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Decisione

14.2003.51

rigetto provvisorio. Procedura priva di oggetto. Spese e indennità

15 settembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2003.51

Data decisione, Autorità:

15.09.2004, CEF

Titolo:

rigetto provvisorio. Procedura priva di oggetto. Spese e indennità

SPESE E INDENNITÀ

art. 21 LTG

Incarto n.

14.2003.51

Lugano

15 settembre

2004

B/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 18 febbraio 2003 da

APPE0

patr. da RAPP0

contro

APPO0

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 27/28 gennaio 2003 dell'UE

di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha così deciso:

"1. L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia in fr. 190.--, da anticipare dalla parte istante, è posta

a suo

carico con l'obbligo di rifondere a controparte

fr. 350.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla

procedente che con atto

16 giugno 2003 ha postulato l'accoglimento dell'istanza,

protestate spese e ripetibili;

viste le osservazioni 25 luglio 2003 della parte

appellata che si oppone al gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 13 settembre 2004 la

patrocinatrice dell'appellante ha ritirato

il gravame, chiedendo l'esonero dal pagamento

della tassa di giustizia e delle

ripetibili, senza tuttavia comunicare se le parti

hanno raggiunto un accordo in merito;

considerato come la procedura in esame sia così

divenuta priva d'oggetto;

rilevato che per principio giurisprudenziale

indiscusso, la parte che rende

priva d'oggetto una procedura risulta soccombente

ai fini del giudizio su spese

e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion

fatta nell'evenienza in cui le parti

ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il

caso nella presente causa;

atteso che in caso di ritiro, la tassa di

giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

richiamati gli art. 21 LTG, 48, 49, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1. L'appello

16 giugno 2003 dellaAPPE0,__________, è stralciato dai ruoli per intervenuto

ritiro.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a suo

carico nella misura di fr.100.--, mentre l'eccedenza di fr. 170.-- le viene

retrocessa.

La APPE0

rifonderà a __________ APPO0 fr. 100.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione: -

avv. __________RAPP0s, Lugano

-

__________APPO0, Porza

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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