14.2001.40
riconoscimento di fallimento estero. Sentenza italiana. Esecutività. Ordine pubblico svizzero. Spese
15 settembre 2004Italiano18 min
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Numero d'incarto:
14.2001.40
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, CEF
Titolo:
riconoscimento di fallimento estero. Sentenza italiana. Esecutività. Ordine pubblico svizzero. Spese
ITALIA
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 27 LDIP
art. 29 LDIP
art. 166 LDIP
Incarto n.
14.2001.40
14.2004.34
Lugano
15 settembre
2004
CJ/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
nella causa di riconoscimento di sentenza estera di
fallimento dipendente dall'istanza 30 aprile 2001 presentata da
Amministrazione fallimentare CO1, __________ (I)
rappr. da IS1 __________ (I), curatrice del
fallimento
a sua volta rappr.
dall' RA1
nella procedura concernente
CO1, __________ (I)
rappr. dall'avv. __________ PA1, __________
richiamato il
provvedimento conservativo 30 maggio 2001 di questa Camera;
viste la
risposta presentata da CO1 all'udienza di contraddittorio 27 aprile 2004 e la
replica 27 maggio 2004;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 28 dicembre 1999, il Tribunale di __________ ha
dichiarato il fallimento di CO1, __________, nominando giudice delegato per la procedura
la dott. __________ e curatrice la dott. IS1.
B. Con
l'istanza in esame, la curatrice del fallimento chiede il riconoscimento in
Svizzera della predetta sentenza italiana e l'adozione in via cautelare di una
serie di provvedimenti conservativi giusta gli art. 162 ss. e 170 LEF, che,
inaudite le parti, sono stati concessi in parte con decreto del 30 maggio 2001,
intimato, oltre all’istante, anche al fallito.
C. Il
10 luglio 2001, l'avv. __________ PA1 si è notificato a questa Camera quale
patrocinatore del fallito.
D. All'udienza
29 ottobre 2001, le parti hanno chiesto al giudice delegato di tenere in
sospeso la procedura fino ad istanza della parte più diligente.
E. All’udienza
di contraddittorio del 27 aprile 2004, l'istante ha prodotto gli originali dei
documenti allegati in copia all'istanza nonché la sentenza 6 maggio 2003/10
luglio 2003 del Tribunale di __________ (inc. 708/03) (doc. O), che respinge
l'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento promossa dal fallito, il
testo dell'art. 18 Legge fallimentare italiana, il cui comma 4 stabilisce che
l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento non sospende
l'esecuzione della sentenza (doc. P), l'attestazione 31 marzo 2004 della
giudice delegata al fallimento (doc. Q), che conferma l'autorizzazione alla
riattivazione della procedura esecutiva presso il Tribunale di Appello del
Canton Ticino, un attestato di residenza riferito al fallito (doc. R) e
l'autorizzazione alla riattivazione della procedura (doc. S).
CO1
da parte sua ha prodotto un memoriale scritto di risposta, in cui contesta di
poter essere considerato quale "imprenditore commerciale", la sua
ditta individuale essendo da considerare quale attività artigianale, motivo per
il quale ha eccepito, avverso la sentenza di fallimento, la carenza di legittimazione
soggettiva. Egli nega poi l'esistenza di un altro presupposto ai fini della
dichiarazione del fallimento, ossia un suo stato d'insolvenza, con riferimento
al valore di stima (fr. 176'128,60) del suo appartamento di Lugano. Contesta
inoltre il carattere esecutivo della sentenza di fallimento, facendo valere di
aver proposto appello contro la sentenza 6 maggio 2003 del Tribunale di __________,
che aveva respinto la sua opposizione. Egli d'altronde fa osservare come la
giudice delegata al fallimento italiano abbia limitato i mandati conferiti alla
curatrice e al suo patrocinatore in Svizzera "all'esercizio di azioni
conservative del patrimonio del debitore", con la precisazione che
"attività liquidatorie dello stesso devono essere espressamente e
preventivamente autorizzate" dalla stessa giudice, ragione per la quale un
riconoscimento del fallimento in Svizzera, che darebbe avvio alla procedura di
minifallimento, sarebbe prematuro. In diritto, CO1 si oppone al riconoscimento
per tre motivi:
– la sentenza
fallimentare sarebbe incompatibile con l'ordine pubblico materiale svizzero
(art. 27 cpv. 1 LDIP), in quanto la normativa italiana non consente la
sospensione cautelare della procedura fallimentare nemmeno qualora il debitore
– come nel caso di specie – provi o quantomeno renda fortemente verosimile la
propria solvibilità;
– la
sentenza fallimentare è stata pronunciata in violazione di principi
fondamentali del diritto procedurale svizzero (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP),
siccome la procura ad litem rilasciata dalla creditrice procedente, la società __________
Spa, alla persona fisica che ha chiesto il fallimento, sarebbe nulla, poiché la
firma è illeggibile e non è specificato il nome del conferente;
– la
parte CO1 non è stata citata regolarmente secondo il diritto italiano (art. 27
cpv. 2 lett. a LDIP), in quanto l'atto di convocazione per l'udienza in camera
di consiglio non recava l'indicazione di conformità all'originale.
Infine,
il convenuto chiede, in via principale, la reiezione dell'istanza per provvedimenti
conservativi e in via subordinata l'accoglimento della stessa limitatamente ai
punti 1.1, 1.2 e 1.3 del petitum, ad esclusione della messa sotto sigillo
dell'appartamento di Lugano.
F. In
replica, l'istante rileva come gli argomenti del fallito relativi ai
presupposti del fallimento (asserito carattere artigianale della sua attività
commerciale, solvibilità) sono ininfluenti per l'esito della procedura di
riconoscimento in Svizzera e comunque sono del tutto infondati, sicché il
Tribunale di __________, con la sua sentenza 6 maggio 2003, li ha del resto
respinti dopo attento e approfondito esame. Per il diritto italiano, l'appello
interposto dal fallito contro questa sentenza non sospende l'esecutività della
dichiarazione di fallimento. Quanto all'asserita carenza di potere di
rappresentanza della curatrice del fallimento e del suo rappresentante nella
procedura svizzera, l'istante evidenzia come la realizzazione dell'appartamento
di Lugano sia stata autorizzata dalla giudice delegata italiana (cfr. doc. Q).
In merito all'eccezione di lesione dell'ordine pubblico svizzero materiale,
egli espone che anche in diritto svizzero l'appello ha solo eccezionalmente
effetto sospensivo, il fallito non avendo in ogni caso comprovato la sua
asserita solvibilità. Non vi è nemmeno violazione dell'ordine pubblico
processuale svizzero in ragione dell'asserita nullità della procura ad litem
della creditrice procedente, siccome la censura è stata respinta dal Tribunale
di __________ in sede di opposizione con argomenti convincenti. In ogni caso,
non è contestata l'esistenza del credito della __________ Spa. Per quanto
riguarda l'eccezione di carente citazione all'udienza fallimentare, l'istante
evidenzia come il Tribunale di __________, nella sentenza 6 maggio 2003, abbia
ritenuto che la costituzione di CO1 a mezzo di difensori in sede di audizione
prefallimentare ha sanato qualsiasi eventuale vizio o irregolarità della
notificazione. Infine, l'istanza per provvedimenti conservativi è integralmente
confermata, anche alla luce del comportamento defatigatorio del fallito.
G. Con
atto 8 luglio 2004, CO1 si è integralmente riconfermato nelle argomentazioni
esposte in sede di risposta.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per
riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 ss. LEF è
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art.
513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC) (cfr. Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia
esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale
amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 199 ad 3.1.3.1b e
3.1.3.2 a).
2. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un
decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 ss. LDIP, fatti
salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP).
Tra la Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di
riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera
e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto
unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei
creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei
crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si
svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Matthias
Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).
3. Per
Fatti
i combinati art. 166 cpv.1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,
il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
1) vi
siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso
di specie nel Cantone Ticino);
2) il
fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del
fallito;
3) l'istante
sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
4) all’istanza
di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto
fallimentare straniero;
5) detto
giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
6) non
sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento
non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o
formale (cpv. 2: segnatamente assenza di citazione o di notifica della
sentenza, violazione del diritto di essere sentito, eccezione di litispendenza
o di res iudicata) svizzero, ritenuto che questo secondo aspetto viene esaminato
soltanto ad istanza di parte (cfr. Daniel Staehelin,
Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG
],
Basilea et al. 1989, p. 60 ss. ad III); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza
deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è
stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della
sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie difese;
7) lo
Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
3.1. In
concreto, il primo presupposto è dato, visto che dall’inventario n. __________
dell'Ufficio fallimenti di Lugano risulta che il fallito è proprietario di un
appartamento ammobiliato a Lugano (PPP __________-58/1000 f.b. part. __________
RFD __________), il cui valore di stima supera il valore nominale delle
cartelle ipotecarie che lo gravano.
3.2. Dall'attestato
di residenza del Comune di __________ (doc. R prodotto con l'istanza) si evince
che al momento della dichiarazione del suo fallimento, il 23 dicembre 1999
(cfr. doc. G), CO1 era domiciliato in Italia. Il Tribunale di __________ era
pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP
(cfr. ad es. Paul Volken, Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 47 ss. art. 166),
ciò che peraltro non è oggetto di contestazione.
3.3. L'istante
è stata regolarmente nominata curatrice del fallimento (cfr. doc. G) ed è
pertanto legittimata a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166). CO1
contesta però la sua legittimazione, invocando il fatto che la giudice delegata
al fallimento italiano, con provvedimento 7 marzo 2001 (doc. F/N), ha limitato
i mandati conferiti alla curatrice e al suo patrocinatore in Svizzera
"all'esercizio di azioni conservative del patrimonio del debitore",
con la precisazione che "attività liquidatorie dello stesso devono essere
espressamente e preventivamente autorizzate". Orbene, egli misconosce che
in provvedimenti successivi, la stessa giudice ha conferito esplicita
autorizzazione alla vendita in pendenza di appello, l'ultima volta il 31 marzo
2004 (cfr. doc. Q, ultima pagina). La censura va pertanto respinta.
3.4. La
sentenza prodotta (doc. G) è debitamente munita della postilla della
Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli
atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).
3.5. La sentenza di cui è chiesto il riconoscimento è provvisoriamente
esecutiva (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante
disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), siccome né
l'opposizione (art. 18 cpv. 4 r.d. n. 267) né l'appello (cfr. art. 282 CPCit.)
sospendono l'esecuzione. Contrariamente a quanto imposto dall’art. 25 lett. b
LDIP per le sentenze civili, non è invece necessario per il riconoscimento che
la sentenza fallimentare sia definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF
126 III 103 ss., cons. 2; Sylvain Marchand, Exécution de décisions étrangères
en matière de faillite, in: C. Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und
Vollstreckung/Entraide judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 179 ad n.
37; Saverio Lembo/Yvan Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite
étrangère (art. 166 et ss. LDIP). Etat des lieux et considérations pratiques,
SJ 2002 II 258, ad 3; Bernard Dutoit,
Commentaire de la LDIP, 3. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2001, n. 8 ad art. 166;
Hans Hanisch, Die Vollstreckung
von ausländischen Konkurserkenntnissen in der Schweiz, in: AJP 1999, p. 23 s.
ad 2; Stephen V. Berti, Basler
Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 26 ad art. 166;
contra, senza motivazione: Volken,
op. cit., n. 77 ad art. 166).
3.6. La riserva dell'ordine pubblico è
una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed
esecuzione di decisioni straniere (cfr. l’avverbio “manifestamente” all’art. 27
cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle
norme di diritto (cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico” in
materia di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere, cfr. Simon Othenin-Girard, La réserve d’ordre
public en droit international privé suisse, tesi Neuchâtel 1999, n. 299, 317 e
471). Il riconoscimento della decisione straniera è la regola. Dalla stessa non
bisogna scostarsi senza validi motivi. L'ordine pubblico svizzero è violato dal
riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende
manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile,
contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero con il
quale si rivela totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la
soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare
l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (cfr. DTF 126 III 107
s., cons. 3b, ed i rinvii; Lembo/ Jeanneret,
op. cit., p. 259 s.). Una decisione straniera può essere incompatibile con
l’ordine giuridico svizzero non solo a causa del suo contenuto materiale
(cosiddetto ordine pubblico materiale), ma pure per la procedura da cui
scaturisce (ordine pubblico formale, cfr. art. 27 cpv. 2 LDIP). Dal profilo
formale, l’ordine pubblico svizzero esige il rispetto delle regole fondamentali
di procedura dedotte dalla Costituzione federale, quali segnatamente il diritto
ad un processo equo e quello di essere sentito (cfr. DTF 126 III 330,
cons. 2a, ed i rinvii; Andreas Bucher,
Droit international privé suisse, t. I/1, Basilea e Francoforte s.M. 1998, n.
736 ss.), quest’ultimo non senza eccezioni (cfr. Staehelin, op. cit., p. 61).
a) Nel
caso di specie, non si può dire che la sentenza di fallimento 23 dicembre 1999
sia, nel suo risultato (cfr. Volken,
op. cit., n. 88 ad art. 166; Dutoit,
op. cit., n. 4 ad art. 27; Othenin-Girard,
op. cit., n. 223 e 461), manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
materiale svizzero. Intanto, non è vero che la normativa italiana non consenta
mai la sospensione cautelare della procedura fallimentare: il giudice
Considerandi
d'appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata quando ricorrono gravi motivi
(art. 283 CPCit.). Anche il diritto svizzero (art. 36 LEF e 22 cpv. 3 LALEF;
Roger Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 174) non
conferisce per legge effetto sospensivo al ricorso contro il decreto di
fallimento. D'altronde, nemmeno il diritto elvetico esclude il fallimento in
caso di solvibilità del fallito. L'esame di questo presupposto avviene soltanto
quando il fallito ha pagato il credito che ha portato al fallimento, ha
depositato l'importo dovuto presso l'autorità giudiziaria superiore oppure
quando il creditore procedente ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174
cpv. 2 LEF). Un debitore renitente, anche se solvibile, può pertanto essere dichiarato
in fallimento. Nel caso di specie, CO1 ammette di non aver pagato il suo
debito, che egli peraltro non contesta. Il motivo del suo comportamento è
irrilevante. Anche a supporre che sia semplice renitenza, la sua messa in
fallimento non viola in alcun modo l'ordine pubblico materiale svizzero. Del
resto, il legislatore svizzero, con l'adozione del presupposto dell'esecutività
della sentenza invece di quello ordinario del carattere definitivo (cfr. supra
ad 3.5), ha preso in considerazione il rischio che una sentenza fallimentare
estera potesse essere annullata dopo la fine della procedura fallimentare
secondaria in Svizzera.
b) Il
convenuto asserisce poi che la procura ad litem rilasciata dalla creditrice
procedente alla persona fisica che ha chiesto il fallimento sarebbe nulla,
poiché la firma è illeggibile e non è specificato il nome del conferente. Il
Tribunale di __________, nella sentenza 6 maggio 2003 di reiezione
dell'opposizione al fallimento (doc. O, a p. 5-7), già si è pronunciato su
siffatta censura respingendola, in quanto la creditrice procedente ha prodotto
in corso di causa documenti preesistenti al conferimento della procura atti a
stabilire l'identità del conferente. Anche in diritto ticinese è ammesso che la
mancanza o l'insufficienza di una procura possa essere sanata in corso di
procedura, pure solo in sede ricorsuale (cfr. le sentenze citate in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 6 ss. ad art. 65). Il Tribunale federale ha d'altronde ritenuta arbitraria
la precedente prassi di questa Camera, che per il principio di celerità non
consentiva ai rappresentanti delle parti di portare la prova della loro
legittimazione dopo la scadenza del termine d'impugnazione (cfr. STF 8 febbraio
2001, inc.5P.475/2000). La sentenza italiana non lede pertanto in modo
manifesto l'ordine pubblico procedurale svizzero.
c) Per
quanto riguarda l'eccezione di carente citazione all'udienza fallimentare, va
osservato come il Tribunale di __________, sempre nella sentenza 6 maggio 2003
(doc. O, a p. 7), ha ritenuto che la costituzione di CO1 a mezzo di difensori
in sede di audizione prefallimentare aveva sanato qualsiasi eventuale vizio o
irregolarità della notificazione. Orbene, la sanatoria dei vizi formali di
citazione è anche ammessa da questa Camera, malgrado il rigore testuale
dell'art. 124 cpv. 7 CPC (applicabile alla procedura fallimentare giudiziaria
per il rinvio dell'art. 25 n. 2 LEF, cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 9
ad art. 168). Così, quando l'atto irregolarmente notificato alla parte soltanto
giunge lo stesso nelle mani del rappresentante, la notifica è da considerare
valida, poiché raggiunge lo scopo voluto dal legislatore all'art. 120 cpv. 4
CPC (CEF 20 ottobre 2003 [14.02.90], cons. 1.1c). La dottrina condivide questo orientamento
(cfr. Chiesa, Notificazione di una
atto di causa alla parte o al patrocinatore ? in: CommercialArbitration 26
marzo 2004, ad 3, con rif.; Cocchi/Trezzini,
op. cit., nota 427, p. 360 s.), come pure il Tribunale federale per quanto
concerne la notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento,
i quali sono ritenuti produrre i loro effetti dal momento in cui il debitore ne
ha avuto effettiva e completa conoscenza, nonostante il fatto che non sia
avvenuta una notifica conforme alla legge (cfr. STF 30 ottobre 2003
[7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b,
cons. 2; 110 III 11, cons. 2). Anche su questo punto l'opposizione di CO1 si
rivela infondata.
d) Gli
argomenti del convenuto relativi ai presupposti del fallimento (asserito
carattere artigianale della sua attività commerciale, solvibilità) sono di
merito e sfuggono pertanto al potere di cognizione di questa Camera (art. 27
cpv. 3 LDIP).
3.7
È
garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s.,
cons. 2d; Berti, op. cit., n. 38
ad art. 166; con qualche riserva: Volken,
op. cit., n. 103 ad art. 166).
4.
Tutti
i presupposti per il riconoscimento della sentenza 28 dicembre 1999 del
Tribunale di __________ sono realizzati. L’istanza va pertanto accolta.
Per
analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre
a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale
sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della
grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della
massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Hans Ulrich Walder, Die international
konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100
Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332). Poiché il fallito si è opposto al
riconoscimento ed è risultato soccombente, esse sono però da porre a carico del
fallito a titolo personale, così come i ripetibili dovute all'istante (cfr. per
analogia: Giroud, op. cit., n. 10
ad art. 171).
Visto
l'esito della procedura, la questione dei provvedimenti conservativi diventa
senza oggetto, ricordato che essi decadono con l'apertura del fallimento
secondario (cfr. CEF 26 maggio 2003 [14.02.91], cons. 6;
Philippe Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 12 ad art.
170).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 27, 29, 166 ss. LDIP; 361 ss. e 513 CPC;
decreta 1. L’istanza
di delibazione 30 aprile 2001 della massa fallimentare di CO1, __________ (I),
è accolta.
1.1
Di
conseguenza, il fallimento di CO1 decretato il 28 dicembre 1999 dal Tribunale
di __________ è riconosciuto in Svizzera.
1.1.1
Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio fallimenti di Lugano perché proceda alla
liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni della fallita
situati in Svizzera.
1.1.2
Le
ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del
fallimento secondario sono a carico di CO1, e da anticipare dalla Massa
fallimentare, nella misura richiesta dall’Ufficio fallimenti di Lugano.
1.2
CO1
rifonderà alla Massa fallimentare fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
2.
E’ ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1, 1.1 e 1.1.1
sul FUSC e sul FUC.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 2’000.– per la presente decisione e le spese di
pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono a carico della Massa fallimentare.
4.
Intimazione
a:
– __________
__________ RA1, __________;
– __________
__________ PA1, __________.
Comunicazione a:
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
del registro fondiario, Lugano;
– Ufficio
del registro di commercio, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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