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Decisione

14.2004.114

appello contro dichiarazione di fallimento

28 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 3'253.95 oltre accessori e

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 13 ottobre 2004 nessuno è

comparso.

C. Con decisione 22 ottobre 2004 la __________, __________, ha

dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 22 ottobre 2004 alle

ore 14.00.

D. Con atto d’appello 27 ottobre 2004 la AP 1 ha asserito di avere

provveduto al pagamento di tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti,

producendo 4 ricevute e una dichiarazione 28 ottobre 2004 __________ (doc. da A

a D e doc. F), in cui viene dichiarato che nei confronti dell’appellante non

vi sono procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di carenza

di beni.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38

n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des

Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,

Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

c) Dalla

ricevuta 28 ottobre 2004 __________ (doc. D) si evince che l'appellante con il

versamento di fr. 3'552.50 ha saldato, posteriormente alla dichiarazione di

fallimento, l'esecuzione in oggetto n. __________ promossa dalla __________,

per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per quel

che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dalle tre ricevute 28

ottobre 2004 prodotte dall'appellante (doc. A, B e C), ma soprattutto dalla

dichiarazione 28 ottobre 2004 __________ (doc. F) si evince che nei confronti

dell’escussa non vi sono esecuzioni in corso, né risultano attestati di carenza

di beni. Orbene il fatto che l'appellante sia stata in grado di saldare tutte

le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, dimostra che essa non si trova in

uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni. Il

presupposto della sua solvibilità appare pertanto come reso sufficientemente

verosimile. Risultando pertanto adempiuti i requisiti previsti dall'art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della AP 1 può essere annullato.

2.

L'appello

27.

ottobre 2004 della AP 1 va quindi accolto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo

le sedi (art.

49.

OTLEF).

Non si

assegnano indennità, non avendo la parte appellata

presentato

osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Le spese

dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato

l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia: I. L'appello

27 ottobre 2004 della __________, è accolto.

"1. La

dichiarazione di fallimento 22 ottobre 2004 pronunciata __________, inc. FA.2004.2348

nei confronti della AP 1, è annullato.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr.

80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP 1.

3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano,

da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP 1.

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1.

Non

si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

– RA 1;

– AO

1;

– Ufficio __________ – Ufficio

__________;

-

Ufficio dei registri __________

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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