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Decisione

14.2004.106

appello contro dichiarazione di fallimento

18 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell'ambito

dell'esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di __________

AP 1 per fr. 19'639.10 compresi interessi e spese.

B. All'udienza

di contraddittorio del 22 settembre 2004 l'escusso non è comparso.

C. Con

sentenza 22 settembre 2004 il Pretore __________ ha pronunciato il fallimento

di __________ AP 1 a far tempo dal 22 settembre 2004 alle ore 15.00.

D. Con

atto d'appello 6 ottobre 2004 __________ AP 1 ha asserito di avere saldato il

debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo

uno scritto 21 settembre 2004 in cui la AO 1 ha dichiarato di avere ricevuto il

saldo a completa tacitazione del credito di cui al PE in esame n. __________

(doc. B).

Considerato

Considerandi

1.

a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di

fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli

interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la

decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria

superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di

fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima

istanza.

b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto

precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto

liberatorio il debitore ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale

sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo

dell'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di

conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L'appello 6 ottobre 2004 di __________ AP 1 va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non

si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all'appellante.

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 6 ottobre 2004 di __________ AP 1, __________, è

accolto.

"1. La dichiarazione di

fallimento 22 settembre 2004 pronunciata dal Pretore __________, inc.

EF.2003.438 nei confronti di __________ AP 1, __________, è annullata.

2.

La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico diAP 1.

3.

Le

spese dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno, da anticipare come di

rito, sono poste a carico dAP 1."

II. La tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.

Intimazione:

-AP

1.

-__________

- Ufficio

__________

- Ufficio

dei registri di __________

Comunicazione

alla Pretura __________

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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