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Decisione

14.2003.87

rigetto provvisorio dell'opposizione. Actio pro socio. Capacità di rappresentanza. Eccezione di compensazione. Contestazione dell'Indennità di prima sede

28 gennaio 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________ del 12/13 maggio 2003 AO

1 (in seguito: AO 1) ha escusso AP 1 (in seguito: AP 1) per l’incasso di fr.

326'576.90 oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2003, indicando quale titolo di

credito: “Verbale della riunione del __________ __________ del 28.3.2002, punto

2, dedotti CHF 300'000.-- rimborsati nel frattempo (l’importo del credito

oggetto di esecuzione verrà versato dal creditore nella cassa sociale (conto

corrente presso __________) del __________.)”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio

al Pretore.

B. La procedente ha motivato la sua istanza di rigetto asserendo che il

25 marzo 2002 ha costituito con la AP 1, in qualità di soci al 50%, un

consorzio denominato __________ (in seguito: __________) allo scopo di

effettuare forniture e prestazioni nel settore della sicurezza e delle

telecomunicazioni nel contesto delle opere di Alptransit (doc. B). Poco tempo

dopo, T ha sottoscritto un importante appalto con lo stesso __________ nell’ambito

dell’impianto per il controllo accessi del tunnel, segnatamente ai lotti __________

e __________ (doc. C) in base al quale il __________ si è impegnato a

remunerare AP 1 in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti a

favore di AP 1 sono stati gestiti per conto del __________ dal personale

amministrativo di AP 1 stessa, sotto la supervisione del suo presidente __________.

Nel corso del mese di marzo 2003, in seguito a mancanza di liquidità sui conti

di AP 1, è stata effettuata una verifica relativa ai pagamenti eseguiti dal __________

a favore dell’escussa. Visto il probabile esito di quegli accertamenti, __________,

a garanzia dell’importo che AP 1 avrebbe verosimilmente dovuto restituire al

consorzio, il 21 marzo 2003 ha dichiarato l’intenzione di sottoscrivere in

favore di questo un vaglia cambiario di fr. 400'000.-- (doc. D). Gli

accertamenti contabili e finanziari hanno poi consentito di quantificare in fr.

626'576.89, al netto di un precedente rimborso di fr. 200'000.--, la somma

irregolarmente incassata da AP 1. In occasione della riunione del __________

del 28 marzo 2003, AP 1, rappresentata da __________ e da __________, si è

dichiarata debitrice – in solido con __________ – di tale importo e si è

impegnata a restituirlo al entro il 30 aprile 2003 (doc. E). In seguito __________

( condebitore della somma) ha rimborsato ulteriori fr. 300'000.--, per cui il

debito si è ridotto all’importo posto in esecuzione ammontante a fr. 326'576.89.

C. All’udienza di contraddittorio la AP 1 ha negato che __________

–della società AO 1- da solo, potesse validamente rappresentare il __________,

essendo necessaria una firma collettiva a due, come risulta sia dagli statuti

(doc. B) che dal verbale (doc. E punto 7 fine). Inoltre la AO 1 non vantava

alcun credito nei suoi confronti, venendo così a mancare la legittimazione

attiva dell’istante. Semmai creditore sarebbe il __________ e la AO 1 dovrebbe

agire per quest’ultimo. L’escussa ha inoltre eccepito la mancanza d’identità

tra il creditore, di cui all’eventuale riconoscimento di debito, e la creditrice

procedente. Essa ha poi osservato che dal bilancio del __________, allestito

dalla __________, sulla base dei dati forniti dalla responsabile commerciale

del consorzio (doc. 3), appare chiaramente come non sia debitrice nei confronti

del __________, mentre nei passivi è invece annoverato un debito del __________

nei suoi confronti di fr. 377'484.10. Di conseguenza l’escussa ha sollevato

eccezione di compensazione, nella denegata ipotesi in cui l’esistenza del

credito della procedente venisse ammessa: ne risulterebbe una pretesa residua a

suo favore di fr. 50'907.20.

Replicando

la procedente ha osservato che il potere di __________ di rappresentarla, con

firma individuale, è noto a controparte fin da quando, rappresentata da __________,

ha sottoscritto il 25 marzo 2002 il contratto di costituzione del __________ (doc.

B). La AO 1 ha poi eccepito l’irrilevanza del bilancio e del conto economico

del __________ (doc. 3) in relazione alla procedura in oggetto, ritenuto che il

punto 2 del fax accompagnatorio precisa che la contabilità tiene conto dei

movimenti finanziari e delle fatture emesse e ricevute fino al 15 luglio 2003,

per cui non sono riportati né debiti, né crediti non oggetto di movimenti

finanziari o di fatturazioni di o al __________. Il punto 3 del menzionato fax

precisa inoltre che la contabilità non è delimitata in funzione dello stato di

avanzamento dei lavori, il che significa che sono state riportate le fatture

senza effettiva verifica degli adempimenti, poiché non di competenza del contabile.

Il punto 4 indica infine che non sono stati contabilizzati accantonamenti per

eventuali rischi derivanti da vertenze giudiziarie in essere o prevedibili con

terzi. La procedente ha poi rilevato che parte istante non è il __________, per

cui l’argomentazione della AP 1 relativa al mancante potere di __________, di

rappresentare il consorzio è irrilevante. La procedura esecutiva è stata

promossa in base alla “actio pro socio”, ossia a un’azione del singolo socio,

in proprio nome e a proprio rischio, tesa a far valere pretese della società

semplice a favore di quest’ultima.

Con

la duplica l’escussa ha osservato che agli atti non risulta alcun documento che

dimostri il potere di __________ di conferire mandato ai patrocinatori. Per il

resto si è riconfermata nelle sue allegazioni di prima sede.

D. Con

sentenza 15 ottobre 2003 la Pretore __________, ha accolto l’istanza ritenendo anzitutto

abusiva l’eccezione sollevata dall’escussa in merito al carente potere di __________

__________ di rappresentare AO 1 con firma individuale, in quanto AP 1 in

precedenza lo ha di fatto ammesso, sottoscrivendo insieme a AO 1 –

rappresentata da __________ - il verbale dell’assemblea costitutiva del __________

(doc. B). In merito alla pretesa inesistenza del debito dell’escussa nei

confronti del __________ e all’esistenza nei confronti di quest’ultimo di un

credito della AP 1 la Pretore ha rilevato che la stessa documentazione di parte

(doc. 2 e 3) smentisce tale tesi. La mancata menzione negli attivi del bilancio

del __________ della pretesa fatta valere nei confronti dell’escussa non può

assurgere ad indizio o prova dell’inesistenza di tale debito. L’eccezione di

compensazione fatta valere da AP 1 con un suo credito nei confronti del

Consorzio, dedotto dalla contabilità di quest’ultimo, è stata pure ritenuta priva

di fondamento, in quanto si tratta di una contabilità provvisoria.

La

prima giudice ha poi rilevato che istante è la __________ e non il __________,

per cui è irrilevante la questione a sapere se __________ poteva vincolare il

consorzio. La AO 1 ha promosso l’esecuzione nei confronti della AP 1 in base

all’actio pro socio, ove il socio di una società semplice – quale il __________–

può promuovere in nome proprio e a proprio rischio un’azione per pretese

sociali le quali sono postulate a favore della società. Secondo la Pretore questa

azione era l’unica possibilità data al consorzio per procedere nei confronti

dell’escussa, ritenuto che il consocio della società semplice (consorzio) è nel

caso concreto la debitrice della prestazione. In tal senso è stato giustamente

indicato sia sul PE, che sull’istanza di rigetto, che l’importo del credito

oggetto dell’esecuzione è da versare dalla procedente nella cassa sociale

(conto corrente presso __________) del __________. Sulla base delle precedenti

considerazioni la Pretore ha pertanto respinto l’eccezione sollevata

dall’escussa in merito alla carenza di identità tra il creditore menzionato sul

titolo di credito (__________) e la creditrice procedente (AO 1).

E.

Contro la sentenza pretorile si è aggravata

l’escussa sollevando le seguenti eccezioni:

a. carenza di legittimazione attiva della procedente, in quanto creditrici

sarebbero AO 1 e AP 1 congiuntamente;

b. carenza di identità del creditore, di cui all’eventuale

riconoscimento di debito __________), con la creditrice procedente (AO 1);

c. carenza di capacità dei rappresentanti legali della procedente, in

quanto non sarebbe provato che __________ (firmatario della procura) possa

validamente vincolare la società procedente con firma individuale;

d. inesistenza del credito posto in esecuzione, in quanto non

risultante dal bilancio del __________ al 15 luglio 2003;

e. estinzione del credito posto in esecuzione mediante compensazione

del credito di AP 1 nei confronti del __________, che appare nel bilancio di

quest’ultimo al 15 luglio 2003 (doc. 3)

F.

Delle argomentazioni della parte appellata

si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

E’ pacifico che il __________ è una società semplice ai sensi

dell’art. 530 CO. La società semplice si contraddistingue per il fatto che -verso

l’esterno- non agisce come ditta, che non è iscritta a Registro di commercio e che

non possiede un patrimonio societario. Mancando dell’esercizio dei diritti

civili, la società semplice difetta in particolare della capacità di

essere parte in un procedimento esecutivo o giudiziario; in tale ambito spetta alla

pluralità dei soci costituiti in liteconsorzio (necessario) l’esercizio dei

propri diritti dinanzi al giudice ordinario o a quello del rigetto. Questo vale

tuttavia solo per pretese della società semplice nei confronti di terzi (art.

544.

cpv. 1 CO; DTF 119 IA 342; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 41 N. 7 e 8; Frank/Sträuli/Messmer,

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1997, 3. ed. N. 16 e 22 ad art. 27/28; von Steiger, Schweizerisches Privatrecht,

Bd. VIII/1, Basilea 1976, p. 382). Il Tribunale Federale -quale

eccezione al menzionato principio che i soci devono procedere insieme– ha riconosciuto

a un socio singolo il diritto di agire (da solo) per la società, considerando

che questa eccezione si impone nei casi in cui la società ha una pretesa contro

un suo socio. È infatti impensabile che il socio contro il quale viene avviata

la causa debba anche essere parte del litisconsorzio necessario che procede

contro di lui.

2.

Nel caso

concreto il socio AP 1 contro il quale si procede, e che pertanto ha il ruolo

di convenuta, si troverebbe altrimenti a ricoprire anche quello di attrice (o

procedente), il che appare d’acchito insostenibile. Questa azione viene

definita dalla dottrina actio pro socio, ossia azione del singolo socio

in proprio nome e a proprio rischio per far valere pretese della società, dove

il socio esige la prestazione a favore della comunione (per analogia DTF 119 IA

342, 102 Ia 430 cons. 3, 93 II 11 cons. 2b; Taormina A.,

Innenansprüche in der einfachen Gesellschaft und deren Durchsetzung, tesi

Friborgo 2003, pag. 148 N. 347 e rif. ivi). Posizione processuale che

prescinde dal fatto che l’importo del credito controverso sia comunque

destinato alla cassa sociale della società semplice (Handschin, Basler

Kommentar, Obligationenrecht II, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 8 all’art.

538). È pertanto data la legittimazione attiva di AO 1.

b) In relazione alla procedura

esecutiva, queste considerazioni portano a respingere l’eccezione di carenza di

identità tra il creditore __________, indicato nella dichiarazione 21 marzo

2003.

(doc. D) rispettivamente nel verbale della riunione 28 marzo 2003 (doc. E)

e la procedente __________, ritenuto che la pretesa poteva essere fatta valere

unicamente da quest’ultima, agente in giudizio in nome proprio e a proprio

rischio.

3.

L’escussa ha

eccepito la carenza di rappresentanza legale di AO 1, poiché non sarebbe

dimostratato che __________ potesse vincolare validamente la società con firma

individuale.

a) In virtù dell’art. 97 n. 4

CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25

LALEF), se ha motivo di dubbio il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di

causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle

parti e la legittimazione dei loro rappresentanti. D’altra parte, il divieto

dell’abuso di diritto è un principio generale applicabile a tutto l’ordinamento

legale, compresa la procedura esecutiva (Cometta, Il rigetto provvisorio nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 334)

b)Dalla motivazione

della decisione pretorile si deduce che la prima giudice non ha considerato i

documenti relativi alla facoltà di __________ di rappresentare AO 1, presentati

dalla procedente con scritto 13 ottobre 2003 e pertanto posteriormente

all’udienza di contraddittorio, non avendo avuto motivo di dubbio. Essa ha

infatti correttamente ritenuto abuso di diritto il fatto di non riconoscere la

facoltà di __________ di vincolare con la sua sola firma AO 1 per aver sottoscritto

la procura processuale in favore del suo patrocinatore (doc. H), dopo che __________,

in qualità di Managing Director della AO 1, il 25 marzo 2002 ha firmato –assieme

a chi rappresentava Techselesta- il verbale dell’assemblea costitutiva del __________

(doc. B). A proposito dell’inoltro di documenti dopo l’udienza di

contraddittorio, va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell’8

febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha riconosciuto

la possibilità, qualora il giudice abbia motivo di dubitare della capacità di

rappresentare e la carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un breve

termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare la capacità di

rappresentanza del proprio patrocinatore. Non avendo la prima giudice ritenuto

necessario di fissare tale termine, non sta alla parte di supplirvi

autonomamente, così che lo scritto 13 ottobre 2003, con i relativi documenti, possono

senz’altro essere estromessi dall’incarto.

4.

a) In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di

causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta

costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.

331).

c) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura

privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto

pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (Cometta, op. cit. in Rep 1989

p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998 n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP,

1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

d) In linea di principio il verbale della riunione del __________ 28

marzo 2003, in cui è stato determinato che l’importo percepito oltre il dovuto

da parte della AP 1 ammonta a fr. 626'576.89 (doc. E punto 1) e che questo

importo deve venire restituito da AP 1, rispettivamente da __________

personalmente, entro e non oltre il 30 aprile 2003, costituisce

riconoscimento

di debito -ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF- di AP 1 nei confronti del __________,

ritenuto che in seguito al versamento di fr. 300'000.--, l’importo si è ridotto

a fr. 326'576.90.

5.

a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413 cons. 4;

Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad

art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).

b)L’escussa ha negato l’esistenza del summenzionato debito di fr.

326'576.90 nei confronti del __________, sostenendo che nessun credito di tale

importo appare tra gli attivi del bilancio del Consorzio al 15 luglio 2003,

come si evince dalla documentazione inviata dalla I__________ all’avv. __________

con scritto 17 luglio 2003 (doc. 3). Secondo l’appellante invece, da questi

documenti emerge tra i passivi un debito del __________ nei confronti di AP 1

di fr. 377'484.10, per il quale è stata chiesta la compensazione. Orbene, lo

scritto di __________ del 17 luglio 2003, con allegato il bilancio per il 15

luglio 2003 (doc. 3), contiene le seguenti precisazioni:

“A

scanso di possibili equivoci, precisiamo quanto segue:

1.

I documenti allegati corrispondono a

quelli già

consegnativi

in occasione dell’incontro di martedì scorso, aggiornati sulla base delle

ultime fatture forniteci nel

frattempo

dalla responsabile commerciale del __________, signora __________

2.

La contabilità tiene conto dei movimenti

finanziari e delle fatture emesse e ricevute fino al 15 luglio 2003.

3.

La contabilità non è per contro

delimitata in funzione dello stato di avanzamento lavori. Questa informazione,

che dovrebbe essere fornita dal Direttore di progetto, non è possibile

ottenerla per ragioni a lei note.

4.

Non sono stati contabilizzati

accantonamenti per eventuali rischi derivanti da vertenze giudiziarie in essere

o da eventuali pretese che venissero avanzate da parte di terzi, in particolare

dal __________ o da fornitori. I soci del __________ potranno meglio di noi

effettuare le valutazioni del caso.

5.

……………. “

La

precisazione di cui al punto 2, ossia che il bilancio intermedio doc. 3 “tiene

conto unicamente dei movimenti finanziari e delle fatture emesse e ricevute

fino al 15 luglio 2003”, va considerata nell’ottica della dichiarazione 21

marzo 2003 (doc. D), rispettivamente del verbale 28 marzo 2003 della riunione

del __________ (doc. E), in cui il presidente di AP 1 ha riconosciuto di avere indebitamente

maggiorato le fatture per forniture e prestazioni di servizio all’indirizzo del

__________ S., inducendo in seguito il consorzio al pagamento delle predette

fatture a favore della AP 1 (doc. D).

Da questa

dichiarazione si deduce che la lite tra le parti è sorta in seguito

all’emissione da parte della AP 1 di fatture gonfiate all’indirizzo del __________,

che quest’ultimo ha pagato. Di conseguenza la contabilità del Consorzio,

allestita unicamente tenendo conto dei movimenti finanziari e delle fatture

emesse e ricevute fino al 15 luglio 2003, non poteva che essere falsata, le

fatture considerate per allestire il bilancio intermedio non corrispondendo ai

lavori effettivamente eseguiti. Ciò viene d’altro canto rilevato al punto 3

dello scritto 17 luglio della __________ (doc. 3), dove viene precisato che “la

contabilità non è per contro delimitata in funzione dello stato di avanzamento

lavori”, il che significa che i dati contabili riportati nel menzionato

bilancio si basavano unicamente sugli importi nominali delle fatture emesse,

senza effettiva verifica dei lavori eseguiti. Questi accertamenti sono stati

invece effettuati per allestire i doc. D ed E, dei cui risultati non è stato

però chiaramente tenuto conto nel bilancio. Le precedenti considerazioni

permettono di respingere l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escussa,

non avendo questa presentato i necessari riscontri oggettivi.

c) L’eccezione

di estinzione del debito per compensazione –che il debitore può opporre anche

con riferimento a un credito contestato che egli ha contro il procedente (cfr.

art. 120 cpv. 2 CO)– deve essere accolta nella misura in cui il credito posto

in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 ss.

p. 80 ss.; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta

all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la

compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del

credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui

l’importo e l’esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente

chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1

e 2, p. 81). Considerazioni che valgono anche per l’eccezione di compensazione

fatta valere dall’escussa con un preteso credito di fr. 377'484.10, riportato

tra i passivi del bilancio del __________ (doc. 3), trattandosi di un bilancio

provvisorio che non riflette l’effettiva situazione creditoria, rispettivamente

debitoria del __________. La contropretesa fatta valere dall’escussa non appare

pertanto resa sufficientemente verosimile. L’eccezione di compensazione va di

conseguenza pure respinta.

6.

L’appello

27.

ottobre 2003 di AP 1 va di conseguenza respinto e la decisione impugnata

confermata.

Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza sia in sede pretorile che in sede

d’appello (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

7.

L’appellante

ha contestato l’indennità ripetibile di fr. 3'600.—riconosciuta alla procedente

in prima sede, in quanto la ritiene troppo elevata, visto che lo stesso importo

è stato riconosciuto anche in una parallela, secondo l’appellante simile,

procedura di rigetto dell’opposizione promossa dal __________ nei confronti di __________.

Ai

sensi dell’art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l’altro il

rigetto dell’opposizione, in virtù dei combinati art. 80 e segg. e 25 n. 2

lett. a LEF, il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella

soccombente al pagamento di un’equa indennità come risarcimento delle spese. In

DTF 113 III 110 cons. 3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l’equa

indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo

ammontare va fissato nella decisione; sulle modalità della sua determinazione la

stessa Corte si è poi espressa in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità –nelle

procedure sommarie in materia di esecuzione- comprende anche le spese derivanti

dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in

applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuta la facoltà

di far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo

alle peculiarità del caso di specie (DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi).

Secondo l’art. 18 cpv. 1 TOA per le procedure sommarie previste dalla LEF

l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9

TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--.

Nel caso

di specie, tenuto conto del tempo necessario in termini di razionalità per la

preparazione dell’istanza di rigetto e la comparizione all’udienza di contraddittorio,

della natura della disputa -che si differenzia da quella parallela citata

dall’appellante-, dell’esito dell’intervento del patrocinatore e dell’elevato

valore litigioso, si giustifica in applicazione dei predetti principi

un’indennità di prima sede di fr. 3'600.-, sicuramente coerente anche con

l’accennata applicazione della TOA. Di transenna, va tra l’altro osservato che proprio

l’appellante, in via principale, aveva chiesto l’assegnazione di un’indennità

dello stesso importo a suo favore.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 97 CPC e 82 LEF

pronuncia

1.

L’appello 27 ottobre 2003 della AP 1, __________,

è respinto

2.

La tassa di giustizia di fr. 600.--,

già anticipata dall’appellante resta a carico della AP 1, la quale rifonderà

alla AO 1 fr. 1’200.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione: - avv. __________,

Studio legale RA 2, __________

- Studio

legale RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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