14.2004.125
in materia cambiaria il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile
25 gennaio 2005Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.125
Data decisione, Autorità:
25.01.2005, CEF
Titolo:
in materia cambiaria il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
art. 189 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2004.125
Lugano
25 gennaio
2005
B/sc/sb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare (esecuzione
cambiaria) dipendente dall’istanza 27 settembre 2004 presentata da
AP 1
Contro
AO 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, con
sentenza
17 novembre 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo
carico.”
Sentenza impugnata dalla che con atto 23 novembre
2004
denominato “ricorso per cassazione” ha postulato
l’accoglimento dell’istanza;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con
istanza 27 settembre 2004 la AP 1 ha chiesto il fallimento della AO 1 per il
mancato pagamento di fr. 23'017.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti;
che all’udienza
Fatti
di contraddittorio del 17 novembre 2004 nessuno è comparso;
che con sentenza 17
novembre 2004 la Pretore __________, ha respinto l’istanza di fallimento per tardività;
che contro la sentenza
pretorile si è aggravata la AP 1 chiedendo l’accoglimento dell’istanza di
fallimento;
che in materia cambiaria
il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile in via di
ricorso all’autorità giudiziaria superiore secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF,
ritenuto che l’applicazione di questa facoltà è stata volutamente esclusa
dall’art. 189 cpv. 2 LEF, la decisione, se del caso, essendo impugnabile
unicamente con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (Bauer, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 21 ad art. 189;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 38 n. 42 p. 302; Rep 1986 p. 33);
che
pertanto il “ricorso per cassazione” (recte appello) 23 novembre
2004 presentato dalla AP 1 va dichiarato irricevibile;
che la
tassa di giustizia è posta a carico della AP 1, mentre non si assegnano
indennità, la controparte non avendo presentato osservazioni;
per i
quali motivi
richiamato
l’art. 189 LEF
pronuncia:
1. Il
“ricorso per cassazione” 23 novembre della AP 1, __________, è irricevibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo
carico.
3.
Intimazione: -
AP 1, __________
-
AO 1, __________
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster