14.2004.127
requisiti dell'atto di appello
10 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2004.127
Data decisione, Autorità:
10.12.2004, CEF
Titolo:
requisiti dell'atto di appello
APPELLO
art. 309 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
art. 25 LALEF
Incarto n.
14.2004.127
Lugano
10 dicembre
2004
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 17 settembre 2004 da
AO 1
patrocinato da PA 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 30 agosto/6 settembre 2004
dell'__________;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________
con sentenza
26 novembre 2004 ha così deciso
"1. L'istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La
tassa di giustizia in fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.-
a titolo di indennità";
visto lo scritto 30 novembre 2004 inviato dal marito
dell’escussa alla Pretura del Distretto __________, con il quale è stata
retrocessa alla Pretura la busta d’intimazione della sentenza 26 novembre 2004,
“non ancora aperta”;
rilevati gli estremi per procedere in applica ex art. 313bis CPC,
applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, in
virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC, dev'essere considerato appello
soltanto la tempestiva impugnazione di una decisione pretorile che, tra
l'altro, contenga la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei
punti della sentenza impugnata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda
istanza;
che lo
scritto citato, trasmesso dalla Pretura a questa Camera, non esprime la volontà
della parte di appellare (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 309, m. 6),
ossia di ottenere dall'istanza superiore un giudizio a lei più favorevole,
rispetto alla sentenza impugnata;
che una
tale volontà nemmeno poteva essere espressa dall’escussa, ritenuto che essa non
era a conoscenza del contenuto della sentenza del 26 novembre 2004 non avendo
aperto l’invio raccomandato che la conteneva;
che non
v'è pertanto ragione per decidere alcunché in assenza di gravame, dovendo così
stralciare la procedura d'appello per mancanza d'oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC
per analogia);
che
questo esito permette di prescindere dalla notifica dello scritto 30 novembre
2004 alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC);
che
vista la particolarità del caso di specie non si preleva tassa di giustizia;
decreta:
1. L'atto
30 novembre 2004 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si preleva tassa di giustizia.
3.
Intimazione: - __________
AP 1, __________;
- avv.
__________ PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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