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Decisione

14.2004.127

requisiti dell'atto di appello

10 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2004.127

Data decisione, Autorità:

10.12.2004, CEF

Titolo:

requisiti dell'atto di appello

APPELLO

art. 309 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 351 cpv. 1 CPC-TI

art. 25 LALEF

Incarto n.

14.2004.127

Lugano

10 dicembre

2004

EC/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 17 settembre 2004 da

AO 1

patrocinato da PA 1

contro

AP 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al PE n. __________ del 30 agosto/6 settembre 2004

dell'__________;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________

con sentenza

26 novembre 2004 ha così deciso

"1. L'istanza

è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto

esecutivo è respinta in via definitiva.

2. La

tassa di giustizia in fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a

carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.-

a titolo di indennità";

visto lo scritto 30 novembre 2004 inviato dal marito

dell’escussa alla Pretura del Distretto __________, con il quale è stata

retrocessa alla Pretura la busta d’intimazione della sentenza 26 novembre 2004,

“non ancora aperta”;

rilevati gli estremi per procedere in applica ex art. 313bis CPC,

applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, in

virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC, dev'essere considerato appello

soltanto la tempestiva impugnazione di una decisione pretorile che, tra

l'altro, contenga la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei

punti della sentenza impugnata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda

istanza;

che lo

scritto citato, trasmesso dalla Pretura a questa Camera, non esprime la volontà

della parte di appellare (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 309, m. 6),

ossia di ottenere dall'istanza superiore un giudizio a lei più favorevole,

rispetto alla sentenza impugnata;

che una

tale volontà nemmeno poteva essere espressa dall’escussa, ritenuto che essa non

era a conoscenza del contenuto della sentenza del 26 novembre 2004 non avendo

aperto l’invio raccomandato che la conteneva;

che non

v'è pertanto ragione per decidere alcunché in assenza di gravame, dovendo così

stralciare la procedura d'appello per mancanza d'oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC

per analogia);

che

questo esito permette di prescindere dalla notifica dello scritto 30 novembre

2004 alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC);

che

vista la particolarità del caso di specie non si preleva tassa di giustizia;

decreta:

1. L'atto

30 novembre 2004 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si preleva tassa di giustizia.

3.

Intimazione: - __________

AP 1, __________;

- avv.

__________ PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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