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Decisione

14.2004.100

appello contro la dichiarazione di fallimento

4 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell'ambito

dell'esecuzione n. __________ dell'__________ __________ la AO 1 AO 1 ha

chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 1'559.80 oltre accessori e dedotti

eventuali acconti.

B. All'udienza

di contraddittorio dell'8 settembre 2004 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 17 settembre 2004 la Pretore del Distretto __________, ha pronunciato

il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 17 settembre 2004 alle ore

14.00.

D. Con

atto d'appello 21 settembre 2004 la AP 1 ha dichiarato di avere saldato il

debito in oggetto, producendo copia di uno scritto 20 settembre 2004 della

creditrice in cui quest'ultima conferma di avere ricevuto il pagamento di fr.

1'789.80 il 16 settembre 2004 (doc. B) e dichiara di ritirare l'istanza di

fallimento.

Considerato

Considerandi

1.

a) Per

l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il

debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese,

è stato estinto.

Secondo

l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L'appellante

adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto precedentemente alla

dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la AP 1 ha

prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento

costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto

anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento va

annullato ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF.

3.

L'appello

21.

settembre 2004 della AP 1 va quindi accolto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si

assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art.

62.

cpv. 1 OTLEF).

Le spese

dell'Ufficio fallimenti sono caricare all'appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello

21 settembre 2004 della AP 1, __________, è accolto.

"1. La

dichiarazione di fallimento 17 settembre 2004 pronunciata dalla Pretore del

Distretto __________, EF.2004.1940, nei confronti della AP 1, __________, è

annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico della AP 1.

3. Le

spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono

poste a carico della AP 1

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione: -

AP 1, __________

-

AO 1, __________

-

Ufficio __________

-

Ufficio __________

-

Ufficio dei __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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