14.2004.123
appello contro dichiarazione di fallimento
28 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2004.123
Data decisione, Autorità:
28.12.2004, CEF
Titolo:
appello contro dichiarazione di fallimento
IMPUGNAZIONE
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2004.123
Lugano
28 dicembre
2004
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 6 settembre 2004 presentata da
AO 1 a
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 9 novembre 2004 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________,
a far tempo da martedì
9 novembre 2004 alle ore 14.00.
2./3./.4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP
1 che con atto
11 novembre 2004 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 23
novembre 2004 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n.__________ __________ la AO 1 ha chiesto
il fallimento della AP 1 per fr. 10'812.30 oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All’udienza di contradditorio del 20 ottobre 2004 l’escussa non è
comparsa.
C. Con decisione 9 novembre 2004 la __________, ha dichiarato il
fallimento della AP 1 a far tempo da martedì 9 novembre alle ore 10.00.
D. Con atto d’appello 11 novembre 2004 la AP 1 ha asserito di avere
provveduto al pagamento dell’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta 28
ottobre 2004 __________ relativa al versamento di fr. 12'398.70 a saldo
dell’esecuzione n. __________ promossa dalla AO 1 (doc. A).
Considerato
Considerandi
1.
a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la
decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono
avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza.
b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto
precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D.
Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo
dell'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di
conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2.
L'appello 11 novembre 2004 della AP 1 va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF).
Non
si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 11 novembre 2004 di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di
fallimento 9 novembre 2004 pronunciata dalla Pretore __________ inc.EF.2004.2554
nei confronti della __________, __________, è annullata.
2.
La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico della AP 1.
3.
Le
spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico della AP 1."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III.
Intimazione:
-AP
1.
-__________
- Ufficio
__________
- Ufficio
__________
- Ufficio
dei registri di __________
Comunicazione
alla Pretura __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Terzi implicati
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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