Lexipedia

Decisione

14.2004.115

esigibilità del credito di cui al riconoscimento di debito subordinata al realizzo di precise condizioni

17 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 2/3 settembre 2003 __________, AO 1 procede contro __________

per l’incasso di fr. 594'834.35 oltre accessori, indicando quale titolo di

credito: “Rimborso del prestito come da scrittura privata di riconoscimento del

debito, oltre a quota di un mezzo (a carico del debitore) delle spese, elencate

al conteggio del 19.08.2003, anticipate dal creditore. Interessi maturati sino

al 31.05.2003”.

Interposta

tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Pretura di __________.

B. La procedente fonda la propria pretesa sulla scrittura privata

denominata “riconoscimento di debito” di data 31 maggio 2001 (doc. D), mediante

la quale l’escusso si è riconosciuto debitore nei confronti della procedente

dell’importo complessivo di fr. 504'900.--. Nella stessa scrittura privata

l’escusso ha precisato che:

“come

da accordo il ricavo della vendita dei primi appartamenti dello stabile __________

in via __________ a __________, sarà utilizzato per il saldo del debito

ipotecario c/o l’assicurazione __________ ammontante a fr. 5'500'000.--. Dopo

il saldo del debito ipotecario, avrà assoluta priorità su qualsiasi altro

pagamento o guadagno il saldo del prestito di cui sopra di fr. 504'900.-- a mia

sorella __________”.

C.

All’udienza di contraddittorio l’escusso ha

rilevato che il riconoscimento di debito di cui al doc. D sarebbe sottoposto,

quanto all’esigibilità del credito, alle seguenti condizioni:

- che

siano stati venduti degli appartamenti;

- che

siano stati venduti i primi appartamenti;

- che si

tratti degli appartamenti dello stabile __________ in via __________ a __________;

- che

con il ricavo della vendita dei primi appartamenti sia stato rimborsato il

debito ipotecario di fr. 5'500'000.-- presso l’assicurazione __________;

- che

con il ricavo della vendita dei primi appartamenti sia possibile procedere al

saldo del debito di fr. 504'900.-- di __________ AO 1 nei confronti di __________

AO 1.

A

mente del convenuto i documenti prodotti non dimostrerebbero che le menzionate

condizioni sono state tutte adempiute. Per questo motivo il credito in

esecuzione non sarebbe esigibile.

D. Con sentenza 18 ottobre 2004 la __________ ha integralmente accolto

l’istanza, rilevando che il riconoscimento di debito sarebbe incondizionato

poiché “l’indicazione secondo cui il ricavato della vendita dei primi

appartamenti dovrà in primo luogo essere utilizzato per estinguere il debito

ipotecario, non costituisce una condizione per il riconoscimento del debito, ma

bensì una modalità di estinzione del medesimo”.

E. Contro la sentenza del primo giudice si è tempestivamente aggravato__________

AP 1 con atto 29 ottobre 2004. Delle argomentazioni sollevate con l’atto

d’appello e delle osservazioni 6 dicembre 2004 della convenuta si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può

costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio

delle peculiarità del caso di specie.

b) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

c)

La dichiarazione di riconoscimento di debito

è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una

certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non

discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7

p. 3).

2.

La

procedente fonda la propria pretesa sulla scrittura

privata denominata “riconoscimento di debito” di data 31 maggio 2001 (doc. D),

mediante la quale l’escusso si è invero riconosciuto debitore nei confronti

della procedente dell’importo complessivo di fr. 504'900.--. Nella stessa

scrittura privata l’escusso ha tuttavia precisato che, come da accordo, il

ricavo della vendita dei primi appartamenti dello stabile __________ in via __________

a __________, sarà utilizzato per estinguere il debito ipotecario esistente di fr.

5'500'000.--. Solo ad avvenuta estinzione del debito ipotecario, “avrà assoluta

priorità su qualsiasi altro pagamento o guadagno il saldo del prestito di cui

sopra di fr. 504'900.-- a mia sorella __________”.

__________

AP 1 nello scritto di cui al doc. D ha pertanto subordinato l’esigibilità del

credito in esecuzione al realizzarsi di precise condizioni.

Siccome

il rigetto dell’opposizione può essere concesso unicamente quando la pretesa

dedotta in esecuzione è esigibile (cfr. Daniel

Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 21, 77 ad art.

82; Panchaud/Caprez, op.

cit., n. 1 e 8 ad § 1), quando, come nel caso di specie, l’esigibilità del

credito è condizionata, incombe al creditore provare che la condizione si è

realizzata (art. 8 CC). Nel caso di specie dalla documentazione agli atti non

emerge in alcun modo che il credito ipotecario della __________ sia stato

estinto. Del resto tale circostanza nemmeno è stata asserita dalla procedente.

Per questo motivo il credito dedotto in esecuzione non risulta esigibile e

l’istanza di rigetto dell’opposizione deve essere respinta.

3.

Ne consegue l’accoglimento dell’appello.

Tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

L'appello 29 ottobre 2004 __________ AP

1, __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 18

ottobre 2004 della __________, è così riformata:

"1. L'istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21 giugno 2004 promossa da __________

AO 1, __________, contro __________ AP 1, __________, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico

di __________ AO 1, la quale rifonderà a __________ AP 1 fr. 200.-- a titolo di

indennità."

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio

di fr. 400.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________ AO

1, la quale rifonderà a __________ AP 1 fr. 900.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione:

- avv.

__________ RA 1, __________;

- avv. __________

RA 2, __________.

Comunicazione alla

Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster