14.2003.51
rigetto provvisorio. Procedura priva di oggetto. Spese e indennità
15 settembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2003.51
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio. Procedura priva di oggetto. Spese e indennità
SPESE E INDENNITÀ
art. 21 LTG
Incarto n.
14.2003.51
Lugano
15 settembre
2004
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 18 febbraio 2003 da
APPE0
patr. da RAPP0
contro
APPO0
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 27/28 gennaio 2003 dell'UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia in fr. 190.--, da anticipare dalla parte istante, è posta
a suo
carico con l'obbligo di rifondere a controparte
fr. 350.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
procedente che con atto
16 giugno 2003 ha postulato l'accoglimento dell'istanza,
protestate spese e ripetibili;
viste le osservazioni 25 luglio 2003 della parte
appellata che si oppone al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 13 settembre 2004 la
patrocinatrice dell'appellante ha ritirato
il gravame, chiedendo l'esonero dal pagamento
della tassa di giustizia e delle
ripetibili, senza tuttavia comunicare se le parti
hanno raggiunto un accordo in merito;
considerato come la procedura in esame sia così
divenuta priva d'oggetto;
rilevato che per principio giurisprudenziale
indiscusso, la parte che rende
priva d'oggetto una procedura risulta soccombente
ai fini del giudizio su spese
e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion
fatta nell'evenienza in cui le parti
ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il
caso nella presente causa;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di
giustizia è proporzionata agli atti compiuti,
tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
richiamati gli art. 21 LTG, 48, 49, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello
16 giugno 2003 dellaAPPE0,__________, è stralciato dai ruoli per intervenuto
ritiro.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a suo
carico nella misura di fr.100.--, mentre l'eccedenza di fr. 170.-- le viene
retrocessa.
La APPE0
rifonderà a __________ APPO0 fr. 100.-- a titolo di indennità.
3.
Intimazione: -
avv. __________RAPP0s, Lugano
-
__________APPO0, Porza
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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