
invocabili innanzi l’ultima istanza cantonale sarebbero più limitate rispetto a
quelle proponibili in sede federale per effetto dell’art. 99 cpv. 1 LTF (DTF
145.
III 422 consid. 5.2, DTF 139 III 466 consid. 3.4; Freiburghaus/Afheldt, in:
Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler, Kommentar zum ZPO, 4a ed.,
2025, n. 4a ad art. 326; Steininger,
in: Brunner/Schwander/Vischer, ZPO Kommentar, DIKE, 2025, n. 2 ad art. 326). In
tal senso sono in particolare ammissibili nuovi elementi di fatto e prove determinanti
per la ricevibilità del ricorso o che consentono di constatare che il ricorso è
diventato privo d’oggetto (sentenza del Tribunale federale 1C_181/2023 del 14
settembre 2023 consid. 1; Freiburghaus/Afheldt,
loc. cit.).
Ciò posto sono in linea di
massima da ritenere ammissibili - limitatamente alla presente procedura - i
nuovi documenti doc. 26, 27 e 28 che la reclamante produce con il gravame a
sostegno dell’esistenza del presupposto del rischio di pregiudizio
difficilmente riparabile (sotto, consid. 4, 4.1. 4.2. 4.3 e 4.4), condizione
necessaria per determinarne la ricevibilità.
3.
Il CPC prevede che con il
rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1
L’impugnabilità delle decisioni in
materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal
CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente (Borella, in:
Trezzini/Molo, Commentario pratico al CPC, IIIa ed., 2025, n. 26 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata
deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio
successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata
mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve
essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice
alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
3.2
Va qui ricordato che, di regola, le
decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e
l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione
principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale
4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero
del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art.
319.
lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di
merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una
specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato
pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo
(III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n.
47c).
Il giudice gode di un ampio
potere di apprezzamento nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle
parti, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio, ma intervenire
soltanto in caso di abuso o eccesso. In assenza di un pregiudizio difficilmente
riparabile è quindi solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e
determinarsi l’incidenza delle prove negate o non correttamente assunte. In
quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o
respinge le domande di causa e, se necessario, i motivi per i quali non ha
ritenuto di assumere eventuali prove.
3.3
Questa Camera ha già avuto modo di
rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte
colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in
contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica
eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito
conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg.
n. 47c). Il legislatore ha concretizzato e esteso il diritto di essere sentito
costituzionalmente garantito riconoscendo alle parti il diritto di partecipare
all’amministrazione della perizia giudiziaria e ad essere in tal senso
consultate (cfr. ad esempio 183 cpv. 1, 183 cpv. 3, 185 cpv. 2, 187 cpv. 4
CPC), fermo restando però che non necessariamente una lesione di questi diritti
si traduce poi in una lesione del diritto costituzionalmente garantito (Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 4a
ed., 2025, n. 36, 37 e 38 ad art. 183; III CCA 13.2023.98 13 marzo 2024 consid.
3.3
e 4, 13.2021.62 6 dicembre 2021 consid. 2.3.1, consid. 4 e consid. 6).
4.
A mente della reclamante il
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile è dato dall’impossibilità di
procedere con gli interventi di riparazione dell’immobile per porre rimedio
alle opere difettose eseguite dall’attrice. Rileva che le perizie richieste, e
negate dal Pretore, erano appunto volte a determinare la difettosità di questo
operato. E che a monte, per preservare il compimento di questi accertamenti
peritali, s’imponeva di mantenere intatto lo stato attuale nell’attesa di poter
poi censurare la mancata assunzione di dette prove mediante appello contro la decisione
finale. Tuttavia, a fronte del grave e importante deterioramento dello stato
dell’immobile che ne conseguiva, il posticipo ad oltranza di questi interventi
riparatori alfine di salvaguardare il proprio diritto alla prova e alla
proprietà sfociava in un pregiudizio difficilmente riparabile. Bastava
considerare che la decisione impugnata era stata emessa ben 570 giorni dopo la
prima ordinanza sulle prove datata 14 luglio 2023 e ben 493 giorni dal referto
peritale di comprensione.
4.1
Ora, a sostegno del rischio di
pregiudizio difficilmente riparabile la reclamante richiama in particolare i doc.
13, 16 e 24 già agli atti, oltre i doc. 26, 27 e 28 prodotti con il gravame
(sopra, consid. 2). Ma invano. L’interessata non tenta anzitutto nemmeno di
situare temporalmente la documentazione fotografica prodotta quale doc. 13, che
non reca alcuna data. Si volesse ritenere, nella migliore delle ipotesi, che risalga
all’anno 2022 in quanto prodotta con il memoriale di risposta 4 novembre 2022 e
domanda riconvenzionale, attesterebbe comunque un periodo non attuale. Con riferimento
al doc. 16 occorre d’altro canto rilevare che trattasi di un rapporto di
constatazione datato 5 maggio 2020 fatto allestire su mandato della reclamante e
teso ad accertare quella che era la situazione esistente prima dell’intervento
dell’attrice. Ma nemmeno le riproduzioni fotografiche in annesso al doc. 27 soccorrono
la reclamante, quand’anche palesino l’esistenza di innegabili criticità. Ammesso
e non concesso che si riferiscano tutte all’anno 2023 in cui peraltro è stata
eseguita la perizia di comprensione (sopra, consid. C), una volta di più non v’è
chi non veda che difficilmente queste immagini possono confortare l’esistenza
di un deterioramento concreto ed attuale a tal punto grave, importante ed
inesorabile da rendere verosimile il presupposto di rischio di pregiudizio
difficilmente riparabile necessario ai fini della ricevibilità di un reclamo
proposto il 17 febbraio 2025.
4.2
Sostiene in aggiunta la reclamante
che l’impossibilità di eseguire i necessari interventi riparatori sull’immobile
concretizzava e rendeva altresì attuale il rischio di azioni giudiziarie a suo
carico da parte dei comproprietari che avevano acquistato delle unità PPP e/o inquilini
che avevano preso in locazione delle unità PPP, azioni queste mirate all’ottenimento
di un risarcimento danni. L’impossibilità di procedere a quei lavori pregiudicava
finanche in senso negativo il valore dell’immobile, poiché riduceva sensibilmente
ogni possibilità di vendita futura di unità PPP o una loro offerta in locazione.
Tutti effetti questi che una sentenza finale a lei favorevole, e meglio nel
senso di una condanna della controparte alla restituzione della mercede pagata
in eccesso e rivendicata in via riconvenzionale, non avrebbe di certo mai
potuto compensare. Anche sotto questo profilo era così da ammettere l’esistenza
del presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.
4.3
Se non che, a differenza di quanto
reputa la reclamante, i documenti che lei identifica a comprova della sua tesi -
in particolare i doc. 13, 16 e 24 già agli atti e dei doc. 26, 27 e 28 prodotti
con il gravame - non sono affatto indicativi del preteso pregiudizio
difficilmente riparabile così manifestato. Certo, per quanto qui di interesse,
il doc. 24 attesta dell’esistenza di rimostranze da parte di condomini che
risalgono al 2023. E sempre in riferimento all’anno 2023 ulteriori segnalazioni
sono comprovate dal nuovo doc. 27 annesso al gravame. Nondimeno, diversamente
da quanto ipotizza la reclamante, queste circostanze non sembrano avere ostacolato
la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione. Basti considerare che - fino
a prova contraria - dal doc. 26 risulta a ben vedere la sottoscrizione di due
nuovi rapporti locativi con inizio il 1° ottobre 2023 e il 1° maggio 2023. Mentre
che con il verbale dell’assemblea condominiale tenutasi il 3 ottobre 2024 e
allegato al gravame quale doc. 28 viene unicamente documentato un aggiornamento
stringato ai partecipati in punto alla causa giudiziaria.
4.4
Tutto ciò considerato, in assenza
del presupposto fondamentale del reclamo, il gravame deve essere dichiarato
inammissibile. Diventa pertanto inutile disquisire oltre sulle censure di
merito sollevate dalla reclamante, fra cui quella rivolta alla limitazione data
alla deposizione delle parti, al diniego delle audizioni di testi e al diniego
del richiamo d’incarto.
5.
A mero titolo aggiuntivo, qualche
riflessione s’impone nondimeno rispetto al contestato tema della perizia di
comprensione. In merito la reclamante contesta la possibilità di attribuire a
posteriori valore probatorio ad una perizia di comprensione ordinata d’ufficio
dal Pretore, rilevando come ciò non sia desumibile dalla sentenza del Tribunale
federale 5A_910/2021 dell’8 marzo 2023 a cui il giudice aveva rinviato. In
sostanza l’interessata reputa siffatta eventualità lesiva del suo diritto alla
prova e del suo diritto di essere sentito, visto che una perizia giudiziaria
con valore probatorio non poteva essere ordinata d’ufficio dal giudice, che non
le era stato dato modo di formulare i relativi quesiti, che il referto peritale
era superficiale, impreciso nonché laconico, e che la sua istanza di
delucidazione e chiarimento era stata respinta.
5.1
Ora, vero è che la citata decisione
del Tribunale federale non accenna ad una trasformazione a posteriori di una
perizia di comprensione in perizia giudiziaria con valore di prova. Ma è
altrettanto vero che nemmeno la esclude. Nel caso concreto, a fronte delle risultanze
della perizia di comprensione il Pretore ha individuato e confermato quelli che
erano i temi controversi e giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Ed
egli ha così circoscritto quelli che, a suo modo di vedere, dovevano essere i quesiti
peritali determinanti ai fini della perizia giudiziaria con validità di prova. Ha
segnatamente conferito valore di domande ai seguenti punti su cui il perito era
chiamato a rispondere, e meglio: 1) se dai documenti prodotti agli atti risulta
quale era l’oggetto dell’intervento richiesto alla parte attrice, 2) se la
committente ha successivamente richiesto alla parte attrice delle nuove
lavorazioni, 3) se quanto eseguito dalla parte attrice corrisponde
all’intervento richiestole di eseguire, ciò con particolare riferimento
all’altezza fino a cui eseguire le iniezioni e, infine, 4) di accertare la
correttezza o meno del saldo di mercede richiesto per rapporto alle opere
eseguite. E, sotto questo profilo, giova fino a prova contraria rammentare che al
giudice compete - fra l’altro - tanto la direzione del procedimento (art. 124
CPC), quanto la decisione sui mezzi di prova pertinenti e da assumere (art. 152
CPC) e pure la formulazione dei quesiti peritali (art. 185 cpv. 1 CPC). Non
solo. In applicazione dell’art. 185 CPC il Pretore ha altresì assegnato alle
parti un termine per esprimersi sui quesiti peritali così determinati, dando loro
modo di proporre modifiche o aggiunte sicché esse hanno la possibilità di
chiedere approfondimenti su quegli specifici punti. Già per questo, la pretesa
violazione del diritto di essere sentito e del diritto alla prova risulta
sprovvista di ogni fondamento.
5.2
D’altro canto le perizie
giudiziarie chieste dalla reclamante avevano per sua stessa ammissione quale
finalità “la dimostrazione della difettosità dell’operato eseguito […] e della
non accettazione dell’opera” (reclamo, pag. 11 n. 16). Motivo per cui risulta
finanche pretestuoso il rimprovero mosso al Pretore di avere ordinato d’ufficio
la qui contestata perizia giudiziaria. Altra questione è quella legata
all’estensione data a questa prova - per quanto non coincida con tutti i temi
peritali postulati dalla reclamante - e che, dandosi il caso, andrà tuttavia valutata
e censurata con la decisione finale. Alla luce di queste considerazioni, la
reclamante può forse non condividere le particolari modalità seguite dal primo
giudice per adottare le domande peritali. Ma a questo stadio della causa e fino
a prova contraria tale modo di procedere, quand’anche insolito e inusuale, non può
essere ritenuto a priori lesivo del CPC.
6.
Le spese processuali,
stabilite giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la
soccombenza della reclamante (art. 106 CPC). Per le decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello la tassa di giustizia è stabilita giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e l’art. 14 LTG (minimo di fr.
100.– e massimo di fr. 10'000.–), ed è qui fissata in fr. 600.–. Non si pone la
questione delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni al
reclamo.
7.
Il gravame, inammissibile,
non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere
evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a
cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 febbraio 2025 di RE1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali,
fissate in fr. 600.– sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 17 febbraio 2025 alla controparte):
- avv.
PA1,
G______ P______,
Via
S______ B______ _,
L______;
- avv.
PA2,
A______ Sagl,
P______
C______ _,
L______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.