14.2004.115
esigibilità del credito di cui al riconoscimento di debito subordinata al realizzo di precise condizioni
17 dicembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2004.115
Data decisione, Autorità:
17.12.2004, CEF
Titolo:
esigibilità del credito di cui al riconoscimento di debito subordinata al realizzo di precise condizioni
ESIGIBILITÀ
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2004.115
Lugano
17 dicembre
2004
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 giugno 2004 da
AO 1
patr. da RA 1
contro
AP 1
patr. dall’ RA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta da __________ al PE n. __________ del 2/3 settembre 2003 dell’__________;
sulla quale istanza la __________ con sentenza 18
ottobre 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 100.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifonde a controparte fr. 200.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta in appello dall’escusso che con atto 29 ottobre 2004
ha postulato la reiezione dell’istanza;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il
6 dicembre 2004, postulanti la reiezione del gravame, con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 2/3 settembre 2003 __________, AO 1 procede contro __________
per l’incasso di fr. 594'834.35 oltre accessori, indicando quale titolo di
credito: “Rimborso del prestito come da scrittura privata di riconoscimento del
debito, oltre a quota di un mezzo (a carico del debitore) delle spese, elencate
al conteggio del 19.08.2003, anticipate dal creditore. Interessi maturati sino
al 31.05.2003”.
Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Pretura di __________.
B. La procedente fonda la propria pretesa sulla scrittura privata
denominata “riconoscimento di debito” di data 31 maggio 2001 (doc. D), mediante
la quale l’escusso si è riconosciuto debitore nei confronti della procedente
dell’importo complessivo di fr. 504'900.--. Nella stessa scrittura privata
l’escusso ha precisato che:
“come
da accordo il ricavo della vendita dei primi appartamenti dello stabile __________
in via __________ a __________, sarà utilizzato per il saldo del debito
ipotecario c/o l’assicurazione __________ ammontante a fr. 5'500'000.--. Dopo
il saldo del debito ipotecario, avrà assoluta priorità su qualsiasi altro
pagamento o guadagno il saldo del prestito di cui sopra di fr. 504'900.-- a mia
sorella __________”.
C.
All’udienza di contraddittorio l’escusso ha
rilevato che il riconoscimento di debito di cui al doc. D sarebbe sottoposto,
quanto all’esigibilità del credito, alle seguenti condizioni:
- che
siano stati venduti degli appartamenti;
- che
siano stati venduti i primi appartamenti;
- che si
tratti degli appartamenti dello stabile __________ in via __________ a __________;
- che
con il ricavo della vendita dei primi appartamenti sia stato rimborsato il
debito ipotecario di fr. 5'500'000.-- presso l’assicurazione __________;
- che
con il ricavo della vendita dei primi appartamenti sia possibile procedere al
saldo del debito di fr. 504'900.-- di __________ AO 1 nei confronti di __________
AO 1.
A
mente del convenuto i documenti prodotti non dimostrerebbero che le menzionate
condizioni sono state tutte adempiute. Per questo motivo il credito in
esecuzione non sarebbe esigibile.
D. Con sentenza 18 ottobre 2004 la __________ ha integralmente accolto
l’istanza, rilevando che il riconoscimento di debito sarebbe incondizionato
poiché “l’indicazione secondo cui il ricavato della vendita dei primi
appartamenti dovrà in primo luogo essere utilizzato per estinguere il debito
ipotecario, non costituisce una condizione per il riconoscimento del debito, ma
bensì una modalità di estinzione del medesimo”.
E. Contro la sentenza del primo giudice si è tempestivamente aggravato__________
AP 1 con atto 29 ottobre 2004. Delle argomentazioni sollevate con l’atto
d’appello e delle osservazioni 6 dicembre 2004 della convenuta si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può
costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio
delle peculiarità del caso di specie.
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).
c)
La dichiarazione di riconoscimento di debito
è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una
certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non
discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7
p. 3).
2.
La
procedente fonda la propria pretesa sulla scrittura
privata denominata “riconoscimento di debito” di data 31 maggio 2001 (doc. D),
mediante la quale l’escusso si è invero riconosciuto debitore nei confronti
della procedente dell’importo complessivo di fr. 504'900.--. Nella stessa
scrittura privata l’escusso ha tuttavia precisato che, come da accordo, il
ricavo della vendita dei primi appartamenti dello stabile __________ in via __________
a __________, sarà utilizzato per estinguere il debito ipotecario esistente di fr.
5'500'000.--. Solo ad avvenuta estinzione del debito ipotecario, “avrà assoluta
priorità su qualsiasi altro pagamento o guadagno il saldo del prestito di cui
sopra di fr. 504'900.-- a mia sorella __________”.
__________
AP 1 nello scritto di cui al doc. D ha pertanto subordinato l’esigibilità del
credito in esecuzione al realizzarsi di precise condizioni.
Siccome
il rigetto dell’opposizione può essere concesso unicamente quando la pretesa
dedotta in esecuzione è esigibile (cfr. Daniel
Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 21, 77 ad art.
82; Panchaud/Caprez, op.
cit., n. 1 e 8 ad § 1), quando, come nel caso di specie, l’esigibilità del
credito è condizionata, incombe al creditore provare che la condizione si è
realizzata (art. 8 CC). Nel caso di specie dalla documentazione agli atti non
emerge in alcun modo che il credito ipotecario della __________ sia stato
estinto. Del resto tale circostanza nemmeno è stata asserita dalla procedente.
Per questo motivo il credito dedotto in esecuzione non risulta esigibile e
l’istanza di rigetto dell’opposizione deve essere respinta.
3.
Ne consegue l’accoglimento dell’appello.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
L'appello 29 ottobre 2004 __________ AP
1, __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 18
ottobre 2004 della __________, è così riformata:
"1. L'istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21 giugno 2004 promossa da __________
AO 1, __________, contro __________ AP 1, __________, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
di __________ AO 1, la quale rifonderà a __________ AP 1 fr. 200.-- a titolo di
indennità."
2.
La tassa di giustizia del presente giudizio
di fr. 400.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________ AO
1, la quale rifonderà a __________ AP 1 fr. 900.-- a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
- avv.
__________ RA 1, __________;
- avv. __________
RA 2, __________.
Comunicazione alla
Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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