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Decisione

14.2004.118

appello contro dichiarazione di fallimento

16 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

__________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per l’incasso di fr. 1'842.55

oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 20 ottobre 2004 nessuno è

comparso.

C. Con decisione 22 ottobre 2004 la Pretore __________, __________, ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 22 ottobre 2004 alle

ore 14.00.

D. Con atto d’appello 4 novembre 2004 la AP 1 ha postulato la

declaratoria di nullità del decreto di fallimento asserendo di avere pagato il suo

debito nei confronti della creditrice e producendo uno scritto 26 ottobre 2004

del patrocinatore di quest’ultimo, in cui viene confermato il versamento da parte

della debitrice di fr. 2'156.65 a saldo dell’esecuzione in oggetto (doc. B).

L’appellante ha poi sostenuto di essere solvibile, versando agli atti un

estratto 25 ottobre 2004 delle sue esecuzioni (doc. D) e 10 ricevute relative

al pagamento, avvenuto il 18 agosto 2004 rispettivamente il 6 rispettivamente

il 29 settembre 2004 di un debito e di esecuzioni pendenti nei suoi confronti

(doc. da E a N). Essa ha poi prodotto un ulteriore estratto delle sue

esecuzioni, più recente, datato 4 novembre 2004 (doc. O) e un fax pure datato 4

novembre 2004 della __________ (doc. P), relativo al ritiro, in seguito a

pagamento, dell’esecuzione n. __________.

Considerato

Considerandi

1.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano

adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità

deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi

creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una

difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14

p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht

und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,

p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo

1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

c) Dalla dichiarazione 26 ottobre 2004

dell’avv. __________ PA 1 (doc. B) si evince che l'appellante ha saldato,

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suo debito nei confronti

del creditore, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174

cpv. 2 cifra 1 LEF.

Per quel

che riguarda il requisito della solvibilità va rilevato che dall'estratto 25

ottobre 2004 __________ (doc. D) risulta che nei confronti di AP 1 erano

pendenti 11 esecuzioni, tre delle quali giunte all’emissione della comminatoria

di fallimento, mentre le rimanenti erano pervenute allo stadio di opposizione. Da

un più recente estratto, datato 4 novembre 2004 (doc. O), emerge che le

esecuzioni ancora pendenti nei confronti dell’appellante ammontano a 9. L’unica

procedura esecutiva, in cui è stata emessa la comminatoria di fallimento,

risulta ritirata con scritto 4 novembre 2004 della creditrice __________

all’Ufficio __________ (doc. P). Le altre 8 esecuzioni sono invece giunte allo

stadio di opposizione. Orbene in questa fase di procedura non si può ancora concludere

che l’appellante sia effettivamente debitrice degli importi posti in

esecuzione. Di conseguenza non può essere ritenuto che essa si trovi in uno

stato d'illiquidità e che non sia in grado di saldare i debiti accertati, atteso

che come risulta dai doc. da E a N il 18 agosto 2004 rispettivamente il 6

rispettivamente il 29 settembre 2004 essa ha saldato un debito di fr. 2'995.20

relativo a imposte alla fonte (doc. E) e diverse esecuzioni pendenti nei suoi

confronti per un importo complessivo di fr. 19'268.20 (doc. da F a N). Anche il

presupposto della solvibilità appare quindi come reso sufficientemente

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti, di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, la

dichiarazione di fallimento pronunciata dal primo giudice può essere annullata.

3.

L'appello 4 novembre 2004 di AP 1 va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante in sede d’appello (art. 49 OTLEF).

Non si

assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti vanno caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia: I. L'appello 4 novembre __________, __________, è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 22 ottobre 2004 pronunciata

dalla

Pretore del __________,

inc. EF.__________

nei confronti di __________,

__________,

è annullata.

II. __________:

-

avv. __________ PA 2 Lugano

-RA

2

- Ufficio

__________ - Ufficio __________;

- Ufficio

__________.

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

Il presidente: La

segretaria:

Terzi implicati

PI 1 Lugano

Tzi implicati

Implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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