Lexipedia

Decisione

13.2025.13

Reclamo in materia di prove. Nova determinanti per la ricevibilità del reclamo e presupposto del rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Perizia di comprensione e perizia giudiziaria con valore di prova

13 giugno 2025Italiano17 min

la reiezione. Contestualmente ha presentato una domanda riconvenzionale chiedendo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2025.13

Lugano

13 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2022.167 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione

31 agosto 2022 da

CON1,

A______

patrocinata dall’avv.

PA2,

L______

contro

RE1,

L______

patrocinata dall’avv.

PA1,

L______

e ora sul reclamo 17

febbraio 2025 di RE1 contro la decisione

con cui il Pretore ha statuito in materia di prove;

ritenuto

in fatto: A.

CON1

(di seguito: CON1) è una società attiva nel settore delle fondazioni

profonde, paratie, pali di grande diametro, perforazione e consolidamento di

terreni, geotermia e pozzi.

RE1

(di seguito: RE1), in veste di promotrice, ha edificato un complesso

abitativo di tre palazzine denominato “R______

T______ S______” sul fondo part. n. ___

RFD del Comune di V______. L’opera, ultimata e

consegnata, presentava molteplici difetti tra cui importanti problemi di

infiltrazione di acqua nel locale sotterraneo comune alle tre palazzine.

A fine 2019 RE1 si è rivolta a CON1 affidandole l’esecuzione di opere di

impermeabilizzazione, che prevedeva in particolare un sistema di infiltrazione

di resine speciali. Tra le parti sono poi sorte divergenze in punto alla

realizzazione di queste opere e al pagamento della relativa mercede.

Fatti

B. Ottenuta l’autorizzazione ad

agire, con petizione 31 agosto 2022 CON1 ha

chiesto la condanna di RE1 al pagamento

della somma capitale di fr. 88'072.65 oltre interessi al 5% dal 26 novembre

2020, a saldo della mercede pattuita per l’esecuzione delle menzionate opere.

Con risposta 4 novembre 2022 RE1 si è opposta alla petizione postulandone

la reiezione. Contestualmente ha presentato una domanda riconvenzionale chiedendo

la condanna di CON1 al pagamento di fr.

90'543.85 oltre interessi del 5% dal 16 luglio 2020, importo di cui chiede la restituzione

in riduzione della mercede dovuta a fronte dell’esecuzione di opere inutili ed

inefficaci.

Con replica del 23 gennaio 2023 CON1 ha confermato la sua petizione e ha

chiesto di respingere la domanda riconvenzionale.

Con duplica 27 febbraio 2023 RE1, ribadita la sua opposizione alla

petizione, ha confermato la sua domanda riconvenzionale.

Con duplica riconvenzionale 30

marzo 2023 CON1 ha infine rinnovato il suo

punto di vista espresso il 28 [correttamente: 23] gennaio 2023 con memoriale di

replica e risposta alla domanda riconvenzionale.

C. All’udienza delle prime

arringhe tenutasi il 6 luglio 2023 le parti hanno riconfermato le proprie

antitetiche argomentazioni e richieste di giudizio, oltre a notificare i

rispettivi mezzi di prova.

Con decisione 14 luglio 2023, a

fronte delle ampie allegazioni e contestazioni delle parti e della tecnicità

della tematica litigiosa, il Pretore ha ordinato l’esecuzione di una perizia di

comprensione, formulato le relative domande e nominato a perito l’ing. L______ S______ autorizzandolo a procedere con un’ispezione

oculare. Ha quindi rinviato la decisione sugli altri mezzi di prova a dopo la consegna

del rapporto di comprensione.

Il 29 settembre 2023 è stato

rassegnato il referto della perizia di comprensione.

Il 16 ottobre 2023 RE1 ha presentato delle domande spontanee di

delucidazione e completamento del referto peritale. Il 26 ottobre 2023 CON1 ha chiesto la reiezione di quest’ultima

istanza.

D. Con decisione 3 febbraio

2025 il Pretore ha conferito alla perizia di comprensione valore di perizia

giudiziaria quale mezzo di prova sui medesimi punti sottoposti al perito

(dispositivo n. 1), con assegnazione al perito di un termine per rispondere ad

un altro specifico punto (dispositivo n. 2) e alle parti per esprimersi sui

quesiti peritali, proporne modifiche o aggiunte (dispositivo n. 3). Il primo

giudice ha respinto altri temi peritali, l’istanza 16 ottobre 2023 di

delucidazione e completamento e l’audizione di due testi ritenuta superata

dalla perizia giudiziaria. Ha invece ammesso la deposizione delle parti su uno specifico

punto e da esperire alla presenza del perito (dispositivo n. 4 e 5).

E. Con reclamo 17 febbraio

2025, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE1 chiede la riforma di questa decisione nel

senso di ammettere la sua istanza di delucidazione e di completamento del

referto peritale, di ammettere tutte le perizie da lei richieste con fissazione

di un termine di 15 giorni alle parti per formulare i relativi quesiti peritali,

di ammettere - senza limiti - le audizioni dei testi e le deposizioni delle

parti e il richiamo dell’incarto da altra Pretura. In via subordinata la

reclamante chiede l’annullamento della decisione impugnata con rinvio della

causa al Pretore per nuovo giudizio.

La richiesta di effetto

sospensivo è stata respinta con decisione presidenziale datata 8 maggio 2025.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore

statuisce in materia di prove rappresenta una disposizione ordinatoria

processuale ai sensi dei combinati art. 124 CPC e 154 CPC. In applicazione

degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la

stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello nel termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato, notificato

il 4 febbraio 2025, è pervenuto l’indomani 5 febbraio alla reclamante (estratto

tracciamento degli invii). Per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il gravame

spedito con invio raccomandato lunedì 17 febbraio 2025 è tempestivo e pertanto,

da questo punto di vista, ammissibile.

2.

In sede di reclamo, per effetto

dell’art. 326 cpv. 1 CPC, non sono ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.

Il Tribunale federale ha già

avuto modo di stabilire che tale divieto vale sempre, ma che se ne dà motivo la

decisione impugnata medesima l’ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova va nondimeno riconosciuta, giacché diversamente le argomentazioni

invocabili innanzi l’ultima istanza cantonale sarebbero più limitate rispetto a

quelle proponibili in sede federale per effetto dell’art. 99 cpv. 1 LTF (DTF

145.

III 422 consid. 5.2, DTF 139 III 466 consid. 3.4; Freiburghaus/Afheldt, in:

Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler, Kommentar zum ZPO, 4a ed.,

2025, n. 4a ad art. 326; Steininger,

in: Brunner/Schwander/Vischer, ZPO Kommentar, DIKE, 2025, n. 2 ad art. 326). In

tal senso sono in particolare ammissibili nuovi elementi di fatto e prove determinanti

per la ricevibilità del ricorso o che consentono di constatare che il ricorso è

diventato privo d’oggetto (sentenza del Tribunale federale 1C_181/2023 del 14

settembre 2023 consid. 1; Freiburghaus/Afheldt,

loc. cit.).

Ciò posto sono in linea di

massima da ritenere ammissibili - limitatamente alla presente procedura - i

nuovi documenti doc. 26, 27 e 28 che la reclamante produce con il gravame a

sostegno dell’esistenza del presupposto del rischio di pregiudizio

difficilmente riparabile (sotto, consid. 4, 4.1. 4.2. 4.3 e 4.4), condizione

necessaria per determinarne la ricevibilità.

3.

Il CPC prevede che con il

rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1

L’impugnabilità delle decisioni in

materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal

CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (Borella, in:

Trezzini/Molo, Commentario pratico al CPC, IIIa ed., 2025, n. 26 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata

deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al

processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio

successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata

mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve

essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice

alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

3.2

Va qui ricordato che, di regola, le

decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e

l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione

principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale

4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del

Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero

del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art.

319.

lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di

merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una

specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato

pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo

(III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n.

47c).

Il giudice gode di un ampio

potere di apprezzamento nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle

parti, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio, ma intervenire

soltanto in caso di abuso o eccesso. In assenza di un pregiudizio difficilmente

riparabile è quindi solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e

determinarsi l’incidenza delle prove negate o non correttamente assunte. In

quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o

respinge le domande di causa e, se necessario, i motivi per i quali non ha

ritenuto di assumere eventuali prove.

3.3

Questa Camera ha già avuto modo di

rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte

colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in

contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica

eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito

conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg.

n. 47c). Il legislatore ha concretizzato e esteso il diritto di essere sentito

costituzionalmente garantito riconoscendo alle parti il diritto di partecipare

all’amministrazione della perizia giudiziaria e ad essere in tal senso

consultate (cfr. ad esempio 183 cpv. 1, 183 cpv. 3, 185 cpv. 2, 187 cpv. 4

CPC), fermo restando però che non necessariamente una lesione di questi diritti

si traduce poi in una lesione del diritto costituzionalmente garantito (Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 4a

ed., 2025, n. 36, 37 e 38 ad art. 183; III CCA 13.2023.98 13 marzo 2024 consid.

3.3

e 4, 13.2021.62 6 dicembre 2021 consid. 2.3.1, consid. 4 e consid. 6).

4.

A mente della reclamante il

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile è dato dall’impossibilità di

procedere con gli interventi di riparazione dell’immobile per porre rimedio

alle opere difettose eseguite dall’attrice. Rileva che le perizie richieste, e

negate dal Pretore, erano appunto volte a determinare la difettosità di questo

operato. E che a monte, per preservare il compimento di questi accertamenti

peritali, s’imponeva di mantenere intatto lo stato attuale nell’attesa di poter

poi censurare la mancata assunzione di dette prove mediante appello contro la decisione

finale. Tuttavia, a fronte del grave e importante deterioramento dello stato

dell’immobile che ne conseguiva, il posticipo ad oltranza di questi interventi

riparatori alfine di salvaguardare il proprio diritto alla prova e alla

proprietà sfociava in un pregiudizio difficilmente riparabile. Bastava

considerare che la decisione impugnata era stata emessa ben 570 giorni dopo la

prima ordinanza sulle prove datata 14 luglio 2023 e ben 493 giorni dal referto

peritale di comprensione.

4.1

Ora, a sostegno del rischio di

pregiudizio difficilmente riparabile la reclamante richiama in particolare i doc.

13, 16 e 24 già agli atti, oltre i doc. 26, 27 e 28 prodotti con il gravame

(sopra, consid. 2). Ma invano. L’interessata non tenta anzitutto nemmeno di

situare temporalmente la documentazione fotografica prodotta quale doc. 13, che

non reca alcuna data. Si volesse ritenere, nella migliore delle ipotesi, che risalga

all’anno 2022 in quanto prodotta con il memoriale di risposta 4 novembre 2022 e

domanda riconvenzionale, attesterebbe comunque un periodo non attuale. Con riferimento

al doc. 16 occorre d’altro canto rilevare che trattasi di un rapporto di

constatazione datato 5 maggio 2020 fatto allestire su mandato della reclamante e

teso ad accertare quella che era la situazione esistente prima dell’intervento

dell’attrice. Ma nemmeno le riproduzioni fotografiche in annesso al doc. 27 soccorrono

la reclamante, quand’anche palesino l’esistenza di innegabili criticità. Ammesso

e non concesso che si riferiscano tutte all’anno 2023 in cui peraltro è stata

eseguita la perizia di comprensione (sopra, consid. C), una volta di più non v’è

chi non veda che difficilmente queste immagini possono confortare l’esistenza

di un deterioramento concreto ed attuale a tal punto grave, importante ed

inesorabile da rendere verosimile il presupposto di rischio di pregiudizio

difficilmente riparabile necessario ai fini della ricevibilità di un reclamo

proposto il 17 febbraio 2025.

4.2

Sostiene in aggiunta la reclamante

che l’impossibilità di eseguire i necessari interventi riparatori sull’immobile

concretizzava e rendeva altresì attuale il rischio di azioni giudiziarie a suo

carico da parte dei comproprietari che avevano acquistato delle unità PPP e/o inquilini

che avevano preso in locazione delle unità PPP, azioni queste mirate all’ottenimento

di un risarcimento danni. L’impossibilità di procedere a quei lavori pregiudicava

finanche in senso negativo il valore dell’immobile, poiché riduceva sensibilmente

ogni possibilità di vendita futura di unità PPP o una loro offerta in locazione.

Tutti effetti questi che una sentenza finale a lei favorevole, e meglio nel

senso di una condanna della controparte alla restituzione della mercede pagata

in eccesso e rivendicata in via riconvenzionale, non avrebbe di certo mai

potuto compensare. Anche sotto questo profilo era così da ammettere l’esistenza

del presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

4.3

Se non che, a differenza di quanto

reputa la reclamante, i documenti che lei identifica a comprova della sua tesi -

in particolare i doc. 13, 16 e 24 già agli atti e dei doc. 26, 27 e 28 prodotti

con il gravame - non sono affatto indicativi del preteso pregiudizio

difficilmente riparabile così manifestato. Certo, per quanto qui di interesse,

il doc. 24 attesta dell’esistenza di rimostranze da parte di condomini che

risalgono al 2023. E sempre in riferimento all’anno 2023 ulteriori segnalazioni

sono comprovate dal nuovo doc. 27 annesso al gravame. Nondimeno, diversamente

da quanto ipotizza la reclamante, queste circostanze non sembrano avere ostacolato

la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione. Basti considerare che - fino

a prova contraria - dal doc. 26 risulta a ben vedere la sottoscrizione di due

nuovi rapporti locativi con inizio il 1° ottobre 2023 e il 1° maggio 2023. Mentre

che con il verbale dell’assemblea condominiale tenutasi il 3 ottobre 2024 e

allegato al gravame quale doc. 28 viene unicamente documentato un aggiornamento

stringato ai partecipati in punto alla causa giudiziaria.

4.4

Tutto ciò considerato, in assenza

del presupposto fondamentale del reclamo, il gravame deve essere dichiarato

inammissibile. Diventa pertanto inutile disquisire oltre sulle censure di

merito sollevate dalla reclamante, fra cui quella rivolta alla limitazione data

alla deposizione delle parti, al diniego delle audizioni di testi e al diniego

del richiamo d’incarto.

5.

A mero titolo aggiuntivo, qualche

riflessione s’impone nondimeno rispetto al contestato tema della perizia di

comprensione. In merito la reclamante contesta la possibilità di attribuire a

posteriori valore probatorio ad una perizia di comprensione ordinata d’ufficio

dal Pretore, rilevando come ciò non sia desumibile dalla sentenza del Tribunale

federale 5A_910/2021 dell’8 marzo 2023 a cui il giudice aveva rinviato. In

sostanza l’interessata reputa siffatta eventualità lesiva del suo diritto alla

prova e del suo diritto di essere sentito, visto che una perizia giudiziaria

con valore probatorio non poteva essere ordinata d’ufficio dal giudice, che non

le era stato dato modo di formulare i relativi quesiti, che il referto peritale

era superficiale, impreciso nonché laconico, e che la sua istanza di

delucidazione e chiarimento era stata respinta.

5.1

Ora, vero è che la citata decisione

del Tribunale federale non accenna ad una trasformazione a posteriori di una

perizia di comprensione in perizia giudiziaria con valore di prova. Ma è

altrettanto vero che nemmeno la esclude. Nel caso concreto, a fronte delle risultanze

della perizia di comprensione il Pretore ha individuato e confermato quelli che

erano i temi controversi e giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Ed

egli ha così circoscritto quelli che, a suo modo di vedere, dovevano essere i quesiti

peritali determinanti ai fini della perizia giudiziaria con validità di prova. Ha

segnatamente conferito valore di domande ai seguenti punti su cui il perito era

chiamato a rispondere, e meglio: 1) se dai documenti prodotti agli atti risulta

quale era l’oggetto dell’intervento richiesto alla parte attrice, 2) se la

committente ha successivamente richiesto alla parte attrice delle nuove

lavorazioni, 3) se quanto eseguito dalla parte attrice corrisponde

all’intervento richiestole di eseguire, ciò con particolare riferimento

all’altezza fino a cui eseguire le iniezioni e, infine, 4) di accertare la

correttezza o meno del saldo di mercede richiesto per rapporto alle opere

eseguite. E, sotto questo profilo, giova fino a prova contraria rammentare che al

giudice compete - fra l’altro - tanto la direzione del procedimento (art. 124

CPC), quanto la decisione sui mezzi di prova pertinenti e da assumere (art. 152

CPC) e pure la formulazione dei quesiti peritali (art. 185 cpv. 1 CPC). Non

solo. In applicazione dell’art. 185 CPC il Pretore ha altresì assegnato alle

parti un termine per esprimersi sui quesiti peritali così determinati, dando loro

modo di proporre modifiche o aggiunte sicché esse hanno la possibilità di

chiedere approfondimenti su quegli specifici punti. Già per questo, la pretesa

violazione del diritto di essere sentito e del diritto alla prova risulta

sprovvista di ogni fondamento.

5.2

D’altro canto le perizie

giudiziarie chieste dalla reclamante avevano per sua stessa ammissione quale

finalità “la dimostrazione della difettosità dell’operato eseguito […] e della

non accettazione dell’opera” (reclamo, pag. 11 n. 16). Motivo per cui risulta

finanche pretestuoso il rimprovero mosso al Pretore di avere ordinato d’ufficio

la qui contestata perizia giudiziaria. Altra questione è quella legata

all’estensione data a questa prova - per quanto non coincida con tutti i temi

peritali postulati dalla reclamante - e che, dandosi il caso, andrà tuttavia valutata

e censurata con la decisione finale. Alla luce di queste considerazioni, la

reclamante può forse non condividere le particolari modalità seguite dal primo

giudice per adottare le domande peritali. Ma a questo stadio della causa e fino

a prova contraria tale modo di procedere, quand’anche insolito e inusuale, non può

essere ritenuto a priori lesivo del CPC.

6.

Le spese processuali,

stabilite giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la

soccombenza della reclamante (art. 106 CPC). Per le decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello la tassa di giustizia è stabilita giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e l’art. 14 LTG (minimo di fr.

100.– e massimo di fr. 10'000.–), ed è qui fissata in fr. 600.–. Non si pone la

questione delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni al

reclamo.

7.

Il gravame, inammissibile,

non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere

evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a

cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 febbraio 2025 di RE1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali,

fissate in fr. 600.– sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 17 febbraio 2025 alla controparte):

- avv.

PA1,

G______ P______,

Via

S______ B______ _,

L______;

- avv.

PA2,

A______ Sagl,

P______

C______ _,

L______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.