14.2004.111
esame dei presupposti processuali. Legittimazione al patrocinio da parte del rappresentante
22 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2004.111
Data decisione, Autorità:
22.11.2004, CEF
Titolo:
esame dei presupposti processuali. Legittimazione al patrocinio da parte del rappresentante
RAPPRESENTANZA
art. 64 CPC-TI
art. 97 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 CPC-TI
art. 142 cpv. 2 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 25 LALEF
art. 1 cpv. 1 LAVV
art. 1 cpv. 2 LAVV
art. 27 LEF
Incarto n.
14.2004.111
Lugano
22 novembre
2004
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 giugno 2004 da
AO 1 (I)
patrocinato da PA 2 (I)
contro
AP 1
patrocinato dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione
interposta da __________ AP 1 al PE n. __________ del 15/16 giugno 2004
dell’UEF di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di __________ con sentenza 12 ottobre 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza
23 giugno 2004 è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n__________ dell’ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ è
rigettata in via definitiva.
2. La tassa di giustizia globale di fr. 400.--,
comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di __________
AP 1 che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.-- a titolo di
indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con
atto 22 ottobre 2004 ha postulato, con protesta di spese, tasse e ripetibili,
la declaratoria di nullità della sentenza del primo giudice e la retrocessione
dell’incarto alla Pretura per un nuovo giudizio;
rilevati gli estremi per procedere ex art. 313bis CPC, applicabile
alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con PE n. __________ del 15/16 giugno 2004 dell’UEF di __________ __________ AO
1 procede contro __________ AP 1 per l’incasso di fr. 38'445.-- oltre interessi
al 2.5% dal 18 febbraio 2004;
che
al precetto esecutivo l’escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che
con istanza 23 giugno 2004 il procedente, rappresentato dall’avv. __________ PA
2, __________ (I), ha chiesto alla Pretura di __________ il rigetto dell’opposizione;
che
l'escusso si è opposto all'istanza, contestando l'esistenza di un valido titolo
di rigetto dell’opposizione;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza e ha rigettato
in via definitiva l’opposizione;
che
con il presente tempestivo gravame __________ AP 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone la declaratoria di nullità e la retrocessione
dell’incarto alla Pretura per un nuovo giudizio;
che
in virtù dell’art. 97 n. 4 CPC, applicabile in materia di rigetto dell’opposizione
per il rinvio dell’art. 25 LALEF, se ha motivo di dubbio il giudice esamina
d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali,
segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che
sebbene il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale solo
nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di
esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle
parti (Cocchi / Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, ad art. 142, m. 4);
che
il difetto della legittimazione al patrocinio del rappresentante
(rappresentanza processuale), determina la nullità degli atti compiuti del
rappresentante indebito (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 332; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 5 ad art. 64) e dell’intero procedimento da essi originato;
che
la competenza a disciplinare la rappresentanza processuale è cantonale, atteso
che l’art. 27 LEF non torna applicabile avanti l’autorità giudiziaria bensì
solo avanti l’autorità amministrativa (ad es.: ufficiali esecutori, funzionari
preposti all’ufficio dei fallimenti, autorità di vigilanza) nella procedura
esecutiva in senso stretto (cfr. Cometta,
op. cit., pag. 332 con riferimenti);
che
in origine potevano fungere quali patrocinatori solo gli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone o le persone che detengono una
rappresentanza legale: erano quindi escluse, per precisa volontà del
legislatore, persone non iscritte all’albo degli avvocati (Cometta, op. cit., p. 332
con riferimenti);
che
tale principio è stato attenuato con la modifica dell’art. 64 CPC (ora: art.
64a CPC), entrata in vigore il 1° gennaio 1986, che ha esteso tale facoltà
anche a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di
categoria, a fiduciari con l’ autorizzazione cantonale e a amministratori
d’immobili oggetto della lite limitatamente alle cause ivi menzionate;
che
secondo l’art. 64 cpv. 1 CPC, la rappresentanza convenzionale delle
parti in lite è esclusivamente riservata agli avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone (Cocchi/Trezzini,
op. cit, nota 206, p. 181);
che
la legge sull’esercizio dell’avvocatura stabilisce le norme concernenti
l’ordine degli avvocati, l’ammissione alla professione, la disciplina e la
responsabilità degli stessi (art. 64 cpv. 2 CPC);
che secondo
l’art. 1 cpv. 2 lett. a e b LAvv possono svolgere attività soggetta a monopolio
gli avvocati che sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati e gli
avvocati iscritti nell’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri
dell’Unione europea (in seguito EU) o dell’Associazione europea di libero
scambio (in seguito AELS);
che
l'avv. __________ PA 2, __________ (I), non risulta iscritta nell’albo pubblico
degli avvocati degli Stati membri dell’EU o dell’AELS;
che
la mancanza di un presupposto processuale, quale per l'appunto la
legittimazione del rappresentante di una delle parti, comporta la nullità
dell'atto procedurale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC l’istanza di rigetto dell’opposizione del 23
giugno 2004, sottoscritta da persona priva di legittimazione alla rappresentanza,
è nulla;
che
questo esito permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla
controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC);
che
vista la particolarità del caso di specie non si preleva tassa di giustizia né
si assegnano indennità in sede di appello;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 LEF; 25 LALEF; 1 cpv. 1 e 2
LAvv; 64, 97 n. 4, 141 cpv. 1 e 2, 313 bis CPC
pronuncia:
Fatti
I. L’istanza 23 giugno 2004 di AO 1),è nulla e con essa tutti
gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 12 ottobre 2004 del
Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud.
§. La
tassa di giustizia fissata alla Pretura in fr. 400.-, da anticipare da AO 1,
resta a suo carico; egli rifonderà inoltre a AP 1 fr. 600.- a titolo di
indennità di quella sede.
Considerandi
II. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità.
III. Intimazione
a
-
AO 1 (I);
-
avv. __________ PA 2, __________ (I)
(entrambi nelle vie rogatoriali);
-
avv. __________ PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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