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Decisione

14.2004.122

rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di sentenza penale di condanna a titolo di risarcimento danni. Tassa di giustizia e indennità

21 febbraio 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

del 02/14 agosto 2004 dell’__________ __________ AO 1 procede contro __________

AP 1 per l’incasso di fr. 7’606'364.-- oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2000,

indicando quale titolo di credito: “Sentenza __________ del Tribunale penale

cantonale, dispositivo 5: importo dovuto secondo sentenza (CHF 18'762'591.30)

dedotto l’importo dei beni assegnati alla PC (CHF 11'156'227.30)

Interposta tempestiva

opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. La procedente fonda la propria pretesa nei confronti di __________ AP

1 sul dispositivo n. 5 della sentenza __________ della Corte delle Assise criminali,

che stabilisce che “__________ AP 1 e __________ __________ sono inoltre

condannati a versare in solido alla PC __________ e __________ AO 1 l’importo

di fr. 18'762'591.30 oltre interessi annui del 5% a decorrere dal 04.10.2000, a

titolo di risarcimento dei danni” (doc. C).

La procedente produce pure quale doc. D la sentenza __________,

munita dell’attestazione di crescita in giudicato, della Corte di cassazione e

di revisione penale del Tribunale di appello che ha parzialmente accolto, nella

misura in cui lo stesso era ricevibile, il ricorso interposto da __________ AP

1 contro la sentenza __________ della Corte delle Assise criminali. La

menzionata decisione ha riformato il dispositivo n. 6.10 mentre non ha

riformato il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata.

Quale doc. H la

procedente produce il certificato ereditario 5 dicembre 2003 emesso dalla

Pretura di __________ dal quale emerge che __________ AO 1 è decesso a __________

il 3 aprile __________ e che sua unica erede risulta essere la moglie __________

AO 1.

C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente ha evidenziato

che la parte civile “ha potuto recuperare fr. 12'504'823.65 grazie ai sequestri

e alle assegnazioni risarcitorie ottenute”. In merito agli interessi la

procedente ha argomentato che gli stessi vanno fatti decorrere dalla crescita

in giudicato della sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del

Tribunale di appello e che per facilità “si potrà prendere come data di

riferimento la data dell’attestazione a retro dell’ultima pagina della sentenza

esecutiva, ossia il 4 novembre 2003”. Dedotto l’importo recuperato da quanto

riconosciuto dal Tribunale penale, il credito residuo della parte civile

assommerebbe a fr. 6'257'767.35 oltre agli interessi legali al 5% dal 4

novembre 2003. La procedente ha pertanto postulato il rigetto dell’opposizione

Considerandi

limitatamente a tale importo.

D. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza, negando

che la sentenza posta a fondamento dell’esecuzione rappresenti un titolo

esecutivo che permetta il rigetto definitivo dell’opposizione, segnatamente per

l’importo di fr. 18'762'591.30 poiché il dispositivo di quella decisione

dev’essere inteso nella connessione fra il suo punto 5 -che determina il

risarcimento danni dovuto alla parte civile- e il punto 6 che sancisce

l’obbligo di dedurre da quel primo importo massimo il valore di realizzazione dei

beni confiscati ed elencati da 6.1 a 6.9, nonché della tassa di giustizia e

delle spese (punto 6.10). Compito della creditrice sarebbe stato pertanto

quello di dimostrare quale fosse esattamente il saldo della differenza fra

questi importi, prova alla quale ha mancato. Infatti, il conteggio da lei

prodotto concernente le deduzioni di circa fr. 12 milioni non è posto in

relazione con nessun riscontro probatorio, dovendosi considerare di conseguenza

alla stregua di un’allegazione di parte. La sentenza non attribuirebbe in

particolare alcun valore alla part. n. __________ RFD di __________ che

costituisce un bene patrimoniale confiscato ed assegnato all’istante a

decurtazione del suo credito. Inoltre non sarebbe dimostrato che l’importo

portato in deduzione corrisponda effettivamente al saldo attivo dei vari conti

indicati nel dispositivo della sentenza. A mente dell’escussa pertanto il

rigetto definitivo dell’opposizione non potrebbe essere concesso perché non vi

sarebbe agli atti nessuna “sentenza giudiziaria ai sensi dell’art. 80 LEF

determinante una condanna definitiva al pagamento di una somma di denaro

determinata”.

In replica la procedente ha rilevato che non compete alla parte

lesa, che in ogni caso ha correttamente indicato nell’istanza di rigetto dell’opposizione

l’importo da lei effettivamente percepito, valutare i beni a lei assegnati. In

ogni caso se la parte escussa avesse ritenuto che il debito fosse stato estinto

in misura maggiore, avrebbe dovuto dimostrarlo.

E. Con sentenza 8

novembre 2004 __________, ha accolto l’istanza e respinto in via definitiva

l’opposizione interposta al PE n. __________, evidenziando che la

documentazione versata agli atti costituisce valido riconoscimento di debito

per l’importo di fr. 18'762'591.30, atteso che dai dispositivi n. 5 e 6 risulta

che “il risarcimento per il danno arrecato dal comportamento criminale degli

imputati ammonta a fr. 18'762'591.30, importo da pagare anche con il provento

delle assegnazioni menzionate al punto 6 della sentenza”. Le assegnazioni e le

devoluzioni menzionate ai punti da 6.1 a 6.9 della sentenza penale sarebbero

“una modalità di pagamento del credito in risarcimento danni di cui al punto n.

5”. Sempre secondo il primo giudice, dal tenore dei dispositivi n. 5 e 6 della

sentenza penale non emerge che “l’incasso dell’importo attribuito a titolo di

risarcimento danni sia subordinato all’accertamento del valore delle

attribuzioni elencate al punto n. 6”.

F. Contro il

giudizio pretorile si aggrava tempestivamente __________ AP 1 sostenendo che la

sentenza penale accerta “l’obbligo di dedurre dalla somma fissata nel

Dispositivo

dispositivo n. 5 (...) tutti i beni confiscati ed elencati nei dispositivi n.

6.1. a 6.9”. Per questo motivo l’accertamento del credito residuo per il quale

potrebbe essere continuata un’esecuzione dipenderebbe da un conteggio che il

dispositivo descrive nei suoi criteri ma non fissa nel suo quantum. In

sostanza, l’appellante non si scosta dalle argomentazioni già esposte in prima

sede. Contesta inoltre l’ammontare della tassa di giustizia e delle indennità

assegnate alla controparte: a suo dire, la tassa di giustizia dovrebbe essere

determinata in fr. 600.-, mentre, in considerazione del valore di causa, della

natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità,

le indennità assegnate a controparte (fr. 9'000.-) dovrebbero essere ridotte a

fr. 1'800.-.

G. Con

osservazioni 15 dicembre 2004 __________ AO 1 si oppone all’appello, argomentando

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione l’escusso deve

provare l’estinzione del debito. L’appellante pretenderebbe quindi a torto di

assegnare l’onere della prova dell’estinzione del debito alla creditrice. Nella

fattispecie l’appellante criticherebbe il conteggio allestito dalla creditrice,

omettendo di provare che il debito sarebbe stato estinto in misura maggiore

rispetto a quanto indicato da quest’ultima.

Considerato

1. Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione.

1.1. Una

sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato e da essa scaturisce

per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss.), così da

permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.

1.2. Il

giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la

sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti di legge per

poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art.

80 e 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.).

In

virtù dell’art. 380 cpv. 1 CP le sentenze definitive pronunciate in

applicazione del codice penale o di altra legge federale ovvero della

legislazione cantonale in materia di contravvenzioni sono esecutive in tutta la

Svizzera per ciò che concerne le multe, le spese, la confisca di oggetti, la

devoluzione di doni od altri profitti allo Stato e il risarcimento dei danni.

Nel nostro Cantone, contro i dispositivi della sentenza penale che decidono

pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono

ricorrere al Tribunale d’appello nei modi e nelle forme stabiliti dalla

procedura civile (art. 268 cpv. 1 CPP).

2. Nella fattispecie l’istante

fonda la propria pretesa nei confronti di __________ AP

1 sul dispositivo n. 5 della sentenza __________ della Corte delle Assise

criminali, cresciuto in giudicato, che condanna __________ AP 1 e __________ __________

a versare in solido a __________ e __________ AO 1 a titolo di risarcimento dei

danni l’importo di fr. 18'762'591.30 oltre interessi annui del 5% a decorrere

dal 4 ottobre 2000 (doc. C). Tenuto conto che, come

emerge dal certificato ereditario 5 dicembre 2003 (doc. H), __________ AO 1 è deceduto il 3 aprile __________ e che sua unica erede

risulta essere la moglie __________ AO 1, la menzionata

sentenza costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in

favore dell’istante per l’importo di fr. 6'257'767.35

oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2003 come all’istanza

20 agosto 2004. L’importo capitale di fr. 6'257'767.35 corrisponde alla differenza fra l’importo di fr. 18'762'591.30 (dispositivo n. 5 della sentenza del __________) e

l’importo di fr. 12'504'823.65 che la creditrice ha dichiarato di aver

recuperato “grazie ai sequestri e alle assegnazioni risarcitorie ottenute”.

3. In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza

esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa

l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’estinzione del debito, la proroga del pagamento o la prescrizione devono

essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio,

l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura

che ha portato alla sentenza, non potrebbe più essere avanzata in sede di

rigetto (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF). La prova documentale delle menzionate eccezioni

liberatorie dev’essere rigorosa; non è sufficiente rendere verosimile un motivo

di estinzione, ma esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed

univoci (DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

op. cit., n. 3 ad art. 81 LEF).

3.1. E’

ben vero che la sentenza penale ha ordinato la confisca di quanto menzionato

nei dispositivi da n. 6.1 a n. 6.9 e che, come emerge dalle tavole processuali,

tali beni sono stati nel frattempo assegnati alle parti civili, in esecuzione

del dispositivo n. 6.10; tuttavia, a differenza di quanto ritenuto

dall’appellante, non può esservi ragionevole dubbio sul fatto che comunque il

dispositivo n. 5 della sentenza __________ della Corte delle Assise criminali

non attesta un “credito residuo” delle parti civili nei confronti dei

condannati, ma “condanna” questi ultimi a versare in solido a __________ e __________

AO 1 l’importo di fr. 18'762'591.30 oltre interessi a titolo di risarcimento

dei danni. Da tale dispositivo scaturisce così l’obbligo chiaro ed

incondizionato dei debitori al pagamento dell’intera somma. D’altra parte, come

detto, la Corte penale ha ordinato la confisca di otto conti bancari e della

particella n. __________ RFD di __________, intestata ad __________ AP 1, ma

tali beni, essendo il dispositivo n. 5 pacificamente cresciuto in giudicato

(per non essere stato impugnato nei modi e nelle forme indicate sopra), sono

stati assegnati, dedotto l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese

processuali, alle parti civili __________ e __________ AO 1 per concorrere al risarcimento

del danno patito (cfr. doc. C e D). Determinante per il giudizio sull’idoneità

del titolo prodotto è che l’ordine di confisca e la conseguente assegnazione

dei beni confiscati alle parti civili non ha comunque condizionato in alcun

modo il carattere condannatorio del dispositivo n. 5 della sentenza penale.

3.2. Considerata

la validità del titolo e premesso che la creditrice non ha spiccato il precetto

esecutivo n. __________ per l’intero importo di cui al dispositivo n. 5 della

sentenza, ma ha proceduto esecutivamente, tenendo conto di quanto realizzato

con la confisca sulla base di un conteggio di quanto percepito in tal modo e poi,

in sede di istanza di rigetto, riducendo ulteriormente il proprio credito da

fr. 7'606'364.- (credito indicato nel precetto esecutivo) a fr. 6'257'767.35,

la vertenza trova soluzione nell’ambito dell’onere della prova e a proposito di

quale importo debba esserne oggetto. Dandosi il caso di una parziale estinzione

del debito per mezzo dei beni confiscati, è l’art. 81 cpv. 1 LEF a indicare che,

in siffatte circostanze, incombeva all’escussa provare che il debito è stato da

lei estinto in misura maggiore di quanto asserito e riconosciuto dalla

procedente. Nella fattispecie l’escussa si è invece limitata a contestare

apoditticamente il carattere condannatorio delle sentenze penali e i conteggi

allestiti dalla procedente, senza nemmeno sostenere e tantomeno provare in

quale misura tali conteggi risulterebbero errati. Essa pertanto non ha

apportato la prova che le incombeva, così che l’eccezione sollevata dev’essere

respinta.

4. In

via subordinata l’appellante ha poi contestato l’ammontare della tassa di

giustizia e delle indennità assegnate alla controparte.

4.1. Conformemente

all’art. 48 OTLEF la tassa per le decisioni giudiziarie

prese nell’ambito di una procedura sommaria in materia esecutiva (art. 25 n. 2

LEF) varia da fr. 120.- a fr. 2’000.- per un valore superiore a fr.

1’000'000.--. La tassa di giustizia è una tassa globale che copre tutte le

spese (cfr. 49 cpv. 1 OTLEF).

Nella

concreta fattispecie il Pretore ha stabilito correttamente e nei limiti fissati

dalla OTLEF in fr. 1’500.- la tassa di giustizia, atteso che valore determinate

risulta essere l’importo dell’istanza di rigetto dell’opposizione di fr.

6'257'767.35 oltre accessori.

4.2. Ai

sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il

rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda

della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa

indennità come risarcimento delle spese. Tale equa indennità può essere

assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato

nella decisione (DTF 113 III 110); essa comprende anche le spese derivanti dal

patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa

indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF),

ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di riferimento e avuto

riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons.

3b e rif. ivi). L’art. 18 cpv. 1 TOA indica per le procedure sommarie previste

dalla LEF un onorario calcolato fra il 10 e il 50% dell'onorario normale ottenuto

applicando l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-.

In

concreto, ciò basta per concludere che l’indennità assegnata in prima sede e

pari a fr. 9’000.- è notevolmente inferiore ai limiti fissati dalla TOA: infatti,

tenuto conto di un valore litigioso di fr. 6'257'767.35, di un tasso tra il 3%

e il 6% secondo l’art. 9 TOA, quindi di un tasso minimo dello 0,3% e massimo

del 3% in ambito esecutivo in virtù dell’art. 18 cpv. 1 TOA, il saggio ritenuto

dal primo giudice è addirittura dello 0.14%. Non vi sono d’altra parte motivi

per ulteriormente ridurre l’importo assegnato, tenuto conto del tempo

necessario in termini di razionalità per la preparazione dell’istanza di

rigetto dell’opposizione e la discussione in sede di contraddittorio, della

natura della disputa, peraltro resa complessa proprio dalle tesi difensive

sostenute dall’appellante e dell’alto valore litigioso.

5. L'appello 22 novembre 2004 di __________ AP 1, __________, è così respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e

62 cpv. 1 OTLEF).

Per

i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 25 n. 2 lett. a,

80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 380 CP; 9, 18 cpv. 1 TOA; 48,

49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

I. L'appello

22 novembre 2004 di __________ AP 1, __________, è respinto.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 2’000.--, già anticipata

dall'appellante, è a carico di __________ AP 1, la quale rifonderà a __________

AO 1 fr. 3'000.-- di indennità.

III. Intimazione

a: - avv. __________ RA 2, __________;

- avv.

__________ RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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