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Decisione

14.2003.111

documenti redatti in lingua straniera. Necessotà di produrre l'originale di un vaglia cambiario. Riconoscimento di debito all'udienza di contraddittorio

17 settembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ dell’UE di Lugano __________ AP1 ha escusso __________ AO1 per

l’incasso di fr. 15'500’000.-- oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2003,

indicando quale titolo di credito “Loan agreement del 20 marzo 2003, Addendum

“B” del 2 aprile 2003, Addendum “D” del 30 giugno e Addendum “E” del 1. luglio

2003. Vaglia cambiario all’ordine del 7 marzo 2003 per fr. 14'364'000.--,

vaglia cambiario all’ordine del 17 giugno 2003 per fr. 900'000.-- e vaglia

cambiario all’ordine del 23 luglio 2003 per fr. 236'000.--.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

B. Il

procedente fonda la propria pretesa sull’agreement del 20 marzo 2003 (doc. A),

sull’Addendum “B” del 2 aprile 2003 (doc. C), sull’Addemdum “D” del 30 giugno

2003 (doc. D1) e sull’Addendum “E” del 1. luglio 2003 (doc. D2).

Il

procedente produce pure la fotocopia di tre vaglia cambiari sottoscritti da __________

AO1 (doc. E).

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione d’incompetenza della Pretura

di Lugano, ritenuto che il punto 8 dell’agreement doc. A “crea una clausola di

proroga di foro a favore del Tribunale arbitrale”.

Nel

merito l’escusso ha riconosciuto di aver ricevuto l’importo indicato al punto 2

dell’istanza, ossia complessivi fr. 10'764'000.-- (fr. 8'004'000.-- il 21 marzo

2003 e fr. 2'760'000.-- il 24 marzo 2003, doc. B). __________ AO1 ha poi

chiesto “di ridurre l’importo degli interessi ad un tasso di interesse corrente

per un credito in bianco, che potrebbe essere del 6%; questo in applicazione

dell’art. 20 cpv. 2 CO, ciò per una nullità parziale”.

D. Con

sentenza 15 dicembre 2003 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,

Sezione 5, ha respinto l’istanza.

La

prima giudice ha rilevato che l’agreement del 20 marzo 2003 (doc. A),

l’Addendum “B” del 2 aprile 2003 (doc. C), l’Addemdum “D” del 30 giugno 2003

(doc. D1) e l’Addendum “E” del 1. luglio 2003 (doc. D2), devono essere

considerati come non prodotti, ritenuto che gli stessi non sono stati

accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana.

A

mente della giudice di prime cure neppure è possibile concedere il rigetto

dell’opposizione sulla base delle cambiali prodotte solo in fotocopie. Per la

Segretaria assessore la mancanza di un “titolo per il rigetto dell’opposizione,

non può essere sanata neppure dal fatto che il legale della parte convenuta, in

sede di udienza di discussione, ha dichiarato di aver ricevuto l’importo

indicato al punto 2 dell’istanza”.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ AP1 postulando

in via principale l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione ed in

via subordinata la retrocessione dell’incarto alla Pretura di Lugano e la

concessione di un termine di venti giorni per presentare la traduzione in

lingua italiana dei documenti redatti in lingua inglese.

A

mente dell’appellante agli atti vi sarebbe valido titolo di rigetto

dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione e la reiezione

dell’istanza da parte della prima giudice per mancata traduzione costituirebbe

formalismo eccessivo.

F. Con

osservazioni 29 gennaio 2004 __________ AO1, dopo aver nuovamente ammesso di

aver ricevuto un determinato importo ma inferiore a quello in esecuzione, si è

opposto al gravame con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle

parti (cfr. Cometta, Il

rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di

debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

b) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed

il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,

op. cit. in Rep 1989 pag.

331).

c) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

2.

Nel

caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione

sull’agreement del 20 marzo 2003 (doc. A), sull’Addendum “B” del 2 aprile 2003

(doc. C), sull’Addendum “D” del 30 giugno 2003 (doc. D1) e sull’Addemdum “E”

del 1. luglio 2003 (doc. D2), tutti documenti redatti in lingua inglese e privi

delle necessarie traduzioni in lingua italiana, motivo per il quale la prima

giudice li ha ritenuti non prodotti in conformità dell’art. 21 cpv. 2 LALEF.

L’appellante

ritiene che la giudice di prime cure non poteva non prendere in considerazione

i documenti menzionati senza fissarle un breve termine per tradurli, a pena di

ledere il divieto del formalismo eccessivo.

Secondo

il chiaro tenore dell’art. 21 cpv. 2 LALEF “i documenti allegati non redatti in

una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in

lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti”. L’art. 21 cpv. 3 LALEF,

riservando al creditore il diritto di riproporre una nuova istanza

nell’ossequio del prescritto linguistico, esclude addirittura implicitamente la

possibilità per il giudice di fissare un termine per sanare la mancata

produzione della traduzione in lingua italiana. La regola dell’art. 21 cpv. 2

LALEF è del resto solo un caso particolare del principio di perenzione del diritto

di produrre dei documenti dopo la chiusura del contraddittorio (cfr. art. 20

cpv. 2 LALEF).

Come

evidenziato dal creditore, in DTF 102 I 35 ss. (citata in Panchaud/Caprez, op. cit., § 11 n.

4) il Tribunale federale ha effettivamente stabilito che l’autorità cantonale

che, avendo ricevuto entro il termine prescritto un atto redatto in lingua

diversa da quella ufficiale del cantone, non lo rinvia all'interessato perché

provveda entro un termine supplementare alla sua traduzione nella lingua

ufficiale, ma lo dichiara senz'altro inammissibile, dà prova di un formalismo

eccessivo parificabile ad un diniego di giustizia e viola pertanto l'art. 4

vCost. (oggi art. 30 cpv. 1 Cost.). La citata sentenza è stata prolata però

nell’ambito di una vertenza penale in cui il problema si pone in termini

decisamente diversi da quelli in esame, ritenuto che le conseguenze

dell’estromissione di un documento (in particolare di una traduzione)

dall’incarto sono infinitamente più pesanti nella procedura penale (o civile di

merito) che non in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, in cui

resta sempre riservato il diritto di riproporre una nuova istanza, se del caso

nell’ossequio del prescritto linguistico (cfr. art. 21 cpv. 3 LALEF), di modo

che non si può ravvisare un caso di diniego di giustizia nell’applicazione

puntuale dell’art 21 cpv. 2 LALEF.

Il

principio di celerità che informa il diritto federale esecutivo (cfr. art. 84

cpv. 2 LEF) non consente la fissazione di un termine supplementare per la

produzione della traduzione dei documenti redatti in una lingua non nazionale,

ritenuto che in simile ipotesi la procedura di rigetto sarebbe procrastinata

almeno del numero dei giorni del termine supplementare, senza contare eventuali

eccezioni relative alla correttezza della traduzione, nonché la necessità di

indire una seconda udienza qualora i documenti fossero stati prodotti solo in

sede di contraddittorio.

Il

rispetto del principio di celerità e dell’art. 21 LALEF prevalgono dunque

sull’interesse del ricorrente alla produzione tardiva di una traduzione la cui

necessità doveva essergli nota, di modo che la decisione pretorile è corretta:

i documenti A, doc. C, doc. D1 e doc. D2 hanno pertanto da ritenersi come non

prodotti.

3.

a) Nella

procedura esecutiva ordinaria – non cambiaria – un vaglia cambiario valido

costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente,

anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti

dell’avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per

il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO; cfr. CEF 13 novembre 2002 [14.2002.62], cons.

2a; Daniel Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/

Ginevra/Monaco, n. 152 ad art. 82 LEF, con rif.).

b) Documenti

prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero

sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF,

di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell'opposizione.

L'imprescindibile

necessità della produzione dell'originale si ha invece per la cartavalore, la

cui peculiarità è evidenziata dalla definizione legale data dall'art. 965 CO

nel senso che titolo di credito (cartavalore) è ogni documento nel quale un

diritto è incorporato sì da non poter essere esercitato né trasferito senza il

documento medesimo: l'inscindibilità del diritto incorporato con il possesso

materiale del documento è quindi la caratteristica determinante dei titoli di

credito tant'è che il debitore non è tenuto ad adempiere la prestazione dovuta

se non contro consegna del titolo stesso (Cometta, op. cit. in Rep 1989

p. 338).

c. Nel

caso di specie il procedente ha prodotto solo le fotocopie dei vaglia cambiari

sui quali fonda le proprie pretese (doc. E). Questo modo di procedere ha però

conseguenze per chi se ne prevale. Infatti trattandosi di cartavalore ex art.

965.

CO, i vaglia cambiari dovevano necessariamente essere prodotti all'udienza

di contraddittorio in originale, i diritti ivi incorporati potendo essere

esercitati dal creditore solo con la presentazione dei titoli.

Sebbene

la relativa censura non sia stata sollevata dall’escusso, la prima giudice

doveva, come in concreto ha fatto, rilevarla d’ufficio, siccome il giudice del

rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede

d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di

primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30

giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile

1974.

in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989, p. 331; Staehelin, op.cit., vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter

Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

4.

a) Il riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore

all’udienza di contraddittorio dinanzi al giudice del rigetto legittima il

rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato (Panchaud/Caprez,

op. cit., § 9; JdT 1973 II 53; SJZ 1961 p. 372 n. 151; Jaeger/Walder/Kull/

Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Zurigo

1997, n. 20 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 82).

b) Nel caso di specie all’udienza di contraddittorio l’escusso si è

limitato a riconoscere di aver ricevuto l’importo indicato al punto 2

dell’istanza, ossia complessivi fr. 10'764'000.-- (fr. 8'004'000.-- il 21 marzo

2003.

e fr. 2'760'000.-- il 24 marzo 2003, doc. B). Egli non si è invece

riconosciuto, in modo incondizionato, debitore nei confronti del procedente per

siffatto importo. Il verbale dell’udienza tenutasi dinanzi alla Segretaria

assessore di Lugano il 15 dicembre 2003 non costituisce pertanto un

riconoscimento di debito (autonomo dall’agreement del 20 marzo 2003,

dall’Addendum “B” del 2 aprile 2003, dall’Addendum “D” del 30 giugno 2003,

dall’Addendum “E” del 1. luglio 2003 e dai tre vaglia cambiari prodotti solo in

fotocopia) da parte dell’escusso.

5.

L'appello 29 dicembre 2003 di __________AP1, __________b, è

respinto.

Tassa di giustizia

e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2, 84 cpv. 2 LEF; 20 cpv. 2, 21 cpv. 2 LALEF; 30 cpv. 1

Cost.; 965, 1022 cpv. 1, 1098 cpv. 3 CO; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF)

pronuncia:

1.

L’appello 29 dicembre 2003 di ____________________AP1, __________b,

è respinto.

2.

La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 1’500.--, è posta è posta a carico di __________

AP1, il quale rifonderà a __________o AO1 fr. 6'000.-- di indennità.

3.

Intimazione: - RA0;

- AO0.

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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