14.2004.131
appello contro la dichiarazione di fallimento
20 gennaio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2004.131
Data decisione, Autorità:
20.01.2005, CEF
Titolo:
appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2004.131
Lugano
20 gennaio
2005
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
6 settembre 2004 presentata da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da RA 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, con
sentenza 19 novembre 2004 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo da venerdì 19 novembre 2004 alle
ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
22 novembre 2004 ne postula l’annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 14
dicembre 2004 all’appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della
AP 1 per fr. 20'777.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 3 novembre 2004 nessuno è
comparso.
C. Con decisione 19 novembre 2004 la Pretore __________, ha dichiarato
il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 19 novembre 2004 alle ore
14.00.
D. Con atto d’appello 22 novembre 2004 la AP 1 ha prodotto una ricevuta
18 novembre 2004 della creditrice, in cui quest’ultima conferma il pagamento
effettuato lo stesso giorno dalla convenuta dell’importo di fr. 22'370.-- a
saldo dell’esecuzione in oggetto (doc. A).
Considerato
Considerandi
1.
a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la
decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono
avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza.
b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto
precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D.
Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo
dell'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di
conseguenza il fallimento della AP 1 va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2.
L'appello
22.
novembre 2004 della AP 1 va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art.
62.
cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 22 novembre 2004 della AP 1, __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 19 novembre 2004 pronunciata dalla Pretore __________
inc. EF.2004.2584 nei confronti della __________ è annullata.
2.
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della AP 1.
3.
Le
spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico dAP 1."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III.
Intimazione:
-AP
1.
-__________
- Ufficio
__________
- Ufficio
__________
- Ufficio
dei registri di __________
Comunicazione
alla Pretura __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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