14.2003.88
Appello contro rigetto provvisoiro dell'opposizione. Stralcio.
2 febbraio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2003.88
Data decisione, Autorità:
02.02.2006, CEF
Titolo:
Appello contro rigetto provvisoiro dell'opposizione. Stralcio.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
art. 25 LALEF
Incarto n.
14.2003.88
Lugano
2 febbraio
2006
B/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza
26 maggio 2003 da
AO 1 , formato
da
AO 2
AO 3
tutti rappr. da RA 2
e patrocinati dallo RA 3
contro
AP 1
rappr. dallo RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 maggio 2003 __________;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________,
con sentenza 15 ottobre 2003 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 400.–, da anticipare dalla parte
istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 3'600.– a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello da AP 1 che con
Considerandi
atto 27 ottobre 2003 ha
postulato in via principale la reiezione dell’istanza,
protestate spese e
ripetibili, in via subordinata, l’accoglimento parziale dell’istanza,
con protesta delle
relative spese e ripetibili, in via ancor più subordinata,
l’accoglimento
dell’istanza con tassa di giustizia di fr. 400.– a suo carico e l’obbligo
di rifondere a
controparte fr. 2’000.– di indennità, protestate spese e ripetibili
di seconda sede;
preso atto che su
istanza delle parti 4 dicembre 2003, con ordinanza presidenziale
9.
dicembre 2003 la
procedura è stata sospesa;
ritenuto che con
scritto 23 gennaio 2005 le parti hanno comunicato di avere
raggiunto un accordo,
chiedendo lo stralcio della procedura ai sensi dell’ art. 352 cpv. 2
CPC per il rinvio
dell’art. 25 LALEF, considerato come in caso di transazione la lite vada
stralciata dal ruolo;
rilevato che per
principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura
risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità
(DTF 113 III 110 cons.
3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino
un diverso riparto;
ritenuto che le parti
hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico
dell’appellante,
compensate le ripetibili;
atteso che in caso di
transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,
tenendo conto del
valore litigioso (art. 21 LTG);
pronuncia: 1. L’appello
27.
ottobre 2003 di AP 1, __________,
è stralciato dai ruoli in seguito a transazione.
2.
La tassa di giustizia di fr. 100.–, è posta a carico di AP 1, compensate le
indennità.
3.
Intimazione:
-
Studio legale RA 3, __________;
- Studio legale RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del __________.
terzi i
mplicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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