14.2004.100
appello contro la dichiarazione di fallimento
4 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2004.100
Data decisione, Autorità:
04.11.2004, CEF
Titolo:
appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2004.100
Lugano
4 novembre
2004
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 12 luglio 2004 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 17 settembre 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo da venerdì 17 settembre 2004 alle
ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP
1 che
con atto 21 settembre 2004 ne postula
l'annullamento;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 21/22
settembre 2004 all'appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
Fatti
A. Nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ dell'__________ __________ la AO 1 AO 1 ha
chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 1'559.80 oltre accessori e dedotti
eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio dell'8 settembre 2004 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 17 settembre 2004 la Pretore del Distretto __________, ha pronunciato
il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 17 settembre 2004 alle ore
14.00.
D. Con
atto d'appello 21 settembre 2004 la AP 1 ha dichiarato di avere saldato il
debito in oggetto, producendo copia di uno scritto 20 settembre 2004 della
creditrice in cui quest'ultima conferma di avere ricevuto il pagamento di fr.
1'789.80 il 16 settembre 2004 (doc. B) e dichiara di ritirare l'istanza di
fallimento.
Considerato
Considerandi
1.
a) Per
l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese,
è stato estinto.
Secondo
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L'appellante
adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto precedentemente alla
dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la AP 1 ha
prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto
anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento va
annullato ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF.
3.
L'appello
21.
settembre 2004 della AP 1 va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art.
62.
cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricare all'appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello
21 settembre 2004 della AP 1, __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 17 settembre 2004 pronunciata dalla Pretore del
Distretto __________, EF.2004.1940, nei confronti della AP 1, __________, è
annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della AP 1.
3. Le
spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della AP 1
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione: -
AP 1, __________
-
AO 1, __________
-
Ufficio __________
-
Ufficio __________
-
Ufficio dei __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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