14.2004.122
rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di sentenza penale di condanna a titolo di risarcimento danni. Tassa di giustizia e indennità
21 febbraio 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
14.2004.122
Data decisione, Autorità:
21.02.2005, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di sentenza penale di condanna a titolo di risarcimento danni. Tassa di giustizia e indennità
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
art. 380 CPS
art. 20a LEF
art. 25 LEF
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
art. 48 OTLEF
art. 49 cpv. 1 OTLEF
art. 61 cpv. 1 OTLEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
art. 9 TOA
art. 18 cpv. 1 TOA
Incarto n.
14.2004.122
Lugano
21 febbraio
2005
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 20 agosto 2004 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta da __________ AP 1 al PE n. __________ del 02/14 agosto
2004 dell’__________, sulla quale istanza __________ con sentenza 8 novembre
2004 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 1’500.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 9'000.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con
atto 22 novembre 2004 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di tasse
e ripetibili;
rilevato che la parte appellata ha presentato le proprie
osservazioni il 15 dicembre 2004, chiedendo la reiezione del gravame, pure con
protesta di tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 24 novembre 2004 di concessione
dell’effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________
del 02/14 agosto 2004 dell’__________ __________ AO 1 procede contro __________
AP 1 per l’incasso di fr. 7’606'364.-- oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2000,
indicando quale titolo di credito: “Sentenza __________ del Tribunale penale
cantonale, dispositivo 5: importo dovuto secondo sentenza (CHF 18'762'591.30)
dedotto l’importo dei beni assegnati alla PC (CHF 11'156'227.30)
Interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. La procedente fonda la propria pretesa nei confronti di __________ AP
1 sul dispositivo n. 5 della sentenza __________ della Corte delle Assise criminali,
che stabilisce che “__________ AP 1 e __________ __________ sono inoltre
condannati a versare in solido alla PC __________ e __________ AO 1 l’importo
di fr. 18'762'591.30 oltre interessi annui del 5% a decorrere dal 04.10.2000, a
titolo di risarcimento dei danni” (doc. C).
La procedente produce pure quale doc. D la sentenza __________,
munita dell’attestazione di crescita in giudicato, della Corte di cassazione e
di revisione penale del Tribunale di appello che ha parzialmente accolto, nella
misura in cui lo stesso era ricevibile, il ricorso interposto da __________ AP
1 contro la sentenza __________ della Corte delle Assise criminali. La
menzionata decisione ha riformato il dispositivo n. 6.10 mentre non ha
riformato il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata.
Quale doc. H la
procedente produce il certificato ereditario 5 dicembre 2003 emesso dalla
Pretura di __________ dal quale emerge che __________ AO 1 è decesso a __________
il 3 aprile __________ e che sua unica erede risulta essere la moglie __________
AO 1.
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente ha evidenziato
che la parte civile “ha potuto recuperare fr. 12'504'823.65 grazie ai sequestri
e alle assegnazioni risarcitorie ottenute”. In merito agli interessi la
procedente ha argomentato che gli stessi vanno fatti decorrere dalla crescita
in giudicato della sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale di appello e che per facilità “si potrà prendere come data di
riferimento la data dell’attestazione a retro dell’ultima pagina della sentenza
esecutiva, ossia il 4 novembre 2003”. Dedotto l’importo recuperato da quanto
riconosciuto dal Tribunale penale, il credito residuo della parte civile
assommerebbe a fr. 6'257'767.35 oltre agli interessi legali al 5% dal 4
novembre 2003. La procedente ha pertanto postulato il rigetto dell’opposizione
Considerandi
limitatamente a tale importo.
D. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza, negando
che la sentenza posta a fondamento dell’esecuzione rappresenti un titolo
esecutivo che permetta il rigetto definitivo dell’opposizione, segnatamente per
l’importo di fr. 18'762'591.30 poiché il dispositivo di quella decisione
dev’essere inteso nella connessione fra il suo punto 5 -che determina il
risarcimento danni dovuto alla parte civile- e il punto 6 che sancisce
l’obbligo di dedurre da quel primo importo massimo il valore di realizzazione dei
beni confiscati ed elencati da 6.1 a 6.9, nonché della tassa di giustizia e
delle spese (punto 6.10). Compito della creditrice sarebbe stato pertanto
quello di dimostrare quale fosse esattamente il saldo della differenza fra
questi importi, prova alla quale ha mancato. Infatti, il conteggio da lei
prodotto concernente le deduzioni di circa fr. 12 milioni non è posto in
relazione con nessun riscontro probatorio, dovendosi considerare di conseguenza
alla stregua di un’allegazione di parte. La sentenza non attribuirebbe in
particolare alcun valore alla part. n. __________ RFD di __________ che
costituisce un bene patrimoniale confiscato ed assegnato all’istante a
decurtazione del suo credito. Inoltre non sarebbe dimostrato che l’importo
portato in deduzione corrisponda effettivamente al saldo attivo dei vari conti
indicati nel dispositivo della sentenza. A mente dell’escussa pertanto il
rigetto definitivo dell’opposizione non potrebbe essere concesso perché non vi
sarebbe agli atti nessuna “sentenza giudiziaria ai sensi dell’art. 80 LEF
determinante una condanna definitiva al pagamento di una somma di denaro
determinata”.
In replica la procedente ha rilevato che non compete alla parte
lesa, che in ogni caso ha correttamente indicato nell’istanza di rigetto dell’opposizione
l’importo da lei effettivamente percepito, valutare i beni a lei assegnati. In
ogni caso se la parte escussa avesse ritenuto che il debito fosse stato estinto
in misura maggiore, avrebbe dovuto dimostrarlo.
E. Con sentenza 8
novembre 2004 __________, ha accolto l’istanza e respinto in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n. __________, evidenziando che la
documentazione versata agli atti costituisce valido riconoscimento di debito
per l’importo di fr. 18'762'591.30, atteso che dai dispositivi n. 5 e 6 risulta
che “il risarcimento per il danno arrecato dal comportamento criminale degli
imputati ammonta a fr. 18'762'591.30, importo da pagare anche con il provento
delle assegnazioni menzionate al punto 6 della sentenza”. Le assegnazioni e le
devoluzioni menzionate ai punti da 6.1 a 6.9 della sentenza penale sarebbero
“una modalità di pagamento del credito in risarcimento danni di cui al punto n.
5”. Sempre secondo il primo giudice, dal tenore dei dispositivi n. 5 e 6 della
sentenza penale non emerge che “l’incasso dell’importo attribuito a titolo di
risarcimento danni sia subordinato all’accertamento del valore delle
attribuzioni elencate al punto n. 6”.
F. Contro il
giudizio pretorile si aggrava tempestivamente __________ AP 1 sostenendo che la
sentenza penale accerta “l’obbligo di dedurre dalla somma fissata nel
Dispositivo
dispositivo n. 5 (...) tutti i beni confiscati ed elencati nei dispositivi n.
6.1. a 6.9”. Per questo motivo l’accertamento del credito residuo per il quale
potrebbe essere continuata un’esecuzione dipenderebbe da un conteggio che il
dispositivo descrive nei suoi criteri ma non fissa nel suo quantum. In
sostanza, l’appellante non si scosta dalle argomentazioni già esposte in prima
sede. Contesta inoltre l’ammontare della tassa di giustizia e delle indennità
assegnate alla controparte: a suo dire, la tassa di giustizia dovrebbe essere
determinata in fr. 600.-, mentre, in considerazione del valore di causa, della
natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità,
le indennità assegnate a controparte (fr. 9'000.-) dovrebbero essere ridotte a
fr. 1'800.-.
G. Con
osservazioni 15 dicembre 2004 __________ AO 1 si oppone all’appello, argomentando
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione l’escusso deve
provare l’estinzione del debito. L’appellante pretenderebbe quindi a torto di
assegnare l’onere della prova dell’estinzione del debito alla creditrice. Nella
fattispecie l’appellante criticherebbe il conteggio allestito dalla creditrice,
omettendo di provare che il debito sarebbe stato estinto in misura maggiore
rispetto a quanto indicato da quest’ultima.
Considerato
1. Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione.
1.1. Una
sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato e da essa scaturisce
per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss.), così da
permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.
1.2. Il
giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la
sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti di legge per
poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art.
80 e 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.).
In
virtù dell’art. 380 cpv. 1 CP le sentenze definitive pronunciate in
applicazione del codice penale o di altra legge federale ovvero della
legislazione cantonale in materia di contravvenzioni sono esecutive in tutta la
Svizzera per ciò che concerne le multe, le spese, la confisca di oggetti, la
devoluzione di doni od altri profitti allo Stato e il risarcimento dei danni.
Nel nostro Cantone, contro i dispositivi della sentenza penale che decidono
pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono
ricorrere al Tribunale d’appello nei modi e nelle forme stabiliti dalla
procedura civile (art. 268 cpv. 1 CPP).
2. Nella fattispecie l’istante
fonda la propria pretesa nei confronti di __________ AP
1 sul dispositivo n. 5 della sentenza __________ della Corte delle Assise
criminali, cresciuto in giudicato, che condanna __________ AP 1 e __________ __________
a versare in solido a __________ e __________ AO 1 a titolo di risarcimento dei
danni l’importo di fr. 18'762'591.30 oltre interessi annui del 5% a decorrere
dal 4 ottobre 2000 (doc. C). Tenuto conto che, come
emerge dal certificato ereditario 5 dicembre 2003 (doc. H), __________ AO 1 è deceduto il 3 aprile __________ e che sua unica erede
risulta essere la moglie __________ AO 1, la menzionata
sentenza costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in
favore dell’istante per l’importo di fr. 6'257'767.35
oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2003 come all’istanza
20 agosto 2004. L’importo capitale di fr. 6'257'767.35 corrisponde alla differenza fra l’importo di fr. 18'762'591.30 (dispositivo n. 5 della sentenza del __________) e
l’importo di fr. 12'504'823.65 che la creditrice ha dichiarato di aver
recuperato “grazie ai sequestri e alle assegnazioni risarcitorie ottenute”.
3. In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’estinzione del debito, la proroga del pagamento o la prescrizione devono
essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio,
l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura
che ha portato alla sentenza, non potrebbe più essere avanzata in sede di
rigetto (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF). La prova documentale delle menzionate eccezioni
liberatorie dev’essere rigorosa; non è sufficiente rendere verosimile un motivo
di estinzione, ma esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed
univoci (DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 3 ad art. 81 LEF).
3.1. E’
ben vero che la sentenza penale ha ordinato la confisca di quanto menzionato
nei dispositivi da n. 6.1 a n. 6.9 e che, come emerge dalle tavole processuali,
tali beni sono stati nel frattempo assegnati alle parti civili, in esecuzione
del dispositivo n. 6.10; tuttavia, a differenza di quanto ritenuto
dall’appellante, non può esservi ragionevole dubbio sul fatto che comunque il
dispositivo n. 5 della sentenza __________ della Corte delle Assise criminali
non attesta un “credito residuo” delle parti civili nei confronti dei
condannati, ma “condanna” questi ultimi a versare in solido a __________ e __________
AO 1 l’importo di fr. 18'762'591.30 oltre interessi a titolo di risarcimento
dei danni. Da tale dispositivo scaturisce così l’obbligo chiaro ed
incondizionato dei debitori al pagamento dell’intera somma. D’altra parte, come
detto, la Corte penale ha ordinato la confisca di otto conti bancari e della
particella n. __________ RFD di __________, intestata ad __________ AP 1, ma
tali beni, essendo il dispositivo n. 5 pacificamente cresciuto in giudicato
(per non essere stato impugnato nei modi e nelle forme indicate sopra), sono
stati assegnati, dedotto l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese
processuali, alle parti civili __________ e __________ AO 1 per concorrere al risarcimento
del danno patito (cfr. doc. C e D). Determinante per il giudizio sull’idoneità
del titolo prodotto è che l’ordine di confisca e la conseguente assegnazione
dei beni confiscati alle parti civili non ha comunque condizionato in alcun
modo il carattere condannatorio del dispositivo n. 5 della sentenza penale.
3.2. Considerata
la validità del titolo e premesso che la creditrice non ha spiccato il precetto
esecutivo n. __________ per l’intero importo di cui al dispositivo n. 5 della
sentenza, ma ha proceduto esecutivamente, tenendo conto di quanto realizzato
con la confisca sulla base di un conteggio di quanto percepito in tal modo e poi,
in sede di istanza di rigetto, riducendo ulteriormente il proprio credito da
fr. 7'606'364.- (credito indicato nel precetto esecutivo) a fr. 6'257'767.35,
la vertenza trova soluzione nell’ambito dell’onere della prova e a proposito di
quale importo debba esserne oggetto. Dandosi il caso di una parziale estinzione
del debito per mezzo dei beni confiscati, è l’art. 81 cpv. 1 LEF a indicare che,
in siffatte circostanze, incombeva all’escussa provare che il debito è stato da
lei estinto in misura maggiore di quanto asserito e riconosciuto dalla
procedente. Nella fattispecie l’escussa si è invece limitata a contestare
apoditticamente il carattere condannatorio delle sentenze penali e i conteggi
allestiti dalla procedente, senza nemmeno sostenere e tantomeno provare in
quale misura tali conteggi risulterebbero errati. Essa pertanto non ha
apportato la prova che le incombeva, così che l’eccezione sollevata dev’essere
respinta.
4. In
via subordinata l’appellante ha poi contestato l’ammontare della tassa di
giustizia e delle indennità assegnate alla controparte.
4.1. Conformemente
all’art. 48 OTLEF la tassa per le decisioni giudiziarie
prese nell’ambito di una procedura sommaria in materia esecutiva (art. 25 n. 2
LEF) varia da fr. 120.- a fr. 2’000.- per un valore superiore a fr.
1’000'000.--. La tassa di giustizia è una tassa globale che copre tutte le
spese (cfr. 49 cpv. 1 OTLEF).
Nella
concreta fattispecie il Pretore ha stabilito correttamente e nei limiti fissati
dalla OTLEF in fr. 1’500.- la tassa di giustizia, atteso che valore determinate
risulta essere l’importo dell’istanza di rigetto dell’opposizione di fr.
6'257'767.35 oltre accessori.
4.2. Ai
sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il
rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda
della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa
indennità come risarcimento delle spese. Tale equa indennità può essere
assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato
nella decisione (DTF 113 III 110); essa comprende anche le spese derivanti dal
patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa
indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF),
ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di riferimento e avuto
riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons.
3b e rif. ivi). L’art. 18 cpv. 1 TOA indica per le procedure sommarie previste
dalla LEF un onorario calcolato fra il 10 e il 50% dell'onorario normale ottenuto
applicando l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-.
In
concreto, ciò basta per concludere che l’indennità assegnata in prima sede e
pari a fr. 9’000.- è notevolmente inferiore ai limiti fissati dalla TOA: infatti,
tenuto conto di un valore litigioso di fr. 6'257'767.35, di un tasso tra il 3%
e il 6% secondo l’art. 9 TOA, quindi di un tasso minimo dello 0,3% e massimo
del 3% in ambito esecutivo in virtù dell’art. 18 cpv. 1 TOA, il saggio ritenuto
dal primo giudice è addirittura dello 0.14%. Non vi sono d’altra parte motivi
per ulteriormente ridurre l’importo assegnato, tenuto conto del tempo
necessario in termini di razionalità per la preparazione dell’istanza di
rigetto dell’opposizione e la discussione in sede di contraddittorio, della
natura della disputa, peraltro resa complessa proprio dalle tesi difensive
sostenute dall’appellante e dell’alto valore litigioso.
5. L'appello 22 novembre 2004 di __________ AP 1, __________, è così respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 25 n. 2 lett. a,
80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 380 CP; 9, 18 cpv. 1 TOA; 48,
49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello
22 novembre 2004 di __________ AP 1, __________, è respinto.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 2’000.--, già anticipata
dall'appellante, è a carico di __________ AP 1, la quale rifonderà a __________
AO 1 fr. 3'000.-- di indennità.
III. Intimazione
a: - avv. __________ RA 2, __________;
- avv.
__________ RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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