14.2004.128
requisiti dell'atto d'appello
13 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2004.128
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, CEF
Titolo:
requisiti dell'atto d'appello
APPELLO
art. 309 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
art. 25 LALEF
Incarto n.
14.2004.128
Lugano
13 dicembre
2004
EC/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 17 settembre 2004 da
AO 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 30 agosto 2004 dell'__________;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________
con sentenza
26 novembre 2004 ha così deciso
"1. L'istanza è
accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia
in fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
Considerandi
convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.- a titolo di
indennità";
visto lo scritto 30 novembre 2004 inviato dall’escusso
alla Pretura del Distretto __________, con il quale è stata retrocessa alla
Pretura la busta d’intimazione della sentenza 26 novembre 2004, “non ancora
aperta”;
rilevati
gli estremi per procedere in applicazione dell’art. 313bis CPC;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, in
virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC, dev'essere considerato appello
soltanto la tempestiva impugnazione di una decisione pretorile che, tra
l'altro, contenga la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei
punti della sentenza impugnata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda
istanza;
che lo
scritto citato, trasmesso dalla Pretura a questa Camera, non esprime la volontà
della parte di appellare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 309, m. 6),
ossia di ottenere dall'istanza superiore un giudizio a lei più favorevole,
rispetto alla sentenza impugnata;
che una
tale volontà nemmeno poteva essere espressa dall’escusso, ritenuto che egli non
era a conoscenza del contenuto della sentenza del 26 novembre 2004 non avendo
aperto l’invio raccomandato che la conteneva;
che non
v'è pertanto ragione per decidere alcunché in assenza di gravame, dovendo così
stralciare la procedura d'appello per mancanza d'oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC
per analogia);
che
questo esito permette di prescindere dalla notifica dello scritto 30 novembre
2004.
alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC);
che
vista la particolarità del caso di specie non si preleva tassa di giustizia;
decreta: 1. L'atto
30.
novembre 2004 è irricevibile.
2.
Non
si preleva tassa di giustizia.
3.
Intimazione: - __________
AP 1, __________;
- avv.
__________ PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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