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Decisione

14.2003.88

Appello contro rigetto provvisoiro dell'opposizione. Stralcio.

2 febbraio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2003.88

Data decisione, Autorità:

02.02.2006, CEF

Titolo:

Appello contro rigetto provvisoiro dell'opposizione. Stralcio.

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 352 cpv. 2 CPC-TI

art. 25 LALEF

Incarto n.

14.2003.88

Lugano

2 febbraio

2006

B/sc/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza

26 maggio 2003 da

AO 1 , formato

da

AO 2

AO 3

tutti rappr. da RA 2

e patrocinati dallo RA 3

contro

AP 1

rappr. dallo RA 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 maggio 2003 __________;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________,

con sentenza 15 ottobre 2003 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e

di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è

respinta in via provvisoria.

2. La tassa di giustizia in fr. 400.–, da anticipare dalla parte

istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a

controparte fr. 3'600.– a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta

tempestivamente in appello da AP 1 che con

Considerandi

atto 27 ottobre 2003 ha

postulato in via principale la reiezione dell’istanza,

protestate spese e

ripetibili, in via subordinata, l’accoglimento parziale dell’istanza,

con protesta delle

relative spese e ripetibili, in via ancor più subordinata,

l’accoglimento

dell’istanza con tassa di giustizia di fr. 400.– a suo carico e l’obbligo

di rifondere a

controparte fr. 2’000.– di indennità, protestate spese e ripetibili

di seconda sede;

preso atto che su

istanza delle parti 4 dicembre 2003, con ordinanza presidenziale

9.

dicembre 2003 la

procedura è stata sospesa;

ritenuto che con

scritto 23 gennaio 2005 le parti hanno comunicato di avere

raggiunto un accordo,

chiedendo lo stralcio della procedura ai sensi dell’ art. 352 cpv. 2

CPC per il rinvio

dell’art. 25 LALEF, considerato come in caso di transazione la lite vada

stralciata dal ruolo;

rilevato che per

principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva

d’oggetto una procedura

risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità

(DTF 113 III 110 cons.

3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino

un diverso riparto;

ritenuto che le parti

hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico

dell’appellante,

compensate le ripetibili;

atteso che in caso di

transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del

valore litigioso (art. 21 LTG);

pronuncia: 1. L’appello

27.

ottobre 2003 di AP 1, __________,

è stralciato dai ruoli in seguito a transazione.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.–, è posta a carico di AP 1, compensate le

indennità.

3.

Intimazione:

-

Studio legale RA 3, __________;

- Studio legale RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura del __________.

terzi i

mplicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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