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Decisione

14.2004.125

in materia cambiaria il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile

25 gennaio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di contraddittorio del 17 novembre 2004 nessuno è comparso;

che con sentenza 17

novembre 2004 la Pretore __________, ha respinto l’istanza di fallimento per tardività;

che contro la sentenza

pretorile si è aggravata la AP 1 chiedendo l’accoglimento dell’istanza di

fallimento;

che in materia cambiaria

il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile in via di

ricorso all’autorità giudiziaria superiore secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF,

ritenuto che l’applicazione di questa facoltà è stata volutamente esclusa

dall’art. 189 cpv. 2 LEF, la decisione, se del caso, essendo impugnabile

unicamente con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (Bauer, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 21 ad art. 189;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 38 n. 42 p. 302; Rep 1986 p. 33);

che

pertanto il “ricorso per cassazione” (recte appello) 23 novembre

2004 presentato dalla AP 1 va dichiarato irricevibile;

che la

tassa di giustizia è posta a carico della AP 1, mentre non si assegnano

indennità, la controparte non avendo presentato osservazioni;

per i

quali motivi

richiamato

l’art. 189 LEF

pronuncia:

1. Il

“ricorso per cassazione” 23 novembre della AP 1, __________, è irricevibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo

carico.

3.

Intimazione: -

AP 1, __________

-

AO 1, __________

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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