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Decisione

14.2004.123

appello contro dichiarazione di fallimento

28 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n.__________ __________ la AO 1 ha chiesto

il fallimento della AP 1 per fr. 10'812.30 oltre accessori e dedotti eventuali

acconti.

B. All’udienza di contradditorio del 20 ottobre 2004 l’escussa non è

comparsa.

C. Con decisione 9 novembre 2004 la __________, ha dichiarato il

fallimento della AP 1 a far tempo da martedì 9 novembre alle ore 10.00.

D. Con atto d’appello 11 novembre 2004 la AP 1 ha asserito di avere

provveduto al pagamento dell’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta 28

ottobre 2004 __________ relativa al versamento di fr. 12'398.70 a saldo

dell’esecuzione n. __________ promossa dalla AO 1 (doc. A).

Considerato

Considerandi

1.

a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di

fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli

interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la

decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità

giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono

avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza.

b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto

precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto

liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D.

Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo

dell'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di

conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L'appello 11 novembre 2004 della AP 1 va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49

OTLEF).

Non

si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all'appellante.

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 11 novembre 2004 di __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di

fallimento 9 novembre 2004 pronunciata dalla Pretore __________ inc.EF.2004.2554

nei confronti della __________, __________, è annullata.

2.

La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico della AP 1.

3.

Le

spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico della AP 1."

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.

Intimazione:

-AP

1.

-__________

- Ufficio

__________

- Ufficio

__________

- Ufficio

dei registri di __________

Comunicazione

alla Pretura __________

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Terzi implicati

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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