14.2004.114
appello contro dichiarazione di fallimento
28 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2004.114
Data decisione, Autorità:
28.12.2004, CEF
Titolo:
appello contro dichiarazione di fallimento
IMPUGNAZIONE
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2004.114
Lugano
28 dicembre
2004
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
16 agosto 2004 presentata da
AO 1,
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 22 ottobre 2004 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo da venerdì 22 ottobre 2004 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
27 ottobre 2004 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 2
novembre 2004 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 3'253.95 oltre accessori e
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 13 ottobre 2004 nessuno è
comparso.
C. Con decisione 22 ottobre 2004 la __________, __________, ha
dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 22 ottobre 2004 alle
ore 14.00.
D. Con atto d’appello 27 ottobre 2004 la AP 1 ha asserito di avere
provveduto al pagamento di tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti,
producendo 4 ricevute e una dichiarazione 28 ottobre 2004 __________ (doc. da A
a D e doc. F), in cui viene dichiarato che nei confronti dell’appellante non
vi sono procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di carenza
di beni.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38
n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des
Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla
ricevuta 28 ottobre 2004 __________ (doc. D) si evince che l'appellante con il
versamento di fr. 3'552.50 ha saldato, posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, l'esecuzione in oggetto n. __________ promossa dalla __________,
per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dalle tre ricevute 28
ottobre 2004 prodotte dall'appellante (doc. A, B e C), ma soprattutto dalla
dichiarazione 28 ottobre 2004 __________ (doc. F) si evince che nei confronti
dell’escussa non vi sono esecuzioni in corso, né risultano attestati di carenza
di beni. Orbene il fatto che l'appellante sia stata in grado di saldare tutte
le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, dimostra che essa non si trova in
uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni. Il
presupposto della sua solvibilità appare pertanto come reso sufficientemente
verosimile. Risultando pertanto adempiuti i requisiti previsti dall'art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della AP 1 può essere annullato.
2.
L'appello
27.
ottobre 2004 della AP 1 va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo
le sedi (art.
49.
OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata
presentato
osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: I. L'appello
27 ottobre 2004 della __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 22 ottobre 2004 pronunciata __________, inc. FA.2004.2348
nei confronti della AP 1, è annullato.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr.
80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP 1.
3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano,
da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP 1.
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1.
Non
si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
– RA 1;
– AO
1;
– Ufficio __________ – Ufficio
__________;
-
Ufficio dei registri __________
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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