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Decisione

14.2004.131

appello contro la dichiarazione di fallimento

20 gennaio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della

AP 1 per fr. 20'777.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 3 novembre 2004 nessuno è

comparso.

C. Con decisione 19 novembre 2004 la Pretore __________, ha dichiarato

il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 19 novembre 2004 alle ore

14.00.

D. Con atto d’appello 22 novembre 2004 la AP 1 ha prodotto una ricevuta

18 novembre 2004 della creditrice, in cui quest’ultima conferma il pagamento

effettuato lo stesso giorno dalla convenuta dell’importo di fr. 22'370.-- a

saldo dell’esecuzione in oggetto (doc. A).

Considerato

Considerandi

1.

a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di

fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli

interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la

decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità

giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono

avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza.

b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto

precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto

liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D.

Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo

dell'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di

conseguenza il fallimento della AP 1 va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L'appello

22.

novembre 2004 della AP 1 va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si

assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art.

62.

cpv. 1 OTLEF).

Le spese

dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 22 novembre 2004 della AP 1, __________, è accolto.

"1. La

dichiarazione di fallimento 19 novembre 2004 pronunciata dalla Pretore __________

inc. EF.2004.2584 nei confronti della __________ è annullata.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico della AP 1.

3.

Le

spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico dAP 1."

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.

Intimazione:

-AP

1.

-__________

- Ufficio

__________

- Ufficio

__________

- Ufficio

dei registri di __________

Comunicazione

alla Pretura __________

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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