14.2004.102
appello contro dichiarazione di fallimento
18 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2004.102
Data decisione, Autorità:
18.11.2004, CEF
Titolo:
appello contro dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2004.102
Lugano
18 novembre
2004
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 12 luglio 2004 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore del __________
con sentenza 17 settembre 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________,
a far tempo da venerdì
17 settembre 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
21 settembre 2004 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 22
settembre 2004 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della
AP 1 per fr. 1'828.90 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio dell'8 settembre 2004 nessuno è
comparso.
C. Con
decisione 17 settembre 2004 la Pretore __________ ha dichiarato il fallimento
della AP 1 a far tempo da venerdì 17 settembre 2004 alle ore 14.00.
D. Con
atto d'appello 21 settembre 2004 la AP 1 ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento asserendo di avere pagato il suo debito e
producendo una ricevuta postale 20 settembre 2004 relativa al versamento alla AO
1 di fr. 1'828.90 (doc. A). L'appellante ha poi sostenuto di essere
intenzionata a pagare gli arretrati AVS e IVA così come le imposte ancora
scoperte.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Roger Giroud, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo
1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta postale 20
settembre 2004 (doc. A) si evince che l'appellante ha saldato, posteriormente
alla dichiarazione di fallimento, il suo debito nei confronti della creditrice,
per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 cpv. 2 cifra 1
LEF.
Per quel
che riguarda il requisito della solvibilità va rilevato che dall'estratto delle
esecuzioni 16 novembre 2004 __________ risulta che nei confronti della AP 1
sono pendenti 28 esecuzioni per un importo complessivo, esclusa la procedura in
oggetto, di fr. 62'227.35, di cui tre promosse nel 2002 (tutte giunte alla
domanda di realizzazione), 13 nel 2003 (di cui 12 giunte alla domanda di
realizzazione e una all'emissione della comminatoria di fallimento) e 12 nel
corso del 2004. Di queste ultime procedure 2 sono giunte alla domanda di
realizzazione, per 5 sono stati emessi gli avvisi di pignoramento e per una la
comminatoria di fallimento. Orbene l'elevato numero delle esecuzioni promosse
nei confronti dell'appellante per un importo complessivo ragguardevole, il
fatto che le procedure siano andate via via aumentando e che la maggior parte
sia giunta alla domanda di realizzazione rispettivamente all'emissione
dell'avviso di pignoramento rispettivamente della comminatoria di fallimento
indicano che la debitrice non è più in grado di far fronte regolarmente ai suoi
impegni e che questa situazione si protrae già da tempo. Di conseguenza può
essere ritenuto che essa si trovi in uno stato d'illiquidità. Non avendo
pertanto l'appellante reso verosimile la sua solvibilità, l'art. 174 cpv. 2 LEF
non può essere applicato. Il fallimento della AP 1 va quindi confermato.
3.
L'appello 22 aprile 2004 della AP 1 va pertanto respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 21 settembre 2004 della __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da
mercoledì
24 novembre 2004 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico della AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RA
1, __________;
- RA
2;
- Ufficio
__________ - Ufficio __________;
- Ufficio
__________.
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Il presidente: La
segretaria:
Terzi implicati
PI 1
Tzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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