Lexipedia

Decisione

14.2004.128

requisiti dell'atto d'appello

13 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2004.128

Data decisione, Autorità:

13.12.2004, CEF

Titolo:

requisiti dell'atto d'appello

APPELLO

art. 309 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 351 cpv. 1 CPC-TI

art. 25 LALEF

Incarto n.

14.2004.128

Lugano

13 dicembre

2004

EC/sc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 17 settembre 2004 da

AO 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AP 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 30 agosto 2004 dell'__________;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________

con sentenza

26 novembre 2004 ha così deciso

"1. L'istanza è

accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto

esecutivo è respinta in via definitiva.

2. La tassa di giustizia

in fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte

Considerandi

convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.- a titolo di

indennità";

visto lo scritto 30 novembre 2004 inviato dall’escusso

alla Pretura del Distretto __________, con il quale è stata retrocessa alla

Pretura la busta d’intimazione della sentenza 26 novembre 2004, “non ancora

aperta”;

rilevati

gli estremi per procedere in applicazione dell’art. 313bis CPC;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, in

virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC, dev'essere considerato appello

soltanto la tempestiva impugnazione di una decisione pretorile che, tra

l'altro, contenga la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei

punti della sentenza impugnata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda

istanza;

che lo

scritto citato, trasmesso dalla Pretura a questa Camera, non esprime la volontà

della parte di appellare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 309, m. 6),

ossia di ottenere dall'istanza superiore un giudizio a lei più favorevole,

rispetto alla sentenza impugnata;

che una

tale volontà nemmeno poteva essere espressa dall’escusso, ritenuto che egli non

era a conoscenza del contenuto della sentenza del 26 novembre 2004 non avendo

aperto l’invio raccomandato che la conteneva;

che non

v'è pertanto ragione per decidere alcunché in assenza di gravame, dovendo così

stralciare la procedura d'appello per mancanza d'oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC

per analogia);

che

questo esito permette di prescindere dalla notifica dello scritto 30 novembre

2004.

alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC);

che

vista la particolarità del caso di specie non si preleva tassa di giustizia;

decreta: 1. L'atto

30.

novembre 2004 è irricevibile.

2.

Non

si preleva tassa di giustizia.

3.

Intimazione: - __________

AP 1, __________;

- avv.

__________ PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster